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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7248 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5188/2019 DE ruolo generale per gli affari contenziosi DEl'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta DE 17/4/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Ezio Tatangelo;
Parte_1
- Appellante -
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatangelo Stella;
Controparte_1
- Appellata –
1 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 149/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Cassino– Giud. GOT Dott.ssa Vincenza Ovallesco, depositata il 29.1.2019 nel giudizio iscritto al RG 200587/2009.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza DE
17.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione DE 30/01/2010 citava in Controparte_1
giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, , per chiedere: Parte_1
“la divisione dei seguenti beni che dopo la separazione risultavano ancora comuni:
a) autovettura FIAT Punto targata AK548HE
b) autoveicolo uso promiscuo FIAT targato TO65962S
c) motociclo Honda targato AM38046
d) obbligazioni per € 40.000,00 su conto custodia Parte_2
titoli 377310
e) saldo conto corrente 45 17786/2 di € 43.700,00 Parte_2
f) oltre ulteriori depositi ed investimenti in Buoni postali e libretto postale e danaro presso la ” (v. atto introduttivo DE Parte_2
giudizio e relativa conclusionale),
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, a) disporre la divisione dei beni DEla comunione legale dei coniugi,
2 previa ricostituzione materiale o virtuale e relativa stima;
per l'effetto,
b) assegnare alla concludente la metà dei beni divisibili descritti sub.
4 dall'esposizione o, in subordine, l'equivalente pecuniario;
c) condannare il convenuto al pagamento in favore DEla concludente DE corrispettivo DE godimento dei beni mobili descritti sub. 4 DEl'esposizione, dalla data di scioglimento DEla comunione legale, fino all'effettivo soddisfo;
d) condannare il convenuto a corrispondere alla richiedente la metà DEle somme di denaro per depositi, titoli, obbligazioni e saldo di conti correnti comuni, con i frutti, intrattenuti presso la , filiale di Sora, previo accertamento e Parte_2
virtuale ricostituzione DEl'entità dei risparmi e DEle somme di denaro rimaste in sua disponibilità alla data DElo scioglimento DEla comunione legale o in prossimità DEla stessa;
e) condannare il convenuto a corrispondere sulle somme richieste e liquidate gli interessi maturati al tasso convenuto e maturando fino al dì DEl'effettivo soddisfo. f) con vittoria di spese, competenze e onorari.
2.In data 4/09/2009 si costituiva in giudizio Parte_1
sostenendo che i beni indicati non rientravano nella comunione tra coniugi in quanto:
- beni personali, frutto DE lavoro DE solo marito;
- la moglie avrebbe fatto sempre la casalinga;
- detti beni erano già consumati all'epoca DEla omologa DEla separazione, avendo la moglie abbandonato il domicilio domestico sin
3 dal settembre 2004 (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
Su tali presupposti, il convenuto avanzava domanda riconvenzionale di compensazione di quanto dovuto con quanto la moglie avesse già portato con sé relativamente al contenuto di una cassaforte nel quale sarebbero stati conservati ori e valori e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reijectis: 1) in via principale e nel merito, rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le suesposte motivazioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla è ad essa dovuto ad alcun titolo dal Sig. Pt_1
b) in via subordinata ed in accoglimento DEla spiegata
[...]
domanda riconvenzionale, accertare l'esistenza, l'entità ed il valore dei beni prelevati dalla dalla cassaforte di famiglia;
il valore CP_1
DE bene immobile di cui la stessa è intestataria;
il valore di eventuali altri beni ad essa appartenenti o che dovessero essere rinvenuti nella di lei disponibilità (inclusi i frutti maturati e maturandi); dichiarare che gli stessi ricadono nella comunione legale tra i coniugi, includendoli, per ciò stesso, nella ricostruzione materiale o virtuale DEla comunione legale medesima. Per l'effetto, qualora il valore dei suddetti beni e/o dei frutti maturati e maturandi dovesse risultare eccedente la quota DE 50% dei beni ricadenti nella comunione legale tra i coniugi, assegnare tale eccedenza all'odierno convenuto, condannando parte attrice a versare la stessa per equivalente pecuniario. Qualora, invece, il valore degli stessi beni e/o dei loro frutti
4 maturati e maturandi dovesse ritenersi equivalente o inferiore alla quota DE 50% dei beni ricadenti in comunione legale tra i coniugi, dichiarare la compensazione con quanto eventualmente dovuto all'odierno convenuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3.Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., venivano ammessi gli interrogatori formali e la prova per testi articolata dalle parti, ed espletata la CTU contabile volta ad ispezionare i libretti ed i titoli postali cointestati, in ragione DEla parzialità degli elementi riferiti da in ordine alle movimentazioni dei titoli sottoscritti Controparte_2
presso l'ufficio postale di IS DE LI .
4.Con sentenza n. 149 depositata il 29.1.2019 il Tribunale accoglieva la domanda formulata dalla e condannava l' al CP_1 Pt_1
pagamento, a favore DEla prima, DEla complessiva somma di €
79.450,25, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, compensando integralmente le spese DE giudizio e quelle per compensi al CTU.
5. Il Tribunale così motivava la decisione :“Pertanto, richiamate in questo contesto le conclusioni DE CTU – cui si rinvia per quanto non espressamente previsto in sentenza in forza DE principio DEl'integrazione extratestuale DEla sentenza, se necessaria – (cfr.
SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale Cassino, Sentenza n.
73/2015 DE 16.01.2015), in accoglimento totale DEla domanda attorea, rigettata ogni altra eccezione e domanda riconvenzionale, va
5 condannato il convenuto al pagamento in favore DEl'attrice DEle seguenti somme: - per metà investimenti comuni, pari ad €. 99.557,35
(cfr. pag.3 e segg. CTU e doc. n. 14 e 15 parte attrice e documenti prodotti ex art. 210 c.p.c.) €. 49.778,67 - per restituzione DEla somma donata dal padre (cfr. doc. n. 39 parte attrice) €. 25.822,84 - per metà DE valore automezzi venduti dal convenuto (cfr. doc. n. 6, 7 e 8 parte attrice) €. 3.848,74 -per un totale complessivo di €. 79.450,25 -oltre interessi legali dalla data DEl'accertamento giudiziale DE suddetto importo ovvero dalla data DEla presente pronuncia, fino al soddisfo effettivo”. Compensava quindi le spese di giudizio comprese quelle di
CTU.
6.Avverso la detta pronuncia spiegava rituale appello Parte_1
ritenendola nulla per difetto assoluto di motivazione sia rispetto all'accoglimento DEla domanda principale che al rigetto DEla riconvenzionale per la quale sussisteva una omessa pronuncia.
7.In particolare parte appellante ritiene violato l'art. 132 cpc, per difetto DEla “concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione”. Rileva inoltre che il difetto di esplicitazione DEl'iter logico argomentativo non poteva che rendere nulla la sentenza, siccome priva DE riferimento alle prove che avevano portato il giudicante al proprio convincimento. Richiama sul punto gli autorevoli pronunciamenti di legittimità che definiscono il vizio specifico nelle sue varie modalità di manifestazione, quali la motivazione assente, apparente o perplessa.
6 8.Nello specifico evidenzia l' insufficienza DE rinvio per relationem alle risultanze DEla Ctu, in assenza di chiarimento su tali tesi e DEle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe aderito a tali conclusioni, e il generico riferimento alle risultanze istruttorie in relazione al quantum ,
a quali di esse avessero portato al totale accoglimento DEla domanda ed al simmetrico totale rigetto DEla riconvenzionale.
9.In tal senso rileva che deve ritenersi completamente omessa la motivazione ex art. 122 cpc, anche sul rigetto DEle eccezioni e domanda riconvenzionale per la estrema concisione DEla pronuncia al riguardo che si limita ad affermare “Per inverso, le eccezioni e la stessa domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, non ha avuto riscontro probatorio”.
10.Con separato motivo di gravame parte appellante si duole , come conseguenza DE difetto di motivazione, DEla omessa e/o erronea valutazione DEle prove e DEle relative conclusioni.
11.In particolare ritiene sussistere una erronea duplicazione DEle somme relative allo smobilizzo di € 15.805,97, dal libretto postale cointestato n. 17467346 in data 14.3.2003, per prenotazione di pari somma per obbligazioni.
12. Si duole inoltre che il Tribunale non avesse accertato la reale provenienza DEle somme che avevano alimentato l'apertura dei conti, asseritamente frutto di una donazione di padre Persona_1
DEl'appellante, come da dichiarazione resa dallo stesso in qualità di testimone, conti peraltro alimentati nel tempo solo dagli accrediti
7 stipendiali DEl' come ricavabile dagli estratti conto. Denuncia Pt_1
peraltro una indebita discriminazione fra quanto riconosciuto alla per donazione di somma di denaro da parte DE proprio padre, CP_1
e la negata tutela per la medesima situazione a sfavore DEl' Pt_1
relativamente alla provenienza DEle somme .
13.Quanto alla disposta restituzione DEla somma di € 25.822,84, donata dal padre DEla , evidenzia come in realtà tale somma CP_1
fosse il frutto DEla acquisizione da parte DE fratello DEla stessa DEla quota di immobile donato per la nuda proprietà dal padre DEla
ai due figli, somma poi riconosciuta dal fratello in parte in CP_1
contanti ed in parte con l'emissione di 7 pagherò cambiari a favore proprio DEl' , ma mai successivamente da quest'ultimo Parte_1
posti all'incasso. Di talchè non ne sarebbe derivato alcun diritto alla restituzione a favore DEla moglie, come invece stabilito nella CTU.
14.Si duole altresì DE mancato accoglimento DEla domanda riconvenzionale, asseritamente invece provata dalle deposizioni testimoniali di e Anche rispetto ai Testimone_1 CP_3
veicoli reclamati reitera le proprie difese asserendo che gli stessi erano stati acquistati o per donazione indiretta di denaro da pate DE proprio padre, o con soldi propri ed utilizzati personalmente e pertanto mai entrati nella comunione.
15.Si è costituita ritualmente contestando i motivi Controparte_1
di appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce la medesima preliminarmente che l'atto di separazione non aveva disposto in ordine
8 ai beni in comunione e che le somme giacenti sul conto bancario cointestato pari ad € 43.000,00 fossero in parte, quanto ad € 25.822,44, frutto di una donazione fattagli dal padre, mentre erano totalmente soggetti alla comunione de residuo i titoli pari ad € 40.000,00 giacenti presso il deposito a custodia DEla , come anche i Parte_2
buoni postali cointestati, le giacenze di un libretto postale e le obbligazioni Capitalia MixBancoposta. I detti titoli erano stati venduti nelle more DEla separazione dal marito e il realizzo versato su suo conto personale, ove dirottava altresì l'intera giacenza DE conto cointestato.
16.Ad avviso DEl' appellante incidentale tale distrazione di somme, senza previa autorizzazione DE coniuge cointestatario, era contraria al regime DEla comunione familiare sugli acquisti non rientrando in alcuna DEle eccezioni di cui all'art. 179 c.c. Ripropone quindi le proprie difese avverso la domanda riconvenzionale, rilevando come la stessa fosse rimasta priva di alcun riscontro probatorio .
17.Chiede il rigetto DEl'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per la riforma DEla sentenza sulla decorrenza degli interessi legali e sulla condanna alle spese DE doppio grado di giudizio.
18.Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta DE 17 aprile 2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo , la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
oooOooo
9 Appello principale.
19.L'appello è solo parzialmente fondato, per quanto di ragione ed in relazione esclusivamente alla eccepita duplicazione fra i saldi attivi DEla comunione de residuo DEla somma derivante dalla giacenza nel conto corrente comune estinto, pari ad € 15.300,00 immediatamente reinvestita dall' in pari misura in titoli obbligazionari. Pertanto Pt_1
è incorso in errore il Tribunale ove accogliendo la tesi attorea, ha duplicato tale somma, in realtà solo transitata da giacenza in conto corrente in valore per titoli acquistati.
20.Invero anche volendo ritenere la sentenza gravata da carente motivazione, in quanto succinta e svolta solo per relationem alle risultanze DEla CTU e alla documentazione richiamata , gli ulteriori motivi di appello non appaiono meritevoli di accoglimento e pertanto vanno rigettati.
21.A tal fine non riveste pregio l'argomentazione in base alla quale il conto corrente comune sarebbe stato alimentato prevalentemente se non esclusivamente con lo stipendio DEl' in quanto fra le Pt_1
previsioni DEl'art. 179 c.c. i salari non rientrano fra i beni strettamente personali esclusi dalla comunione, fra i quali invece sono presenti i beni provenienti dalle donazioni o successioni avvenute nel corso DE matrimonio, se non espressamente incluse nella comunione.
E noto infatti che le somme depositate su un conto comune all'atto DElo scioglimento DE matrimonio, o come in specie DEla separazione, rientrano nella comunione de residuo e pertanto devono essere divise
10 al 50% fra i cointestatari. Né ha consistenza l'argomentazione che il conto non presentasse alcuna giacenza e fosse anzi estinto al momento DEla intervenuta separazione, attesochè tale condizione deriva proprio dai prelievi effettuati dal marito nelle more, comportamento questo civilmente rilevante ai fini reintegratori e restitutori, per la disposizione DEle somme eccedenti il 50%, in assenza di espresso consenso DE cointestatario in un conto a firma disgiunta.
22. Nè ha fondamento la eccezione di non aver posto all'incasso i pagherò cambiari intestatigli dal fratello DEla a parziale CP_1
pagamento DEla quota DEl' immobile ceduto dal padre ai due figli , in quanto risulta pacifico dagli stessi scritti difensivi DElo stesso Pt_1
che il predetto è rimasto in possesso DEle relative somme e cambiali ed è quindi tenuto a restituirle ex art. 179 lettera b) c.c., siccome proveniente da donazione in vita da parte DE padre Controparte_4
di quota di immobile, acquistata dal fratello come da atto notarile DE
30.11.1991.
23. E' peraltro documentalmente provato dai doc. n. 11,12 e 13 depositati con le seconde memorie ex art. 183 c.p.c., che l' Pt_1
avesse prelevato, in data 13.9.2004, il valore di € 43.700,00 sulla custodia titoli n. 377310 aperto in data 2.2.2000, con versamento di L.
80.000.000 cointestato con la moglie presso la filiale di Sora DEla
, e che quindi a norma di quanto previsto dall' art. Parte_2
192 c.c. (comma 1 e 5 ), è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi
11 dall'adempimento DEle obbligazioni previste dall'articolo 186 , comma
1 e comma 5, c.c..
Invero una volta sciolta la comunione con la separazione personale dei coniugi trova applicazione il regime dei rimborsi e DEle restituzioni di cui all' art. 192 c.c. con conseguente rigetto DEla censura e conferma sul punto DEla impugnata sentenza.
24.Trova invece riscontro documentale la tesi DEla erronea duplicazione da parte DE Tribunale DEle somme prelevate dal libretto a risparmio n.17467346 cointestato presso la filiale di di CP_2
IS DE LI, in quanto dall'estratto conto fornito da risulta che CP_2
in data 14.3.2003 risultavano giacenti € 15.105,97 ed in pari data fossero state prenotate obbligazioni Mix per € 15.000,00 come da separato modulo di prenotazione sempre DE 14.3.2003 con il quale lo stesso firmando anche per , autorizzava il Pt_1 Controparte_1
prelievo sul libretto a risparmio n.17467346 chiedendo però che le obbligazioni Capitalia Spa 2003/2008 Mix Bancoposta II bimestre
2003 fossero immessi in deposito presso NUOVO. Controparte_2
Tuttavia la produzione all' udienza DE 17/12/2014, da parte DE difensore DEla , DEla parte successiva DEl'estratto conto DE CP_1
libretto a risparmio n.17467346 dall'1.1.2004, dimostra che lo stesso venne estinto in data 19.10.2004 e che avvenne la vendita di titoli in data 5.10.2004 per € 14.718,97 ed il ritiro di una somma pari ad €
15.300,00 il successivo 6.10.2004, con ciò restando dimostrato che in effetti le 15 obbligazioni Capitalia Spa 2003/2008 Mix Bancoposta II
12 bimestre 2003 prenotate in data 14.3.2003 confluirono poi effettivamente sul libretto a risparmio cointestato .
25.Quanto ai buoni postali fruttiferi depositati presso il medesimo ufficio postale di IS LI ed elencati e prodotti in copia dalla difesa DEla , è emerso in maniera inequivocabile dalle informazioni CP_1
rese in data 10.12.2015 da al CTU incaricato Dott. Controparte_2
che tutti vennero rimborsati all' in data 15.9. Persona_2 Pt_1
2004, per un valore complessivo di rimborso pari ad € 22.035,131, e quindi anche per la quota DE 50% di spettanza DEla , pari ad CP_1
€ 11.380,19.
26.Infine con riferimento alle eccezioni ed alla domanda riconvenzionale, le stesse non hanno fondamento considerato che le spese affrontate dall' successivamente alla separazione ed a Pt_1
causa DEla stessa, come l'acquisto di nuova mobilia, ristrutturazione ambienti ed infissi ed ulteriori, non possono certo gravare sulle restituzioni dovute per liquidazione DEla comunione de residuo o per la contitolarità di obbligazioni o titoli, essendo cessata con la separazione lo stesso regime di comunione legale fra i coniugi, dovendo da tale momento ognuno provvedere autonomamente alle proprie esigenze, salvo appunto la liquidazione DEla comunione de residuo sui conti e libretti cointestati. Peraltro l'appellante non ha mai provato , ed ancor prima allegato, di aver impiegato le somme presenti nella comunione de residuo per spese o investimenti a vantaggio DEla famiglia, e quindi le somme ed i titoli sottratti correttamente devono essere reintegrati per la quota spettante alla moglie, in quanto
13 dimostrato per informazioni rese ex art. 210 cpc dalla Parte_2
in data 25.6.2013, che lo stesso fece confluire sul proprio Pt_1
deposito titoli n. 450210 sia le somme presenti sul c/c 45/17787 che i titoli depositati sulla gestione n. 377310, entrambi cointestati con la moglie.
27.Anche con riferimento ai mezzi di locomozione, le eccezioni non risultano accoglibili, in quanto non è stato dimostrato né la proprietà prima DE matrimonio, nè l'uso esclusivo personale per motivi lavorativi da parte DEl' né puntualmente contestati i valori di Pt_1
stima dei predetti mezzi all'atto DEla separazione e quindi rientrando anche essi nel regime DEla comunione degli acquisti.
28.Quanto alla pretesa sottrazione di gioielli di famiglia non è stata fornita prova di tale comportamento appropriativo, essendo peraltro incontestato che la non fece più ritorno alla casa coniugale CP_1
dopo dal luglio 2003, ovvero quando si recò ospite dei propri genitori in villeggiatura con le figlie.
29.Ne consegue che la somma da restituire dall' all' esito DEla Pt_1
decurtazione di euro 15.000,00 in forza DEla accertata duplicazione, è pari a euro 73.871,92 .
30.APPELLO INCIDENTALE.
In relazione invece alla richiesta di riforma DEla sentenza sulla decorrenza degli interessi riconosciuti solo dalla pronuncia ove invece richiesti dalla raccomandata inoltrata all' dal legale DEla moglie Pt_1
in data 13.9.2004, il motivo oltre che nuovo e in quanto tale
14 inammissibile ex art. 345 c.p.c., è infondato perché risulta che con tale missiva sia stato solo richiesto un incontro per concordare gli accordi di separazione, non può quindi considerarsi un atto di messa in mora.
31. E' invece parzialmente accoglibile la censura relativa alla erronea compensazione DEle spese di lite DE primo grado e mancata applicazione DE principio generale DEla soccombenza ex art. 91 c.p.c. stante la soccombenza DE convenuto rispetto alle contestate domande restitutorie derivanti da illecito civile. Invero, pur essendo generalmente applicabile ai giudizi di scioglimento DEla comunione
(legale , ereditaria ) la regola DEla compensazione DEle spese di lite che gravano sulla massa da dividere, la peculiarità DEla fattispecie connotata dalla distrazione DEle somme e dei titoli esistenti sui conti cointestati per fini diversi da quelli previsti dall' art. 186 c.c., suggerisce l'applicazione DE principio generale DEla soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Tuttavia dovendo applicare il principio generale DEla valutazione globale ( v. per la valutazione unitaria e globale DEla soccombenza in caso di riforma totale o parziale DEla sentenza ,Cass. Sez. 3,
12/04/2018) e tenuto altresì conto che l' appellante è rimasto soccombente all' esito DEl' appello salvo che per l' erronea duplicazione da parte DE Tribunale DEle somme prelevate dal libretto a risparmio n.17467346 cointestato presso la filiale di di CP_2
IS DE LI , e che anche l' appello incidentale ha trovato solo parziale accoglimento , reputa la corte di compensare per metà le spese di entrambi gradi e condannare l' a rifondere alla la Pt_1 CP_1
15 residua metà che verrà liquidata, per entrambi i gradi DE giudizio nella misura indicata in dispositivo , in base al valore DEla causa costituito dal decisum , ai parametri previsti nelle tabelle per la determinazione dei compensi avvocati di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm. , per valori minimi stante la semplicità DEle questioni controverse , e con espunzione per il presente grado DEla voce istruttoria in quanto non espletata.
Resta invece ferma la statuizione sulle spese DEla ctu .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza DE Tribunale di Cassino n. 149/2019, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l' appello incidentale e in parziale riforma DEl'impugnata sentenza condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 73.871,92 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto gli appelli;
- compensa per metà le spese di lite DE doppio grado e condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
DE primo grado che liquida in euro 254,00 per esborsi ed euro
3.526,00 per compensi professionali, già compensata la restante parte , oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e quanto al secondo grado in euro 582,50 per esborsi ed
16 euro 2.500,00 per compensi, già compensata la restante parte , il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge,con vincolo di antistatarietà per le spese DE presente grado in favore DEl' avv. Stella Tatangelo .
Così deciso nella Camera di consiglio DE 12/11/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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