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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 801/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFMCR0300081 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Benevento – Ufficio Controlli - in data 11.7.2025 notificava a
Ricorrente_1, residente in [...], l'atto di recupero nr. TFMCRO300081/2025 con il quale contestava l'indebito utilizzo in compensazione di importi a credito riferiti all'anno d'imposta 2019 pari ad
€.4.800,00. L'Ufficio rilevava che dalla dichiarazione dei redditi riliquidata per il detto anno non risultano importi a credito della contribuente.
Con l'atto di recupero venivano calcolati gli interessi e venivano altresì irrogate sanzioni nella misura del
100%, il tutto per complessivi €.10.641,00.
La contribuente con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1 produceva ricorso avverso l'atto di recupero de quo e ne chiedeva l'annullamento e dopo aver premesso:
di avere cessato la propria attività fin dal 28.8.2019;
di essere persona semplice con titolo di studio di terza media;
di avere da sempre delegato al sostituto d'imposta (CAF) le dichiarazioni dei redditi ed i rapporti col fisco;
di non conoscere per quali motivi siano stati portati in compensazione crediti non spettanti
Opponeva:
-) la decadenza dell' Ufficio dal potere di emettere l'atto per cui è causa decorso il termine di cinque anni dalla cessazione della attività;
-) la nullità dell'atto per omessa previa instaurazione del preventivo contraddittorio (avviso bonario);
-) il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'assenza di personali profili di responsabilità da addebitarsi invece eventualmente esclusivamente in capo al CAF;
-) la erronea applicazione di legge da parte dell'Ufficio e, quindi, la erronea qualificazione delle contestate violazioni, non trattandosi, in fattispecie, di “crediti inesistenti”, ma piuttosto di “crediti non spettanti”.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
In uno al ricorso formulava istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva dell'atto impugnato e depositava documentazione varia tra cui anche la Visura Camerale rilasciata dalla CCIIAA Irpinia Sannio con indicazione della data di cessazione dell'attività.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava il ricorso punto per punto evidenziando che l'atto impugnato è stato emesso in perfetta osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente a riguardo.
La resistente opponeva a sua volta:
-) che l'attività della ricorrente, cessata in data 28.8.2019, risulta essere stata svolta in forma di ditta individuale e non di società di persone;
-) che il contestato utilizzo è riferito al Mod F 24 pagato in data 3.2.2020;
-) che, comunque, trattandosi di compensazione con credito totalmente inesistente il termine per l'emissione dell'atto è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo al suo concreto utilizzo;
-) che gli atti di recupero dei crediti non spettanti od inesistenti emessi sulla base del semplice incrocio dei dati, in quanto atto automatizzati e sostanzialmente automatizzati, rientrano tra quelli esclusi dal contraddittorio.
Concludeva per il rigetto dl ricorso, vinte le spese di giudizio.
L'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di recupero veniva rigettata e successivamente, all'udienza del 24.2.2026, la causa veniva trattata e quindi decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' infondato il primo motivo di ricorso
L'atto di recupero risulta notificato in data 11.7.2025 e l'Ufficio non è incorso in alcuna decadenza.
L'atto di recupero di crediti indebitamente portati in compensazione può essere notificato entro il termine del 31 dicembre del quinto o dell'ottavo anno successivo a quello del suo utilizzo a seconda che trattasi di credito non spettante o piuttosto di credito inesistente.
Nel caso di specie il recupero per cui è causa è relativo a crediti del tutto inesistenti perché per nulla rilevabili nella dichiarazione riliquidata. Non trattasi, quindi, di compensazione utilizzata in eccedenza o di semplice esposizione di un credito d'imposta superiore a quella spettante.
Ne consegue che il termine utile per la notifica dell'atto di recupero è quello del 31 dicembre dell'8^anno successivo all'utilizzo del credito e l'utilizzo del credito, in fattispecie, corrisponde alla data del pagamento con F.24 e cioè al 3.2.2020.
Né è condivisibile l'eccezione di decadenza per decorrenza del termine di 5 anni dalla data di cancellazione dell'attività svolta in forma di società di persone.
La visura Camerale prodotta in giudizio evidenzia che la ricorrente ha svolto la sua attività in forma di ditta individuale e non di società di persone, ragion per cui l'eccezione di decadenza è comunque infondata.
Neppure è fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva formulata dalla ricorrente con riferimento a profili di responsabilità professionale del Caf., trattandosi di questioni che non appartengono alla valutazione del giudice tributario.
Anche le sanzioni risultano irrogate nella misura di legge (dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato).
Il ricorso è infondato e va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente decidendo così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese e competenze di lite che si liquidano in €750,00 oltre spese generali al 15% ed ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 24.2.2026
Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 801/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFMCR0300081 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Benevento – Ufficio Controlli - in data 11.7.2025 notificava a
Ricorrente_1, residente in [...], l'atto di recupero nr. TFMCRO300081/2025 con il quale contestava l'indebito utilizzo in compensazione di importi a credito riferiti all'anno d'imposta 2019 pari ad
€.4.800,00. L'Ufficio rilevava che dalla dichiarazione dei redditi riliquidata per il detto anno non risultano importi a credito della contribuente.
Con l'atto di recupero venivano calcolati gli interessi e venivano altresì irrogate sanzioni nella misura del
100%, il tutto per complessivi €.10.641,00.
La contribuente con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1 produceva ricorso avverso l'atto di recupero de quo e ne chiedeva l'annullamento e dopo aver premesso:
di avere cessato la propria attività fin dal 28.8.2019;
di essere persona semplice con titolo di studio di terza media;
di avere da sempre delegato al sostituto d'imposta (CAF) le dichiarazioni dei redditi ed i rapporti col fisco;
di non conoscere per quali motivi siano stati portati in compensazione crediti non spettanti
Opponeva:
-) la decadenza dell' Ufficio dal potere di emettere l'atto per cui è causa decorso il termine di cinque anni dalla cessazione della attività;
-) la nullità dell'atto per omessa previa instaurazione del preventivo contraddittorio (avviso bonario);
-) il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'assenza di personali profili di responsabilità da addebitarsi invece eventualmente esclusivamente in capo al CAF;
-) la erronea applicazione di legge da parte dell'Ufficio e, quindi, la erronea qualificazione delle contestate violazioni, non trattandosi, in fattispecie, di “crediti inesistenti”, ma piuttosto di “crediti non spettanti”.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
In uno al ricorso formulava istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva dell'atto impugnato e depositava documentazione varia tra cui anche la Visura Camerale rilasciata dalla CCIIAA Irpinia Sannio con indicazione della data di cessazione dell'attività.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava il ricorso punto per punto evidenziando che l'atto impugnato è stato emesso in perfetta osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente a riguardo.
La resistente opponeva a sua volta:
-) che l'attività della ricorrente, cessata in data 28.8.2019, risulta essere stata svolta in forma di ditta individuale e non di società di persone;
-) che il contestato utilizzo è riferito al Mod F 24 pagato in data 3.2.2020;
-) che, comunque, trattandosi di compensazione con credito totalmente inesistente il termine per l'emissione dell'atto è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo al suo concreto utilizzo;
-) che gli atti di recupero dei crediti non spettanti od inesistenti emessi sulla base del semplice incrocio dei dati, in quanto atto automatizzati e sostanzialmente automatizzati, rientrano tra quelli esclusi dal contraddittorio.
Concludeva per il rigetto dl ricorso, vinte le spese di giudizio.
L'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di recupero veniva rigettata e successivamente, all'udienza del 24.2.2026, la causa veniva trattata e quindi decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' infondato il primo motivo di ricorso
L'atto di recupero risulta notificato in data 11.7.2025 e l'Ufficio non è incorso in alcuna decadenza.
L'atto di recupero di crediti indebitamente portati in compensazione può essere notificato entro il termine del 31 dicembre del quinto o dell'ottavo anno successivo a quello del suo utilizzo a seconda che trattasi di credito non spettante o piuttosto di credito inesistente.
Nel caso di specie il recupero per cui è causa è relativo a crediti del tutto inesistenti perché per nulla rilevabili nella dichiarazione riliquidata. Non trattasi, quindi, di compensazione utilizzata in eccedenza o di semplice esposizione di un credito d'imposta superiore a quella spettante.
Ne consegue che il termine utile per la notifica dell'atto di recupero è quello del 31 dicembre dell'8^anno successivo all'utilizzo del credito e l'utilizzo del credito, in fattispecie, corrisponde alla data del pagamento con F.24 e cioè al 3.2.2020.
Né è condivisibile l'eccezione di decadenza per decorrenza del termine di 5 anni dalla data di cancellazione dell'attività svolta in forma di società di persone.
La visura Camerale prodotta in giudizio evidenzia che la ricorrente ha svolto la sua attività in forma di ditta individuale e non di società di persone, ragion per cui l'eccezione di decadenza è comunque infondata.
Neppure è fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva formulata dalla ricorrente con riferimento a profili di responsabilità professionale del Caf., trattandosi di questioni che non appartengono alla valutazione del giudice tributario.
Anche le sanzioni risultano irrogate nella misura di legge (dal 100% al 200% dell'importo indebitamente compensato).
Il ricorso è infondato e va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente decidendo così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese e competenze di lite che si liquidano in €750,00 oltre spese generali al 15% ed ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 24.2.2026
Dott. Francesco Capobianco