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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
IL COLLEGIO:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI
DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
“ c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione (c.f. CP_2
), con sede in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Terminillo n. 4. C.F._1
RESISTENTE NON COSTITUTO
ESPONENDO QUANTO SEGUE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 già dipendente della Parte_1 Controparte_1
– affermatisi creditrice della stessa in virtù del decreto ingiuntivo n. 71/2022 emesso in data
[...]
14.2.2022, divenuto esecutivo, in esito alla procedura RG n. 775/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno per TFR per l'importo di € 3.728,59, oltre interessi e spese, azionato con pignoramento mobiliare con esito negativo – allegato lo stato di decozione della Cooperativa debitrice, non assoggettabile a procedura di liquidazione giudiziale in quanto , ha chiesto la Controparte_1 dichiarazione di insolvenza della stessa.
1
2. FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del ricorso con decreto del 15.10.2024 è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice e i creditori ricorrenti.
All'udienza del 14.11.2024 il G.D. delegato all'audizione delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 3.12.2024 il Collegio, rilevato che il ricorso con il decreto di fissazione di udienza non era stato trasmesso al , parte da sentire nel procedimento di Controparte_3 declaratoria insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione coatta amministrative ex art. 297 comma 4
CCII, ha rimesso la causa sul ruolo fissando nuova udienza innanzi al G.D..
All'udienza del 23.1.2025, lette le note di trattazione depositate da parte resistente, il G.D. ha nuovamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. DEL RESISTENTE
La resistente non si è costituita nel procedimento nonostante la rituale notifica via pec a cura CP_1 della Cancelleria del ricorso introduttivo con il pedissequo decreto di fissazione di udienza avvenuta in data 15.10.2024.
Pertanto, va dichiarata la contumacia della stessa.
4. DEL MINISTERO (GIÀ Controparte_4 Controparte_3
)
[...]
Il in data 3.12.2024 è stato notiziato della pendenza del Controparte_5 presente procedimento, con nota cui è stato allegato il ricorso e il nuovo decreto di fissazione di udienza del 3.12.2024.
Il Ministero, con nota del 21.1.2025, concordando sulla qualificazione della Cooperativa resistente come non soggetta a liquidazione giudiziale, ha comunicato che nulla osta alla dichiarazione Controparte_1 dello stato di insolvenza della stessa dell'art. 297 CCII.
5. IL REGIME DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, che le definisce all'art. 1 come enti che “hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l), e p); b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, precisando che ad esse “si applicano (...), in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano”.
Il regime delle cooperative sociali è stato incisivamente riformato dal D. Lgs. n. 112 del 2017, che ha previsto che e cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”. 2 L'art. 14, comma 1, del richiamato D. Lgs. prevede espressamente che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e tale norma preclude la sottoposizione di tali imprese al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale oggi, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, comma 2, L.F. L., nonchè dall'art. 295 CCII.
Tale disposizione normativa rinviene la sua ratio nelle finalità d'interesse pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, che involgono interessi identificabili con quelli dei soggetti coinvolti nell'attività svolta dall'ente, nonché con l'interesse pubblico a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., comma 4, le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune.
La Cassazione di recente si è pronunciata nel senso della assoggettabilità delle imprese sociali, comprese le cooperative, in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della possibilità di sottoporre le stesse al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale poi, come previsto in via alternativa dall'art. 2545-terdecies c.c., comma 1 (v. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023, n. 29801, Cass. civ. Sez. I,
28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I, 29/11/2023, n. 33280).
Chiarito che le cooperative sociali sono assoggettabili solo alla liquidazione coatta amministrativa, va precisato che il Tribunale ordinario è comunque competente a dichiarare lo stato di insolvenza di tali cooperative.
Sul punto, l'art. 297 comma 1 CCII stabilisce che, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
Il successivo comma 4, poi, dispone che, prima di provvedere, il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
Nel caso di specie la resistente può essere qualificata come cooperativa sociale vista CP_1
l'iscrizione della stessa nell'apposita sezione della Camera di Commercio, come peraltro già accertato con decreto di inammissibilità della domanda di liquidazione controllata del Tribunale di Salerno del
21.6.2024.
6. COMPETENZA
Svolte tali premesse sul regime delle cooperative sociali e sul procedimento da applicare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che la resistente ha la sua sede legale in CP_1
Montecorvino Pugliano, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno. 3
7. DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
La domanda di accertamento dello stato di insolvenza spiegata dai ricorrenti può essere accolta.
L'ultimo bilancio depositato acquisito risale al 2016.
Parte ricorrente ha allegato un ulteriore bilancio relativo all'anno 2018.
I menzionati bilanci riportano i seguenti dati:
ATTIVO: anno 2016 € 314.000,00 circa;
anno 2017 € 343.000,00 circa;
anno 2018 € 574.000,00 circa;
DEBITI: anno 2016 € 221.000,00 circa;
anno 2017 € 200.000,00 circa;
anno 2018 € 430.000,00 circa;
RICAVI: anno 2016 € 244.000,00 circa;
anno 2017 € 526.000,00 circa;
anno 2018 € 451.000,00 circa.
I debiti tributari certificati dall' ammontano ad € 60.000,00 circa. CP_6
Le dichiarazioni dei redditi acquisite attestano perdite per € 13.000,00 circa per l'anno 2021 e per €
1.200,00 per l'anno 2022.
Parte ricorrente ha esperito ben tre tentativi di pignoramento mobiliare presso la sede legali e presso gli indirizzi delle unità locali indicate nella visura camerale non andati a buon fine per mancato rinvenimento della presso le stesse. CP_1
Dalla documentazione acquisita dall'Ufficio la Cooperativa risulta essere stata assoggetta ad una procedura mobiliare avente ad oggetto un autoveicolo.
L'insolvenza della Cooperativa può ritenersi provata dalla irreperibilità della dal conseguente CP_1 mancato reperimento di beni mobili su cui potersi soddisfare, dalla proposizione di una procedura mobiliare da parte di un terzo creditore, dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi anni e dalle perdite dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2021 e 2022.
Tali circostanze attestano l'incapacità della di adempiere regolarmente le proprie CP_1 obbligazioni.
Pertanto, va dichiarata l'insolvenza della “ Controparte_1
[...]
P.Q.M.
1) DICHIARA la contumacia della “ Controparte_1
C.F. , in persona del suo del suo presidente del consiglio di
[...] P.IVA_1 amministrazione (C.F. ), con sede in Montecorvino Pugliano CP_2 C.F._1
(SA), alla via Monte Terminillo N. 4;
2) DICHIARA l'insolvenza della Controparte_1
[...]
3) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
4) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
4 5) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c., all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti,
l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.
Salerno, 28/1/2025
Il Giudice Relatore e Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
IL COLLEGIO:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI
DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
“ c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione (c.f. CP_2
), con sede in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Terminillo n. 4. C.F._1
RESISTENTE NON COSTITUTO
ESPONENDO QUANTO SEGUE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 già dipendente della Parte_1 Controparte_1
– affermatisi creditrice della stessa in virtù del decreto ingiuntivo n. 71/2022 emesso in data
[...]
14.2.2022, divenuto esecutivo, in esito alla procedura RG n. 775/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno per TFR per l'importo di € 3.728,59, oltre interessi e spese, azionato con pignoramento mobiliare con esito negativo – allegato lo stato di decozione della Cooperativa debitrice, non assoggettabile a procedura di liquidazione giudiziale in quanto , ha chiesto la Controparte_1 dichiarazione di insolvenza della stessa.
1
2. FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del ricorso con decreto del 15.10.2024 è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice e i creditori ricorrenti.
All'udienza del 14.11.2024 il G.D. delegato all'audizione delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 3.12.2024 il Collegio, rilevato che il ricorso con il decreto di fissazione di udienza non era stato trasmesso al , parte da sentire nel procedimento di Controparte_3 declaratoria insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione coatta amministrative ex art. 297 comma 4
CCII, ha rimesso la causa sul ruolo fissando nuova udienza innanzi al G.D..
All'udienza del 23.1.2025, lette le note di trattazione depositate da parte resistente, il G.D. ha nuovamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. DEL RESISTENTE
La resistente non si è costituita nel procedimento nonostante la rituale notifica via pec a cura CP_1 della Cancelleria del ricorso introduttivo con il pedissequo decreto di fissazione di udienza avvenuta in data 15.10.2024.
Pertanto, va dichiarata la contumacia della stessa.
4. DEL MINISTERO (GIÀ Controparte_4 Controparte_3
)
[...]
Il in data 3.12.2024 è stato notiziato della pendenza del Controparte_5 presente procedimento, con nota cui è stato allegato il ricorso e il nuovo decreto di fissazione di udienza del 3.12.2024.
Il Ministero, con nota del 21.1.2025, concordando sulla qualificazione della Cooperativa resistente come non soggetta a liquidazione giudiziale, ha comunicato che nulla osta alla dichiarazione Controparte_1 dello stato di insolvenza della stessa dell'art. 297 CCII.
5. IL REGIME DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, che le definisce all'art. 1 come enti che “hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l), e p); b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, precisando che ad esse “si applicano (...), in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano”.
Il regime delle cooperative sociali è stato incisivamente riformato dal D. Lgs. n. 112 del 2017, che ha previsto che e cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di “imprese sociali”. 2 L'art. 14, comma 1, del richiamato D. Lgs. prevede espressamente che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e tale norma preclude la sottoposizione di tali imprese al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale oggi, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, comma 2, L.F. L., nonchè dall'art. 295 CCII.
Tale disposizione normativa rinviene la sua ratio nelle finalità d'interesse pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati, che involgono interessi identificabili con quelli dei soggetti coinvolti nell'attività svolta dall'ente, nonché con l'interesse pubblico a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., comma 4, le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune.
La Cassazione di recente si è pronunciata nel senso della assoggettabilità delle imprese sociali, comprese le cooperative, in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della possibilità di sottoporre le stesse al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale poi, come previsto in via alternativa dall'art. 2545-terdecies c.c., comma 1 (v. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2023, n. 29801, Cass. civ. Sez. I,
28/11/2023, n. 32992, Cass. civ. Sez. I, 29/11/2023, n. 33280).
Chiarito che le cooperative sociali sono assoggettabili solo alla liquidazione coatta amministrativa, va precisato che il Tribunale ordinario è comunque competente a dichiarare lo stato di insolvenza di tali cooperative.
Sul punto, l'art. 297 comma 1 CCII stabilisce che, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
Il successivo comma 4, poi, dispone che, prima di provvedere, il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.
Nel caso di specie la resistente può essere qualificata come cooperativa sociale vista CP_1
l'iscrizione della stessa nell'apposita sezione della Camera di Commercio, come peraltro già accertato con decreto di inammissibilità della domanda di liquidazione controllata del Tribunale di Salerno del
21.6.2024.
6. COMPETENZA
Svolte tali premesse sul regime delle cooperative sociali e sul procedimento da applicare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che la resistente ha la sua sede legale in CP_1
Montecorvino Pugliano, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno. 3
7. DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA
La domanda di accertamento dello stato di insolvenza spiegata dai ricorrenti può essere accolta.
L'ultimo bilancio depositato acquisito risale al 2016.
Parte ricorrente ha allegato un ulteriore bilancio relativo all'anno 2018.
I menzionati bilanci riportano i seguenti dati:
ATTIVO: anno 2016 € 314.000,00 circa;
anno 2017 € 343.000,00 circa;
anno 2018 € 574.000,00 circa;
DEBITI: anno 2016 € 221.000,00 circa;
anno 2017 € 200.000,00 circa;
anno 2018 € 430.000,00 circa;
RICAVI: anno 2016 € 244.000,00 circa;
anno 2017 € 526.000,00 circa;
anno 2018 € 451.000,00 circa.
I debiti tributari certificati dall' ammontano ad € 60.000,00 circa. CP_6
Le dichiarazioni dei redditi acquisite attestano perdite per € 13.000,00 circa per l'anno 2021 e per €
1.200,00 per l'anno 2022.
Parte ricorrente ha esperito ben tre tentativi di pignoramento mobiliare presso la sede legali e presso gli indirizzi delle unità locali indicate nella visura camerale non andati a buon fine per mancato rinvenimento della presso le stesse. CP_1
Dalla documentazione acquisita dall'Ufficio la Cooperativa risulta essere stata assoggetta ad una procedura mobiliare avente ad oggetto un autoveicolo.
L'insolvenza della Cooperativa può ritenersi provata dalla irreperibilità della dal conseguente CP_1 mancato reperimento di beni mobili su cui potersi soddisfare, dalla proposizione di una procedura mobiliare da parte di un terzo creditore, dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi anni e dalle perdite dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2021 e 2022.
Tali circostanze attestano l'incapacità della di adempiere regolarmente le proprie CP_1 obbligazioni.
Pertanto, va dichiarata l'insolvenza della “ Controparte_1
[...]
P.Q.M.
1) DICHIARA la contumacia della “ Controparte_1
C.F. , in persona del suo del suo presidente del consiglio di
[...] P.IVA_1 amministrazione (C.F. ), con sede in Montecorvino Pugliano CP_2 C.F._1
(SA), alla via Monte Terminillo N. 4;
2) DICHIARA l'insolvenza della Controparte_1
[...]
3) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
4) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
4 5) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 c.p.c., all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti,
l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.
Salerno, 28/1/2025
Il Giudice Relatore e Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
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