CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SC IL- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3931 ELl'anno 2021, vertente tra
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Agnelli, 3 Paolisi, C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17.09.1940, ivi residente a[...] int. B, C.F. C.F._2 entrambi rapp.te e difese dall'avv. Pasquale Napolitano nato a [...] il [...],
C.F. , elett.te domiciliate presso il di lui studio sito alla via C.F._3
Mulino di mezzo, 21 di Cervinara;
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...]4-cod fisc Parte_3
-e residente in [...] alla strada Statale Appia, 85, C.F._4 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia EP (cod. ) e CodiceFiscale_5
IA ES EP (cod. ) e, con loro, elett.te dom.to in CodiceFiscale_6
S.IO EL NN (BN), alla via S.Giacomo, 35
-APPELLATO–
pagina 1 di 4 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza emessa il 27.08.2021 dal Tribunale di
Avellino n. 1227/2021 nel giudizio RG. 127/2020;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2
Corte, proponendo appello avverso l'ordinanza emessa il Parte_3
27.08.2021 dal Tribunale di Avellino n. 1227/2021 nel giudizio RG. 127/2020.
Iscritta la causa al n. 3931/ 2021 EL Ruolo Generale, si è Parte_3 costituito in giudizio chiedendo rigetto ELl'appello.
Con ordinanza EL 7.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni, poi differita al 12.9.2023 poi differita al 21.10.2025.
Con decreto EL 24.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva EL 21.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica ELla rituale comunicazione EL provvedimento da parte ELla Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso EL giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 21.10.2025 nessuna ELle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza EL 9.12.2025 ai sensi ELl'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi ELl'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna ELle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito ELle note scritte o fissa udienza. Se nessuna ELle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione EL processo “, disponendo che la detta udienza EL 21.10.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica ELla rituale comunicazione EL provvedimento da parte ELla Cancelleria,
pagina 2 di 4 sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso EL giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna ELle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza EL 21.10.2025, né per quella EL 9.12.2025, va ordinata la cancellazione ELla causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione EL giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna ELle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione EL processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi ELla sentenza, attesa l'idoneità ELl'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, ELla sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione EL provvedimento ELla sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese EL presente giudizio di appello devono restare a carico ELle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3931/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione EL giudizio e ordina la cancellazione ELla causa dal ruolo;
2) dispone che le spese EL presente grado di giudizio restino a carico ELle parti costituite.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SC IL GI De LI
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SC IL- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3931 ELl'anno 2021, vertente tra
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Agnelli, 3 Paolisi, C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17.09.1940, ivi residente a[...] int. B, C.F. C.F._2 entrambi rapp.te e difese dall'avv. Pasquale Napolitano nato a [...] il [...],
C.F. , elett.te domiciliate presso il di lui studio sito alla via C.F._3
Mulino di mezzo, 21 di Cervinara;
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...]4-cod fisc Parte_3
-e residente in [...] alla strada Statale Appia, 85, C.F._4 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia EP (cod. ) e CodiceFiscale_5
IA ES EP (cod. ) e, con loro, elett.te dom.to in CodiceFiscale_6
S.IO EL NN (BN), alla via S.Giacomo, 35
-APPELLATO–
pagina 1 di 4 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza emessa il 27.08.2021 dal Tribunale di
Avellino n. 1227/2021 nel giudizio RG. 127/2020;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 Parte_2
Corte, proponendo appello avverso l'ordinanza emessa il Parte_3
27.08.2021 dal Tribunale di Avellino n. 1227/2021 nel giudizio RG. 127/2020.
Iscritta la causa al n. 3931/ 2021 EL Ruolo Generale, si è Parte_3 costituito in giudizio chiedendo rigetto ELl'appello.
Con ordinanza EL 7.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione ELle conclusioni, poi differita al 12.9.2023 poi differita al 21.10.2025.
Con decreto EL 24.9.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva EL 21.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica ELla rituale comunicazione EL provvedimento da parte ELla Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso EL giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 21.10.2025 nessuna ELle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza EL 9.12.2025 ai sensi ELl'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi ELl'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna ELle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito ELle note scritte o fissa udienza. Se nessuna ELle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione EL processo “, disponendo che la detta udienza EL 21.10.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica ELla rituale comunicazione EL provvedimento da parte ELla Cancelleria,
pagina 2 di 4 sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso EL giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna ELle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza EL 21.10.2025, né per quella EL 9.12.2025, va ordinata la cancellazione ELla causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione EL giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede:
“…Se nessuna ELle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione EL processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi ELla sentenza, attesa l'idoneità ELl'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, ELla sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione EL provvedimento ELla sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese EL presente giudizio di appello devono restare a carico ELle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3931/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione EL giudizio e ordina la cancellazione ELla causa dal ruolo;
2) dispone che le spese EL presente grado di giudizio restino a carico ELle parti costituite.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SC IL GI De LI
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4