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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/09/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di L'Aquila PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii– Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1231/2023
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio Parete e Andrea Di Luzio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Pescara, P.zza Alessandrini 25; appellante principale contro
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 depositata agli atti del giudizio di primo grado, dall'Avv. Debora De Luca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carla Di Stefano in L'Aquila, Via Marconi 2, appellato– appellante incidentale nonché contro
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta RT C.F._3 procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe Nappi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pescara, P.zza Alessandrini 25; appellata– appellante incidentale avverso l'ordinanza cron. n. 1133/23 del 29.10.2023 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. N. 1695/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante principale:
“Voglia L'Ecc.ma Corte Distrettuale accogliere l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto, contrariis reiectis, ivi compreso l'appello incidentale proposto da , CP_1 riformare integralmente l'ordinanza impugnata. In via degrada ed in estremo subordine, nel caso la Corte di Appello dovesse essere riconoscere una responsabilità dell'appellante, ridurre l'indennizzo statuito nell'ordinanza di primo grado in favore dell'appellato limitandolo ai soli danni effettivamente subiti e provati, evitando altresì, illegittime locupletazioni e/o ingiustificati arricchimenti. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio dei quali. i sottoscritti procuratori domiciliatari, si dichiarano antistatari per aver anticipato le prime e maturati i secondi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA ed ivi ove dovuta”
Per l'appellato -appellante incidentale CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila contrariis reiectis,
- Dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da Parte_1 contro l'ordinanza del 29/03/2023 del Tribunale di Pescara R.G. n. 1695/2022;
- Dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da RT
;
[...]
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , e in parziale riforma CP_1 della stessa ordinanza, accertare e dichiarare che il danno subito da ammonta a CP_1
€37.500,00 o comunque a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in quanto risultante dalla espletanda istruttoria, ovvero equitativamente determinata e, pertanto condannare e al pagamento in favore di Parte_1 RT [...]
della predetta somma, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma CP_1 rivalutata dal 24/11/2016 fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare e al pagamento della somma Parte_1 RT determinata ex art. 96 cpc;
- Condannare e al rimborso di spese e Parte_1 RT competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c.”
Per l'appellata- appellante incidentale : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. cronol. 1133/2023 del 29.10.2023, emessa Tribunale di Pescara nel procedimento rubricato al n. 1695/2022 R.G., in persona del Giudice Unico Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, pubblicata il 30.10.2023, rigettare integralmente ogni domanda formulata nei confronti della SI.ra CP_2
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
[...]
2) In ogni caso, in accoglimento dell'atto di appello proposto dal SI. Parte_1 riformare integralmente la prefata ordinanza n. cronol. 1133/2023 del 29.10.2023, emessa Tribunale di Pescara;
3) In via degrada ed in estremo subordine, nel caso la Corte di Appello dovesse essere riconoscere una responsabilità dell'appellante, ridurre l'indennizzo statuito nell'ordinanza di
pag. 2/14 primo grado in favore dell'appellato limitandolo ai soli danni effettivamente subiti e provati, ed effettivamente imputabili alla SI.ra , evitando altresì, illegittime RT locupletazioni e/o ingiustificati arricchimenti;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Pescara, di accertare CP_1
e dichiarare la responsabilità dei convenuti e per Parte_1 RT il mancato rilascio ed illegittima occupazione dell'immobile dallo stesso ricorrente acquistato all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rg. n. 217/09 del Tribunale di Pescara, svoltasi nei confronti della debitrice esecutata ed avente ad RT oggetto la quota di proprietà indivisa pari al 50% di due appartamenti contigui (di cui il restante 50% non assoggettato ad esecuzione ed intestato a , ubicati Controparte_3 nell'edificio condominiale sito in Pescara alla Via G. Puccini n. 78, al piano secondo, Scala B, interni n. 3 e n. 4, distinti nel NCEU del Comune di Pescara, al foglio 23, particella 351, sub. 21 e sub 22, accorpati dall'originario proprietario prima del pignoramento immobiliare, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di €. 37.500,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le spese di giudizio.
2. Il ricorrente rappresentava che, dopo l'aggiudicazione, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara, con decreto di trasferimento del 24.11.2016, aveva ordinato alla debitrice esecutata e a qualunque possessore a suo nome e a qualsiasi titolo, il rilascio CP_2 dell'immobile acquistato, ma la e il coniuge della stessa , non CP_2 Parte_1 rilasciavano alcuna parte dell'immobile, opponendosi con plurimi giudizi all'esecuzione, costringendo a reiterare l'istanza di rilascio tanto che il G.E. con ordinanza del CP_1
4.4.2017, ordinava nuovamente la liberazione dell'immobile, dando incarico al custode e delegato all'esecuzione, Notaio di Pescara, di eseguire l'ordine di rilascio e Persona_1 di provvedere alla consegna dell'immobile in favore dell'esponente quale assegnatario della quota venduta all'incanto. Solo in data 4/12/2017, dopo tre accessi con il custode, l'esecutata per tramite del marito provvedeva alla consegna formale delle chiavi senza tuttavia Parte_1 consentire il godimento dell'immobile da parte del ricorrente, continuando ad occuparlo e rifiutandosi di liberare i due appartamenti che rimanevano pieni di mobili, arredi e oggetti vari non permettendo quindi al l'uso dello stesso. L'immobile rimaneva occupato anche CP_1 all'esito della sentenza di rigetto della domanda di usucapione dell'immobile presentata da nell'ambito dell'opposizione ex art. 619 cpc e veniva liberato solo al Parte_1 termine del procedimento di divisione giudiziale (RG n. 3463/2017) proposto da CP_1
pag. 3/14 giudizio nel quale interveniva al quale nelle more, in data 17.5.2018, Parte_1 aveva donato il suo diritto di proprietà pari al 50% dell'immobile in Controparte_3 questione. A fronte dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale il 20/07/2020 all'esito del giudizio di divisione, solo in data 20.8.2020 l'immobile veniva liberato, come da dichiarazione sottoscritta da e in data 13.10.2020. Persona_2 Parte_1
rappresentava inoltre di essere stato costretto a sporgere denuncia-querela nei CP_1 contronti per il reato di calunnia p. e p. dall'art. 368 c.p. in quanto Parte_1 quest'ultimo al fine di conservare illecitamente il possesso esclusivo dell'immobile e al fine di ostacolare il diritto di proprietà dell'esponente, aveva persino presentando una denuncia penale strumentale e con la sentenza n. 2172/2021 del 21/09/2021, era stato riconosciuto Parte_1 colpevole del reato ascrittogli, condannato alla pena di anni 2 di reclusione oltre alle spese processuali, nonché al risarcimento del danno morale in favore di per averlo CP_1 falsamente accusato di violazione di domicilio ed altri reati. chiedeva quindi il CP_1 risarcimento dei danni per mancata disponibilità dell'immobile a far data dal decreto di trasferimento (24.11.2016) fino al 20.8.2020 commisurato al valore locativo della quota parte del cespite e determinato, anche in via equitativa, in €10.000,00 annui, così pervenendo - considerando il periodo di 3 anni e 9 mesi - ad un importo totale di €. 37.500,00.
2. Si costituiva in giudizio che contrastava la domanda sostenendo la RT pretestuosità delle richieste risarcitorie avanzate da nei confronti dei resistenti, i quali, CP_1 contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente non avevano mai frapposto alcun ostacolo all'esercizio dei diritti di comproprietario vantati dallo stesso sulla quota indivisa dei beni immobili, che si era aggiudicato all'esito dell'esecuzione immobiliare n. 217/2009 R.G.E. del Tribunale di Pescara. Evidenziava la sua totale estraneità al giudizio non potendole essere imputato alcun ritardo nell'immissione in possesso nella quota indivisa dell'immobile, esponeva che lei e il marito si erano resi disponibili da subito a consegnare le chiavi dell'immobile a che dal 4.12.2017 era in possesso dell'immobile avendone ricevute CP_1 le chiavi, che comunque l'immobile non era nella disponibilità della avendo la CP_2 stessa residenza in altro luogo e non nell'immobile che si era aggiudicato. CP_1
Sottolineava che l'immobile dal decreto di trasferimento 24.11.2016 al 17.05.2018, era di proprietà (per la quota indivisa del 50%) di pertanto, le domande azionate Controparte_3 da dovevano essere alla stessa indirizzate. Concludeva per il rigetto delle domande CP_1 avanzate dal ricorrente.
3. Si costituiva che riepilogava le vicende connesse ai diritti domenicali Parte_1 sugli immobili individuati al NCEU del Comune di Pescara al fg 23 n. 351 sub 21 e 22, che, originariamente divisi, erano appartenuti il sub. 21 allo stesso e il sub. 22 Parte_1 alla madre di questi, che in seguito aveva acquistato anche il sub. 21 dal figlio Controparte_4
e poi, con testamento pubblico del 21.1.2005, alla sua morte, avvenuta il 24.1.2005, lasciava proprie eredi universali e che divenivano RT Controparte_3
pag. 4/14 comproprietarie del predetto immobile, poi assoggettato a pignoramento per la quota indivisa spettante alla e aggiudicata all'asta in favore di La quota di proprietà di CP_2 CP_1 era stata poi da questa donata a il 17.5.2018 che Controparte_3 Parte_1 quindi tornava ad esserne comproprietario con e poi, all'esito del giudizio di CP_1 divisione, diveniva proprietario esclusivo del sub. 22, con liberazione dell'immobile in favore di in data 20.08.2020 come da dichiarazione sottoscritta unitamente alla moglie CP_1 [...]
. Evidenziava che legittimata passiva delle domande avanzate da RT CP_1 doveva essere considerata almeno fino al 17.5.2018 deduceva di non Controparte_3 avere mai impedito al l'esercizio dei propri diritti ex art 1102 c.c., di non avere mai CP_1 immutato la destinazione degli appartamenti che non aveva mai occupato poiché egli domiciliava in Via di Vestea di Pescara presso il proprio coniuge e che nel compendio indiviso erano conservati i mobili della defunta madre che l'erede Controparte_4 CP_3 non aveva provveduto ad asportare, che anche dopo essere divenuto comproprietario
[...] non viveva nell'immobile che frequentava occasionalmente e che ai sensi dell'art. 1102 c.c. quale comproprietario aveva tutto il diritto di utilizzare il bene in comunione e non aveva mai impedito paritetico uso a che invece avrebbe voluto goderne in via esclusiva. CP_1
Contestava la pretesa risarcitoria avanzata e chiedeva il rigetto della domanda.
4. Il Tribunale di Pescara con ordinanza del 29.10.2023 ha accolto la domanda di sul CP_1 rilievo che nessuno dei resistenti aveva dimostrato di aver permesso al ricorrente di poter fare uso dell'immobile per la parte assegnata, non potendo ex art. 1102 c.c. il comproprietario che utilizza il bene comprimere quantitativamente e qualitativamente l'uso da parte degli altri comproprietari, comportando infatti l'uso esclusivo una responsabilità risarcitoria. Quindi, accertava e dichiarava la responsabilità di e per Parte_1 RT il mancato rilascio dell'immobile acquistato da nella procedura esecutiva RE n. CP_1
217/09 Tribunale di Pescara, per la quota al 50% di sua spettanza e li condannava in solido al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo che liquidava equitativamente sulla base del parametro del canone locativo di mercato che considerava pari ad €. 500,00 mensili. Pertanto, considerato che il mancato godimento doveva essere riferito al periodo che va dal decreto di trasferimento del 24/11/2016, fino alla data dell'effettiva liberazione e sgombero dell'immobile di tutti i beni di proprietà dei convenuti, avvenuta il 20/08/2020, determinava equitativamente l'indennità da corrispondere in favore di in complessivi €. 22.500,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condannava, altresì, e Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di RT CP_1 liquidandole in €. 1.700,00 per compenso (al minimo e senza fase istruttoria, attesa la lieve complessità dell'affare), oltre accessori e spese per contributo unificato.
5. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lamentando: 1) Parte_1 erronea ricostruzione del fatto, del petitum e della causa petendi;
2) violazione del principio del richiesto e pronunciato ed erronea inversione dell'onere della prova;
3) erronea quantificazione pag. 5/14 del presunto danno. L'appellante ad esplicitazione dei motivi di appello ha dedotto che nella ordinanza impugnata il Giudice di primo grado avrebbe confuso la richiesta avanzata dal ricorrente che si doleva del “mancato rilascio” del bene con la limitazione del diritto d'uso prevista dall'art. 1102 c.c., che in ogni caso, il decreto di trasferimento contenente l'ordine di liberazione era stato notificato da solo alla debitrice esecutata e non a CP_1 CP_2 né alla comproprietaria dell'immobile che le chiavi Parte_1 Controparte_3 dell'immobile erano state consegnate il 4.12.2017 con contestuale immissione nel possesso del ricorrente che al più avrebbe potuto chiedere un potenziale risarcimento per il ritardo nel rilascio fino al 4.12.2017 e che comunque non poteva essere ritenuto responsabile di Parte_1 illegittima occupazione in quanto aveva la disponibilità dell'immobile con il consenso dell'altro comproprietario a cui semmai avrebbe dovuto essere ascritta Controparte_3 ogni responsabilità per il pregiudizio lamentato dall'attore fino al 17.5.2018 ovvero fino all'atto di donazione dell'immobile dalla stessa effettuata in favore di Quanto al secondo Parte_1 motivo, l'appellante ha rilevato che il ricorrente non ha mai richiesto un risarcimento dal danno per mancato uso dell'immobile in comunione, domanda che risulterebbe in antitesi con il mancato rilascio, in quanto la sussistenza di un bene posseduto in comunione presuppone l'immissione nel possesso del medesimo. Evidenzia poi che il Giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l'onere probatorio laddove ha statuito che nessuno dei resistenti avrebbe dimostrato di aver permesso al ricorrente di poter far uso della parte assegnata, onere che invece è a carico dell'attore che avrebbe dovuto provare l'impossibilità di utilizzare il bene per colpa dei resistenti e quindi di provare la lesione dell'esercizio delle pari facoltà di godimento. Infine, con il terzo motivo l'appellante ha contestato l'erronea quantificazione del danno, operato dal giudice di primo grado non per occupazione abusiva ma per superamento dei limiti fissati dall'art. 1102 c.c., danno che non poteva essere liquidato in re ipsa ma avrebbe dovuto essere allegato e provato, inoltre la quantificazione operata sarebbe errata sia in riferimento all'arco temporale a cui si è fatto riferimento sia per la misura del quantum. Per tali ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata che ha aderito integralmente RT all'appello proposto da e nel contempo ha proposto appello incidentale per Parte_1 contestare l'ordinanza del Tribunale di Pescara nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della convenuta per il mancato rilascio dell'immobile acquistato da CP_1 essendo invece la stessa estranea ai fatti in quanto dopo il decreto di trasferimento (24.11.2016) si era resa subito disponibile a consegnare le chiavi degli immobili all'aggiudicatario ma questi aveva rifiutato non volendo assumersi la responsabilità della custodia dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento. Ha ribadito di non occupare gli appartamenti in questione essendo residente in [...] e che i beni mobili presenti nell'immobile non erano di sua proprietà, ma del marito, che ivi Parte_1 li deteneva legittimamente con il suo consenso e poi, dal 17.05.2018, in qualità di comproprietario per averli ricevuti in donazione da e tale condotta non Controparte_3
pag. 6/14 poteva considerarsi di per sé idonea ad oltrepassare i limiti fissati dall'art. 1102 c.c.. In ogni caso, non aveva documentato richieste di utilizzo e/o di indennità di occupazione CP_1 antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, per cui l'appellante considera illegittima l'ordinanza di primo grado laddove ha ordinato il pagamento in favore di CP_1 dell'indennizzo pari ad €. 22.500,00 e la censura anche nella quantificazione operata per il presunto superamento dei limiti dell'art. 1102 c.c. e non per occupazione senza titolo, essendo quindi improprio il richiamo effettuato dal giudice di primo grado alla sentenza delle SS.UU. n. 33645/2022. Ha inoltre dedotto che il danno avrebbe dovuto essere allegato e provato non potendo essere liquidato come danno in re ipsa ed in via subordinata, ne ha chiesto, in ogni caso, la riduzione limitandolo ai danni provati e alla stessa eventualmente imputabili. Ha instato quindi per l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
7. Si è costituito l'appellato che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 del gravame per violazione dell'art. 342 cpc di cui ha chiesto in ogni caso il rigetto contestandolo per infondatezza anche nel merito. Ha poi proposto appello incidentale per la riforma parziale dell'ordinanza, nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura equitativa di €. 500,00 mensili/ €. 6.000,00 annui, ritenendola inadeguata se confrontata con il valore dell'immobile nel suo complesso unitario (ossia per entrambi gli appartamenti da cui era composto) come stimato nella CTU depositata nella procedura esecutiva immobiliare pari ad €. 530.000,00 ed anche con il valore locativo del bene che avrebbe dovuto essere considerato nella misura di almeno €. 10.000,00 annui, così pervenendo - considerando il periodo di 3 anni e 9 mesi - ad un totale di €. 37.500,00. Per tale ragione ha chiesto disporsi CTU per la quantificazione del danno, istanza già avanzata nel giudizio di primo grado. ha poi CP_1 chiesto in via incidentale la modifica dell'ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese legali ponendosi in netto contrasto con in principi operanti in materia e che si evincono dagli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché con il D.M. n. 147/22, oltre che con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 1357/2018). Ha evidenziato poi che secondo la giurisprudenza, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione degli onorari dell'avvocato in misura inferiori a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire adeguata e attenta motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Ha lamentato l'applicazione immotivata dei minimi tariffari e il mancato aumento del compenso nella misura del 30% per la presenza di più parti che hanno esercitato attività difensiva separata e distinta nonché l'omessa liquidazione delle spese non imponibili, ulteriori rispetto al contributo unificato liquidato nell'ordinanza. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come riportate e la condanna delle controparti ex art. 96 cpc.
8. All'udienza del 12.02.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione pag. 7/14 dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Si rileva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellato risulta infondata, poiché dalla CP_1 lettura complessiva dell'atto d'appello proposto da si riescono ad evincere Parte_1 con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati dell'impugnata ordinanza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, conformemente a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., alla luce dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017; Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. n. 7675/2019).
10. Deve tuttavia osservarsi come gli appelli proposti, in via principale ed in via incidentale da e da - che per loro intima connessione possono Parte_1 RT essere congiuntamente esaminati - sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito espresse.
11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'espropriazione forzata immobiliare il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato - indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo - sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante e quindi opponibile anche all'aggiudicatario (Cass. 6038/1995; Cass. 12174/1998; Cass. 15268/2006).
12. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti che Persona_2 debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare rg. N. 217/2009 del Tribunale di Pescara, non ha ottemperato all'ordine contenuto nel decreto di trasferimento dell'immobile del 24.11.2016 con cui il G.E. del Tribunale di Pescara ingiungeva alla stessa “ed a qualsiasi possessore a suo nome ed a qualunque titolo” di rilasciare l'immobile, per i diritti acquistati, nella piena e libera disponibilità dell'acquirente CP_1
13. ha infatti ostacolato e contrastato l'azione di rilascio, presentando Persona_2 opposizione all'esecuzione e aderendo alla domanda di accertamento dell'usucapione dell'intero immobile sito in Pescara, via Puccini 78 (identificato catastalmente in NCEU di Pescara fgl 23 p.lla 351 sub 21 e 22) promossa innanzi al Tribunale di Pescara dal coniuge con l'opposizione ex art. 619 cpc (rg.1185/2016), asserendo che Parte_1
pag. 8/14 l'immobile era da quest'ultimo posseduto e dichiarando di non essere nella disponibilità del bene essendo residente in [...], con ciò peraltro smentendo quanto invece da lei stessa dichiarato e sottoscritto nella delega rilasciata in occasione del sopralluogo effettuato il 18.10.2010 allegata al verbale di inizio delle operazioni peritali del CTU ing. nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Rg. N. Persona_3
217/2009, con la quale ella incaricava il marito di presenziare a detto Parte_1 sopralluogo e di dichiarare nell'occasione che “l'abitazione e gli annessi e pertinenze di Via Puccini 78 sono l'effettivo domicilio mio e di mio marito, dove effettivamente abitiamo. Mentre nella residenza di via A. Di Vestea 15 in effetti abita mia madre (sig.ra )… (pagg. Parte_2
42-43 del fascicolo di primo grado dell'appellato . Pertanto, risulta evidente CP_1
l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante incidentale che, anche in CP_2 questa sede, si professa estranea al giudizio promosso da non risultando invero in CP_1 alcun modo dimostrato che la debitrice esecutata si sia prodigata per il rilascio e la liberazione dell'immobile né che abbia offerto all'aggiudicatario le chiavi dell'appartamento e che questi le abbia rifiutate, risultando invece dal verbale del 22.5.2017 – richiamato dall'appellante incidentale a sostegno del proprio assunto - che non ha inteso assumersi la CP_1 responsabilità dei beni presenti all'interno dell'immobile che la debitrice esecutata avrebbe dovuto provvedere a far asportare essendo pacificamente mobili e arredi del marito con la stessa convivente e privo di titoli legittimanti detenzione e/o possesso del bene. Per_2 sulla base dell'intervenuta aggiudicazione dei diritti di proprietà pari al 50%
[...] sull'immobile staggito in favore di , non aveva più alcun diritto sul bene di cui CP_1 era tenuta al rilascio diventandone così occupante sine titulo al pari del coniuge Parte_1 che ha occupato per intero il predetto immobile, come ammesso anche dall'Avv.
[...]
(comproprietaria della quota di ½ dell'immobile in questione fino al Controparte_3
17.05.2018) che, chiamata in causa nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc promosso da
(rg.1185/2016 Tribunale di Pescara), ha chiesto, anch'ella, l'accoglimento Parte_1 della domanda di usucapione da questo presentata e nel verbale di accesso del 4.12.2017 redatto dal referente del custode giudiziario nominato dal G.E., ed ha dichiarato e sottoscritto che “… tutto ciò che è stato rinvenuto nell'intera unità immobiliare, arredi, mobili, suppellettili e oggetti di valore, sono di proprietà del dott. possessore Parte_1 dell'immobile”, confermando quindi l'occupazione da parte di dell'intero immobile Parte_1 senza che questi avesse titolo che legittimasse la permanenza nella detenzione del cespite.
14. Sotto tale aspetto, l'ordinanza impugnata - pur avendo correttamente accertato e dichiarato la responsabilità di e per il mancato rilascio Parte_1 RT dell'immobile acquistato da nella procedura esecutiva RE n. 217/09 Tribunale di CP_1
Pescara, per la quota al 50% di sua spettanza, e ciò in perfetta rispondenza della domanda formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo - merita però di essere integrata nella parte motivazionale in quanto accanto all'accertata e condivisibile violazione dei confini dettati dall'art. 1102 c.c., deve essere comunque riconosciuto che prima dell'acquisto per donazione pag. 9/14 da parte di dei diritti di comproprietà di pari ad un Parte_1 Controparte_3 mezzo indiviso dell'immobile in discussione, entrambi i coniugi (debitrice CP_2 esecutata) e altro non erano che occupanti sine titulo dell'immobile ed infatti, anche Parte_1 il G.E. del Tribunale di Pescara con ordinanza emessa il 9.5.2018, ad integrazione della precedente emessa il 4.04.2017 per la liberazione e consegna dell'immobile in favore dell'aggiudicatario divenuto comproprietario, confermava l'ordine alla parte esecutata e “a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo RT opponibile alla procedura” l'immediato rilascio -libero da persone e vuoto da cose- in favore del Custode Giudiziario dell' immobile sito in Pescara alla Via G. Puccini n. 78, piano secondo, interni n. 3 e n. 4, Scala B, dando disposizioni al custode per l'attuazione del provvedimento, ciò a dimostrazione che nonostante la consegna delle chiavi (effettuata il 4.12.2017 da che però sottolineava la pendenza del giudizio dallo stesso introitato per l'usucapione Parte_1 dell'intero cespite), l'immobile non veniva liberato dall'esecutata e dal coniuge della stessa dei mobili e degli arredi ivi stipati. L'immobile, infatti, come documentato dalla dichiarazione rilasciata e sottoscritta dai sigg.ri e , è stato liberato da tutti gli arredi, Parte_1 CP_2 Con mobili, suppellettili oggetti personali di proprietà di e Parte_1 CP_2
(descritti nell'inventario allegato al verbale di accesso del Custode delegato in data
[...]
27.3.2017) in data 20.08.2020 all'esito del giudizio di divisione giudiziale. L'ordinanza del 22.05.2018 – richiamata dall'appellante a supporto dell'asserito avvenuto rilascio dell'immobile in data 4.12.2017- è stata in realtà emessa dal G.E. in ragione dell'intervenuto atto pubblico di donazione del 17.5.2018 con il quale (donatario) è Parte_1 divenuto comproprietario dell'immobile per il residuo 50% motivo per il quale è stata revocata l'ordinanza del 9.05.2018 e quindi, solo dalla data del 17.5.2018 trova applicazione l'art. 1102 c.c. disciplinante i diritti del comproprietario sulla cosa comune.
15. Ebbene, l'occupazione sine titulo di un immobile da parte di un soggetto privo di valido titolo giustificativo costituisce fattispecie giuridicamente rilevante che genera automaticamente l'obbligo di corrispondere al proprietario un'indennità di occupazione ed in linea con la giurisprudenza di legittimità e in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645/2022, deve affermarsi che il danno da occupazione illegittima - essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è da ritenersi oggetto di una presunzione relativa, con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. (Cass. n. 10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018; Cass. 39/2021; Cass. 19849/2024).
pag. 10/14 16. Nella fattispecie, dunque, il mancato rilascio del bene da parte degli occupanti sine titulo legittima il ristoro del danno in favore di dovendo presumersi dalla CP_1 documentazione prodotta e dai numerosi contenziosi (anche in sede penale) posti in essere da e la lesione del suo diritto domenicale e l'indisponibilità di godere del Parte_1 CP_2 bene (pro quota) di cui era proprietario. L'avvenuta liberazione dell'immobile da tutti gli arredi, mobili, suppellettili, oggetti personali di proprietà di e Parte_1 [...] descritti nell'inventario allegato al verbale di accesso del Custode delegato in CP_2 data 27.3.2017, avvenuta in data 20.08.2020 - solo dopo la conclusione del giudizio di divisione giudiziale (rg. 3463/2017) iniziato da nei confronti di e CP_1 Controparte_3 nel quale è intervenuto, dopo la donazione del 17.5.2018 anche - offre idonea Parte_1 dimostrazione della pervicace resistenza a consentire al comproprietario il paritetico uso del bene in comunione e quindi la violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. che, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata, è fonte di responsabilità risarcitoria ed in tal caso, il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, ha l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass. 7881/2011; Cass. 17876/2019).
17. In merito alla quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha operato una valutazione equitativa tenendo conto del valore dell'immobile come stimato nella CTU in atti (pari alla metà di circa €. 530.000,00) richiamando i principi di diritto espressi dalle S.U. della Suprema Corte nella sentenza n. 33645/2022 applicabili in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, secondo cui “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Deve osservarsi che il parametro dei canoni di locazione percepibili per il cespite, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, trova applicazione anche in caso di violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, pertanto la valutazione operata equitativamente dal Giudice di primo grado secondo il suo prudente apprezzamento e nell'esercizio del suo potere discrezionale deve reputarsi corretta e pienamente condivisibile, anche relativamente all'arco temporale di riferimento che va appunto confermato dal 24/11/2016 (data del decreto di trasferimento emesso dal G.E.) al 20/08/2020 (data dell'effettiva liberazione e sgombero dell'immobile di tutti i beni di proprietà dei coniugi ) e quindi, l'ordinanza impugnata al Controparte_5 riguardo non merita emenda.
18. Ne consegue che, per tutte le ragioni esposte, vanno respinte le censure mosse avverso detto capo di ordinanza sia da parte dell'appellante principale che Parte_1
pag. 11/14 dall'appellante incidentale e deve essere rigettato anche l'appello RT sollevato sul punto da che ha ritenuto inadeguato l'importo di €. 500,00 mensile CP_1
a fronte del valore di mercato dell'immobile stimato dal CTU. Infatti, l'attore/odierno appellante incidentale per ottenere un importo maggiore avrebbe dovuto offrire prova di un canone locativo dell'immobile diverso e superiore rispetto all'importo determinato dal giudice equitativamente e nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale che una tale valutazione consente, né per la determinazione del danno in base al valore medio locativo dell'immobile la parte può supplire alla carenza probatoria in cui sia incorsa mediante l'ammissione di una CTU che, per il suo carattere esplorativo, è da ritenersi inammissibile. Invero, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
19. Merita invece condivisione il motivo di appello proposto da avverso la parte CP_1 dispositiva dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente liquidandole “in €. 1.700,00 per compenso (al minimo e senza faseistruttoria, attesa la lieve complessità dell'affare), oltre al 15% per rimb. Forfettario, CAP ed IVA, nonché gli esborsi dovuti per il contributo unificato”. Lamenta al riguardo l'appellante che la liquidazione sarebbe stata effettuata in contrasto con i principi operanti in materia di spese e che si evincono dagli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché con il D.M. n. 147/22, ed evidenzia che il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una determinazione degli onorari dell'avvocato in misura inferiori a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire adeguata e attenta motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, nella specie mancante. Contesta inoltre la omessa liquidazione delle spese non imponibili, ulteriori rispetto al contributo unificato liquidato nell'ordinanza.
20. La censura è fondata. Invero, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte: “In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 22762/2023; 15443/2021). Nel caso in esame il giudice ha motivato l'applicazione dei minimi tariffari e l'esclusione della fase istruttoria in considerazione della
“lieve complessità dell'affare”. Tuttavia trattasi di giudizio nel quale i resistenti si sono costituiti con separati atti e con linee difensive distinte e la laboriosità del giudizio, anche alla luce delle numerose vicissitudini giudiziali che lo hanno preceduto e che sono state oggetto di istruttoria documentale, non giustificano la riduzione del compenso ai minimi della tariffa, tanto più che anche le note spese prodotte dalle parti resistenti nel giudizio di primo grado pag. 12/14 sono state redatte facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022. Le spese devono essere quindi rideterminate facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e sulla base del decisum (scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) ed il compenso professionale (per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) deve essere rideterminato e liquidato nella misura di €. 3.397,00 in luogo dell'importo stabilito nell'ordinanza impugnata di €. 1.700,00. All'importo dovuto per il contributo unificato (€. 259,00) devono aggiungersi poi gli ulteriori esborsi per anticipazione forfettaria di spese di Cancelleria per €. 27,00 e per spese di notificazione per €. 24,50 sopportati dal ricorrente.
21. In ragione del principio della soccombenza, tenuto conto del rigetto dell'appello principale proposto da , del rigetto dell'appello incidentale proposto da Parte_1 Per_2
e del parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] CP_1 solo sulla determinazione delle spese di giudizio, le spese del presente grado vengono compensate integralmente tra e e compensate nella misura del 50% tra Parte_1 CP_2 [...]
e le controparti, ponendosi il restante 50% a carico di e CP_1 Parte_1
in solido tra loro ed in favore di , e liquidate come in RT CP_1 dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa determinato dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata per le spese di lite (compenso e C.U.) e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione (Cass. 27274/2017; Cass. 6345/2020) – scaglione da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00 - tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
22. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale Parte_1
e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a
[...] RT titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza cron. n. 1133/23 del 29.10.2023 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. N. 1695/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da RT
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale CP_1 riforma dell'ordinanza impugnata, che per il resto viene confermata, condanna pag. 13/14 e in solido alla refusione delle spese Parte_1 RT processuali di primo grado in favore di che si rideterminano e si CP_1 liquidano nella misura complessiva di €. 3.707,51, di cui €. 310,51 per spese ed €. 3.397,00 per compensi oltre al 15% per rimb. Forfettario, IVA e CAP come per legge;
- condanna e in solido alla refusione delle Parte_1 RT spese processuali del presente grado di giudizio nella misura del 50% in favore di
[...]
liquidandole per intero (100%), nella misura complessiva di €. 2.278,50 di CP_1 cui €. 355,50 per spese ed €. 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la restante parte.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra e Parte_1
RT
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante Parte_1 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo RT unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 15.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 14/14
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr. Alberto Iachini Bellisarii– Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1231/2023
promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio Parete e Andrea Di Luzio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Pescara, P.zza Alessandrini 25; appellante principale contro
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2 depositata agli atti del giudizio di primo grado, dall'Avv. Debora De Luca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carla Di Stefano in L'Aquila, Via Marconi 2, appellato– appellante incidentale nonché contro
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta RT C.F._3 procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe Nappi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Pescara, P.zza Alessandrini 25; appellata– appellante incidentale avverso l'ordinanza cron. n. 1133/23 del 29.10.2023 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. N. 1695/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante principale:
“Voglia L'Ecc.ma Corte Distrettuale accogliere l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto, contrariis reiectis, ivi compreso l'appello incidentale proposto da , CP_1 riformare integralmente l'ordinanza impugnata. In via degrada ed in estremo subordine, nel caso la Corte di Appello dovesse essere riconoscere una responsabilità dell'appellante, ridurre l'indennizzo statuito nell'ordinanza di primo grado in favore dell'appellato limitandolo ai soli danni effettivamente subiti e provati, evitando altresì, illegittime locupletazioni e/o ingiustificati arricchimenti. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio dei quali. i sottoscritti procuratori domiciliatari, si dichiarano antistatari per aver anticipato le prime e maturati i secondi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA ed ivi ove dovuta”
Per l'appellato -appellante incidentale CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila contrariis reiectis,
- Dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da Parte_1 contro l'ordinanza del 29/03/2023 del Tribunale di Pescara R.G. n. 1695/2022;
- Dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da RT
;
[...]
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , e in parziale riforma CP_1 della stessa ordinanza, accertare e dichiarare che il danno subito da ammonta a CP_1
€37.500,00 o comunque a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in quanto risultante dalla espletanda istruttoria, ovvero equitativamente determinata e, pertanto condannare e al pagamento in favore di Parte_1 RT [...]
della predetta somma, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma CP_1 rivalutata dal 24/11/2016 fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare e al pagamento della somma Parte_1 RT determinata ex art. 96 cpc;
- Condannare e al rimborso di spese e Parte_1 RT competenze di giudizio ex art. 91 c.p.c.”
Per l'appellata- appellante incidentale : CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. cronol. 1133/2023 del 29.10.2023, emessa Tribunale di Pescara nel procedimento rubricato al n. 1695/2022 R.G., in persona del Giudice Unico Dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante, pubblicata il 30.10.2023, rigettare integralmente ogni domanda formulata nei confronti della SI.ra CP_2
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
[...]
2) In ogni caso, in accoglimento dell'atto di appello proposto dal SI. Parte_1 riformare integralmente la prefata ordinanza n. cronol. 1133/2023 del 29.10.2023, emessa Tribunale di Pescara;
3) In via degrada ed in estremo subordine, nel caso la Corte di Appello dovesse essere riconoscere una responsabilità dell'appellante, ridurre l'indennizzo statuito nell'ordinanza di
pag. 2/14 primo grado in favore dell'appellato limitandolo ai soli danni effettivamente subiti e provati, ed effettivamente imputabili alla SI.ra , evitando altresì, illegittime RT locupletazioni e/o ingiustificati arricchimenti;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Pescara, di accertare CP_1
e dichiarare la responsabilità dei convenuti e per Parte_1 RT il mancato rilascio ed illegittima occupazione dell'immobile dallo stesso ricorrente acquistato all'asta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rg. n. 217/09 del Tribunale di Pescara, svoltasi nei confronti della debitrice esecutata ed avente ad RT oggetto la quota di proprietà indivisa pari al 50% di due appartamenti contigui (di cui il restante 50% non assoggettato ad esecuzione ed intestato a , ubicati Controparte_3 nell'edificio condominiale sito in Pescara alla Via G. Puccini n. 78, al piano secondo, Scala B, interni n. 3 e n. 4, distinti nel NCEU del Comune di Pescara, al foglio 23, particella 351, sub. 21 e sub 22, accorpati dall'originario proprietario prima del pignoramento immobiliare, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di €. 37.500,00 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre le spese di giudizio.
2. Il ricorrente rappresentava che, dopo l'aggiudicazione, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara, con decreto di trasferimento del 24.11.2016, aveva ordinato alla debitrice esecutata e a qualunque possessore a suo nome e a qualsiasi titolo, il rilascio CP_2 dell'immobile acquistato, ma la e il coniuge della stessa , non CP_2 Parte_1 rilasciavano alcuna parte dell'immobile, opponendosi con plurimi giudizi all'esecuzione, costringendo a reiterare l'istanza di rilascio tanto che il G.E. con ordinanza del CP_1
4.4.2017, ordinava nuovamente la liberazione dell'immobile, dando incarico al custode e delegato all'esecuzione, Notaio di Pescara, di eseguire l'ordine di rilascio e Persona_1 di provvedere alla consegna dell'immobile in favore dell'esponente quale assegnatario della quota venduta all'incanto. Solo in data 4/12/2017, dopo tre accessi con il custode, l'esecutata per tramite del marito provvedeva alla consegna formale delle chiavi senza tuttavia Parte_1 consentire il godimento dell'immobile da parte del ricorrente, continuando ad occuparlo e rifiutandosi di liberare i due appartamenti che rimanevano pieni di mobili, arredi e oggetti vari non permettendo quindi al l'uso dello stesso. L'immobile rimaneva occupato anche CP_1 all'esito della sentenza di rigetto della domanda di usucapione dell'immobile presentata da nell'ambito dell'opposizione ex art. 619 cpc e veniva liberato solo al Parte_1 termine del procedimento di divisione giudiziale (RG n. 3463/2017) proposto da CP_1
pag. 3/14 giudizio nel quale interveniva al quale nelle more, in data 17.5.2018, Parte_1 aveva donato il suo diritto di proprietà pari al 50% dell'immobile in Controparte_3 questione. A fronte dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale il 20/07/2020 all'esito del giudizio di divisione, solo in data 20.8.2020 l'immobile veniva liberato, come da dichiarazione sottoscritta da e in data 13.10.2020. Persona_2 Parte_1
rappresentava inoltre di essere stato costretto a sporgere denuncia-querela nei CP_1 contronti per il reato di calunnia p. e p. dall'art. 368 c.p. in quanto Parte_1 quest'ultimo al fine di conservare illecitamente il possesso esclusivo dell'immobile e al fine di ostacolare il diritto di proprietà dell'esponente, aveva persino presentando una denuncia penale strumentale e con la sentenza n. 2172/2021 del 21/09/2021, era stato riconosciuto Parte_1 colpevole del reato ascrittogli, condannato alla pena di anni 2 di reclusione oltre alle spese processuali, nonché al risarcimento del danno morale in favore di per averlo CP_1 falsamente accusato di violazione di domicilio ed altri reati. chiedeva quindi il CP_1 risarcimento dei danni per mancata disponibilità dell'immobile a far data dal decreto di trasferimento (24.11.2016) fino al 20.8.2020 commisurato al valore locativo della quota parte del cespite e determinato, anche in via equitativa, in €10.000,00 annui, così pervenendo - considerando il periodo di 3 anni e 9 mesi - ad un importo totale di €. 37.500,00.
2. Si costituiva in giudizio che contrastava la domanda sostenendo la RT pretestuosità delle richieste risarcitorie avanzate da nei confronti dei resistenti, i quali, CP_1 contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente non avevano mai frapposto alcun ostacolo all'esercizio dei diritti di comproprietario vantati dallo stesso sulla quota indivisa dei beni immobili, che si era aggiudicato all'esito dell'esecuzione immobiliare n. 217/2009 R.G.E. del Tribunale di Pescara. Evidenziava la sua totale estraneità al giudizio non potendole essere imputato alcun ritardo nell'immissione in possesso nella quota indivisa dell'immobile, esponeva che lei e il marito si erano resi disponibili da subito a consegnare le chiavi dell'immobile a che dal 4.12.2017 era in possesso dell'immobile avendone ricevute CP_1 le chiavi, che comunque l'immobile non era nella disponibilità della avendo la CP_2 stessa residenza in altro luogo e non nell'immobile che si era aggiudicato. CP_1
Sottolineava che l'immobile dal decreto di trasferimento 24.11.2016 al 17.05.2018, era di proprietà (per la quota indivisa del 50%) di pertanto, le domande azionate Controparte_3 da dovevano essere alla stessa indirizzate. Concludeva per il rigetto delle domande CP_1 avanzate dal ricorrente.
3. Si costituiva che riepilogava le vicende connesse ai diritti domenicali Parte_1 sugli immobili individuati al NCEU del Comune di Pescara al fg 23 n. 351 sub 21 e 22, che, originariamente divisi, erano appartenuti il sub. 21 allo stesso e il sub. 22 Parte_1 alla madre di questi, che in seguito aveva acquistato anche il sub. 21 dal figlio Controparte_4
e poi, con testamento pubblico del 21.1.2005, alla sua morte, avvenuta il 24.1.2005, lasciava proprie eredi universali e che divenivano RT Controparte_3
pag. 4/14 comproprietarie del predetto immobile, poi assoggettato a pignoramento per la quota indivisa spettante alla e aggiudicata all'asta in favore di La quota di proprietà di CP_2 CP_1 era stata poi da questa donata a il 17.5.2018 che Controparte_3 Parte_1 quindi tornava ad esserne comproprietario con e poi, all'esito del giudizio di CP_1 divisione, diveniva proprietario esclusivo del sub. 22, con liberazione dell'immobile in favore di in data 20.08.2020 come da dichiarazione sottoscritta unitamente alla moglie CP_1 [...]
. Evidenziava che legittimata passiva delle domande avanzate da RT CP_1 doveva essere considerata almeno fino al 17.5.2018 deduceva di non Controparte_3 avere mai impedito al l'esercizio dei propri diritti ex art 1102 c.c., di non avere mai CP_1 immutato la destinazione degli appartamenti che non aveva mai occupato poiché egli domiciliava in Via di Vestea di Pescara presso il proprio coniuge e che nel compendio indiviso erano conservati i mobili della defunta madre che l'erede Controparte_4 CP_3 non aveva provveduto ad asportare, che anche dopo essere divenuto comproprietario
[...] non viveva nell'immobile che frequentava occasionalmente e che ai sensi dell'art. 1102 c.c. quale comproprietario aveva tutto il diritto di utilizzare il bene in comunione e non aveva mai impedito paritetico uso a che invece avrebbe voluto goderne in via esclusiva. CP_1
Contestava la pretesa risarcitoria avanzata e chiedeva il rigetto della domanda.
4. Il Tribunale di Pescara con ordinanza del 29.10.2023 ha accolto la domanda di sul CP_1 rilievo che nessuno dei resistenti aveva dimostrato di aver permesso al ricorrente di poter fare uso dell'immobile per la parte assegnata, non potendo ex art. 1102 c.c. il comproprietario che utilizza il bene comprimere quantitativamente e qualitativamente l'uso da parte degli altri comproprietari, comportando infatti l'uso esclusivo una responsabilità risarcitoria. Quindi, accertava e dichiarava la responsabilità di e per Parte_1 RT il mancato rilascio dell'immobile acquistato da nella procedura esecutiva RE n. CP_1
217/09 Tribunale di Pescara, per la quota al 50% di sua spettanza e li condannava in solido al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo che liquidava equitativamente sulla base del parametro del canone locativo di mercato che considerava pari ad €. 500,00 mensili. Pertanto, considerato che il mancato godimento doveva essere riferito al periodo che va dal decreto di trasferimento del 24/11/2016, fino alla data dell'effettiva liberazione e sgombero dell'immobile di tutti i beni di proprietà dei convenuti, avvenuta il 20/08/2020, determinava equitativamente l'indennità da corrispondere in favore di in complessivi €. 22.500,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condannava, altresì, e Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di RT CP_1 liquidandole in €. 1.700,00 per compenso (al minimo e senza fase istruttoria, attesa la lieve complessità dell'affare), oltre accessori e spese per contributo unificato.
5. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello lamentando: 1) Parte_1 erronea ricostruzione del fatto, del petitum e della causa petendi;
2) violazione del principio del richiesto e pronunciato ed erronea inversione dell'onere della prova;
3) erronea quantificazione pag. 5/14 del presunto danno. L'appellante ad esplicitazione dei motivi di appello ha dedotto che nella ordinanza impugnata il Giudice di primo grado avrebbe confuso la richiesta avanzata dal ricorrente che si doleva del “mancato rilascio” del bene con la limitazione del diritto d'uso prevista dall'art. 1102 c.c., che in ogni caso, il decreto di trasferimento contenente l'ordine di liberazione era stato notificato da solo alla debitrice esecutata e non a CP_1 CP_2 né alla comproprietaria dell'immobile che le chiavi Parte_1 Controparte_3 dell'immobile erano state consegnate il 4.12.2017 con contestuale immissione nel possesso del ricorrente che al più avrebbe potuto chiedere un potenziale risarcimento per il ritardo nel rilascio fino al 4.12.2017 e che comunque non poteva essere ritenuto responsabile di Parte_1 illegittima occupazione in quanto aveva la disponibilità dell'immobile con il consenso dell'altro comproprietario a cui semmai avrebbe dovuto essere ascritta Controparte_3 ogni responsabilità per il pregiudizio lamentato dall'attore fino al 17.5.2018 ovvero fino all'atto di donazione dell'immobile dalla stessa effettuata in favore di Quanto al secondo Parte_1 motivo, l'appellante ha rilevato che il ricorrente non ha mai richiesto un risarcimento dal danno per mancato uso dell'immobile in comunione, domanda che risulterebbe in antitesi con il mancato rilascio, in quanto la sussistenza di un bene posseduto in comunione presuppone l'immissione nel possesso del medesimo. Evidenzia poi che il Giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l'onere probatorio laddove ha statuito che nessuno dei resistenti avrebbe dimostrato di aver permesso al ricorrente di poter far uso della parte assegnata, onere che invece è a carico dell'attore che avrebbe dovuto provare l'impossibilità di utilizzare il bene per colpa dei resistenti e quindi di provare la lesione dell'esercizio delle pari facoltà di godimento. Infine, con il terzo motivo l'appellante ha contestato l'erronea quantificazione del danno, operato dal giudice di primo grado non per occupazione abusiva ma per superamento dei limiti fissati dall'art. 1102 c.c., danno che non poteva essere liquidato in re ipsa ma avrebbe dovuto essere allegato e provato, inoltre la quantificazione operata sarebbe errata sia in riferimento all'arco temporale a cui si è fatto riferimento sia per la misura del quantum. Per tali ragioni ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata che ha aderito integralmente RT all'appello proposto da e nel contempo ha proposto appello incidentale per Parte_1 contestare l'ordinanza del Tribunale di Pescara nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della convenuta per il mancato rilascio dell'immobile acquistato da CP_1 essendo invece la stessa estranea ai fatti in quanto dopo il decreto di trasferimento (24.11.2016) si era resa subito disponibile a consegnare le chiavi degli immobili all'aggiudicatario ma questi aveva rifiutato non volendo assumersi la responsabilità della custodia dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento. Ha ribadito di non occupare gli appartamenti in questione essendo residente in [...] e che i beni mobili presenti nell'immobile non erano di sua proprietà, ma del marito, che ivi Parte_1 li deteneva legittimamente con il suo consenso e poi, dal 17.05.2018, in qualità di comproprietario per averli ricevuti in donazione da e tale condotta non Controparte_3
pag. 6/14 poteva considerarsi di per sé idonea ad oltrepassare i limiti fissati dall'art. 1102 c.c.. In ogni caso, non aveva documentato richieste di utilizzo e/o di indennità di occupazione CP_1 antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, per cui l'appellante considera illegittima l'ordinanza di primo grado laddove ha ordinato il pagamento in favore di CP_1 dell'indennizzo pari ad €. 22.500,00 e la censura anche nella quantificazione operata per il presunto superamento dei limiti dell'art. 1102 c.c. e non per occupazione senza titolo, essendo quindi improprio il richiamo effettuato dal giudice di primo grado alla sentenza delle SS.UU. n. 33645/2022. Ha inoltre dedotto che il danno avrebbe dovuto essere allegato e provato non potendo essere liquidato come danno in re ipsa ed in via subordinata, ne ha chiesto, in ogni caso, la riduzione limitandolo ai danni provati e alla stessa eventualmente imputabili. Ha instato quindi per l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
7. Si è costituito l'appellato che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 del gravame per violazione dell'art. 342 cpc di cui ha chiesto in ogni caso il rigetto contestandolo per infondatezza anche nel merito. Ha poi proposto appello incidentale per la riforma parziale dell'ordinanza, nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura equitativa di €. 500,00 mensili/ €. 6.000,00 annui, ritenendola inadeguata se confrontata con il valore dell'immobile nel suo complesso unitario (ossia per entrambi gli appartamenti da cui era composto) come stimato nella CTU depositata nella procedura esecutiva immobiliare pari ad €. 530.000,00 ed anche con il valore locativo del bene che avrebbe dovuto essere considerato nella misura di almeno €. 10.000,00 annui, così pervenendo - considerando il periodo di 3 anni e 9 mesi - ad un totale di €. 37.500,00. Per tale ragione ha chiesto disporsi CTU per la quantificazione del danno, istanza già avanzata nel giudizio di primo grado. ha poi CP_1 chiesto in via incidentale la modifica dell'ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese legali ponendosi in netto contrasto con in principi operanti in materia e che si evincono dagli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché con il D.M. n. 147/22, oltre che con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 1357/2018). Ha evidenziato poi che secondo la giurisprudenza, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione degli onorari dell'avvocato in misura inferiori a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire adeguata e attenta motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Ha lamentato l'applicazione immotivata dei minimi tariffari e il mancato aumento del compenso nella misura del 30% per la presenza di più parti che hanno esercitato attività difensiva separata e distinta nonché l'omessa liquidazione delle spese non imponibili, ulteriori rispetto al contributo unificato liquidato nell'ordinanza. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come riportate e la condanna delle controparti ex art. 96 cpc.
8. All'udienza del 12.02.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione pag. 7/14 dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9. Si rileva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellato risulta infondata, poiché dalla CP_1 lettura complessiva dell'atto d'appello proposto da si riescono ad evincere Parte_1 con sufficiente chiarezza le questioni ed i punti contestati dell'impugnata ordinanza e delle relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, conformemente a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., alla luce dell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 27199/2017; Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. n. 7675/2019).
10. Deve tuttavia osservarsi come gli appelli proposti, in via principale ed in via incidentale da e da - che per loro intima connessione possono Parte_1 RT essere congiuntamente esaminati - sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito espresse.
11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'espropriazione forzata immobiliare il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato - indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo - sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante e quindi opponibile anche all'aggiudicatario (Cass. 6038/1995; Cass. 12174/1998; Cass. 15268/2006).
12. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione in atti che Persona_2 debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare rg. N. 217/2009 del Tribunale di Pescara, non ha ottemperato all'ordine contenuto nel decreto di trasferimento dell'immobile del 24.11.2016 con cui il G.E. del Tribunale di Pescara ingiungeva alla stessa “ed a qualsiasi possessore a suo nome ed a qualunque titolo” di rilasciare l'immobile, per i diritti acquistati, nella piena e libera disponibilità dell'acquirente CP_1
13. ha infatti ostacolato e contrastato l'azione di rilascio, presentando Persona_2 opposizione all'esecuzione e aderendo alla domanda di accertamento dell'usucapione dell'intero immobile sito in Pescara, via Puccini 78 (identificato catastalmente in NCEU di Pescara fgl 23 p.lla 351 sub 21 e 22) promossa innanzi al Tribunale di Pescara dal coniuge con l'opposizione ex art. 619 cpc (rg.1185/2016), asserendo che Parte_1
pag. 8/14 l'immobile era da quest'ultimo posseduto e dichiarando di non essere nella disponibilità del bene essendo residente in [...], con ciò peraltro smentendo quanto invece da lei stessa dichiarato e sottoscritto nella delega rilasciata in occasione del sopralluogo effettuato il 18.10.2010 allegata al verbale di inizio delle operazioni peritali del CTU ing. nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Rg. N. Persona_3
217/2009, con la quale ella incaricava il marito di presenziare a detto Parte_1 sopralluogo e di dichiarare nell'occasione che “l'abitazione e gli annessi e pertinenze di Via Puccini 78 sono l'effettivo domicilio mio e di mio marito, dove effettivamente abitiamo. Mentre nella residenza di via A. Di Vestea 15 in effetti abita mia madre (sig.ra )… (pagg. Parte_2
42-43 del fascicolo di primo grado dell'appellato . Pertanto, risulta evidente CP_1
l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante incidentale che, anche in CP_2 questa sede, si professa estranea al giudizio promosso da non risultando invero in CP_1 alcun modo dimostrato che la debitrice esecutata si sia prodigata per il rilascio e la liberazione dell'immobile né che abbia offerto all'aggiudicatario le chiavi dell'appartamento e che questi le abbia rifiutate, risultando invece dal verbale del 22.5.2017 – richiamato dall'appellante incidentale a sostegno del proprio assunto - che non ha inteso assumersi la CP_1 responsabilità dei beni presenti all'interno dell'immobile che la debitrice esecutata avrebbe dovuto provvedere a far asportare essendo pacificamente mobili e arredi del marito con la stessa convivente e privo di titoli legittimanti detenzione e/o possesso del bene. Per_2 sulla base dell'intervenuta aggiudicazione dei diritti di proprietà pari al 50%
[...] sull'immobile staggito in favore di , non aveva più alcun diritto sul bene di cui CP_1 era tenuta al rilascio diventandone così occupante sine titulo al pari del coniuge Parte_1 che ha occupato per intero il predetto immobile, come ammesso anche dall'Avv.
[...]
(comproprietaria della quota di ½ dell'immobile in questione fino al Controparte_3
17.05.2018) che, chiamata in causa nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc promosso da
(rg.1185/2016 Tribunale di Pescara), ha chiesto, anch'ella, l'accoglimento Parte_1 della domanda di usucapione da questo presentata e nel verbale di accesso del 4.12.2017 redatto dal referente del custode giudiziario nominato dal G.E., ed ha dichiarato e sottoscritto che “… tutto ciò che è stato rinvenuto nell'intera unità immobiliare, arredi, mobili, suppellettili e oggetti di valore, sono di proprietà del dott. possessore Parte_1 dell'immobile”, confermando quindi l'occupazione da parte di dell'intero immobile Parte_1 senza che questi avesse titolo che legittimasse la permanenza nella detenzione del cespite.
14. Sotto tale aspetto, l'ordinanza impugnata - pur avendo correttamente accertato e dichiarato la responsabilità di e per il mancato rilascio Parte_1 RT dell'immobile acquistato da nella procedura esecutiva RE n. 217/09 Tribunale di CP_1
Pescara, per la quota al 50% di sua spettanza, e ciò in perfetta rispondenza della domanda formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo - merita però di essere integrata nella parte motivazionale in quanto accanto all'accertata e condivisibile violazione dei confini dettati dall'art. 1102 c.c., deve essere comunque riconosciuto che prima dell'acquisto per donazione pag. 9/14 da parte di dei diritti di comproprietà di pari ad un Parte_1 Controparte_3 mezzo indiviso dell'immobile in discussione, entrambi i coniugi (debitrice CP_2 esecutata) e altro non erano che occupanti sine titulo dell'immobile ed infatti, anche Parte_1 il G.E. del Tribunale di Pescara con ordinanza emessa il 9.5.2018, ad integrazione della precedente emessa il 4.04.2017 per la liberazione e consegna dell'immobile in favore dell'aggiudicatario divenuto comproprietario, confermava l'ordine alla parte esecutata e “a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo RT opponibile alla procedura” l'immediato rilascio -libero da persone e vuoto da cose- in favore del Custode Giudiziario dell' immobile sito in Pescara alla Via G. Puccini n. 78, piano secondo, interni n. 3 e n. 4, Scala B, dando disposizioni al custode per l'attuazione del provvedimento, ciò a dimostrazione che nonostante la consegna delle chiavi (effettuata il 4.12.2017 da che però sottolineava la pendenza del giudizio dallo stesso introitato per l'usucapione Parte_1 dell'intero cespite), l'immobile non veniva liberato dall'esecutata e dal coniuge della stessa dei mobili e degli arredi ivi stipati. L'immobile, infatti, come documentato dalla dichiarazione rilasciata e sottoscritta dai sigg.ri e , è stato liberato da tutti gli arredi, Parte_1 CP_2 Con mobili, suppellettili oggetti personali di proprietà di e Parte_1 CP_2
(descritti nell'inventario allegato al verbale di accesso del Custode delegato in data
[...]
27.3.2017) in data 20.08.2020 all'esito del giudizio di divisione giudiziale. L'ordinanza del 22.05.2018 – richiamata dall'appellante a supporto dell'asserito avvenuto rilascio dell'immobile in data 4.12.2017- è stata in realtà emessa dal G.E. in ragione dell'intervenuto atto pubblico di donazione del 17.5.2018 con il quale (donatario) è Parte_1 divenuto comproprietario dell'immobile per il residuo 50% motivo per il quale è stata revocata l'ordinanza del 9.05.2018 e quindi, solo dalla data del 17.5.2018 trova applicazione l'art. 1102 c.c. disciplinante i diritti del comproprietario sulla cosa comune.
15. Ebbene, l'occupazione sine titulo di un immobile da parte di un soggetto privo di valido titolo giustificativo costituisce fattispecie giuridicamente rilevante che genera automaticamente l'obbligo di corrispondere al proprietario un'indennità di occupazione ed in linea con la giurisprudenza di legittimità e in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645/2022, deve affermarsi che il danno da occupazione illegittima - essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è da ritenersi oggetto di una presunzione relativa, con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene non potendo, in caso di mancato superamento di tale presunzione, non essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario e se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. (Cass. n. 10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass. n. 21239/2018; Cass. 39/2021; Cass. 19849/2024).
pag. 10/14 16. Nella fattispecie, dunque, il mancato rilascio del bene da parte degli occupanti sine titulo legittima il ristoro del danno in favore di dovendo presumersi dalla CP_1 documentazione prodotta e dai numerosi contenziosi (anche in sede penale) posti in essere da e la lesione del suo diritto domenicale e l'indisponibilità di godere del Parte_1 CP_2 bene (pro quota) di cui era proprietario. L'avvenuta liberazione dell'immobile da tutti gli arredi, mobili, suppellettili, oggetti personali di proprietà di e Parte_1 [...] descritti nell'inventario allegato al verbale di accesso del Custode delegato in CP_2 data 27.3.2017, avvenuta in data 20.08.2020 - solo dopo la conclusione del giudizio di divisione giudiziale (rg. 3463/2017) iniziato da nei confronti di e CP_1 Controparte_3 nel quale è intervenuto, dopo la donazione del 17.5.2018 anche - offre idonea Parte_1 dimostrazione della pervicace resistenza a consentire al comproprietario il paritetico uso del bene in comunione e quindi la violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. che, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata, è fonte di responsabilità risarcitoria ed in tal caso, il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, ha l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass. 7881/2011; Cass. 17876/2019).
17. In merito alla quantificazione del danno, il giudice di prime cure ha operato una valutazione equitativa tenendo conto del valore dell'immobile come stimato nella CTU in atti (pari alla metà di circa €. 530.000,00) richiamando i principi di diritto espressi dalle S.U. della Suprema Corte nella sentenza n. 33645/2022 applicabili in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, secondo cui “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Deve osservarsi che il parametro dei canoni di locazione percepibili per il cespite, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, trova applicazione anche in caso di violazione dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, pertanto la valutazione operata equitativamente dal Giudice di primo grado secondo il suo prudente apprezzamento e nell'esercizio del suo potere discrezionale deve reputarsi corretta e pienamente condivisibile, anche relativamente all'arco temporale di riferimento che va appunto confermato dal 24/11/2016 (data del decreto di trasferimento emesso dal G.E.) al 20/08/2020 (data dell'effettiva liberazione e sgombero dell'immobile di tutti i beni di proprietà dei coniugi ) e quindi, l'ordinanza impugnata al Controparte_5 riguardo non merita emenda.
18. Ne consegue che, per tutte le ragioni esposte, vanno respinte le censure mosse avverso detto capo di ordinanza sia da parte dell'appellante principale che Parte_1
pag. 11/14 dall'appellante incidentale e deve essere rigettato anche l'appello RT sollevato sul punto da che ha ritenuto inadeguato l'importo di €. 500,00 mensile CP_1
a fronte del valore di mercato dell'immobile stimato dal CTU. Infatti, l'attore/odierno appellante incidentale per ottenere un importo maggiore avrebbe dovuto offrire prova di un canone locativo dell'immobile diverso e superiore rispetto all'importo determinato dal giudice equitativamente e nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale che una tale valutazione consente, né per la determinazione del danno in base al valore medio locativo dell'immobile la parte può supplire alla carenza probatoria in cui sia incorsa mediante l'ammissione di una CTU che, per il suo carattere esplorativo, è da ritenersi inammissibile. Invero, il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019).
19. Merita invece condivisione il motivo di appello proposto da avverso la parte CP_1 dispositiva dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente liquidandole “in €. 1.700,00 per compenso (al minimo e senza faseistruttoria, attesa la lieve complessità dell'affare), oltre al 15% per rimb. Forfettario, CAP ed IVA, nonché gli esborsi dovuti per il contributo unificato”. Lamenta al riguardo l'appellante che la liquidazione sarebbe stata effettuata in contrasto con i principi operanti in materia di spese e che si evincono dagli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché con il D.M. n. 147/22, ed evidenzia che il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una determinazione degli onorari dell'avvocato in misura inferiori a quelli esposti, ma ha l'onere di fornire adeguata e attenta motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, nella specie mancante. Contesta inoltre la omessa liquidazione delle spese non imponibili, ulteriori rispetto al contributo unificato liquidato nell'ordinanza.
20. La censura è fondata. Invero, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte: “In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione” (Cass. 22762/2023; 15443/2021). Nel caso in esame il giudice ha motivato l'applicazione dei minimi tariffari e l'esclusione della fase istruttoria in considerazione della
“lieve complessità dell'affare”. Tuttavia trattasi di giudizio nel quale i resistenti si sono costituiti con separati atti e con linee difensive distinte e la laboriosità del giudizio, anche alla luce delle numerose vicissitudini giudiziali che lo hanno preceduto e che sono state oggetto di istruttoria documentale, non giustificano la riduzione del compenso ai minimi della tariffa, tanto più che anche le note spese prodotte dalle parti resistenti nel giudizio di primo grado pag. 12/14 sono state redatte facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022. Le spese devono essere quindi rideterminate facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 e sulla base del decisum (scaglione da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) ed il compenso professionale (per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) deve essere rideterminato e liquidato nella misura di €. 3.397,00 in luogo dell'importo stabilito nell'ordinanza impugnata di €. 1.700,00. All'importo dovuto per il contributo unificato (€. 259,00) devono aggiungersi poi gli ulteriori esborsi per anticipazione forfettaria di spese di Cancelleria per €. 27,00 e per spese di notificazione per €. 24,50 sopportati dal ricorrente.
21. In ragione del principio della soccombenza, tenuto conto del rigetto dell'appello principale proposto da , del rigetto dell'appello incidentale proposto da Parte_1 Per_2
e del parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] CP_1 solo sulla determinazione delle spese di giudizio, le spese del presente grado vengono compensate integralmente tra e e compensate nella misura del 50% tra Parte_1 CP_2 [...]
e le controparti, ponendosi il restante 50% a carico di e CP_1 Parte_1
in solido tra loro ed in favore di , e liquidate come in RT CP_1 dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa determinato dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata per le spese di lite (compenso e C.U.) e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione (Cass. 27274/2017; Cass. 6345/2020) – scaglione da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00 - tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
22. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale Parte_1
e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a
[...] RT titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza cron. n. 1133/23 del 29.10.2023 del Tribunale di Pescara resa nel giudizio civile rg. N. 1695/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da RT
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale CP_1 riforma dell'ordinanza impugnata, che per il resto viene confermata, condanna pag. 13/14 e in solido alla refusione delle spese Parte_1 RT processuali di primo grado in favore di che si rideterminano e si CP_1 liquidano nella misura complessiva di €. 3.707,51, di cui €. 310,51 per spese ed €. 3.397,00 per compensi oltre al 15% per rimb. Forfettario, IVA e CAP come per legge;
- condanna e in solido alla refusione delle Parte_1 RT spese processuali del presente grado di giudizio nella misura del 50% in favore di
[...]
liquidandole per intero (100%), nella misura complessiva di €. 2.278,50 di CP_1 cui €. 355,50 per spese ed €. 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa la restante parte.
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado tra e Parte_1
RT
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante Parte_1 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo RT unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 15.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio
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