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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 705/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 705 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Gabriella Farrace;
(ricorrente) E
(in atti generalizzata); CP_1
(convenuta contumace)
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, con , in CP_1 data 28/08/1983 in Bojano (CB) – come da atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano (CB) dell'anno 1983 (numero 25, parte II, serie A) –, dal quale sono nati i figli (18/07/1984) e (22/03/1989), oggi, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto emesso, dall'intestato Tribunale, in data 07/08/1995;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora e che la convivenza non è mai ripresa, avendo entrambe le parti, nel frattempo, formato autonomi nuclei familiari (costituiti: quanto al nucleo del ricorrente, dal ricorrente stesso, dalla compagna, , e Parte_2 dalle figlie della nuova coppia, e;
quanto al nucleo della Persona_3 Persona_4 Per_5 resistente, esclusivamente da quest'ultima);
- che vano era stato l'invito, rivolto alla resistente, ad instaurare un procedimento congiunto di divorzio.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes. Dichiarata la contumacia dell'odierna convenuta – non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata – e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti (e, in particolare, sia dal decreto di omologa del
07/08/1995, sia dall'annotazione presente sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio), che i coniugi sono separati sin dal 1995. Deve, quindi, ritenersi, alla luce del tempo trascorso e del protrarsi dello stato di separazione da allora sino all'attualità (come risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dai certificati di residenza e di famiglia di entrambi i coniugi), che la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia non possa essere ricostituita.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_1 CP_1
Null'altro deve essere disposto, in assenza di ulteriori domande di parte e attesa, in ogni caso, la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli della coppia (rispettivamente, di quaranta e trentasei anni).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta contumace, in applicazione del principio di causalità, stante la mancata adesione, della stessa, all'invito ad intraprendere un procedimento congiunto di divorzio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, con riferimento ai valori minimi (in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto), con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece , delle fasi istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata, essendosi sostanzialmente esaurito, il presente giudizio, nell'ambito di una sola udienza in presenza) e decisionale (non avendo la parte costituita espletato, in concreto, in relazione a tale fase, alcuna particolare attività difensiva diversa dall'insistere per l'accoglimento del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 705 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del pubblico ministero, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e in data 28/08/1983 in Bojano, CB (atto Parte_1 CP_1 di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano (CB) dell'anno 1983, al numero 25, parte II, serie A);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 705 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Gabriella Farrace;
(ricorrente) E
(in atti generalizzata); CP_1
(convenuta contumace)
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, con , in CP_1 data 28/08/1983 in Bojano (CB) – come da atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano (CB) dell'anno 1983 (numero 25, parte II, serie A) –, dal quale sono nati i figli (18/07/1984) e (22/03/1989), oggi, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi era stata omologata con decreto emesso, dall'intestato Tribunale, in data 07/08/1995;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora e che la convivenza non è mai ripresa, avendo entrambe le parti, nel frattempo, formato autonomi nuclei familiari (costituiti: quanto al nucleo del ricorrente, dal ricorrente stesso, dalla compagna, , e Parte_2 dalle figlie della nuova coppia, e;
quanto al nucleo della Persona_3 Persona_4 Per_5 resistente, esclusivamente da quest'ultima);
- che vano era stato l'invito, rivolto alla resistente, ad instaurare un procedimento congiunto di divorzio.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes. Dichiarata la contumacia dell'odierna convenuta – non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata – e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti (e, in particolare, sia dal decreto di omologa del
07/08/1995, sia dall'annotazione presente sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio), che i coniugi sono separati sin dal 1995. Deve, quindi, ritenersi, alla luce del tempo trascorso e del protrarsi dello stato di separazione da allora sino all'attualità (come risulta dalla documentazione in atti e, in particolare, dai certificati di residenza e di famiglia di entrambi i coniugi), che la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia non possa essere ricostituita.
Alla luce di tutto quanto osservato, deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e . Parte_1 CP_1
Null'altro deve essere disposto, in assenza di ulteriori domande di parte e attesa, in ogni caso, la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli della coppia (rispettivamente, di quaranta e trentasei anni).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta contumace, in applicazione del principio di causalità, stante la mancata adesione, della stessa, all'invito ad intraprendere un procedimento congiunto di divorzio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, con riferimento ai valori minimi (in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto), con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece , delle fasi istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata, essendosi sostanzialmente esaurito, il presente giudizio, nell'ambito di una sola udienza in presenza) e decisionale (non avendo la parte costituita espletato, in concreto, in relazione a tale fase, alcuna particolare attività difensiva diversa dall'insistere per l'accoglimento del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 705 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del pubblico ministero, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e in data 28/08/1983 in Bojano, CB (atto Parte_1 CP_1 di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bojano (CB) dell'anno 1983, al numero 25, parte II, serie A);
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott. Enrico Di Dedda