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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1974, con l'avvocato COSTI LARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. ), nato a Parte_2 C.F._2
SRI LANKA il 08/02/1975, con l'avvocato MINNECI MARIA ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. Controparte_1
- omologare le seguenti condizioni relative alla separazione
A. Quanto ai rapporti personali tra i coniugi I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, nel luogo in cui riterranno di fissare la loro residenza.
pagina 1 di 7 In relazione a ciò, i ricorrenti danno atto che il signor d'accordo con la signora Parte_1
ha trasferito la propria dimora dalla casa familiare, attualmente in Arcore, via Umberto I, n. 10, Parte_2 in altro immobile sito nel medesimo Comune.
Il signor dichiara di aver prima d'ora asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni ed Parte_1 effetti personali.
L'immobile in Arcore, via Umberto I, n. 10, condotto in locazione ammobiliato dal signor resterà assegnato alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia minore. Parte_1 Parte_2
B. Quanto ai rapporti con la figlia minore b.
1. affidamento e collocazione della minore Persona_1 resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo Persona_1 le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia medesima (in particolar modo relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute) tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
La collocazione prevalente di e la relativa residenza saranno presso la madre. Persona_1
b.
2. tempi e modalità di frequentazione/permanenza della figlia minore con il padre
Nel pieno rispetto dello spirito che informa l'affidamento condiviso, anche in considerazione dell'età di in virtù del solido rapporto affettivo intercorrente tra la stessa ed entrambi i genitori, il padre Persona_1 avrà facoltà di vedere la figlia liberamente senza predeterminazione dei giorni di visita, nel rispetto degli impegni, interessi, abitudini e orari della stessa, previo congruo preavviso, nonché compatibilmente con gli impegni della madre.
Ciò posto, salvo diversi e migliorativi accordi, il signor Parte_1 inoltre, avrà facoltà di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre nelle giornate di sabato, dopo pranzo, e di domenica con rientro nella casa materna per la cena (compresi i pernotti non appena il padre reperirà una abitazione idonea ad accogliere la figlia).
Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia una giornata ogni settimana, dall'uscita da scuola con rientro nella casa materna per la cena.
La regolamentazione come sopra, e fermi migliorativi accordi, resterà in atto anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per festività o vacanze.
In caso di trasferte, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi per tempo indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura e a rendere possibile il contatto telefonico della figlia con il genitore assente.
b.
3. misura e modo del contributo del padre al mantenimento della figlia minore
A titolo di contributo periodico al mantenimento della figlia minore il signor Persona_1
verserà alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 750,00 pagina 2 di 7 (settecentocinquanta/00) - comprensiva altresì della contribuzione alle spese connesse alla conduzione e gestione della abitazione della minore -, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora Parte_2 fornirà al signor Detto contributo periodico sarà soggetto a rivalutazione Parte_1 automatica annua secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo da un anno dalla sentenza definitiva del presente giudizio e assumendo quale mese di riferimento quello della relativa pronuncia.
I signori e provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, prot. n. 2067, da intendersi integralmente riportate e che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Gli importi spettanti ai genitori a titolo di assegno unico verranno ripartiti tra i medesimi nella misura del
50%.
C. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare pretese in ordine a eventuali diritti di mantenimento.
Nell'ambito e in funzione della complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei coniugi conseguente alla separazione, qualora nell'interesse di i genitori dovessero concordare il Persona_1 trasferimento di residenza della minore in altra abitazione – che la signora si impegna, nel caso, Parte_2
a reperire nel Comune attuale o in altro limitrofo a tutela della frequentazione figlia/padre – quest'ultimo, ferma la contribuzione al mantenimento della minore ut supra declinata, si impegna – ove necessario e/o richiesto alla stipulazione da parte della signora del contratto di locazione del nuovo immobile Parte_2 destinato anche ad abitazione della figlia – a prestare fideiussione personale in favore del locatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi locatizi gravanti sulla signora Parte_2
La signora si impegna a rimborsare integralmente al signor entro 30 giorni Parte_2 Parte_1 ogni importo da quest'ultimo corrisposto a fronte dell'eventuale escussione di detta fideiussione.
I coniugi si riconoscono reciprocamente la proprietà e il possesso dei beni mobili e immobili dei quali siano intestatari.
I coniugi infine dichiarano pertanto e si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora, e da ultimo con il presente atto, provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere, salvo quanto disposto nel presente ricorso.
D. Consenso preventivo all'espatrio pagina 3 di 7 I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Persona_1
E. Spese legali
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i ricorrenti ciascuno dei quali assumerà i costi dei propri legali.
* * *
I coniugi, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Chilaw (Sri Lanka) in data
19 marzo 1998. dichiarare compensate tra le parti le spese legali omologare le seguenti condizioni
A. Quanto ai rapporti personali tra i coniugi
L'immobile in Arcore, via Umberto I, n. 10, condotto in locazione ammobiliato dal signor resterà assegnato alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia minore. Parte_1 Parte_2
B. Quanto ai rapporti con la figlia minore Persona_1
b.
1. affidamento e collocazione della minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia medesima (in particolar modo relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute) tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
La collocazione prevalente di e la relativa residenza saranno presso la madre. Persona_1
b.
2. tempi e modalità di frequentazione/permanenza della figlia minore con il padre
Nel pieno rispetto dello spirito che informa l'affidamento condiviso, anche in considerazione dell'età di in virtù del solido rapporto affettivo intercorrente tra la stessa ed Persona_1 entrambi i genitori, il padre avrà facoltà di vedere la figlia liberamente senza predeterminazione dei giorni di visita, nel rispetto degli impegni, interessi, abitudini e orari della stessa, previo congruo preavviso, nonché compatibilmente con gli impegni della madre.
Ciò posto, salvo diversi e migliorativi accordi, il signor Parte_1 pagina 4 di 7 inoltre, avrà facoltà di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre nelle giornate di sabato, dopo pranzo, e di domenica con rientro nella casa materna per la cena (compresi i pernotti non appena il padre reperirà una abitazione idonea ad accogliere la figlia).
Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia una giornata ogni settimana, dall'uscita da scuola con rientro nella casa materna per la cena.
La regolamentazione come sopra, e fermi migliorativi accordi, resterà in atto anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per festività o vacanze.
In caso di trasferte, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi per tempo indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura e a rendere possibile il contatto telefonico della figlia con il genitore assente.
b.
3. misura e modo del contributo del padre al mantenimento della figlia minore
A titolo di contributo periodico al mantenimento della figlia minore il signor Persona_1
verserà alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00) - comprensiva altresì della contribuzione alle spese connesse alla conduzione e gestione della abitazione della minore -, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora fornirà al signor Detto contributo periodico sarà soggetto a Parte_2 Parte_1 rivalutazione automatica annua secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo da un anno dalla sentenza definitiva del presente giudizio e assumendo quale mese di riferimento quello della relativa pronuncia.
I signori e provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, prot. n. 2067, da intendersi integralmente riportate e che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Gli importi spettanti ai genitori a titolo di assegno unico verranno ripartiti tra i medesimi nella misura del
50%.
C. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare pretese in ordine a eventuali assegni divorzili.
Nell'ambito e in funzione della complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei coniugi conseguente alla separazione, qualora nell'interesse di i genitori dovessero concordare il Persona_1 trasferimento di residenza della minore in altra abitazione – che la signora si impegna, nel caso, Parte_2
a reperire nel Comune attuale o in altro limitrofo a tutela della frequentazione pagina 5 di 7 – quest'ultimo, ferma la contribuzione al mantenimento della minore ut supra declinata, si Persona_2 impegna – ove necessario e/o richiesto alla stipulazione da parte della signora del contratto di Parte_2 locazione del nuovo immobile destinato anche ad abitazione della figlia – a prestare fideiussione personale in favore del locatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi locatizi gravanti sulla signora Parte_2
La signora si impegna a rimborsare integralmente al signor entro 30 giorni Parte_2 Parte_1 ogni importo da quest'ultimo corrisposto a fronte dell'eventuale escussione di detta fideiussione.
I coniugi si riconoscono reciprocamente la proprietà e il possesso dei beni mobili e immobili dei quali siano intestatari.
I coniugi infine dichiarano pertanto e si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora, e da ultimo con il presente atto, provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere, salvo quanto disposto nel presente ricorso.
D. Consenso preventivo all'espatrio
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Persona_1
E. Spese legali
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i ricorrenti ciascuno dei quali assumerà i costi dei propri legali.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 19.03.1998 in Sri Lanka, matrimonio non trascritto
[...] in Italia.;
- Dall'unione sono nati i figli nato il [...] e Persona_3 [...]
nata il [...] Persona_4
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Parte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, prendendo atto delle condizioni Parte_2 concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1974, con l'avvocato COSTI LARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. ), nato a Parte_2 C.F._2
SRI LANKA il 08/02/1975, con l'avvocato MINNECI MARIA ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. Controparte_1
- omologare le seguenti condizioni relative alla separazione
A. Quanto ai rapporti personali tra i coniugi I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, nel luogo in cui riterranno di fissare la loro residenza.
pagina 1 di 7 In relazione a ciò, i ricorrenti danno atto che il signor d'accordo con la signora Parte_1
ha trasferito la propria dimora dalla casa familiare, attualmente in Arcore, via Umberto I, n. 10, Parte_2 in altro immobile sito nel medesimo Comune.
Il signor dichiara di aver prima d'ora asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni ed Parte_1 effetti personali.
L'immobile in Arcore, via Umberto I, n. 10, condotto in locazione ammobiliato dal signor resterà assegnato alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia minore. Parte_1 Parte_2
B. Quanto ai rapporti con la figlia minore b.
1. affidamento e collocazione della minore Persona_1 resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo Persona_1 le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia medesima (in particolar modo relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute) tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
La collocazione prevalente di e la relativa residenza saranno presso la madre. Persona_1
b.
2. tempi e modalità di frequentazione/permanenza della figlia minore con il padre
Nel pieno rispetto dello spirito che informa l'affidamento condiviso, anche in considerazione dell'età di in virtù del solido rapporto affettivo intercorrente tra la stessa ed entrambi i genitori, il padre Persona_1 avrà facoltà di vedere la figlia liberamente senza predeterminazione dei giorni di visita, nel rispetto degli impegni, interessi, abitudini e orari della stessa, previo congruo preavviso, nonché compatibilmente con gli impegni della madre.
Ciò posto, salvo diversi e migliorativi accordi, il signor Parte_1 inoltre, avrà facoltà di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre nelle giornate di sabato, dopo pranzo, e di domenica con rientro nella casa materna per la cena (compresi i pernotti non appena il padre reperirà una abitazione idonea ad accogliere la figlia).
Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia una giornata ogni settimana, dall'uscita da scuola con rientro nella casa materna per la cena.
La regolamentazione come sopra, e fermi migliorativi accordi, resterà in atto anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per festività o vacanze.
In caso di trasferte, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi per tempo indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura e a rendere possibile il contatto telefonico della figlia con il genitore assente.
b.
3. misura e modo del contributo del padre al mantenimento della figlia minore
A titolo di contributo periodico al mantenimento della figlia minore il signor Persona_1
verserà alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 750,00 pagina 2 di 7 (settecentocinquanta/00) - comprensiva altresì della contribuzione alle spese connesse alla conduzione e gestione della abitazione della minore -, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora Parte_2 fornirà al signor Detto contributo periodico sarà soggetto a rivalutazione Parte_1 automatica annua secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo da un anno dalla sentenza definitiva del presente giudizio e assumendo quale mese di riferimento quello della relativa pronuncia.
I signori e provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, prot. n. 2067, da intendersi integralmente riportate e che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Gli importi spettanti ai genitori a titolo di assegno unico verranno ripartiti tra i medesimi nella misura del
50%.
C. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare pretese in ordine a eventuali diritti di mantenimento.
Nell'ambito e in funzione della complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei coniugi conseguente alla separazione, qualora nell'interesse di i genitori dovessero concordare il Persona_1 trasferimento di residenza della minore in altra abitazione – che la signora si impegna, nel caso, Parte_2
a reperire nel Comune attuale o in altro limitrofo a tutela della frequentazione figlia/padre – quest'ultimo, ferma la contribuzione al mantenimento della minore ut supra declinata, si impegna – ove necessario e/o richiesto alla stipulazione da parte della signora del contratto di locazione del nuovo immobile Parte_2 destinato anche ad abitazione della figlia – a prestare fideiussione personale in favore del locatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi locatizi gravanti sulla signora Parte_2
La signora si impegna a rimborsare integralmente al signor entro 30 giorni Parte_2 Parte_1 ogni importo da quest'ultimo corrisposto a fronte dell'eventuale escussione di detta fideiussione.
I coniugi si riconoscono reciprocamente la proprietà e il possesso dei beni mobili e immobili dei quali siano intestatari.
I coniugi infine dichiarano pertanto e si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora, e da ultimo con il presente atto, provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere, salvo quanto disposto nel presente ricorso.
D. Consenso preventivo all'espatrio pagina 3 di 7 I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Persona_1
E. Spese legali
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i ricorrenti ciascuno dei quali assumerà i costi dei propri legali.
* * *
I coniugi, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Chilaw (Sri Lanka) in data
19 marzo 1998. dichiarare compensate tra le parti le spese legali omologare le seguenti condizioni
A. Quanto ai rapporti personali tra i coniugi
L'immobile in Arcore, via Umberto I, n. 10, condotto in locazione ammobiliato dal signor resterà assegnato alla signora che continuerà ad abitarvi con la figlia minore. Parte_1 Parte_2
B. Quanto ai rapporti con la figlia minore Persona_1
b.
1. affidamento e collocazione della minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia medesima (in particolar modo relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute) tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
La collocazione prevalente di e la relativa residenza saranno presso la madre. Persona_1
b.
2. tempi e modalità di frequentazione/permanenza della figlia minore con il padre
Nel pieno rispetto dello spirito che informa l'affidamento condiviso, anche in considerazione dell'età di in virtù del solido rapporto affettivo intercorrente tra la stessa ed Persona_1 entrambi i genitori, il padre avrà facoltà di vedere la figlia liberamente senza predeterminazione dei giorni di visita, nel rispetto degli impegni, interessi, abitudini e orari della stessa, previo congruo preavviso, nonché compatibilmente con gli impegni della madre.
Ciò posto, salvo diversi e migliorativi accordi, il signor Parte_1 pagina 4 di 7 inoltre, avrà facoltà di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati con la madre nelle giornate di sabato, dopo pranzo, e di domenica con rientro nella casa materna per la cena (compresi i pernotti non appena il padre reperirà una abitazione idonea ad accogliere la figlia).
Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia una giornata ogni settimana, dall'uscita da scuola con rientro nella casa materna per la cena.
La regolamentazione come sopra, e fermi migliorativi accordi, resterà in atto anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per festività o vacanze.
In caso di trasferte, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi per tempo indirizzi e recapiti dei luoghi di villeggiatura e a rendere possibile il contatto telefonico della figlia con il genitore assente.
b.
3. misura e modo del contributo del padre al mantenimento della figlia minore
A titolo di contributo periodico al mantenimento della figlia minore il signor Persona_1
verserà alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 Parte_2 mensile di € 750,00 (settecentocinquanta/00) - comprensiva altresì della contribuzione alle spese connesse alla conduzione e gestione della abitazione della minore -, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora fornirà al signor Detto contributo periodico sarà soggetto a Parte_2 Parte_1 rivalutazione automatica annua secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo da un anno dalla sentenza definitiva del presente giudizio e assumendo quale mese di riferimento quello della relativa pronuncia.
I signori e provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie per la figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, prot. n. 2067, da intendersi integralmente riportate e che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
I genitori si impegnano reciprocamente a esibire e trasmettere idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali.
Gli importi spettanti ai genitori a titolo di assegno unico verranno ripartiti tra i medesimi nella misura del
50%.
C. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad avanzare pretese in ordine a eventuali assegni divorzili.
Nell'ambito e in funzione della complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei coniugi conseguente alla separazione, qualora nell'interesse di i genitori dovessero concordare il Persona_1 trasferimento di residenza della minore in altra abitazione – che la signora si impegna, nel caso, Parte_2
a reperire nel Comune attuale o in altro limitrofo a tutela della frequentazione pagina 5 di 7 – quest'ultimo, ferma la contribuzione al mantenimento della minore ut supra declinata, si Persona_2 impegna – ove necessario e/o richiesto alla stipulazione da parte della signora del contratto di Parte_2 locazione del nuovo immobile destinato anche ad abitazione della figlia – a prestare fideiussione personale in favore del locatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi locatizi gravanti sulla signora Parte_2
La signora si impegna a rimborsare integralmente al signor entro 30 giorni Parte_2 Parte_1 ogni importo da quest'ultimo corrisposto a fronte dell'eventuale escussione di detta fideiussione.
I coniugi si riconoscono reciprocamente la proprietà e il possesso dei beni mobili e immobili dei quali siano intestatari.
I coniugi infine dichiarano pertanto e si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora, e da ultimo con il presente atto, provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali a qualsivoglia titolo tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere, salvo quanto disposto nel presente ricorso.
D. Consenso preventivo all'espatrio
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Persona_1
E. Spese legali
Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra i ricorrenti ciascuno dei quali assumerà i costi dei propri legali.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 19.03.1998 in Sri Lanka, matrimonio non trascritto
[...] in Italia.;
- Dall'unione sono nati i figli nato il [...] e Persona_3 [...]
nata il [...] Persona_4
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di Parte_1 Parte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, prendendo atto delle condizioni Parte_2 concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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