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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1687 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosa Sanna e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.IVA_1 CP_2
Parti resistenti, CONTUMACI.
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e di aver presentato domanda di aggiornamento;
- di aver conseguito il titolo di accesso al percorso di cui sopra prima della prestazione del servizio militare di leva;
- che il resistente, con l'all. A al decreto n. 50 del 3.3.2021, avrebbe CP_1 operato una discriminazione ingiustificata tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, posto che, a norma della lettera A del citato allegato, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”. In sostanza, al servizio di leva prestato prima dell'immissione in ruolo sono stati riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in luogo dei 6 punti riconosciuti nel caso di servizio prestato in costanza id nomina. Dolendosi (tra l'altro) della violazione dell'art. 569 co. 2, del D. Lgs. 297/94, ha chiesto la condanna del alla rideterminazione del punteggio Controparte_1 del ricorrente nelle citate graduatorie, con attribuzione del medesimo punteggio che sarebbe stato riconosciuto nel caso di servizio prestato in costanza di nomina (6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).
1 Gli enti resistenti sono rimasti contumaci.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, nonostante possano residuare taluni dubbi in ordine alla giurisdizione del G.O. (dubbi confermati dalla circostanza che, sulla questione, si è più volte pronunciata, peraltro in modo eterogenei, sia la magistratura amministrativa -ad es. TAR Lazio 8254/21, CDS 2743/20, CDS 0rd. 4338/20, cds 8319/19- che quella ordinaria – ad es. CdA Venezia 393/21, CdA Palermo, Cass. 35380/21 e altre), si deve ritenere che la domanda giudiziale sia stata confezionata ravvisando nella legge primaria (art. 569 co. 2 del D.lgs 297/94) il diritto del ricorrente al riconoscimento di un determinato punteggio. Si deve quindi ritenere che la parte ricorrente abbia correttamente adito il G.O.
Venendo al merito, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi punti 0,60 per ogni anno ovvero punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, diversamente da come viene, per contro, calcolato il servizio reso in costanza di nomina, considerato “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, per il quale vengono invece attribuiti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Secondo la tesi di parte ricorrente, invece, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", contrasterebbe con la norma primaria laddove questa stabilisce - all'art. 569 comma 3 del d.lgs. n. 297/1994 - il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti". In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria.
Altra disposizione dalla quale, stando alla tesi di parte ricorrente, si evincerebbe la illegittimità del DM. 50/21 sarebbe l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante appunto la “valutazione del servizio militare” (e, dunque, anche del servizio civile), il quale afferma nel primo comma che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, nel secondo comma, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti
2 gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, il per lungo tempo ha interpretato la disposizione Controparte_1 del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva potesse essere valutato solo se prestato in costanza di nomina (cfr. D.M. n. 44/2001, art. 2, comma 6, a tenore del quale: “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”). Sulla questione è però intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5679/20 (poi ribadita da molteplici altre pronunce, ex multis, nn. 5004/21, 41894/2021e 8586/2024) ha dato una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, giungendo così ad affermare che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Si è dunque evidenziato che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit.; quindi, il servizio di leva obbligatorio (e il servizio civile ad esso equiparato9 sono sempre utilmente valutabili, tanto ai fini della carriera (art. 485 cit.), quanto ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro;
il punteggio che l'Amministrazione è tenuta a riconoscere al detto servizio non può essere inferiore rispetto quello per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Sulla scorta di tali indicazioni, per il personale ATA, il ha adeguato il CP_1 proprio orientamento e, con l'all. A al DM 50/2021 ha stabilito quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La parte odierna ricorrente si duole della differenza di punteggio di cui alla disposizione appena riportata, ritenendo che pure al servizio prestato “non in costanza di nomina” debba essere attribuito il medesimo punteggio riconosciuto a quello espletato in costanza di rapporto. Sebbene una parte della giurisprudenza di merito condivida tale tesi (ex multis, App. Milano n. 789/2023, Trib. Como n. 15/2024, Trib. Marsala n. 184/2024, Trib. Palermo n. 945/2023 e 1115/2023, Trib. Catania n. 134/2024), lo scrivente di aderire all'orientamento di segno contrario sostenuto da altra parte della giurisprudenza di merito (ex multis App. Torino nn. 326/2022 e 538/2023, App. Venezia n. 814/203, Trib. Palermo nn. 622/2024–635/2024–1064/2024, Trib. Marsala n.96/2024, Trib. Agrigento n. 389/2024, Trib. Teramo n. 144/2024) e della giurisprudenza ammnistrativa (Cons. Stato n. 11602/2022 del 29/12/2022).
3 Infatti, l'equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 sora citate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, impongono di valutare il servizio militare prestato non in costanza di nomina con il medesimo punteggio attribuito a quello svolto dopo la nomina. Tali disposizioni, infatti, si limitano ad imporre che anche al servizio prestato prima della nomina venga attribuita rilevanza, senza però entrare nel merito circa il peso da attribuirvi. Anzi: l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 impone di equiparare il servizio di leva proprio a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici”. Deve poi dirsi pienamente condivisibile il ragionamento operato dal CdS con sent. n. 11602/2022: “… solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate …”.
Da ultimo, pure la Corte di Cassazione ha ritenuto di condividere le argomentazioni sin qui esposte (cfr. sent. n. 22432/2024).
Posto che è incontestato il fatto che, alla parte ricorrente, sia stato riconosciuto il punteggio per il servizio di leva svolto “non in costanza di nomina”, sia pure con l'attribuzione del punteggio inerente al servizio espletato presso altra P.A., per le ragioni dette la domanda tesa a conseguire un maggior punteggio non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 24.2.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosa Sanna e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.IVA_1 CP_2
Parti resistenti, CONTUMACI.
Definisce il presente giudizio mediante
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e di aver presentato domanda di aggiornamento;
- di aver conseguito il titolo di accesso al percorso di cui sopra prima della prestazione del servizio militare di leva;
- che il resistente, con l'all. A al decreto n. 50 del 3.3.2021, avrebbe CP_1 operato una discriminazione ingiustificata tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, posto che, a norma della lettera A del citato allegato, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”. In sostanza, al servizio di leva prestato prima dell'immissione in ruolo sono stati riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in luogo dei 6 punti riconosciuti nel caso di servizio prestato in costanza id nomina. Dolendosi (tra l'altro) della violazione dell'art. 569 co. 2, del D. Lgs. 297/94, ha chiesto la condanna del alla rideterminazione del punteggio Controparte_1 del ricorrente nelle citate graduatorie, con attribuzione del medesimo punteggio che sarebbe stato riconosciuto nel caso di servizio prestato in costanza di nomina (6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).
1 Gli enti resistenti sono rimasti contumaci.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, nonostante possano residuare taluni dubbi in ordine alla giurisdizione del G.O. (dubbi confermati dalla circostanza che, sulla questione, si è più volte pronunciata, peraltro in modo eterogenei, sia la magistratura amministrativa -ad es. TAR Lazio 8254/21, CDS 2743/20, CDS 0rd. 4338/20, cds 8319/19- che quella ordinaria – ad es. CdA Venezia 393/21, CdA Palermo, Cass. 35380/21 e altre), si deve ritenere che la domanda giudiziale sia stata confezionata ravvisando nella legge primaria (art. 569 co. 2 del D.lgs 297/94) il diritto del ricorrente al riconoscimento di un determinato punteggio. Si deve quindi ritenere che la parte ricorrente abbia correttamente adito il G.O.
Venendo al merito, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi punti 0,60 per ogni anno ovvero punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, diversamente da come viene, per contro, calcolato il servizio reso in costanza di nomina, considerato “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, per il quale vengono invece attribuiti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Secondo la tesi di parte ricorrente, invece, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", contrasterebbe con la norma primaria laddove questa stabilisce - all'art. 569 comma 3 del d.lgs. n. 297/1994 - il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti". In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria.
Altra disposizione dalla quale, stando alla tesi di parte ricorrente, si evincerebbe la illegittimità del DM. 50/21 sarebbe l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante appunto la “valutazione del servizio militare” (e, dunque, anche del servizio civile), il quale afferma nel primo comma che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, nel secondo comma, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti
2 gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, il per lungo tempo ha interpretato la disposizione Controparte_1 del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva potesse essere valutato solo se prestato in costanza di nomina (cfr. D.M. n. 44/2001, art. 2, comma 6, a tenore del quale: “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”). Sulla questione è però intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5679/20 (poi ribadita da molteplici altre pronunce, ex multis, nn. 5004/21, 41894/2021e 8586/2024) ha dato una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, giungendo così ad affermare che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Si è dunque evidenziato che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit.; quindi, il servizio di leva obbligatorio (e il servizio civile ad esso equiparato9 sono sempre utilmente valutabili, tanto ai fini della carriera (art. 485 cit.), quanto ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro;
il punteggio che l'Amministrazione è tenuta a riconoscere al detto servizio non può essere inferiore rispetto quello per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Sulla scorta di tali indicazioni, per il personale ATA, il ha adeguato il CP_1 proprio orientamento e, con l'all. A al DM 50/2021 ha stabilito quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La parte odierna ricorrente si duole della differenza di punteggio di cui alla disposizione appena riportata, ritenendo che pure al servizio prestato “non in costanza di nomina” debba essere attribuito il medesimo punteggio riconosciuto a quello espletato in costanza di rapporto. Sebbene una parte della giurisprudenza di merito condivida tale tesi (ex multis, App. Milano n. 789/2023, Trib. Como n. 15/2024, Trib. Marsala n. 184/2024, Trib. Palermo n. 945/2023 e 1115/2023, Trib. Catania n. 134/2024), lo scrivente di aderire all'orientamento di segno contrario sostenuto da altra parte della giurisprudenza di merito (ex multis App. Torino nn. 326/2022 e 538/2023, App. Venezia n. 814/203, Trib. Palermo nn. 622/2024–635/2024–1064/2024, Trib. Marsala n.96/2024, Trib. Agrigento n. 389/2024, Trib. Teramo n. 144/2024) e della giurisprudenza ammnistrativa (Cons. Stato n. 11602/2022 del 29/12/2022).
3 Infatti, l'equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 sora citate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, impongono di valutare il servizio militare prestato non in costanza di nomina con il medesimo punteggio attribuito a quello svolto dopo la nomina. Tali disposizioni, infatti, si limitano ad imporre che anche al servizio prestato prima della nomina venga attribuita rilevanza, senza però entrare nel merito circa il peso da attribuirvi. Anzi: l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 impone di equiparare il servizio di leva proprio a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici”. Deve poi dirsi pienamente condivisibile il ragionamento operato dal CdS con sent. n. 11602/2022: “… solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate …”.
Da ultimo, pure la Corte di Cassazione ha ritenuto di condividere le argomentazioni sin qui esposte (cfr. sent. n. 22432/2024).
Posto che è incontestato il fatto che, alla parte ricorrente, sia stato riconosciuto il punteggio per il servizio di leva svolto “non in costanza di nomina”, sia pure con l'attribuzione del punteggio inerente al servizio espletato presso altra P.A., per le ragioni dette la domanda tesa a conseguire un maggior punteggio non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 24.2.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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