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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/45592
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 20.11.2024 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 10.01.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2023/45592
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45592/2023, promossa da:
(C.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. (C.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
). CodiceFiscale_1
E
(C.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Francesco Novello del Foro di Treviso (C.f. ) ed entrambi elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso il suo Studio in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 50.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dai propri funzionari P.IVA_2 delegati (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
). C.F._5
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981, depositato il 15.12.2023,
e , hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa Parte_1 Parte_2 dalla di Commercio di in data 15.11.2023, notificata alla società CP_2 Controparte_2
a mezzo PEC in pari data e alla a mezzo posta in data 7.12.2023. CP_1
Parti ricorrenti opponenti hanno dedotto quanto segue.
A seguito di un controllo effettuato in data 2.08.2023 da parte di di Controparte_5
1, Sezione Antifrode e Controlli, per la verifica fisica delle merci di cui alla dichiarazione CP_2 doganale d'importazione veniva contestata la violazione della CodiceFiscale_6
Legge 24.12.2003 n.350, art. 4 co. 49 bis (“Uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine”). In particolare, gli Agenti accertatori rilevavano la presenza di zaini in tessuto riportanti il marchio stampato “MASTERS – LIFE IN ACTION” con accanto la stilizzazione a dimensione ridotta di una bandiera con i colori di quella italiana.
In data 8.08.2023 veniva emesso verbale di sequestro cautelare della merce, che veniva notificato al solo rappresentante in dogana;
contestualmente la merce veniva affidata in custodia all'addetto di
D.B. Group S.p.A., rappresentante in dogana.
In data 1.09.2023 la ha proposto opposizione al sequestro, ai sensi dell'art. 19 Parte_1
L.689/1981, chiedendo la restituzione dei prodotti sottoposti a sequestro, impegnandosi a regolarizzare l'etichettatura; contestualmente ha inviato scritti difensivi, corredati da documentazione, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, formulando istanza di audizione e chiedendo l'archiviazione del procedimento e in subordine l'applicazione della sanzione al minimo edittale.
Con ordinanza n. 2023/66000496 del 5.09.2023 la Camera di Commercio accoglieva l'istanza di revoca del sequestro della merce, previa regolarizzazione, a cura e spese del richiedente;
la merce veniva dissequestrata in data 9.10.2023, a seguito della presentazione di verbale di regolarizzazione Contr emesso da .
All'esito dell'istruttoria il Dirigente dell' dell'ente resistente emetteva Controparte_6
l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
La difesa di parti ricorrenti ha dedotto la totale estinzione dell'obbligazione per mancata contestazione e notifica al soggetto trasgressore, la nullità dell'atto impugnato per difetto d'istruttoria e di motivazione, l'insussistenza delle violazioni contestate, atteso che gli zaini oggetto di verifica non erano destinati alla vendita, oltre all'insussistenza dell'elemento soggettivo integrante l'illecito amministrativo. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta o in subordine la rideterminazione dell'ammontare della sanzione irrogata al minimo edittale.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 15.05.2024 la di Commercio CP_2 resistente, che ha dedotto quanto segue.
A seguito di controlli eseguiti ai sensi dell'art. 188 del CDU per la verifica fisica delle merci di cui Contr alla dichiarazione doganale di importazione l' rilevava la CodiceFiscale_7 presenza di zaini in tessuto riportanti il marchio stampato “MASTERS – LIFE IN ACTION” con accanto la stilizzazione a dimensione ridotta di una bandiera con i colori di quella italiana, in assenza, all'interno degli zaini e dei relativi contenitori, di etichette, libretti o altre indicazioni Contr sull'origine cinese dei prodotti;
ha contestato anche l'assenza, al momento dell'importazione, dell'attestazione circa le informazioni che sarebbero state rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine cinese dei prodotti. Procedeva pertanto alla contestazione, per il tramite del rappresentante doganale, della violazione dell'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n.
350, normativa volta alla tutela del Made in Italy e regolatrice della fattispecie della fallace indicazione di origine.
I prodotti venivano sequestrati, la avanzava istanza di regolarizzazione della merce, Parte_1 proponendo di apporre all'interno degli zaini oggetto di sequestro un'etichetta termoadesiva con l'indicazione “Made in China”, istanza accolta in data 5.09.2023, con conseguente dissequestro della merce. Depositava altresì scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18, L. 689/1981 e al termine del procedimento amministrativo la Camera di resistente, ritenendo integrata la violazione CP_2 ascritta ha emesso l'ordinanza di ingiunzione n. 2023/66000632, oggetto del giudizio.
La difesa di parte resistente ha eccepito la regolarità della contestazione e della notifica della contestazione a tutti i soggetti coinvolti;
la regolarità dell'istruttoria e la completezza della motivazione emergente dal provvedimento impugnato, oltre che la sussistenza della violazione contestata sia dal punto di vista oggettivo che con riguardo all'elemento soggettivo della stessa. Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e in via subordinata di tenere indenne la dall'addebito di qualsiasi somma, vista la correttezza Controparte_2 dell'operato della stessa.
All'esito della prima udienza, del 28.05.2024, questo Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività dell'ordinanza impugnata e ritenuta la causa di natura documentale rinviava per la fase decisoria, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 19.11.2024. Lette le note di trattazione scritta e conclusive, depositate in ottemperanza del termine assegnato dalla difesa di entrambo le parti, la causa veniva trattenuta in decisione e la sentenza viene depositata unitamente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta.
Il ricorso in opposizione proposto dalle parti ricorrenti è solo in parte fondato e può essere accolto limitatamente ai motivi di seguito esposti.
Risulta fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione formulata dalla difesa di parti ricorrenti con riferimento all'erronea individuazione e conseguente contestazione dell'illecito alla IG.ra . Sul punto si osserva che l'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della Parte_2 natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta L. n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione (Cass. sez. un. n. 22082 del 2017). Ne deriva un'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge citata che limita l'effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva (Cass. n. 11774 del 2019). L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale, persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce (Cass. n. 17701 del 2016). È onere della Pubblica Amministrazione procedente identificare correttamente le due figure indicate dalla legge, ossia il trasgressore e il soggetto obbligato in solido, figure alle quali devono essere indirizzati e notificati gli atti del procedimento amministrativo.
Ora, nella fattispecie in esame si ritiene che il soggetto trasgressore non sia stato correttamente individuato e identificato. Emerge, infatti, dalle allegazioni documentali che in sede di verifica, gli Contr Agenti della hanno contestato la violazione dell'art. 4, co. 49 bis della L. 24.12.2003 n. 350 alla società in persona del proprio legale rappresentante (cfr. verbale di Parte_1 CP_1 sequestro cautelare di data 8.8.2023 - doc.1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente -); il suddetto verbale di sequestro cautelare e affidamento in custodia gratuita è stato notificato alla Parte_1 in persona del legale rappresentate della stessa , mediante notifica effettuata a mani del CP_1 rappresentante diretto in dogana nominato ex art. 40, co.3, T.U.L.D.; nel verbale di audizione, prodotto sub. doc. 5 da parti ricorrenti la stessa Camera di Commercio ha espressamente indicato:
“Verbale di sequestro cautelare e affidamento in custodia gratuita ai sensi dell'art. 4, comma 49 bis della legge 24/12/2003 n. 350, del 08 agosto 2023, elevato da di Controparte_8 CP_2
3, a carico del Sig. in qualità di legale rappresentante della società CP_1 Parte_1
obbligata in solido…”. Risulta, pertanto, documentalmente provato che in fase di accertamento
[...] Contr i Funzionari dell' hanno identificato il quale trasgressore e la società CP_1 CP_9 quale coobbligata in solido. Del resto, tale identificazione è altresì supportata da quanto emerge dalla visura camerale della (doc. 5 di parti ricorrenti e 11 di parte resistente), la quale al punto 5 Pt_1 specifica i poteri attribuiti al , nella sua qualità di Presidente del ConIGlio di CP_1 Amministrazione, conferendogli la piena rappresentanza della Società, anche di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi stato e grado, con i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione. Dalla stessa Visura emerge, viceversa, che alla
[...]
, conIGliera delegata, sono stati attribuiti poteri, pur ampi, ma di carattere prettamente Pt_2 gestionale, amministrativo e contabile.
Del tutto erroneamente, dunque, la Camera di Commercio, ha proceduto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, per l'irrogazione della sanzione amministrativa, a , Parte_2 notifica peraltro avvenuta in data 7.12.2023, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, con la conseguenza che, in ogni caso, l'obbligazione di sarebbe estinta. Parte_2
Viceversa la notifica effettuata alla è valida e tempestiva, atteso che l'art. l'art. 40, Parte_1 comma 3, T.U.L.D., in tema di rappresentanza diretta, stabilisce che: “ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempreché il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza;
le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.”
Non sono, invece, fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati dalla difesa di parti ricorrenti, vertenti sulla inesistenza dell'illecito, dell'elemento soggettivo dello stesso e sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
In punto di configurazione dell'illecito amministrativo contestato si osserva che l'art. 4, comma 49 bis della L. n. 350/2003, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 135/2009 (Legge di conversione n.166 del
20/11/2009), rubricato “Made in Italy e prodotti interamente italiani” statuisce che: “Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.” L'articolo citato è stato oggetto di chiarimento attraverso la circolare n. 124898 del 9 novembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, che si è pronunciata su alcuni problemi interpretativi ed applicativi legati alla più recente evoluzione della disciplina normativa sulla tutela del made in Italy.
In particolare, la Circolare richiamata chiarisce che è consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con un'appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione;
tuttavia, per evitare la contestazione in dogana il soggetto importatore è onerato dell'obbligo di fornire all'ufficio doganale di controllo un'attestazione del titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sull'effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione.
La circolare citata specifica che l'appendice informativa deve sempre accompagnare i prodotti sui quali è apposto il marchio (registrato e non) che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia italiana;
è pur vero che la stessa circolare ha riconosciuto la possibilità che l'indicazione non sia necessariamente incorporata nel prodotto, ma possa anche essere inserita in elementi amovibili come etichette e similari, anche aggiunti dopo l'importazione, ammettendo che l'origine non italiana possa essere specificata al consumatore in sede di commercializzazione.
Purtuttavia la stessa circolare ha anche chiarito che tutto ciò deve essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.
Dalla documentazione in atti emerge con tutta evidenza che al momento dell'importazione, durante i controlli in dogana la merce, contrassegnata dal logo della società “Masters – Life in action” e dalla bandiera italiana stilizzata, non era accompagnata da alcuna dichiarazione o da alcuna appendice informativa. I verbali redatti dagli Agenti doganali, che fanno piena fede, fino a querela di falso delle circostanze e delle evidenze rilevate al momento dell'accertamento (doc. 1 di parte ricorrente), attestano che: “All'interno dello zaino o all'interno del cartone non sono state rinvenute etichette, libretti o opuscoli divulgativi. Il prodotto, pertanto, risultava privo di qualsiasi indicazione sull'origine cinese. Da sottolineare che, riguardo all'attività di etichettatura, la parte non ha fornito altra documentazione né ha, al momento dell'importazione, prodotto alcuna attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine cinese del prodotto (ai sensi del citato art. 4 comma 49 bis)”.
Tali circostanze sono poi state ribadite nell'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale si legge che:
“Atteso che la società non ha prodotto l'attestazione di cui all'art. 4 co. 49/bis della legge 350/2003 all'atto della dichiarazione doganale”.
La documentazione fotografica prodotta (doc. 12 di parte resistente) dimostra l'evidente presenza del tricolore della bandiera italiana come parte integrante del marchio apposto sugli zaini sequestrati e secondo le direttive fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, qualora il marchio venga apposto sul prodotto occorre fornire precise informazioni circa la sua origine o la sua provenienza, informazioni palesemente omesse;
l'ipotetica etichetta da applicare agli zaini è stata fornita all'Organo accertatore solo successivamente al controllo e all'esplicita richiesta di integrazione documentale, quando la ha fatto istanza per la regolarizzazione della merce. Pt_1
Né può essere dirimente l'asserita natura di “campionatura” della merce o il numero eIGuo degli zaini, atteso che, come chiarito dalla Camera di Commercio resistente, la società avrebbe Pt_1 dovuto richiedere il regime di ammissione temporanea, che permette l'importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali - dazio e
IVA - e senza l'applicazione di misure di politica commerciale.
Tuttavia, come documentalmente attestato, l'ingresso in dogana della merce non è stato accompagnato da alcuna dichiarazione o da alcuna attestazione di qualsivoglia natura ed anzi, la ha provveduto immediatamente dopo i rilievi effettuati a formulare istanza di Pt_1 regolarizzazione (doc. 1 bis di parti ricorrenti e 3 di parte resistente) proponendo di applicare all'interno di ogni singolo zaino un'etichetta termoadesiva con la dicitura “Made in China”
La merce in oggetto deve, dunque, ritenersi merce importata ai fini della commercializzazione.
Appare, in conclusione, evidente come nella fattispecie in esame sussista la responsabilità di parte ricorrente per l'illecito contestato.
Infine, questo Giudice rileva come la Camera di Commercio procedente abbia applicato la sanzione nel minimo edittale e come, di conseguenza, non sia possibile applicare una sanzione in misura ulteriormente ridotta, atteso che il giudice può modificare l'ordinanza opposta anche limitatamente all'entità della sanzione irrogata, rimanendo però sempre all'interno di limiti edittali minimi e massimi fissati dalla legge.
Nella fattispecie in esame, sussistono validi motivi che giustificano la decisione di compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato il provvedimento opposto è risultato fondato, quanto all'an debeatur, dall'altra, ha in parte trovato accoglimento quanto eccepito da parti ricorrenti sull'erronea individuazione del trasgressore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- revoca l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa dalla Camera di Commercio di
[...]
n data 15.11.2023, nei confronti di;
CP_2 CP_2 Parte_2
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa dalla Camera di Commercio di in data 15.11.2023, notificata in pari data nei confronti della società Controparte_2
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 20.11.2024 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 10.01.2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2023/45592
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45592/2023, promossa da:
(C.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. (C.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
). CodiceFiscale_1
E
(C.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Francesco Novello del Foro di Treviso (C.f. ) ed entrambi elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso il suo Studio in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 50.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dai propri funzionari P.IVA_2 delegati (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
). C.F._5
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 22 L. 689/1981, depositato il 15.12.2023,
e , hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa Parte_1 Parte_2 dalla di Commercio di in data 15.11.2023, notificata alla società CP_2 Controparte_2
a mezzo PEC in pari data e alla a mezzo posta in data 7.12.2023. CP_1
Parti ricorrenti opponenti hanno dedotto quanto segue.
A seguito di un controllo effettuato in data 2.08.2023 da parte di di Controparte_5
1, Sezione Antifrode e Controlli, per la verifica fisica delle merci di cui alla dichiarazione CP_2 doganale d'importazione veniva contestata la violazione della CodiceFiscale_6
Legge 24.12.2003 n.350, art. 4 co. 49 bis (“Uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine”). In particolare, gli Agenti accertatori rilevavano la presenza di zaini in tessuto riportanti il marchio stampato “MASTERS – LIFE IN ACTION” con accanto la stilizzazione a dimensione ridotta di una bandiera con i colori di quella italiana.
In data 8.08.2023 veniva emesso verbale di sequestro cautelare della merce, che veniva notificato al solo rappresentante in dogana;
contestualmente la merce veniva affidata in custodia all'addetto di
D.B. Group S.p.A., rappresentante in dogana.
In data 1.09.2023 la ha proposto opposizione al sequestro, ai sensi dell'art. 19 Parte_1
L.689/1981, chiedendo la restituzione dei prodotti sottoposti a sequestro, impegnandosi a regolarizzare l'etichettatura; contestualmente ha inviato scritti difensivi, corredati da documentazione, ai sensi dell'art. 18 Legge 689/1981, formulando istanza di audizione e chiedendo l'archiviazione del procedimento e in subordine l'applicazione della sanzione al minimo edittale.
Con ordinanza n. 2023/66000496 del 5.09.2023 la Camera di Commercio accoglieva l'istanza di revoca del sequestro della merce, previa regolarizzazione, a cura e spese del richiedente;
la merce veniva dissequestrata in data 9.10.2023, a seguito della presentazione di verbale di regolarizzazione Contr emesso da .
All'esito dell'istruttoria il Dirigente dell' dell'ente resistente emetteva Controparte_6
l'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
La difesa di parti ricorrenti ha dedotto la totale estinzione dell'obbligazione per mancata contestazione e notifica al soggetto trasgressore, la nullità dell'atto impugnato per difetto d'istruttoria e di motivazione, l'insussistenza delle violazioni contestate, atteso che gli zaini oggetto di verifica non erano destinati alla vendita, oltre all'insussistenza dell'elemento soggettivo integrante l'illecito amministrativo. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta o in subordine la rideterminazione dell'ammontare della sanzione irrogata al minimo edittale.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 15.05.2024 la di Commercio CP_2 resistente, che ha dedotto quanto segue.
A seguito di controlli eseguiti ai sensi dell'art. 188 del CDU per la verifica fisica delle merci di cui Contr alla dichiarazione doganale di importazione l' rilevava la CodiceFiscale_7 presenza di zaini in tessuto riportanti il marchio stampato “MASTERS – LIFE IN ACTION” con accanto la stilizzazione a dimensione ridotta di una bandiera con i colori di quella italiana, in assenza, all'interno degli zaini e dei relativi contenitori, di etichette, libretti o altre indicazioni Contr sull'origine cinese dei prodotti;
ha contestato anche l'assenza, al momento dell'importazione, dell'attestazione circa le informazioni che sarebbero state rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine cinese dei prodotti. Procedeva pertanto alla contestazione, per il tramite del rappresentante doganale, della violazione dell'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n.
350, normativa volta alla tutela del Made in Italy e regolatrice della fattispecie della fallace indicazione di origine.
I prodotti venivano sequestrati, la avanzava istanza di regolarizzazione della merce, Parte_1 proponendo di apporre all'interno degli zaini oggetto di sequestro un'etichetta termoadesiva con l'indicazione “Made in China”, istanza accolta in data 5.09.2023, con conseguente dissequestro della merce. Depositava altresì scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18, L. 689/1981 e al termine del procedimento amministrativo la Camera di resistente, ritenendo integrata la violazione CP_2 ascritta ha emesso l'ordinanza di ingiunzione n. 2023/66000632, oggetto del giudizio.
La difesa di parte resistente ha eccepito la regolarità della contestazione e della notifica della contestazione a tutti i soggetti coinvolti;
la regolarità dell'istruttoria e la completezza della motivazione emergente dal provvedimento impugnato, oltre che la sussistenza della violazione contestata sia dal punto di vista oggettivo che con riguardo all'elemento soggettivo della stessa. Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e in via subordinata di tenere indenne la dall'addebito di qualsiasi somma, vista la correttezza Controparte_2 dell'operato della stessa.
All'esito della prima udienza, del 28.05.2024, questo Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività dell'ordinanza impugnata e ritenuta la causa di natura documentale rinviava per la fase decisoria, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 19.11.2024. Lette le note di trattazione scritta e conclusive, depositate in ottemperanza del termine assegnato dalla difesa di entrambo le parti, la causa veniva trattenuta in decisione e la sentenza viene depositata unitamente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta.
Il ricorso in opposizione proposto dalle parti ricorrenti è solo in parte fondato e può essere accolto limitatamente ai motivi di seguito esposti.
Risulta fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento l'eccezione formulata dalla difesa di parti ricorrenti con riferimento all'erronea individuazione e conseguente contestazione dell'illecito alla IG.ra . Sul punto si osserva che l'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della Parte_2 natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta L. n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione (Cass. sez. un. n. 22082 del 2017). Ne deriva un'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge citata che limita l'effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva (Cass. n. 11774 del 2019). L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale, persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce (Cass. n. 17701 del 2016). È onere della Pubblica Amministrazione procedente identificare correttamente le due figure indicate dalla legge, ossia il trasgressore e il soggetto obbligato in solido, figure alle quali devono essere indirizzati e notificati gli atti del procedimento amministrativo.
Ora, nella fattispecie in esame si ritiene che il soggetto trasgressore non sia stato correttamente individuato e identificato. Emerge, infatti, dalle allegazioni documentali che in sede di verifica, gli Contr Agenti della hanno contestato la violazione dell'art. 4, co. 49 bis della L. 24.12.2003 n. 350 alla società in persona del proprio legale rappresentante (cfr. verbale di Parte_1 CP_1 sequestro cautelare di data 8.8.2023 - doc.1 di parte ricorrente e 2 di parte resistente -); il suddetto verbale di sequestro cautelare e affidamento in custodia gratuita è stato notificato alla Parte_1 in persona del legale rappresentate della stessa , mediante notifica effettuata a mani del CP_1 rappresentante diretto in dogana nominato ex art. 40, co.3, T.U.L.D.; nel verbale di audizione, prodotto sub. doc. 5 da parti ricorrenti la stessa Camera di Commercio ha espressamente indicato:
“Verbale di sequestro cautelare e affidamento in custodia gratuita ai sensi dell'art. 4, comma 49 bis della legge 24/12/2003 n. 350, del 08 agosto 2023, elevato da di Controparte_8 CP_2
3, a carico del Sig. in qualità di legale rappresentante della società CP_1 Parte_1
obbligata in solido…”. Risulta, pertanto, documentalmente provato che in fase di accertamento
[...] Contr i Funzionari dell' hanno identificato il quale trasgressore e la società CP_1 CP_9 quale coobbligata in solido. Del resto, tale identificazione è altresì supportata da quanto emerge dalla visura camerale della (doc. 5 di parti ricorrenti e 11 di parte resistente), la quale al punto 5 Pt_1 specifica i poteri attribuiti al , nella sua qualità di Presidente del ConIGlio di CP_1 Amministrazione, conferendogli la piena rappresentanza della Società, anche di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi stato e grado, con i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione. Dalla stessa Visura emerge, viceversa, che alla
[...]
, conIGliera delegata, sono stati attribuiti poteri, pur ampi, ma di carattere prettamente Pt_2 gestionale, amministrativo e contabile.
Del tutto erroneamente, dunque, la Camera di Commercio, ha proceduto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, per l'irrogazione della sanzione amministrativa, a , Parte_2 notifica peraltro avvenuta in data 7.12.2023, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, con la conseguenza che, in ogni caso, l'obbligazione di sarebbe estinta. Parte_2
Viceversa la notifica effettuata alla è valida e tempestiva, atteso che l'art. l'art. 40, Parte_1 comma 3, T.U.L.D., in tema di rappresentanza diretta, stabilisce che: “ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempreché il proprietario delle merci non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza;
le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.”
Non sono, invece, fondati e non possono trovare accoglimento i motivi d'impugnazione formulati dalla difesa di parti ricorrenti, vertenti sulla inesistenza dell'illecito, dell'elemento soggettivo dello stesso e sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
In punto di configurazione dell'illecito amministrativo contestato si osserva che l'art. 4, comma 49 bis della L. n. 350/2003, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 135/2009 (Legge di conversione n.166 del
20/11/2009), rubricato “Made in Italy e prodotti interamente italiani” statuisce che: “Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.” L'articolo citato è stato oggetto di chiarimento attraverso la circolare n. 124898 del 9 novembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, che si è pronunciata su alcuni problemi interpretativi ed applicativi legati alla più recente evoluzione della disciplina normativa sulla tutela del made in Italy.
In particolare, la Circolare richiamata chiarisce che è consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con un'appendice informativa sulla effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione;
tuttavia, per evitare la contestazione in dogana il soggetto importatore è onerato dell'obbligo di fornire all'ufficio doganale di controllo un'attestazione del titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sull'effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione.
La circolare citata specifica che l'appendice informativa deve sempre accompagnare i prodotti sui quali è apposto il marchio (registrato e non) che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia italiana;
è pur vero che la stessa circolare ha riconosciuto la possibilità che l'indicazione non sia necessariamente incorporata nel prodotto, ma possa anche essere inserita in elementi amovibili come etichette e similari, anche aggiunti dopo l'importazione, ammettendo che l'origine non italiana possa essere specificata al consumatore in sede di commercializzazione.
Purtuttavia la stessa circolare ha anche chiarito che tutto ciò deve essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.
Dalla documentazione in atti emerge con tutta evidenza che al momento dell'importazione, durante i controlli in dogana la merce, contrassegnata dal logo della società “Masters – Life in action” e dalla bandiera italiana stilizzata, non era accompagnata da alcuna dichiarazione o da alcuna appendice informativa. I verbali redatti dagli Agenti doganali, che fanno piena fede, fino a querela di falso delle circostanze e delle evidenze rilevate al momento dell'accertamento (doc. 1 di parte ricorrente), attestano che: “All'interno dello zaino o all'interno del cartone non sono state rinvenute etichette, libretti o opuscoli divulgativi. Il prodotto, pertanto, risultava privo di qualsiasi indicazione sull'origine cinese. Da sottolineare che, riguardo all'attività di etichettatura, la parte non ha fornito altra documentazione né ha, al momento dell'importazione, prodotto alcuna attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine cinese del prodotto (ai sensi del citato art. 4 comma 49 bis)”.
Tali circostanze sono poi state ribadite nell'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale si legge che:
“Atteso che la società non ha prodotto l'attestazione di cui all'art. 4 co. 49/bis della legge 350/2003 all'atto della dichiarazione doganale”.
La documentazione fotografica prodotta (doc. 12 di parte resistente) dimostra l'evidente presenza del tricolore della bandiera italiana come parte integrante del marchio apposto sugli zaini sequestrati e secondo le direttive fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, qualora il marchio venga apposto sul prodotto occorre fornire precise informazioni circa la sua origine o la sua provenienza, informazioni palesemente omesse;
l'ipotetica etichetta da applicare agli zaini è stata fornita all'Organo accertatore solo successivamente al controllo e all'esplicita richiesta di integrazione documentale, quando la ha fatto istanza per la regolarizzazione della merce. Pt_1
Né può essere dirimente l'asserita natura di “campionatura” della merce o il numero eIGuo degli zaini, atteso che, come chiarito dalla Camera di Commercio resistente, la società avrebbe Pt_1 dovuto richiedere il regime di ammissione temporanea, che permette l'importazione temporanea di merci extracomunitarie, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali - dazio e
IVA - e senza l'applicazione di misure di politica commerciale.
Tuttavia, come documentalmente attestato, l'ingresso in dogana della merce non è stato accompagnato da alcuna dichiarazione o da alcuna attestazione di qualsivoglia natura ed anzi, la ha provveduto immediatamente dopo i rilievi effettuati a formulare istanza di Pt_1 regolarizzazione (doc. 1 bis di parti ricorrenti e 3 di parte resistente) proponendo di applicare all'interno di ogni singolo zaino un'etichetta termoadesiva con la dicitura “Made in China”
La merce in oggetto deve, dunque, ritenersi merce importata ai fini della commercializzazione.
Appare, in conclusione, evidente come nella fattispecie in esame sussista la responsabilità di parte ricorrente per l'illecito contestato.
Infine, questo Giudice rileva come la Camera di Commercio procedente abbia applicato la sanzione nel minimo edittale e come, di conseguenza, non sia possibile applicare una sanzione in misura ulteriormente ridotta, atteso che il giudice può modificare l'ordinanza opposta anche limitatamente all'entità della sanzione irrogata, rimanendo però sempre all'interno di limiti edittali minimi e massimi fissati dalla legge.
Nella fattispecie in esame, sussistono validi motivi che giustificano la decisione di compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato il provvedimento opposto è risultato fondato, quanto all'an debeatur, dall'altra, ha in parte trovato accoglimento quanto eccepito da parti ricorrenti sull'erronea individuazione del trasgressore.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- revoca l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa dalla Camera di Commercio di
[...]
n data 15.11.2023, nei confronti di;
CP_2 CP_2 Parte_2
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 2023/66000632, emessa dalla Camera di Commercio di in data 15.11.2023, notificata in pari data nei confronti della società Controparte_2
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo