Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04006/2025REG.PROV.COLL.
N. 03811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3811 del 2022, proposto da
NO EL, LV Di LE e VA SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Veniero e Angela Carcano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
IU DO e FR TT Sarno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10717/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Angela Carcano in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Gli appellanti sono assistenti o sovrintendenti della polizia penitenziaria in servizio presso la Centrale operativa regionale di Napoli e hanno partecipato al concorso per viceispettore bandito il 3 aprile 2008 per 643 posti, elevati a 1232 con provvedimento del 16 gennaio 2017. La graduatoria del concorso è stata pubblicata il 12 gennaio 2017.
2 – Gli stessi hanno impugnato la nota del Dipartimento del personale del 12 aprile 2019 con cui sono state disposte le assegnazioni in prima nomina del personale nominato viceispettore; hanno impugnato, inoltre, il decreto del direttore generale del personale del 12 aprile 2019 con cui sono stati assegnati alle sedi, chiedendo la conferma nella sede di appartenenza, la C.O.R. presso il P.R.A.P. di Napoli (sono stati, infatti, assegnati alla casa circondariale di Napoli Poggioreale, anziché essere confermati nella precedente sede di servizio presso il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Napoli).
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – Gli originari ricorrenti hanno proposto appello avverso tale pronuncia.
5 – Con distinte note depositate il 21 marzo 2025, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello a causa del successivo trasferimento al P.R.A.P. di Napoli ad esito di altra procedura.
6 – Il Collegio non può che procedere in conformità alla richiesta dell’appellante e dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ( cfr. artt. 35 e 84 ultimo comma del c.p.a).
7 – Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della vicenda e visto il suo esito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
VA Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO