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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13710/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2024;
promossa da
e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
), n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori – C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. e – nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3
30.11.2016 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Catania, Via Piave n. 12, CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alecci, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale del 09.10.2013 Notaio
pagina 1 di 8 di Milano, rep. N°33465 e N°10152; Persona_2
convenuta
e
, Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. C.F._5
convenuto contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato il 03.11.2021, i coniugi e Parte_1
, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori e Parte_2 Persona_1 Pt_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania e la
[...] Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento in favore dei minori di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della morte della NA materna ( . Persona_3
In particolare, gli attori riferivano che, in data 19.06.2019, mentre attraversava la Persona_3
Via Saverio Fiducia sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura di proprietà e condotta da
(assicurata per la r.c.a. presso la . A seguito dell'urto Controparte_2 Controparte_1
la stessa riportava lesioni personali gravissime e veniva pertanto trasportata con autoambulanza del 118
al P.S. dell' , ove decedeva il successivo 24.06.2019. Controparte_3
Gli attori riferivano, altresì, che la compagnia assicuratrice convenuta offriva a titolo di risarcimento, per ciascun minore, la somma di € 6.000,00, la quale, tuttavia, non veniva ritenuta congrua dal Giudice Tutelare del Tribunale di Catania che, per l'effetto, con decreto n. 1148/2021
rigettava il ricorso ex art. 320 c.c.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea. Controparte_1
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Assunte le prove richieste, all'udienza del 10.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità sui figli minori e ), è fondata nei limiti di cui infra. Persona_1 Parte_3
Occorre preliminarmente rilevare che, non avendo la compagnia assicuratrice convenuta contestato la dinamica del sinistro stradale occorso (come riferita dagli odierni attori) deve considerarsi pacifica la storicità del fatto e conseguentemente la responsabilità di . Controparte_2
Ai sensi, infatti, dell'art. 115 c.p.c., «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita».
La disposizione normativa richiamata, nel sancire il principio di non contestazione, impone a ciascuna parte processuale di prendere posizione in modo chiaro e puntuale sui fatti addotti dall'altra indicando le specifiche ragioni per cui l'allegazione di controparte vada contestata e disattesa.
Conseguentemente, il fatto non contestato deve ritenersi pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è difatti concorde nel ritenere che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. «solleva la parte dall'onere di provare il fatto non
specificamente contestato dal convenuto costituito». Ciò, tuttavia, non esclude che «il giudice, ove
dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione possa
pervenire ad un diverso accertamento» (Cass. civ. n. 16028/2023).
Ciò ovviamente rileva ai soli fini della posizione della compagnia assicuratrice costituita in giudizio,
non potendo trovare applicazione il detto principio nei confronti del convenuto contumace.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie gli elementi probatori in atti – tuttavia - consentono di ritenere comprovata la dinamica del sinistro per come rappresentanta in citazione.
Ed invero, , a seguito del sinistro stradale, dichiarava spontaneamente alla Controparte_2
Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro: «svoltavo a destra per via Saverio Fiducia.
All'imboccare tale via venivo abbagliato dal sole e sento un botto nella parte anteriore del veicolo e mi
fermo. Scendevo dall'auto e vedevo una signora per terra soccorrendola immediatamente chiamando
anche il 118» (cfr. pag. 12 del verbale della Polizia Municipale). Tale dichiarazioni integrano senza alcun dubbio una confessione stragiudiziale opponibile allo stesso dichiarante ai sensi dell'art. 2735
c.c. (“La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice”).
Alla luce della ricostruzione operata dai VV.UU. intervenuti sui luoghi non vi è dubbio alcuno in ordine alla dinamica del sinistro, perfettamente compatibile con le dichiarazioni confessorie rese dal
. CP_2
Ciò posto, è dato pacifico quello per il quale la perdita di un congiunto (come la NA) comporta uno stato di sofferenza psichica, legato al vuoto affettivo, morale e materiale, lasciato dalla scomparsa della persona cara: una tale circostanza deve trovare una adeguata tutela risarcitoria.
A tal fine, i criteri cui fare riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale sono quelli adottati dalle tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate)
dal Tribunale di Milano, il cui uso è oramai avvallato dalla stessa Corte di Cassazione, secondo la quale il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle.
In punto di diritto è, infatti, noto che «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere
liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del
criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle , tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
pagina 4 di 8 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione
equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato
utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della
tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che
dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno
risarcibile nel caso concreto» (Cass. civ. n. 5948/2023).
Ebbene, in base al “sistema a punti” (con “valore punto” pari ad € 1.698,00) elaborato dalle tabelle richiamate occorre tenere conto, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale,
delle seguenti circostanze di fatto: età della vittima, età del congiunto, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato e qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
In ordine alla convivenza (quale circostanza di fatto rilevante ai fini della quantificazione del danno), deve precisarsi che la Suprema Corte, in tema di rapporto nonni-nipoti, ha escluso che l'assenza di convivenza possa pregiudicare il diritto del NI ad ottenere il risarcimento del danno.
Ed infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, di recente, chiarito che «il rapporto nonni-
nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e
rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali
congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il
familiare defunto. Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e NI consenta di
presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del
primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e
di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di
considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno»
(Cass. civ. n. 25200/2024). A nulla, pertanto, rilevano le difese svolte sul punto dalla compagnia assicuratrice convenuta.
pagina 5 di 8 Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in particolare dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
I testi escussi hanno confermato il legame affettivo intercorrente tra i nipoti e Persona_1 Pt_3
(specialmente con riferimento alla prima), dichiarando vere le circostanze secondo cui
[...] [...]
si recava quasi quotidianamente in casa della FI , ove si tratteneva dalla Per_3 Parte_2
mattina sino a metà pomeriggio, nonché accompagnava ed andava a prendere quotidianamente la
NI a scuola. Persona_1
Sulla base delle risultanze istruttorie e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti e seguendo il “sistema a punti” (con valore punto, come Persona_1 Parte_3
si è detto, pari ad € 1.698.00) sopra richiamato.
In particolare, l'entità del risarcimento del danno dovrà essere rapportata, in base a quanto risultante dalla richiamata tabella, alla seguenti circostanze di fatto:
- età della NA ( anni 73, cui sono attribuiti punti 8; Persona_3
- età del congiunto ( e ) rispettivamente anni 9 e 2, cui sono attribuiti Persona_1 Parte_3
punti 20;
- sopravvivenza di altri congiunti, cui sono attribuiti punti 9.
Nessun punto deve, invece, essere attribuito in ordine alla qualità ed intensità della relazione affettiva dal momento che nessuna prova adeguata è stata fornita in tal senso: la presenza quasi quotidiana della NA nella vita dei nipoti non è infatti sufficiente a dimostrare l'intensità del rapporto come allegato dagli attori e conseguentemente lo sconvolgimento esistenziale e la sofferenza interiore che da tale perdita ha cagionato ai nipoti della vittima.
Alla luce dell'accertato legame affettivo e del conseguente stato di sofferenza patito dal venir meno di tale rapporto, deve essere liquidato a e a titolo di risarcimento del Persona_1 Parte_3
danno non patrimoniale, rispettivamente la somma di € 62.826,00 [1.698,00*(8+20+9)].
pagina 6 di 8 Tuttavia, con riguardo a tenuto conto che alla data del decesso della NA materna Parte_3
aveva solo due anni e che dunque il pregiudizio subito (in termini sia di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vittima) è da considerarsi notevolmente inferiore in ragione proprio della tenerà età del minore, l'entità del risarcimento deve essere ridotta del 50% e liquidata nella sola misura di € 31.413,00.
Per poter concretamente operare nel caso di specie un tale calcolo si rende necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, le somme come sopra determinate in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.06.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.2.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, questa non merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, gli odierni attori non hanno sufficiente provato la perdita economico-
patrimoniale che il decesso della NA avrebbe causato nella vita dei nipoti Persona_3 Per_1
e così non assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2679 c.c.
[...] Parte_3
Sicché, la domanda risarcitoria formulata da e , n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità sui figli minori e può trovare solo Persona_1 Parte_3
parziale accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
sui figli minori e contro e , Persona_1 Parte_3 Controparte_4 Controparte_2
disattesa ogni contraria e diversa istanza così provvede:
1. condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
della somma di 62.826,00 ed in favore di della somma di € 31.413,00 a
[...] Parte_3
titolo di risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
2. condanna i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 5545.00 di cui € 5000.00 per compensi, € 545.00 per spese, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13710/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2024;
promossa da
e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
), n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori – C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. e – nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3
30.11.2016 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Catania, Via Piave n. 12, CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alecci, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Ruggero Settimo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale del 09.10.2013 Notaio
pagina 1 di 8 di Milano, rep. N°33465 e N°10152; Persona_2
convenuta
e
, Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. C.F._5
convenuto contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato il 03.11.2021, i coniugi e Parte_1
, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori e Parte_2 Persona_1 Pt_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania e la
[...] Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento in favore dei minori di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della morte della NA materna ( . Persona_3
In particolare, gli attori riferivano che, in data 19.06.2019, mentre attraversava la Persona_3
Via Saverio Fiducia sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura di proprietà e condotta da
(assicurata per la r.c.a. presso la . A seguito dell'urto Controparte_2 Controparte_1
la stessa riportava lesioni personali gravissime e veniva pertanto trasportata con autoambulanza del 118
al P.S. dell' , ove decedeva il successivo 24.06.2019. Controparte_3
Gli attori riferivano, altresì, che la compagnia assicuratrice convenuta offriva a titolo di risarcimento, per ciascun minore, la somma di € 6.000,00, la quale, tuttavia, non veniva ritenuta congrua dal Giudice Tutelare del Tribunale di Catania che, per l'effetto, con decreto n. 1148/2021
rigettava il ricorso ex art. 320 c.c.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea. Controparte_1
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Assunte le prove richieste, all'udienza del 10.06.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità sui figli minori e ), è fondata nei limiti di cui infra. Persona_1 Parte_3
Occorre preliminarmente rilevare che, non avendo la compagnia assicuratrice convenuta contestato la dinamica del sinistro stradale occorso (come riferita dagli odierni attori) deve considerarsi pacifica la storicità del fatto e conseguentemente la responsabilità di . Controparte_2
Ai sensi, infatti, dell'art. 115 c.p.c., «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita».
La disposizione normativa richiamata, nel sancire il principio di non contestazione, impone a ciascuna parte processuale di prendere posizione in modo chiaro e puntuale sui fatti addotti dall'altra indicando le specifiche ragioni per cui l'allegazione di controparte vada contestata e disattesa.
Conseguentemente, il fatto non contestato deve ritenersi pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è difatti concorde nel ritenere che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. «solleva la parte dall'onere di provare il fatto non
specificamente contestato dal convenuto costituito». Ciò, tuttavia, non esclude che «il giudice, ove
dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione possa
pervenire ad un diverso accertamento» (Cass. civ. n. 16028/2023).
Ciò ovviamente rileva ai soli fini della posizione della compagnia assicuratrice costituita in giudizio,
non potendo trovare applicazione il detto principio nei confronti del convenuto contumace.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie gli elementi probatori in atti – tuttavia - consentono di ritenere comprovata la dinamica del sinistro per come rappresentanta in citazione.
Ed invero, , a seguito del sinistro stradale, dichiarava spontaneamente alla Controparte_2
Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro: «svoltavo a destra per via Saverio Fiducia.
All'imboccare tale via venivo abbagliato dal sole e sento un botto nella parte anteriore del veicolo e mi
fermo. Scendevo dall'auto e vedevo una signora per terra soccorrendola immediatamente chiamando
anche il 118» (cfr. pag. 12 del verbale della Polizia Municipale). Tale dichiarazioni integrano senza alcun dubbio una confessione stragiudiziale opponibile allo stesso dichiarante ai sensi dell'art. 2735
c.c. (“La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice”).
Alla luce della ricostruzione operata dai VV.UU. intervenuti sui luoghi non vi è dubbio alcuno in ordine alla dinamica del sinistro, perfettamente compatibile con le dichiarazioni confessorie rese dal
. CP_2
Ciò posto, è dato pacifico quello per il quale la perdita di un congiunto (come la NA) comporta uno stato di sofferenza psichica, legato al vuoto affettivo, morale e materiale, lasciato dalla scomparsa della persona cara: una tale circostanza deve trovare una adeguata tutela risarcitoria.
A tal fine, i criteri cui fare riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale sono quelli adottati dalle tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate)
dal Tribunale di Milano, il cui uso è oramai avvallato dalla stessa Corte di Cassazione, secondo la quale il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle.
In punto di diritto è, infatti, noto che «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere
liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del
criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle , tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
pagina 4 di 8 convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione
equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato
utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della
tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che
dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno
risarcibile nel caso concreto» (Cass. civ. n. 5948/2023).
Ebbene, in base al “sistema a punti” (con “valore punto” pari ad € 1.698,00) elaborato dalle tabelle richiamate occorre tenere conto, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale,
delle seguenti circostanze di fatto: età della vittima, età del congiunto, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato e qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
In ordine alla convivenza (quale circostanza di fatto rilevante ai fini della quantificazione del danno), deve precisarsi che la Suprema Corte, in tema di rapporto nonni-nipoti, ha escluso che l'assenza di convivenza possa pregiudicare il diritto del NI ad ottenere il risarcimento del danno.
Ed infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, di recente, chiarito che «il rapporto nonni-
nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e
rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali
congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il
familiare defunto. Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e NI consenta di
presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del
primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e
di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di
considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno»
(Cass. civ. n. 25200/2024). A nulla, pertanto, rilevano le difese svolte sul punto dalla compagnia assicuratrice convenuta.
pagina 5 di 8 Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in particolare dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
I testi escussi hanno confermato il legame affettivo intercorrente tra i nipoti e Persona_1 Pt_3
(specialmente con riferimento alla prima), dichiarando vere le circostanze secondo cui
[...] [...]
si recava quasi quotidianamente in casa della FI , ove si tratteneva dalla Per_3 Parte_2
mattina sino a metà pomeriggio, nonché accompagnava ed andava a prendere quotidianamente la
NI a scuola. Persona_1
Sulla base delle risultanze istruttorie e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti e seguendo il “sistema a punti” (con valore punto, come Persona_1 Parte_3
si è detto, pari ad € 1.698.00) sopra richiamato.
In particolare, l'entità del risarcimento del danno dovrà essere rapportata, in base a quanto risultante dalla richiamata tabella, alla seguenti circostanze di fatto:
- età della NA ( anni 73, cui sono attribuiti punti 8; Persona_3
- età del congiunto ( e ) rispettivamente anni 9 e 2, cui sono attribuiti Persona_1 Parte_3
punti 20;
- sopravvivenza di altri congiunti, cui sono attribuiti punti 9.
Nessun punto deve, invece, essere attribuito in ordine alla qualità ed intensità della relazione affettiva dal momento che nessuna prova adeguata è stata fornita in tal senso: la presenza quasi quotidiana della NA nella vita dei nipoti non è infatti sufficiente a dimostrare l'intensità del rapporto come allegato dagli attori e conseguentemente lo sconvolgimento esistenziale e la sofferenza interiore che da tale perdita ha cagionato ai nipoti della vittima.
Alla luce dell'accertato legame affettivo e del conseguente stato di sofferenza patito dal venir meno di tale rapporto, deve essere liquidato a e a titolo di risarcimento del Persona_1 Parte_3
danno non patrimoniale, rispettivamente la somma di € 62.826,00 [1.698,00*(8+20+9)].
pagina 6 di 8 Tuttavia, con riguardo a tenuto conto che alla data del decesso della NA materna Parte_3
aveva solo due anni e che dunque il pregiudizio subito (in termini sia di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vittima) è da considerarsi notevolmente inferiore in ragione proprio della tenerà età del minore, l'entità del risarcimento deve essere ridotta del 50% e liquidata nella sola misura di € 31.413,00.
Per poter concretamente operare nel caso di specie un tale calcolo si rende necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, le somme come sopra determinate in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.06.2019).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.2.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, questa non merita di essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, gli odierni attori non hanno sufficiente provato la perdita economico-
patrimoniale che il decesso della NA avrebbe causato nella vita dei nipoti Persona_3 Per_1
e così non assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2679 c.c.
[...] Parte_3
Sicché, la domanda risarcitoria formulata da e , n.q. di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità sui figli minori e può trovare solo Persona_1 Parte_3
parziale accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
sui figli minori e contro e , Persona_1 Parte_3 Controparte_4 Controparte_2
disattesa ogni contraria e diversa istanza così provvede:
1. condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
della somma di 62.826,00 ed in favore di della somma di € 31.413,00 a
[...] Parte_3
titolo di risarcimento danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
2. condanna i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 5545.00 di cui € 5000.00 per compensi, € 545.00 per spese, oltre spese generali,
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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