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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 778 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), difeso dall' avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Giurgola, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
, quali eredi di tutti rappresentati e C.F._4 Persona_1
difesi dall' avv. , come da mandato in atti. Controparte_2
APPELLATO
, erede di Controparte_4 Persona_2
APPELLATO contumace A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 18.1.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 252/93 RGE promossa presso questo Tribunale da contro veniva decretato il 30.6.2008 il Parte_2 Parte_1 trasferimento in favore dell'aggiudicatario del lotto 2, costituito da Persona_1
“piena proprietà per la quota di 500/1000 relativamente ad appartamento sito nel
Comune di Lecce alla Via Cavour n. 33, piano 4°, nel NCEU al fol. 259, part.lla 6101, sub 10, cat. A/3, classe 5, vani 6,5”.
In forza di tale decreto di trasferimento in data 24.5.2019 notificava Persona_1
a atto di precetto, intimandogli il rilascio dell'immobile sito in Lecce Parte_1 alla Via Cavour, piano 4°, limitatamente alla quota di cui egli era (divenuto) comproprietario.
Il con atto di citazione notificato il 18.6.2019, proponeva, davanti a questo Pt_1
Tribunale, opposizione a precetto, deducendo: che il titolo esecutivo era inefficace ed invalido, essendo stato notificato quasi undici anni dopo il suo deposito, risalente al
30.6.2008; che il titolo esecutivo era inefficace ed invalido, avendo il decreto di trasferimento ad oggetto un bene inesistente, perché la quota di comproprietà pignorata e poi trasferita al era relativa ad un immobile in comunione legale Per_1
e, com'è noto, la comunione legale è una comunione senza quote;
che in questo senso si era pronunciata la Corte d'Appello di Lecce con sent. n. 617/015, passata in giudicato, precisando che la comunione legale non ammette che un terzo possa pignorare la quota di un bene in comunione, perché tale quota non esiste;
che il decreto di trasferimento non conteneva alcun accertamento della proprietà del bene oggetto di esecuzione, ma si era limitato a trasferire all'aggiudicatario ciò di cui il debitore esecutato era titolare, per cui non essendo nella specie il debitore esecutato titolare di una quota dell'abitazione di Via Cavour in Lecce, il decreto di trasferimento nulla aveva trasferito all'aggiudicatario; che, d'altro canto, qualora si ritenesse il decreto di trasferimento
pag. 2/6 efficace, si perverrebbe all'aberrante conclusione di consentire l'ingresso nella comunione legale ad un terzo estraneo;
che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, in conseguenza della nullità
e/o inefficacia del titolo, avendo il decreto di trasferimento del 30.6.2008 ad oggetto un bene inesistente.
Il , costituitosi in giudizio, replicava: che a nulla rilevava il tempo trascorso Per_1 tra la data del decreto di trasferimento e la data del precetto, in quanto i titoli di acquisto della proprietà immobiliare non hanno scadenza temporale;
che, in ogni caso, dopo l'aggiudicazione, il aveva proposto opposizione ed il Tribunale aveva Pt_1 sospeso la procedura esecutiva con ordinanza del 21.8.08, revocata solo al termine del giudizio di primo grado, definito con sentenza n. 398/11 del 24.2.2011; che l'opponente aveva stravolto il contenuto della sentenza della Corte d'Appello n. 617/2015, la quale aveva effettivamente dichiarato la nullità del pignoramento della quota dell'immobile, ma aveva espressamente fatto salvo l'acquisto del ai sensi dell'art. 2929 c.c., Per_1 precisando che “gli effetti dell'invalidità del pignoramento non possono però riverberarsi negativamente, per invalidità derivata, sul terzo acquirente del bene immobile staggito (che ha acquistato il bene in buona fede)”; che la indipendenza dell'atto traslativo finale rispetto alla invalidità dei precedenti atti della procedura esecutiva comportava la esistenza di una comunione ordinaria tra il ed i Per_1 coniugi titolari della restante quota dell'immobile in comunione legale fra loro;
Pt_1 che, pertanto, l'opposizione a precetto era destituita di fondamento.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n.
1648/2021 ha rigettato l'opposizione a precetto e ha compensato le spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha premesso che, come già emerso dalle argomentazioni delle parti in comparsa conclusionale, “le decisioni prese dal in ordine al Per_1 rilascio coattivo dell'immobile (lo stesso avute le chiavi dell'appartamento, avrebbe consentito al e alla moglie di continuare ad occuparlo) non Pt_1
hanno alcuna incidenza sul presente giudizio che ha ad oggetto la domanda del di accertamento della nullità e/o inefficacia del titolo di proprietà Pt_1
pag. 3/6 azionato dal (il decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal Per_1 giudice dell'esecuzione immobiliare n. 252/93 RGE Tribunale Lecce)” (cfr sentenza impugnata a pag. 3).
- in tale ottica, ha ritenuto necessario verificare
- la validità del titolo azionato con il precetto, affermando che: “se anche il
[...]
avesse rinunciato al precetto, bisogna comunque stabilire se il titolo Per_1
posto a base dello stesso sia o meno valido e quindi consenta eventualmente in futuro d'intimare altro precetto” (cfr sentenza impugnata, a pag. 3).
- ha rilevato che il lasso di tempo intercorrente tra il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato (emesso il 30 giugno 2008) e la notifica dell'atto di precetto (effettuata il 24 maggio 2019) è privo di rilevanza, in quanto il diritto di proprietà “non si prescrive”.
- ha osservato, sull'eccezione di inesistenza del bene trasferito coattivamente al che la questione era già stata sollevata e risolta in altro giudizio Per_1
intercorso tra i coniugi e , da un lato, ed i Parte_1 CP_5
creditori della procedura esecutiva n. 252/93 RGE del Tribunale di Lecce nonché l'aggiudicatario dall'altro, definito dalla corte Persona_1
d'appello di Lecce con sentenza n. 617/15.
- muovendo dal condiviso giudizio della corte d'appello, il primo giudice ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata, sul presupposto che la nullità del pignoramento, pur rilevante per la procedura esecutiva, non si fosse estesa al decreto di trasferimento;
ha di conseguenza affermato che la nullità del vincolo pignoratizio non aveva travolto l'efficacia dell'atto traslativo, garantendo la tutela del terzo acquirente in buona fede ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c..
§ 2
Ha proposto appello , ed ha chiesto che - in riforma della sentenza Parte_1
impugnata - fosse accolta l'opposizione a precetto proposta in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
non si è costituito. Controparte_4
pag. 4/6 In data 14.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in quattro motivi.
§3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di adottare i provvedimenti consequenziali alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il motivo è fondato.
Con il precetto opposto, aveva intimato a il rilascio Persona_1 Parte_1 della quota di 500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Lecce, via Cavour 33 piano
4°, in forza del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 252/93 R.G.E.
In disparte da ogni considerazione sulla esistenza del bene (quota indivisa di comunione legale) e sulla validità del titolo traslativo, è incontestato che, in corso di causa (il
19.12.2019), ebbe a ricevere la consegna delle chiavi dell'immobile Persona_1 conteso (circostanza ammessa in comparsa conclusionale) ed, in tal modo, si immise coattivamente nel compossesso giuridico del bene mentre, la disponibilità materiale dell'abitazione rimase ai coniugi fu così raggiunta la massima utilità CP_6 del precetto intimato (certamente inidoneo ad ottenere lo sgombero del bene in comproprietà, in difetto di un previo giudizio di divisione); superfluo, a quel punto, avrebbe dovuto essere ritenuto ogni ulteriore accertamento (a futura memoria) sulla validità del titolo di acquisto (peraltro già sancito dalla corte d'appello di Lecce con sentenza n. 617/15).
Al tribunale, dunque, non restava altro che dichiarare cessata la materia del contendere, salva l'analisi del merito (dell'opposizione a precetto) al solo fine di regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale;
la corte, sul punto, ritiene di poter esprimere un giudizio (virtuale) di reciprocità e quindi di compensazione delle spese;
ed invero, il titolo azionato, come detto, sebbene idoneo ad ottenere la consegna delle chiavi, mai avrebbe potuto giustificare il parziale rilascio materiale dell'immobile, senza che fosse stato previamente esperito il giudizio di divisione.
pag. 5/6 In tal senso deve essere riformata la sentenza impugnata.
Questa la ragione più liquida del decidere.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi d'appello (tutti inerenti alle valutazioni espresse dal tribunale sulla validità del titolo azionato).
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza devono essere compensate.
p.q.m.
La Corte, accoglie l'appello e, per l'effetto: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate le spese processuali del doppio grado;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 778 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra
(c.f. ), difeso dall' avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Giurgola, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
, quali eredi di tutti rappresentati e C.F._4 Persona_1
difesi dall' avv. , come da mandato in atti. Controparte_2
APPELLATO
, erede di Controparte_4 Persona_2
APPELLATO contumace A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 18.1.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 252/93 RGE promossa presso questo Tribunale da contro veniva decretato il 30.6.2008 il Parte_2 Parte_1 trasferimento in favore dell'aggiudicatario del lotto 2, costituito da Persona_1
“piena proprietà per la quota di 500/1000 relativamente ad appartamento sito nel
Comune di Lecce alla Via Cavour n. 33, piano 4°, nel NCEU al fol. 259, part.lla 6101, sub 10, cat. A/3, classe 5, vani 6,5”.
In forza di tale decreto di trasferimento in data 24.5.2019 notificava Persona_1
a atto di precetto, intimandogli il rilascio dell'immobile sito in Lecce Parte_1 alla Via Cavour, piano 4°, limitatamente alla quota di cui egli era (divenuto) comproprietario.
Il con atto di citazione notificato il 18.6.2019, proponeva, davanti a questo Pt_1
Tribunale, opposizione a precetto, deducendo: che il titolo esecutivo era inefficace ed invalido, essendo stato notificato quasi undici anni dopo il suo deposito, risalente al
30.6.2008; che il titolo esecutivo era inefficace ed invalido, avendo il decreto di trasferimento ad oggetto un bene inesistente, perché la quota di comproprietà pignorata e poi trasferita al era relativa ad un immobile in comunione legale Per_1
e, com'è noto, la comunione legale è una comunione senza quote;
che in questo senso si era pronunciata la Corte d'Appello di Lecce con sent. n. 617/015, passata in giudicato, precisando che la comunione legale non ammette che un terzo possa pignorare la quota di un bene in comunione, perché tale quota non esiste;
che il decreto di trasferimento non conteneva alcun accertamento della proprietà del bene oggetto di esecuzione, ma si era limitato a trasferire all'aggiudicatario ciò di cui il debitore esecutato era titolare, per cui non essendo nella specie il debitore esecutato titolare di una quota dell'abitazione di Via Cavour in Lecce, il decreto di trasferimento nulla aveva trasferito all'aggiudicatario; che, d'altro canto, qualora si ritenesse il decreto di trasferimento
pag. 2/6 efficace, si perverrebbe all'aberrante conclusione di consentire l'ingresso nella comunione legale ad un terzo estraneo;
che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, in conseguenza della nullità
e/o inefficacia del titolo, avendo il decreto di trasferimento del 30.6.2008 ad oggetto un bene inesistente.
Il , costituitosi in giudizio, replicava: che a nulla rilevava il tempo trascorso Per_1 tra la data del decreto di trasferimento e la data del precetto, in quanto i titoli di acquisto della proprietà immobiliare non hanno scadenza temporale;
che, in ogni caso, dopo l'aggiudicazione, il aveva proposto opposizione ed il Tribunale aveva Pt_1 sospeso la procedura esecutiva con ordinanza del 21.8.08, revocata solo al termine del giudizio di primo grado, definito con sentenza n. 398/11 del 24.2.2011; che l'opponente aveva stravolto il contenuto della sentenza della Corte d'Appello n. 617/2015, la quale aveva effettivamente dichiarato la nullità del pignoramento della quota dell'immobile, ma aveva espressamente fatto salvo l'acquisto del ai sensi dell'art. 2929 c.c., Per_1 precisando che “gli effetti dell'invalidità del pignoramento non possono però riverberarsi negativamente, per invalidità derivata, sul terzo acquirente del bene immobile staggito (che ha acquistato il bene in buona fede)”; che la indipendenza dell'atto traslativo finale rispetto alla invalidità dei precedenti atti della procedura esecutiva comportava la esistenza di una comunione ordinaria tra il ed i Per_1 coniugi titolari della restante quota dell'immobile in comunione legale fra loro;
Pt_1 che, pertanto, l'opposizione a precetto era destituita di fondamento.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n.
1648/2021 ha rigettato l'opposizione a precetto e ha compensato le spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha premesso che, come già emerso dalle argomentazioni delle parti in comparsa conclusionale, “le decisioni prese dal in ordine al Per_1 rilascio coattivo dell'immobile (lo stesso avute le chiavi dell'appartamento, avrebbe consentito al e alla moglie di continuare ad occuparlo) non Pt_1
hanno alcuna incidenza sul presente giudizio che ha ad oggetto la domanda del di accertamento della nullità e/o inefficacia del titolo di proprietà Pt_1
pag. 3/6 azionato dal (il decreto di trasferimento dell'immobile emesso dal Per_1 giudice dell'esecuzione immobiliare n. 252/93 RGE Tribunale Lecce)” (cfr sentenza impugnata a pag. 3).
- in tale ottica, ha ritenuto necessario verificare
- la validità del titolo azionato con il precetto, affermando che: “se anche il
[...]
avesse rinunciato al precetto, bisogna comunque stabilire se il titolo Per_1
posto a base dello stesso sia o meno valido e quindi consenta eventualmente in futuro d'intimare altro precetto” (cfr sentenza impugnata, a pag. 3).
- ha rilevato che il lasso di tempo intercorrente tra il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato (emesso il 30 giugno 2008) e la notifica dell'atto di precetto (effettuata il 24 maggio 2019) è privo di rilevanza, in quanto il diritto di proprietà “non si prescrive”.
- ha osservato, sull'eccezione di inesistenza del bene trasferito coattivamente al che la questione era già stata sollevata e risolta in altro giudizio Per_1
intercorso tra i coniugi e , da un lato, ed i Parte_1 CP_5
creditori della procedura esecutiva n. 252/93 RGE del Tribunale di Lecce nonché l'aggiudicatario dall'altro, definito dalla corte Persona_1
d'appello di Lecce con sentenza n. 617/15.
- muovendo dal condiviso giudizio della corte d'appello, il primo giudice ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata, sul presupposto che la nullità del pignoramento, pur rilevante per la procedura esecutiva, non si fosse estesa al decreto di trasferimento;
ha di conseguenza affermato che la nullità del vincolo pignoratizio non aveva travolto l'efficacia dell'atto traslativo, garantendo la tutela del terzo acquirente in buona fede ai sensi degli artt. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c..
§ 2
Ha proposto appello , ed ha chiesto che - in riforma della sentenza Parte_1
impugnata - fosse accolta l'opposizione a precetto proposta in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, e hanno chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
non si è costituito. Controparte_4
pag. 4/6 In data 14.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in quattro motivi.
§3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
omesso di adottare i provvedimenti consequenziali alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il motivo è fondato.
Con il precetto opposto, aveva intimato a il rilascio Persona_1 Parte_1 della quota di 500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Lecce, via Cavour 33 piano
4°, in forza del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 252/93 R.G.E.
In disparte da ogni considerazione sulla esistenza del bene (quota indivisa di comunione legale) e sulla validità del titolo traslativo, è incontestato che, in corso di causa (il
19.12.2019), ebbe a ricevere la consegna delle chiavi dell'immobile Persona_1 conteso (circostanza ammessa in comparsa conclusionale) ed, in tal modo, si immise coattivamente nel compossesso giuridico del bene mentre, la disponibilità materiale dell'abitazione rimase ai coniugi fu così raggiunta la massima utilità CP_6 del precetto intimato (certamente inidoneo ad ottenere lo sgombero del bene in comproprietà, in difetto di un previo giudizio di divisione); superfluo, a quel punto, avrebbe dovuto essere ritenuto ogni ulteriore accertamento (a futura memoria) sulla validità del titolo di acquisto (peraltro già sancito dalla corte d'appello di Lecce con sentenza n. 617/15).
Al tribunale, dunque, non restava altro che dichiarare cessata la materia del contendere, salva l'analisi del merito (dell'opposizione a precetto) al solo fine di regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale;
la corte, sul punto, ritiene di poter esprimere un giudizio (virtuale) di reciprocità e quindi di compensazione delle spese;
ed invero, il titolo azionato, come detto, sebbene idoneo ad ottenere la consegna delle chiavi, mai avrebbe potuto giustificare il parziale rilascio materiale dell'immobile, senza che fosse stato previamente esperito il giudizio di divisione.
pag. 5/6 In tal senso deve essere riformata la sentenza impugnata.
Questa la ragione più liquida del decidere.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi d'appello (tutti inerenti alle valutazioni espresse dal tribunale sulla validità del titolo azionato).
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza devono essere compensate.
p.q.m.
La Corte, accoglie l'appello e, per l'effetto: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate le spese processuali del doppio grado;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 6/6