TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2292 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
AU De OL
attori contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NS CA
convenuta
Avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.04.2017 gli attori Parte_1
e convenivano in giudizio il convenuto
[...] Parte_2 CP_1
per sentir accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità nella
[...]
determinazione dell'evento dannoso, consistito nell'incendio totale del fabbricato dallo stesso detenuto in locazione e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni patiti, Parte_1
delle somme necessarie per il ripristino nello status quo ante dell'immobile di sua proprietà, delle spese necessarie per rimuovere le strutture danneggiate e per la loro conduzione a discarica, nonché delle somme dovutegli a titolo di lucro cessante per il mancato pagamento dei canoni di locazione che il convenuto era tenuto a versare, in qualità di conduttore, a far data dalla verificazione dell'evento sino alla scadenza naturale del contratto nonché al pagamento, a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti da Parte_2
all'autovettura di sua proprietà Fiat Panda tg. DF116EL.
Invero, in data 26.08.2016 alle ore 7:30 circa del mattino si sviluppava, all'interno del capannone detenuto in locazione dalla ditta convenuta
[...]
”, un devastante incendio di pericolosità e rilevanza tali da Controparte_1
richiedere l'immediato intervento di numerose squadre di Vigili del Fuoco sul posto.
Per effetto di tale incendio il capannone locato veniva completamente distrutto mentre l'autovettura Fiat Panda tg. DF116EL di proprietà di , Parte_2
in sosta nei pressi del capannone, veniva danneggiata. Si costituiva in giudizio , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 [...]
”, eccependo l'improcedibilità della domanda e, nel Controparte_1
merito, l'infondatezza della stessa.
Rigettate le istanze di prove orali, espletata CTU relativamente ai danni lamentati, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
26.02.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda e sul punto si condivide l'ordinanza del precedente giudice assegnatario del
20.06.2019, qui da intendersi richiamata e trascritta.
In ogni caso, avendo proposto domanda di mediazione, tale Parte_2
domanda assorbe integralmente quella relativa alla negoziazione assistita.
Venendo al merito, la domanda di è fondata e va, pertanto, accolta Parte_1
mentre altrettanto non può dirsi per la domanda di . Parte_2
In punto di diritto, l'art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a seguito di incendio, ponendo una presunzione di responsabilità a carico dello stesso il quale, in qualità di custode della cosa locata ne risponde qualora non provi che i suddetti eventi siano accaduti per causa a lui non imputabile.
In ordine ai rapporti fra art. 1588 c.c. ed art. 2051 c.c. la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c. , e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita” (Cass. civ. 15721/15). Nel caso di specie mentre ha provato la perdita del capannone di Parte_1
sua proprietà a seguito di incendio (vedasi la relazione dei Vigili del Fuoco, le foto, la CTU tecnica) ed il contratto di locazione stipulato con , Controparte_1
quest'ultimo non ha fornito la prova liberatoria richiesta dagli artt. 1588 e 1590
c.c.
Il conduttore non ha nemmeno allegato eventuali cause dell'incendio a lui non imputabili.
Non ha allegato né tantomeno provato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., che il perimento del capannone sia dovuto a vetustà od inadeguatezza dello stesso.
Del resto, anche nel contratto di locazione era previsto l'obbligo di custodia a carico del conduttore, l'obbligo di restituire la cosa locata nello stesso stato della presa di possesso, così come l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa e dagli atti di causa non risulta che abbia sinora avuto ristoro dei Parte_1
danni subiti.
Non è sufficiente neppure che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale del fatto per poterlo esonerare anche dalla responsabilità civile conseguente all'incendio.
Venendo al quantum debeatur, le valutazioni del CTU in ordine ai danni lamentati sono state esaurientemente motivate, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili anche in ordine alle risposte date alle controdeduzioni delle parti.
Sussiste solo un errore, emendato dal giudicante, nel conteggio dei mesi residui sino alla scadenza del contratto ai fini del calcolo del lucro cessante.
La stima dei danni, complessivamente pari ad euro 485.000,00, è ripartita nel modo seguente: danni subiti dal capannone euro 373.500,00, costo delle opere necessarie per la eliminazione dei danni subiti dal capannone euro 23.500,00, lucro cessante per il mancato pagamento dei canoni di locazione (da settembre
2016 alla scadenza del contratto) euro 88.000,00.
Quanto, poi, alla domanda proposta da , essa è infondata e va, Parte_2
pertanto, rigettata.
I fatti posti a fondamento della stessa sono stati allegati in modo generico e parimenti generica è la capitolazione della prova testimoniale.
Ma soprattutto dall'istruttoria non emerge la prova che l'incendio dal capannone si sia propagato all'autovettura del Pt_2
Il sostanziale accoglimento della domanda attorea milita in senso favorevole al principio della soccombenza delle spese, da liquidare in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 485.000,00, così Parte_1
ripartita: euro 397.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. SU sent.
n. 1712/95; euro 88.000,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda al soddisfo.
2) Rigetta per il resto.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attorea delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 21/11/2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2292 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
AU De OL
attori contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NS CA
convenuta
Avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.04.2017 gli attori Parte_1
e convenivano in giudizio il convenuto
[...] Parte_2 CP_1
per sentir accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità nella
[...]
determinazione dell'evento dannoso, consistito nell'incendio totale del fabbricato dallo stesso detenuto in locazione e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni patiti, Parte_1
delle somme necessarie per il ripristino nello status quo ante dell'immobile di sua proprietà, delle spese necessarie per rimuovere le strutture danneggiate e per la loro conduzione a discarica, nonché delle somme dovutegli a titolo di lucro cessante per il mancato pagamento dei canoni di locazione che il convenuto era tenuto a versare, in qualità di conduttore, a far data dalla verificazione dell'evento sino alla scadenza naturale del contratto nonché al pagamento, a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti da Parte_2
all'autovettura di sua proprietà Fiat Panda tg. DF116EL.
Invero, in data 26.08.2016 alle ore 7:30 circa del mattino si sviluppava, all'interno del capannone detenuto in locazione dalla ditta convenuta
[...]
”, un devastante incendio di pericolosità e rilevanza tali da Controparte_1
richiedere l'immediato intervento di numerose squadre di Vigili del Fuoco sul posto.
Per effetto di tale incendio il capannone locato veniva completamente distrutto mentre l'autovettura Fiat Panda tg. DF116EL di proprietà di , Parte_2
in sosta nei pressi del capannone, veniva danneggiata. Si costituiva in giudizio , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 [...]
”, eccependo l'improcedibilità della domanda e, nel Controparte_1
merito, l'infondatezza della stessa.
Rigettate le istanze di prove orali, espletata CTU relativamente ai danni lamentati, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
26.02.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda e sul punto si condivide l'ordinanza del precedente giudice assegnatario del
20.06.2019, qui da intendersi richiamata e trascritta.
In ogni caso, avendo proposto domanda di mediazione, tale Parte_2
domanda assorbe integralmente quella relativa alla negoziazione assistita.
Venendo al merito, la domanda di è fondata e va, pertanto, accolta Parte_1
mentre altrettanto non può dirsi per la domanda di . Parte_2
In punto di diritto, l'art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a seguito di incendio, ponendo una presunzione di responsabilità a carico dello stesso il quale, in qualità di custode della cosa locata ne risponde qualora non provi che i suddetti eventi siano accaduti per causa a lui non imputabile.
In ordine ai rapporti fra art. 1588 c.c. ed art. 2051 c.c. la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deterioramento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c. , e non dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita” (Cass. civ. 15721/15). Nel caso di specie mentre ha provato la perdita del capannone di Parte_1
sua proprietà a seguito di incendio (vedasi la relazione dei Vigili del Fuoco, le foto, la CTU tecnica) ed il contratto di locazione stipulato con , Controparte_1
quest'ultimo non ha fornito la prova liberatoria richiesta dagli artt. 1588 e 1590
c.c.
Il conduttore non ha nemmeno allegato eventuali cause dell'incendio a lui non imputabili.
Non ha allegato né tantomeno provato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., che il perimento del capannone sia dovuto a vetustà od inadeguatezza dello stesso.
Del resto, anche nel contratto di locazione era previsto l'obbligo di custodia a carico del conduttore, l'obbligo di restituire la cosa locata nello stesso stato della presa di possesso, così come l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa e dagli atti di causa non risulta che abbia sinora avuto ristoro dei Parte_1
danni subiti.
Non è sufficiente neppure che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale del fatto per poterlo esonerare anche dalla responsabilità civile conseguente all'incendio.
Venendo al quantum debeatur, le valutazioni del CTU in ordine ai danni lamentati sono state esaurientemente motivate, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili anche in ordine alle risposte date alle controdeduzioni delle parti.
Sussiste solo un errore, emendato dal giudicante, nel conteggio dei mesi residui sino alla scadenza del contratto ai fini del calcolo del lucro cessante.
La stima dei danni, complessivamente pari ad euro 485.000,00, è ripartita nel modo seguente: danni subiti dal capannone euro 373.500,00, costo delle opere necessarie per la eliminazione dei danni subiti dal capannone euro 23.500,00, lucro cessante per il mancato pagamento dei canoni di locazione (da settembre
2016 alla scadenza del contratto) euro 88.000,00.
Quanto, poi, alla domanda proposta da , essa è infondata e va, Parte_2
pertanto, rigettata.
I fatti posti a fondamento della stessa sono stati allegati in modo generico e parimenti generica è la capitolazione della prova testimoniale.
Ma soprattutto dall'istruttoria non emerge la prova che l'incendio dal capannone si sia propagato all'autovettura del Pt_2
Il sostanziale accoglimento della domanda attorea milita in senso favorevole al principio della soccombenza delle spese, da liquidare in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 485.000,00, così Parte_1
ripartita: euro 397.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. SU sent.
n. 1712/95; euro 88.000,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda al soddisfo.
2) Rigetta per il resto.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attorea delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 21/11/2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo