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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/7641
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7641/2024 promossa da:
, nato a [...]/PR/Brasile, il 16/01/1977; Parte_1 [...]
, nata a [...]/PR/Brasile, il 07/05/1992; , Parte_2 Parte_3
nato a [...]/PR/Brasile, il 22/10/1953; , nato a Parte_4
Curitiba/PR/Brasile, il 02/07/1987; nato a Parte_5
Curitiba/PR/Brasile, il 07/06/1988 tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv.
Isabel De Lima CF: , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, pec: C.F._1
come da procura in atti;
Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha Per_1 Parte_6 validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_2
nel Comune di Prato Sesia - Provincia di Novara il giorno 01.03.1860 figlio di e Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 2); il quale dopo essersi sposato in Italia a Trecade in data Persona_4
10.05.1879 con (cfr. doc. in atti n. 3) si trasferiva in Brasile senza mai naturalizzarsi Persona_5
cittadino brasiliano così come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_2 Persona_2 Per_2
o o figlio di
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_6 Per_4
e di originario d'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 17).
[...] Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.4.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva dei figli in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva in Brasile Persona_2 Persona_5 Persona_8
il giorno 06.01.1900 (cfr. doc. in atti n. 4), il quale in data 09.10.1920 si coniugava con
[...] (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro matrimonio nasceva il giorno Controparte_2 Persona_9
16.05.1927 (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 14.11.1946 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 7) e Persona_9 Persona_10
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 22.10.1953 (cfr. doc. in atti n. Pt_3 Parte_1
8) e il giorno 12.08.1952 (cfr. doc. in atti n. 12); Parte_7
discendenti Parte_3
- in data 11.07.1981 si coniugava con (cfr. doc. in atti Parte_3 Parte_8
n. 9) e dal loro matrimonio nasceva in data 07.05.1992 (cfr. doc. in atti Parte_2
n. 10);
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Parte_3 CP_3 Pt_1 [...]
in data 16.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 11); Parte_1
discendenti Parte_7
- dall'unione more uxorio tra e nascevano Parte_7 CP_4 [...]
il giorno 02.07.1987 (cfr. doc. in atti n. 13) e Parte_4 Parte_5
il giorno 07.06.1988 (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
- in data 09.01.2015 si univa in matrimonio con Parte_4 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 14);
[...]
- in data 26.01.2018 si sposava con (cfr. Parte_5 Persona_12
doc. in atti n. 16).
Risulta che nato in [...] nel Comune di Prato Sesia - Provincia di Novara il Persona_2
giorno 01.03.1860 figlio di e (cfr. doc. in atti n. 2), acquisiva la Persona_3 Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano Persona_2
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 10.05.1879 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano che provavano ad accedere al portale online del Consolato Italiano di
Curitiba al fine di poter presentare la documentazione attestante la propria discendenza e, quindi, presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza ma senza riuscirci (cfr. doc. in atti n. 18).
Inoltre, i ricorrenti lamentano che l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato di Curitiba, sono al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo cittadino italiano, nato nel Comune di Persona_2
Prato Sesia – Novara, il 01.03.1860 (cfr. doc. in atti n. 2), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 6.01.1900 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_13
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1
nato in [...], il [...]; , nata in [...], il [...];
[...] Parte_2
, nato in [...], il [...]; , Parte_3 Parte_4
nato in [...], il [...]; , nato in [...], il [...] Parte_5
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7641/2024 promossa da:
, nato a [...]/PR/Brasile, il 16/01/1977; Parte_1 [...]
, nata a [...]/PR/Brasile, il 07/05/1992; , Parte_2 Parte_3
nato a [...]/PR/Brasile, il 22/10/1953; , nato a Parte_4
Curitiba/PR/Brasile, il 02/07/1987; nato a Parte_5
Curitiba/PR/Brasile, il 07/06/1988 tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv.
Isabel De Lima CF: , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, pec: C.F._1
come da procura in atti;
Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha Per_1 Parte_6 validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_2
nel Comune di Prato Sesia - Provincia di Novara il giorno 01.03.1860 figlio di e Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 2); il quale dopo essersi sposato in Italia a Trecade in data Persona_4
10.05.1879 con (cfr. doc. in atti n. 3) si trasferiva in Brasile senza mai naturalizzarsi Persona_5
cittadino brasiliano così come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_2 Persona_2 Per_2
o o figlio di
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_6 Per_4
e di originario d'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 17).
[...] Persona_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11.4.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile nasceva e si sposava prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e partoriva dei figli in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva in Brasile Persona_2 Persona_5 Persona_8
il giorno 06.01.1900 (cfr. doc. in atti n. 4), il quale in data 09.10.1920 si coniugava con
[...] (cfr. doc. in atti n. 5) e dal loro matrimonio nasceva il giorno Controparte_2 Persona_9
16.05.1927 (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 14.11.1946 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 7) e Persona_9 Persona_10
dal loro matrimonio nascevano: il giorno 22.10.1953 (cfr. doc. in atti n. Pt_3 Parte_1
8) e il giorno 12.08.1952 (cfr. doc. in atti n. 12); Parte_7
discendenti Parte_3
- in data 11.07.1981 si coniugava con (cfr. doc. in atti Parte_3 Parte_8
n. 9) e dal loro matrimonio nasceva in data 07.05.1992 (cfr. doc. in atti Parte_2
n. 10);
- dall'unione more uxorio tra e nasceva Parte_3 CP_3 Pt_1 [...]
in data 16.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 11); Parte_1
discendenti Parte_7
- dall'unione more uxorio tra e nascevano Parte_7 CP_4 [...]
il giorno 02.07.1987 (cfr. doc. in atti n. 13) e Parte_4 Parte_5
il giorno 07.06.1988 (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
- in data 09.01.2015 si univa in matrimonio con Parte_4 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 14);
[...]
- in data 26.01.2018 si sposava con (cfr. Parte_5 Persona_12
doc. in atti n. 16).
Risulta che nato in [...] nel Comune di Prato Sesia - Provincia di Novara il Persona_2
giorno 01.03.1860 figlio di e (cfr. doc. in atti n. 2), acquisiva la Persona_3 Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo italiano Persona_2
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 10.05.1879 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_1
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano che provavano ad accedere al portale online del Consolato Italiano di
Curitiba al fine di poter presentare la documentazione attestante la propria discendenza e, quindi, presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza ma senza riuscirci (cfr. doc. in atti n. 18).
Inoltre, i ricorrenti lamentano che l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il Consolato di Curitiba, sono al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo Controparte_1 certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo cittadino italiano, nato nel Comune di Persona_2
Prato Sesia – Novara, il 01.03.1860 (cfr. doc. in atti n. 2), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 6.01.1900 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_13
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1
nato in [...], il [...]; , nata in [...], il [...];
[...] Parte_2
, nato in [...], il [...]; , Parte_3 Parte_4
nato in [...], il [...]; , nato in [...], il [...] Parte_5
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29.4.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio