Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4743 del 2020 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Verdicchio Andrea
-attore e
e con Avv. Garofano Patrizia Controparte_1 Controparte_2
-convenuti avente ad
OGGETTO: azione di inefficacia ex artt. 2901 ss. c.c. e 66 l. fallimentare
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2020, la dott.ssa
[...]
, curatore del fallimento (dichiarata fallita il Parte_2 Parte_1
05.06.2019, con sentenza del 07.06.2019 n. 31/2019), conveniva in giudizio
[...]
e , chiedendo, in via principale, ex artt. 45 l. CP_1 Controparte_2 fallimentare e 2914, n. 2, c.c., l'accertamento e la dichiarazione di inopponibilità alla massa fallimentare della cessione del credito intercorsa tra la società fallita in bonis e i convenuti cessionari in data 11.03.2016 e notificata alla debitrice ceduta in data 06.10.2017. Cessione relativa al credito vantato dalla società nei confronti di euro 51.645,69, oltre interessi vantato nei confronti di Parte_3
In via subordinata, domandava, altresì, l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato per mancanza di causa, ovvero per difetto di forma,
1
In ulteriore subordine, chiedeva la dichiarazione di inefficacia della cessione de quo ex art. 64 l. fallimentare, ovvero, in alternativa, ai sensi degli artt. 66 l. fallimentare e 2901 ss. c.c., in quanto lesiva delle regioni creditorie, adducendo che, tanto al momento della sottoscrizione dell'atto in questione, quanto al momento della sua notificazione alla debitrice ceduta – avvenuta a distanza di un anno – entrambi i cessionari non potevano non conoscere lo stato di decozione in cui versava la società cedente, stante la posizione di socio e amministratore rivestita da e il rapporto di parentela intercorrente tra Controparte_1 [...]
e l'altro socio, . Infine, in ogni caso, domandava di CP_2 Persona_1 accertare e dichiarare il diritto della Curatela ad apprendere all'attivo fallimentare il credito di cui si controverte e, conseguentemente, di condannare i convenuti cessionari a ripetere la somma di € 51.645,69, oltre a interessi, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, parti convenute contestavano l'intero avverso dedotto, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e concludendo nel merito per il rigetto di tutte le richieste formulate dalla controparte, perché inammissibili improponibili e infondate sia in fatto che in diritto.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, sulle conclusioni delle parti è stata assegnata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, il quale, è bene ricordare, trae fondamento da un'interpretazione degli artt. 24 e
111 Cost. orientata alla effettività e la celerità della tutela giurisdizionale delle parti
(cfr. Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936), ritiene sussistenti i presupposti per la revocatoria ordinaria, cd. di diritto, rientrante nella competenza di questo
Tribunale civile, con pronunzia anche sulla conseguenziale domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto – anche se logicamente
2 subordinate – senza che sia necessario esaminare previamente le altre domande od eccezioni preliminari o pregiudiziali.
Essendo la cessione del credito in oggetto un atto a titolo oneroso, va, dunque, verificata la sussistenza dei presupposti per la revocatoria c.d. ordinaria ex comb. disp. artt. 66 l. fallimentare e 2901 ss. c.c.
L'azione revocatoria è finalizzata a tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio, attraverso la dichiarazione della loro inefficacia nei confronti del creditore stesso.
A tal proposito, ai sensi dell'art. 2901, 1° comma, c.c. “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione”.
Quindi, affinché possa esperirsi l'azione revocatoria, è necessario coesistano, sul piano oggettivo, il presupposto dell'NT AM, cioè a dire il pregiudizio alle ragioni del creditore e, sul piano soggettivo, quello del consilium fraudis, ossia la consapevolezza che l'atto arrechi una lesione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore;
consapevolezza, la quale, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, va accertata anche in capo al terzo.
L'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del curatore fallimentare ex art. 66
l. fallimentare comporta un'inevitabile deviazione dallo schema comune, in ragione del contesto concorsuale da cui essa trae origine, ciò nonostante, restano immutati i presupposti, tanto oggettivi, quanto soggettivi, cui è correlato l'accoglimento della domanda, nonché la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore (Cassazione civile , sez. I , 30/10/2024 , n.
27986. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n.3462).
3 L'azione revocatoria ordinaria mira a dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. Mentre l'azione revocatoria ordinaria in sede civile giova esclusivamente al creditore che l'ha proposta, i risultati dell'azione revocatoria ordinaria in sede fallimentare si producono a vantaggio di tutti i creditori, dando piena attuazione al principio della par condicio creditorum. L"NT AM della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito ( Cassazione civile , sez. I , 14/02/2025 , n. 3817).
Con specifico riferimento all'onere della prova del presupposto oggettivo dell'NT AM, il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ha l'onere di provare che l'atto compiuto dal debitore sia pregiudizievole delle ragioni creditorie. Ciò in quanto, da un lato, il curatore svolge una funzione di rappresentanza, sia della massa creditoria, che del debitore fallito, dall'altro, perché, in virtù del principio di vicinanza della prova, in queste circostanze, l'onere di provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, non può incombere in capo al terzo, non essendo, quest'ultimo, tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa, poi fallito (cfr. Cass. 15.12.2023, n. 35225; Cass. 22 novembre
2021, n. 36033; Cass. 18 aprile 2018, n. 9565). Sempre in tema di NT AM, occorre altresì evidenziare che, pur dovendo il pregiudizio essere effettivo ed attuale, perché coincidente con l'interesse del debitore alla conservazione del patrimonio del debitore per soddisfarsi, non è, tuttavia, necessario che l'atto stesso renda impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa (cfr., ex multis, Cass.17 luglio 2018, n. 19207).
4 Applicando questi principi alla fattispecie in esame, risulta certamente sussistere il presupposto oggettivo dell'NT AM. Tant'è vero che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che le dimensioni del patrimonio residuo del debitore, poi fallito, tanto nel momento in cui ha posto in essere la cessione de quo, quanto al momento della notificazione dell'atto, erano tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex articolo 66 della legge fallimentare e articolo 2901 del cc, deve provare, sotto il profilo dell' NT AM , la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. All'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l' NT AM potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
In aggiunta, in ordine agli effetti, mentre il terzo revocato in sede civile che abbia ragioni di credito verso il debitore, può concorrere sul ricavato dei beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace solo dopo che il creditore in revocatoria sia stato soddisfatto ex art. 2902 c.c., 2° comma (posposizione del terzo revocato), il terzo che abbia subito la revocatoria in sede fallimentare può partecipare al concorso, ex art. 70 l. fallimentare, facendo valere al passivo le sue ragioni creditorie.
Quanto all'elemento soggettivo, essendo il cedente una società, esso va accertato avendo riguardo dell'atteggiamento psichico delle persone fisiche che la rappresentano, conformemente al criterio stabilito dall'art. 1391 c.c. (cfr. Cass.
24 dicembre 2024, n. 34275; Cass. 29 marzo 2012, n. 5106).
Ciò premesso, indubbio è che il presupposto soggettivo si configuri nella società cedente, per la quale è sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio delle ragioni creditorie complessivamente considerate;
occorre, invece, soffermarsi sulla configurazione dell'elemento soggettivo nei convenuti cessionari.
5 A tal proposito è opportuno ricordare che da un punto di vista processuale, la prova della partecipatio fraudis del terzo deve essere effettiva e non solo potenziale;
tuttavia, posto che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi dai quali si deduce la sussistenza della scientia ben possono essere costituiti da una serie di indizi (cfr. Cass. 28 aprile 2025, 11148; Cass., 29 marzo
2019, n. 8976; Cass., 12 aprile 2018, n. 13040), oppure essere ricavati da presunzioni semplici, come la sussistenza di rapporti di parentela tra il debitore e il terzo, tali per cui apparirebbe inverosimile la mancata conoscenza dello stato di decozione della società (cfr. Cass. 9 giugno 2020, n.10928; Cass. 18 gennaio 2019,
n. 1286).
Nel caso di specie, da quanto risulta agli atti, i convenuti cessionari non potevano non conoscere la situazione debitoria della società, stante la particolare posizione rivestita nella società stessa da uno di essi, nonché i rapporti di parentela intercorrenti tra loro, l'altro socio e l'amministratore della società fallita.
, figlio dell'amministratore unico della Controparte_1 Parte_1 [...]
(nominato con atto del 02.07.2015), è stato socio di maggioranza Persona_2 per il 98% delle quote sociali, per poi venderle al padre, in qualità di nuovo amministratore, il giorno 11.03.2016, ossia poco prima della data (non certa) in cui sarebbe stata stipulata la cessione in questione. Risulta, inoltre, che
[...]
abbia partecipato, insieme al padre, alle assemblee di approvazione dei CP_1 bilanci dai quali è evidente l'accumulo di perdite molto consistenti.
, invece, è fratello di , l'altro socio per la Controparte_2 Persona_1 restante quota del 2%, anch'essa venduta a , con l'atto di Persona_2 vendita del 11.03.2016 prodotto in giudizio dai convenuti.
Tali circostanze, appaiono elementi gravi precisi e concordanti per ritenere sussistere la conoscenza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Non rileva perciò che la cessione de quo sia avvenuta in adempimento di un debito scaduto vantato dai convenuti nei confronti della società fallita, quale compenso per le prestazioni professionali svolte in favore della Parte_1 da e negli anni precedenti. Difatti, vero è Controparte_1 Controparte_2
6 che all'art. 2901 c.c., 3°comma, il legislatore disciplina un'ipotesi di esenzione da revocatoria per gli adempimenti di debiti scaduti. Tuttavia, è altrettanto vero che solo l'adempimento di un debito scaduto in senso stretto non può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria;
invece, un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la datio in solutum, in cui l'estinzione dell'obbligazione è effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, non si sottrae alla c.d. revocatoria ordinaria in sede fallimentare (cfr. Cass. 11.01.2025, n.
1243).Va quindi accolta la domanda e dichiarata l'inefficacia nei confronti della curatela dell'atto qui impugnato e consistente nel pagamento eseguito a favore di e . Controparte_1 Controparte_2
Il curatore ha chiesto altresì la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme.
Anche tale domanda può essere accolta. In vero l'azione revocatoria ordinaria, quale è quella esercitata in questa sede, è di mero accertamento e comporta come suo effetto la sola inefficacia, relativa, dell'atto oggetto della revocatoria stessa, essendo escluso l'effetto restitutorio. In dottrina si è prospettata, però, la peculiarità della revocatoria esercitata dal curatore fallimentare quale procedura esecutiva concorsuale e da ciò la possibile condanna della restituzione o acquisizione alla procedura del bene oggetto della revocatoria. Il Tribunale condivide questa impostazione e ritiene, perciò, di accogliere anche la domanda di restituzione e ciò soprattutto in considerazione del fatto che trattasi di restituzione di somme e quindi non vi è necessità di ulteriore liquidazione, mediante vendita, bensì solo di ripartizione, secondo il principio della par condicio creditorum, salvi i diritti della parte che subisce gli effetti della revocatoria dell'atto di partecipare alla distribuzione delle somme secondo il principio della par condicio, se insinuato. Ed è proprio questa peculiarità della revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela che giustifica la restituzione, perché colui che subisce la revoca non può più far valere alcun diritto sull'eventuale residuo una volta che sia stato soddisfatto il creditore che agisce in revocatoria, in questo caso la curatela, bensì deve insinuarsi al passivo fallimentare.
7 In ogni caso non è escluso che la parte, quando sia un curatore fallimentare, possa proporre una domanda autonoma ed ulteriore, rispetto a quella di dichiarazione di inefficacia dell'atto, di restituzione da parte del convenuto delle somme ricevute in forza dell'atto revocato, per cui la domanda può comunque essere accolta.
Il pagamento va pertanto dichiarato inefficace nei confronti della Curatela attrice, con condanna dei convenuti cessionari alla restituzione delle somme agli stessi pagate dalla di € 51.645,69, oltre interessi già maturati all'atto Parte_1 del pagamento e successivi, fino all'effettiva restituzione.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate per metà considerato che le molteplici domande proposte dalla curatela, esclusa la revocatoria ordinaria che viene accolta, sono infondate ed era altresì fondata l'eccezione di incompetenza funzionale di questo Tribunale ordinario per la proposta revocatoria fallimentare. Le spese si liquidano, considerato il valore della causa fino a € 52.000, compensi medi per le attività svolte, in € 7.616,00 (1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria,
€ 2.905 per la fase decisoria) e compensate per metà ammontano ad euro
3.808,00, oltre accessori di legge, se dovuti e spese di cu.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta dalla della nei Parte_4 Parte_1 confronti di e , ogni altra istanza eccezione Controparte_1 Controparte_2
e deduzione disattese, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della curatela, ex artt. 66 L. fallimentare e 2901 c.c., l'atto di cessione di credito intercorso tra la e e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 data 11.03.2016;
Condanna i convenuti a restituire alla curatela attrice la somma di € 51.645,69, oltre interessi già maturati all'atto del pagamento e successivi, fino all'effettiva restituzione;
8 Compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti al pagamento della residua metà, che liquida in € 3.808,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge e spese di c.u.
Così deciso in Benevento il 11/06/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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