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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
RI VI CO, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 6488/2025
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CAVALIERE SERGIO
domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, il ricorrente dichiarava:
1. di aver presentato domanda per ottenere la liquidazione dell'assegno sociale in data
2.1.2017;
CP 2. che l' in data 31.10.17, accoglieva la domanda ma non liquidava alcuna somma in quanto seppur dovuta la somma di euro 716,63 adduceva che vi sarebbero stati dei presunti indebiti;
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione. L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter c.p.c di cui si dava immediata lettura.
Va rigettata l'eccezione dell' CP_1 in quanto il tema decidendum non verte sulla misura del diritto spettante ad de cuius, bensì al presunto sforamento dei redditi della beneficiaria.
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta relativamente alla parte relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'indebito ed alla conseguente condanna dell'ente sul punto.
Ed invero, "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)" (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' CP_1 "nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico".
Nella specie, la lettera del 30.10.24 e del 2.12.24 contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto ed i motivi sono indicati in modo chiaro.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul pensionato che nel caso de quo non l'ha fornita. Appurata, pertanto, la sussistenza dell'indebito occorre valutare la sua ripetibilità da parte dell' CP 1. Sotto tale profilo la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiario il ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..... "
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, "le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' CP_1 (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione o revoca).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: - gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' CP 1 (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' CP_1), le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, e' da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' CP_1 non ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione
CP_1 di cui alla nota del 30.10.24 e del 2.12.24 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importo di già trattenuti a tale titolo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] CP Parte 2 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1 di cui alla nota notificata in data 30.10.24 e 2.12.24 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somma già trattenuta a tale titolo, oltre accessori di legge;
CP condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.180,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione al procuratore.
Aversa 10/11/2025
Il Giudice
RI VI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
RI VI CO, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter c.p.c nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 6488/2025
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti CAVALIERE SERGIO
domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' CP_1 come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, il ricorrente dichiarava:
1. di aver presentato domanda per ottenere la liquidazione dell'assegno sociale in data
2.1.2017;
CP 2. che l' in data 31.10.17, accoglieva la domanda ma non liquidava alcuna somma in quanto seppur dovuta la somma di euro 716,63 adduceva che vi sarebbero stati dei presunti indebiti;
Per l'effetto, chiedeva, in applicazione dell'art. 52 L. 88/89 e dell'art. 1, comma 260 e ss. L. 662/96, la declaratoria di irripetibilità della somma suddetta da parte dell' CP_1, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme recuperate, oltre interessi e spese di lite con attribuzione. L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva, se ne dichiara pertanto la contumacia.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter c.p.c di cui si dava immediata lettura.
Va rigettata l'eccezione dell' CP_1 in quanto il tema decidendum non verte sulla misura del diritto spettante ad de cuius, bensì al presunto sforamento dei redditi della beneficiaria.
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta relativamente alla parte relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'indebito ed alla conseguente condanna dell'ente sul punto.
Ed invero, "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)" (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' CP_1 "nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico".
Nella specie, la lettera del 30.10.24 e del 2.12.24 contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto ed i motivi sono indicati in modo chiaro.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul pensionato che nel caso de quo non l'ha fornita. Appurata, pertanto, la sussistenza dell'indebito occorre valutare la sua ripetibilità da parte dell' CP 1. Sotto tale profilo la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono. Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiario il ricorrente, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..... "
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, "le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' CP_1 (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione o revoca).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: - gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' CP 1 (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' CP_1), le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, e' da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' CP_1 non ha provveduto a dare prova di tale elemento soggettivo.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione
CP_1 di cui alla nota del 30.10.24 e del 2.12.24 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importo di già trattenuti a tale titolo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] CP Parte 2 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1 di cui alla nota notificata in data 30.10.24 e 2.12.24 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somma già trattenuta a tale titolo, oltre accessori di legge;
CP condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.180,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione al procuratore.
Aversa 10/11/2025
Il Giudice
RI VI CO