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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1407/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA AR Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 30/08/2020 al numero 1407/2020 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 235/2020 emessa dal
Tribunale di PRATO il 28.5.2020 pendente fra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall'Avv. CIAPPEI DANIELE
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti, dichiarata fallita in corso di causa;
in persona del Parte_2
Curatore pro tempore, non costituita in sede di riassunzione del giudizio;
PARTE APPELLANTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
OR CE ( ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello avversario per i motivi dedotti in atti e confermare la
1 sentenza di primo grado;
rigettare l'appello avversario perché infondato e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado ed accogliere le conclusioni formulate dall'appellato che si riportano di seguito: dichiarare l'incompetenza del
Giudice Ordinario in favore della competenza del collegio arbitrale, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria che andrà rigettata;
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che è debitrice del Sig. Parte_1 CP_1
della somma di €.4.500,00 a titolo di penale, per i motivi esposti in atti,
[...] condannando l'opposto al pagamento della stessa in favore dell'opponente, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
accertare l'inadempimento di Parte_1
al contratto di appalto e la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, e
[...] per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, nella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
condannare l'appellante per la violazione dei doveri di lealtà e di probità di cui all'art. 88 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria delle spese del giudizio. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti “
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 996/2019 Controparte_1 con cui il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare in favore di
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) Parte_1 Parte_1
l'importo di € 57.497,99 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere edili di ristrutturazione, demolizione e ampliamento mediante sopraelevazione eseguite presso l'immobile sito in Prato, Via Fauli n. 9/A, oltre agli interessi e alle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione il deduceva che la società opposta aveva CP_1 tenuto una condotta contraria ai doveri di lealtà processuale previsti dall'art. 88
c.p.c. non dando atto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dello scambio epistolare che vi era stato fra le parti relativo alle specifiche contestazioni svolte dal CP_1 in ordine alla pretesa avversaria;
che il contratto di appalto sottoscritto in data
26.3.2018 prevedeva una clausola compromissoria;
che i lavori erano terminati il
15.5.2019, ovvero in data successiva al termine di fine lavori del 31.3.2019 come
2 previsto nella scrittura privata integrativa del 19.2.2019, ove era altresì prevista una penale per il ritardo di € 100,00 al giorno, maturata nell'importo complessivo di € 4.500,00; che la Direzione dei Lavori aveva evidenziato l'esistenza di vizi e difetti nelle opere;
che la contabilità finale prodotta dalla controparte a sostegno della propria pretesa creditoria era priva di valore probatorio in quanto non sottoscritta dal direttore dei lavori;
che non aveva prodotto il Parte_1
DURC, in assenza del quale il compenso pattuito era inesigibile;
che la fattura n.
2/2019 prodotta in sede monitoria recava un importo e una data non corretti.
L'opponente concludeva chiedendo di dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, con conseguente inammissibilità della domanda avversaria e revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare il debito di nei confronti del di € 4.500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 penale per il ritardo, nonché l'inadempimento della medesima società rispetto al contratto di appalto per la sussistenza dei vizi e difetti lamentati, con la condanna di al risarcimento dei relativi danni nonché di quelli correlati alla Parte_1 violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88, anche ai sensi dell'art. 92
c.p.c., con vittoria di spese del giudizio. si costituiva chiedendo di rigettare l'eccezione di incompetenza Controparte_2
e, nel merito, di respingere le domande riconvenzionali e confermare il provvedimento monitorio o, in via subordinata, di condannare a Controparte_1 pagare l'importo di € 57.497,99 oltre interessi legali e spese. In particolare,
[...] deduceva: che la clausola compromissoria invocata dalla parte CP_2 opponente non trovava applicazione rispetto alle obbligazioni successive all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto;
che le contestazioni relative all'esistenza di vizi e difetti delle opere erano dilatorie, strumentali e prive di riscontro probatorio;
che la pretesa relativa alla penale per il ritardo era destituita di fondamento, avendo l'appaltatrice terminato i lavori il 29.3.2019; che l'eccezione in merito alla data di emissione della fattura non aveva rilievo ai fini dell'esigibilità del pagamento dei lavori e che quella relativa alla presentazione del
D.U.R.C. era stata sollevata in mala fede.
Il Tribunale di Prato, ritenuta l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente idonea a definire il giudizio, fissava udienza per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la sentenza n. 235/2020, con la quale dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da
[...] nei confronti di e, per l'effetto, revocava il decreto Parte_1 Controparte_1
3 ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di Parte_2 lite.
Motivava il primo giudice sulla base dell'art. 18 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.3.2018 secondo cui: “qualsiasi controversia dovesse fra di esse insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del capitolato
e del contratto di appalto, sarà definita ricorrendo all'arbitrato secondo equità, tenendo conto dei principi generali del diritto nella specifica materia, con mandato agli arbitri di definire la controversia quali amichevoli compositori” (v. doc. 1 fascicolo di parte opponente). Secondo il Tribunale, la domanda monitoria volta a ottenere l'adempimento da parte del committente dell'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito, ovvero di una prestazione contrattuale attinente alla fase esecutiva del contratto di appalto, rientrava indubbiamente nell'ambito oggettivo di applicazione della richiamata clausola compromissoria, non risultando in termini la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1213/2017 menzionata dalla parte opposta, relativa a ipotesi in cui le parti avevano convenuto il deferimento agli arbitri delle sole controversie relative all'interpretazione del contratto.
L'improcedibilità della domanda imponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dalla parte opponente, il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridica, implica comunque la ontologica subordinazione della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale, cosicché la proposizione dell'eccezione implica naturaliter - di per sé - il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la “pregiudizialità” logica dell'eccezione di compromesso, con la conseguenza che la sua espressa subordinazione a tale mancato accoglimento sarebbe ultronea.” (cfr. Cass. 30/05/2007, n. 12684. Conf., da ultimo, Cass.
12/12/2011, n. 26635). In applicazione del predetto principio di diritto, il Tribunale riteneva che la cognizione delle domande riconvenzionali fosse preclusa dall'accoglimento dell'eccezione di compromesso, sebbene l'opponente non avesse formalmente subordinato tali domande al rigetto dell'eccezione in questione.
4 Quanto, infine, alla domanda ex artt. 88 e 92 c.p.c. avanzata dal il primo CP_1 giudice riteneva infondate le doglianze della parte opponente, escludendo che il dovere della parte processuale di tenere un comportamento leale e probo si estenda sino a imporre alla stessa l'obbligo di produrre spontaneamente documenti che potrebbero giovare alla controparte.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto, quale unico motivo di appello, che il giudice avrebbe errato nel ritenere che la controversia oggetto di causa rientrasse nell'ambito della clausola compromissoria contenuta nel contratto tra le parti. Infatti, secondo l'appellante, il pagamento del corrispettivo pattuito non sarebbe riferibile alla fase esecutiva del contratto di appalto, dovendo la clausola arbitrale intendersi riferita alle controversie insorte in sede di esecuzione dell'appalto, dunque con riferimento esclusivo alla realizzazione dell'opera appaltata, terminata la quale sarebbe cessata l'operatività della clausola arbitrale, poiché l'esecuzione del contratto di appalto attiene esclusivamente alla costruzione, variazione dell'opera, sospensione, ultimazione e consegna dei lavori, mentre il pagamento delle opere si pone in una fase successiva e diversa.
Ciò posto, la parte appellante ha ribadito le difese di merito svolte in primo grado, negando sia la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate che il ritardo nel loro completamento, e riaffermando il carattere pretestuoso e dilatorio delle questioni relative alla regolarità della fattura e alla consegna del Durc. ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale
e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2020 emessa dal Tribunale di Prato,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Federica Ferretti, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2853/2019, depositata in cancelleria in data 28.05.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, disattesa e reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, Preliminarmente in rito: Voglia l'adita Corte di Appello, Respinger
l'eccezione di parte attrice/opponente sulla incompetenza del Tribunale in favore
5 del collegio arbitrale, e ciò perché la clausola arbitrale non è applicabile alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di appalto e comunque per le motivazioni meglio indicate in narrativa;
Voglia altresì l'adita Corte di Appello
Concedere la provvisoria esecutorietà, eventualmente anche in via parziale, del decreto ingiuntivo opposto n° 996/2019 del 22.08.2019, non essendo stata, ex adverso allegata, a fondamento della relativa opposizione, alcuna valida prova scritta, e perché la causa non risulta di pronta e facile soluzione. Nel merito: In tesi: Confermare il decreto ingiuntivo n° 996/2019, emesso in data 22.08.2019, oggetto del presente Giudizio, perché ferente somme effettivamente ancora dovute dal sig. alla società oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali e di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dall'esigibilità delle somme al saldo effettivo, con ogni conseguenza di legge;
e, per l'effetto, Condannare il sig. , al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze legali liquidate per la fase monitoria, oltre I.V.A. e CAP, rimborso forfettario, ed oltre alle spese e competenze successive all'emanazione del decreto per le ulteriori attività espletate fino alla sua notifica. Respingere le domande tutte, ex adverso spiegate, nessuna esclusa, perché infondate in fatto e diritto;
In denegata e non creduta ipotesi: Comunque Voglia l'adita Corte di appello
Condannare il isg. , a pagare alla società Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la residua somma
[...] ancora dovuta, a saldo delle opere edili dalla stessa eseguite in favore dell'opponente pari ad €uro 57.497,99, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta ed essere di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze legali liquidate per la fase monitoria, oltre I.V.A. e CAP, ed oltre alle spese e diritti successivi all'emanazione del decreto per le ulteriori attività espletate fino alla sua notifica, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni Caso con vittoria di spese, onorari, diritti e competenze legali anche del presente giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e da ritenersi qui di seguito integralmente reiterate e trascritte, ivi incluso
l'ordine di esibizione, ex art. 201 cpc, ovvero ex art. 213 cpc, a carico dell'ufficio tecnico del comune di Prato, di tutta la documentazione tecnica afferente le opere edili di ampliamento e sopraelevazione dell'unità immobiliare di proprietà CP_1
6 , e sita in Prato (PO) Via Fauli n° 9/a; non escluse quelle relative alle prove CP_1 tecniche ed ai collaudi afferenti alla sopraelevazione.”
2.2 Si è costituito chiedendo, se del caso previa Controparte_1 ammissione anche delle sue istanze istruttorie, di dichiarare l'avversa impugnazione inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. o di rigettarla, perché infondata, riproponendo tutte le proprie difese e domande svolte anche in via riconvenzionale dinanzi al Tribunale. Ha altresì dedotto che dopo la sentenza di primo grado
[...] aveva proposto il procedimento arbitrale e che detta società era stata Parte_1 poi dichiarata fallita.
2.3. Con ordinanza datata 17.1.2023, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dal nei confronti della CP_1 [...]
rappresentando il suo interesse a ottenere una Parte_3 pronuncia da parte della Corte opponibile al fallimento, non essendolo la sentenza di primo grado perché non definitiva al momento in cui era stata Parte_1 dichiarata fallita, rendendo vana quindi sia la statuizione in punto di diritto che quella sulle spese del giudizio, gravanti sull'appellante; evidenziava anche che era tutt'ora pendente il procedimento arbitrale, che la Curatela avrebbe potuto ancora riattivare.
La Corte, con ordinanza datata 20.3.2024, dato atto della mancata costituzione della Curatela in seguito alla riassunzione del giudizio da parte del disponeva la comparizione personale del curatore fallimentare e della CP_1 parte appellata al fine di verificare l'effettivo interesse delle parti alla pronuncia sull'impugnazione.
All'udienza del 2.7.2024, la Corte formulava alle parti proposta conciliativa nel senso della rinuncia all'appello da parte della con compensazione delle Pt_2 spese di secondo grado. Le parti chiedevano termine per valutare la proposta conciliativa. Seguivano alcuni rinvii su richiesta della difesa in pendenza CP_1 di trattative.
All'udienza del 17.6.2025, la parte appellata ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, in quanto, nonostante il tempo trascorso e la disponibilità manifestata dalla Curatrice a chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione alla transazione, la questione non era stata ancora definita. Dunque, la Corte ha raccolto le conclusioni della sola parte appellata, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 *
3. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata non può essere accolta, poiché il fatto che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n.
10422).
Quanto al merito, l'appello proposto da in bonis non può Parte_1 ritenersi fondato, essendo indubbia la competenza arbitrale che in base alla lettera della clausola sottoscritta dalle parti era estesa a qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto, e quindi a tutte le controversie inerenti le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sulla base del contratto medesimo. L'assunto, sostenuto dalla parte appellante, secondo cui la clausola in questione sarebbe riferibile soltanto alle questioni relative alla realizzazione dell'opera appaltata risulta dunque del tutto priva di fondamento. Del resto, non vi è dubbio che, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di arbitrato, qualora una clausola compromissoria devolva al collegio arbitrale la cognizione delle controversie attinenti all'esecuzione ed alla interpretazione di un contratto, il predetto collegio
è competente a conoscere anche delle controversie sull'inadempimento e la risoluzione del contratto medesimo, perché anche queste attengono al suo aspetto esecutivo.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/02/1993).
Peraltro, in ordine al pagamento del prezzo dell'appalto, le parti non avevano affatto stabilito che esso sarebbe stato versato solo dopo il completamento dell'opera, avendo invece previsto (all'art. 19 del contratto) pagamenti rateali a stato di avanzamento dei lavori, salvo il saldo di € 30.000,00 a lavori ultimati;
pattuizioni che rendono evidente come l'obbligazione di pagamento del prezzo da parte del committente non integrasse affatto una fase successiva rispetto all'ultimazione dell'opera ma fosse strettamente correlata all'andamento dei lavori appaltati.
Inconferente, come correttamente rilevato dal primo giudice, è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 1213 del 18.1.2017 che si riferisce alla diversa ipotesi di pattuizione della clausola arbitrale per le sole controversie relative all'interpretazione del contratto, con esclusione – quindi - di ogni altra controversia
(la sentenza in questione, infatti, è così massimata: “La clausola compromissoria
8 relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.”)
Nella fattispecie, invece, come già evidenziato, la clausola ha ad oggetto anche
“l'esecuzione” (non solo del capitolato, ma anche) “del contratto di appalto”, non potendo dunque dubitarsi che le parti avessero inteso comprendere tra le controversie devolute agli arbitri anche quella relativa al pagamento delle opere, obbligazione peraltro necessariamente correlata al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla impresa appaltatrice.
Va a questo punto evidenziato come il on si sia limitato a chiedere CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, bensì abbia rassegnato le proprie conclusioni riproponendo espressamente le domande riconvenzionali che il primo giudice ha disatteso, in quanto ritenute precluse dall'accoglimento dell'eccezione di compromesso. La parte appellata, tuttavia, non ha proposto, su questo aspetto, appello incidentale e, invero, neppure ha contrastato in alcun modo gli argomenti sulla cui base il Tribunale ha respinto le domande in questione. Allo stesso modo, il a riproposto la domanda ex CP_1 artt. 88 e 92 c.p.c., anche in questo caso senza avversare le ragioni di rigetto del primo giudice né tantomeno proporre appello incidentale al riguardo.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, senza altre statuizioni in favore del CP_1
Tenuto conto, da un lato, che la Curatela è rimasta contumace nel giudizio riassunto, senza dunque sostenere l'appello proposto da in Parte_1 bonis, e, dall'altro, dell'inammissibile riproposizione delle domande riconvenzionali della parte appellata, le spese di lite del secondo grado vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
235/2020 del Tribunale di Prato;
9 2. compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado.
Firenze, camera di consiglio del 1.12.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa SA AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA AR Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 30/08/2020 al numero 1407/2020 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 235/2020 emessa dal
Tribunale di PRATO il 28.5.2020 pendente fra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall'Avv. CIAPPEI DANIELE
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti, dichiarata fallita in corso di causa;
in persona del Parte_2
Curatore pro tempore, non costituita in sede di riassunzione del giudizio;
PARTE APPELLANTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
OR CE ( ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello avversario per i motivi dedotti in atti e confermare la
1 sentenza di primo grado;
rigettare l'appello avversario perché infondato e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado ed accogliere le conclusioni formulate dall'appellato che si riportano di seguito: dichiarare l'incompetenza del
Giudice Ordinario in favore della competenza del collegio arbitrale, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria che andrà rigettata;
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che è debitrice del Sig. Parte_1 CP_1
della somma di €.4.500,00 a titolo di penale, per i motivi esposti in atti,
[...] condannando l'opposto al pagamento della stessa in favore dell'opponente, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
accertare l'inadempimento di Parte_1
al contratto di appalto e la sussistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, e
[...] per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, nella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
condannare l'appellante per la violazione dei doveri di lealtà e di probità di cui all'art. 88 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria delle spese del giudizio. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti “
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 996/2019 Controparte_1 con cui il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare in favore di
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) Parte_1 Parte_1
l'importo di € 57.497,99 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere edili di ristrutturazione, demolizione e ampliamento mediante sopraelevazione eseguite presso l'immobile sito in Prato, Via Fauli n. 9/A, oltre agli interessi e alle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione il deduceva che la società opposta aveva CP_1 tenuto una condotta contraria ai doveri di lealtà processuale previsti dall'art. 88
c.p.c. non dando atto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dello scambio epistolare che vi era stato fra le parti relativo alle specifiche contestazioni svolte dal CP_1 in ordine alla pretesa avversaria;
che il contratto di appalto sottoscritto in data
26.3.2018 prevedeva una clausola compromissoria;
che i lavori erano terminati il
15.5.2019, ovvero in data successiva al termine di fine lavori del 31.3.2019 come
2 previsto nella scrittura privata integrativa del 19.2.2019, ove era altresì prevista una penale per il ritardo di € 100,00 al giorno, maturata nell'importo complessivo di € 4.500,00; che la Direzione dei Lavori aveva evidenziato l'esistenza di vizi e difetti nelle opere;
che la contabilità finale prodotta dalla controparte a sostegno della propria pretesa creditoria era priva di valore probatorio in quanto non sottoscritta dal direttore dei lavori;
che non aveva prodotto il Parte_1
DURC, in assenza del quale il compenso pattuito era inesigibile;
che la fattura n.
2/2019 prodotta in sede monitoria recava un importo e una data non corretti.
L'opponente concludeva chiedendo di dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, con conseguente inammissibilità della domanda avversaria e revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare il debito di nei confronti del di € 4.500,00 a titolo di Parte_1 CP_1 penale per il ritardo, nonché l'inadempimento della medesima società rispetto al contratto di appalto per la sussistenza dei vizi e difetti lamentati, con la condanna di al risarcimento dei relativi danni nonché di quelli correlati alla Parte_1 violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88, anche ai sensi dell'art. 92
c.p.c., con vittoria di spese del giudizio. si costituiva chiedendo di rigettare l'eccezione di incompetenza Controparte_2
e, nel merito, di respingere le domande riconvenzionali e confermare il provvedimento monitorio o, in via subordinata, di condannare a Controparte_1 pagare l'importo di € 57.497,99 oltre interessi legali e spese. In particolare,
[...] deduceva: che la clausola compromissoria invocata dalla parte CP_2 opponente non trovava applicazione rispetto alle obbligazioni successive all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto;
che le contestazioni relative all'esistenza di vizi e difetti delle opere erano dilatorie, strumentali e prive di riscontro probatorio;
che la pretesa relativa alla penale per il ritardo era destituita di fondamento, avendo l'appaltatrice terminato i lavori il 29.3.2019; che l'eccezione in merito alla data di emissione della fattura non aveva rilievo ai fini dell'esigibilità del pagamento dei lavori e che quella relativa alla presentazione del
D.U.R.C. era stata sollevata in mala fede.
Il Tribunale di Prato, ritenuta l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente idonea a definire il giudizio, fissava udienza per la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronunciava la sentenza n. 235/2020, con la quale dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da
[...] nei confronti di e, per l'effetto, revocava il decreto Parte_1 Controparte_1
3 ingiuntivo opposto, condannando alla refusione delle spese di Parte_2 lite.
Motivava il primo giudice sulla base dell'art. 18 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.3.2018 secondo cui: “qualsiasi controversia dovesse fra di esse insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del capitolato
e del contratto di appalto, sarà definita ricorrendo all'arbitrato secondo equità, tenendo conto dei principi generali del diritto nella specifica materia, con mandato agli arbitri di definire la controversia quali amichevoli compositori” (v. doc. 1 fascicolo di parte opponente). Secondo il Tribunale, la domanda monitoria volta a ottenere l'adempimento da parte del committente dell'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito, ovvero di una prestazione contrattuale attinente alla fase esecutiva del contratto di appalto, rientrava indubbiamente nell'ambito oggettivo di applicazione della richiamata clausola compromissoria, non risultando in termini la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1213/2017 menzionata dalla parte opposta, relativa a ipotesi in cui le parti avevano convenuto il deferimento agli arbitri delle sole controversie relative all'interpretazione del contratto.
L'improcedibilità della domanda imponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle domande proposte in via riconvenzionale dalla parte opponente, il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridica, implica comunque la ontologica subordinazione della domanda riconvenzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale, cosicché la proposizione dell'eccezione implica naturaliter - di per sé - il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la “pregiudizialità” logica dell'eccezione di compromesso, con la conseguenza che la sua espressa subordinazione a tale mancato accoglimento sarebbe ultronea.” (cfr. Cass. 30/05/2007, n. 12684. Conf., da ultimo, Cass.
12/12/2011, n. 26635). In applicazione del predetto principio di diritto, il Tribunale riteneva che la cognizione delle domande riconvenzionali fosse preclusa dall'accoglimento dell'eccezione di compromesso, sebbene l'opponente non avesse formalmente subordinato tali domande al rigetto dell'eccezione in questione.
4 Quanto, infine, alla domanda ex artt. 88 e 92 c.p.c. avanzata dal il primo CP_1 giudice riteneva infondate le doglianze della parte opponente, escludendo che il dovere della parte processuale di tenere un comportamento leale e probo si estenda sino a imporre alla stessa l'obbligo di produrre spontaneamente documenti che potrebbero giovare alla controparte.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto, quale unico motivo di appello, che il giudice avrebbe errato nel ritenere che la controversia oggetto di causa rientrasse nell'ambito della clausola compromissoria contenuta nel contratto tra le parti. Infatti, secondo l'appellante, il pagamento del corrispettivo pattuito non sarebbe riferibile alla fase esecutiva del contratto di appalto, dovendo la clausola arbitrale intendersi riferita alle controversie insorte in sede di esecuzione dell'appalto, dunque con riferimento esclusivo alla realizzazione dell'opera appaltata, terminata la quale sarebbe cessata l'operatività della clausola arbitrale, poiché l'esecuzione del contratto di appalto attiene esclusivamente alla costruzione, variazione dell'opera, sospensione, ultimazione e consegna dei lavori, mentre il pagamento delle opere si pone in una fase successiva e diversa.
Ciò posto, la parte appellante ha ribadito le difese di merito svolte in primo grado, negando sia la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate che il ritardo nel loro completamento, e riaffermando il carattere pretestuoso e dilatorio delle questioni relative alla regolarità della fattura e alla consegna del Durc. ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale
e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2020 emessa dal Tribunale di Prato,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Federica Ferretti, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2853/2019, depositata in cancelleria in data 28.05.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, disattesa e reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, Preliminarmente in rito: Voglia l'adita Corte di Appello, Respinger
l'eccezione di parte attrice/opponente sulla incompetenza del Tribunale in favore
5 del collegio arbitrale, e ciò perché la clausola arbitrale non è applicabile alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di appalto e comunque per le motivazioni meglio indicate in narrativa;
Voglia altresì l'adita Corte di Appello
Concedere la provvisoria esecutorietà, eventualmente anche in via parziale, del decreto ingiuntivo opposto n° 996/2019 del 22.08.2019, non essendo stata, ex adverso allegata, a fondamento della relativa opposizione, alcuna valida prova scritta, e perché la causa non risulta di pronta e facile soluzione. Nel merito: In tesi: Confermare il decreto ingiuntivo n° 996/2019, emesso in data 22.08.2019, oggetto del presente Giudizio, perché ferente somme effettivamente ancora dovute dal sig. alla società oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali e di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dall'esigibilità delle somme al saldo effettivo, con ogni conseguenza di legge;
e, per l'effetto, Condannare il sig. , al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze legali liquidate per la fase monitoria, oltre I.V.A. e CAP, rimborso forfettario, ed oltre alle spese e competenze successive all'emanazione del decreto per le ulteriori attività espletate fino alla sua notifica. Respingere le domande tutte, ex adverso spiegate, nessuna esclusa, perché infondate in fatto e diritto;
In denegata e non creduta ipotesi: Comunque Voglia l'adita Corte di appello
Condannare il isg. , a pagare alla società Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la residua somma
[...] ancora dovuta, a saldo delle opere edili dalla stessa eseguite in favore dell'opponente pari ad €uro 57.497,99, ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta ed essere di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese e competenze legali liquidate per la fase monitoria, oltre I.V.A. e CAP, ed oltre alle spese e diritti successivi all'emanazione del decreto per le ulteriori attività espletate fino alla sua notifica, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni Caso con vittoria di spese, onorari, diritti e competenze legali anche del presente giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e da ritenersi qui di seguito integralmente reiterate e trascritte, ivi incluso
l'ordine di esibizione, ex art. 201 cpc, ovvero ex art. 213 cpc, a carico dell'ufficio tecnico del comune di Prato, di tutta la documentazione tecnica afferente le opere edili di ampliamento e sopraelevazione dell'unità immobiliare di proprietà CP_1
6 , e sita in Prato (PO) Via Fauli n° 9/a; non escluse quelle relative alle prove CP_1 tecniche ed ai collaudi afferenti alla sopraelevazione.”
2.2 Si è costituito chiedendo, se del caso previa Controparte_1 ammissione anche delle sue istanze istruttorie, di dichiarare l'avversa impugnazione inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. o di rigettarla, perché infondata, riproponendo tutte le proprie difese e domande svolte anche in via riconvenzionale dinanzi al Tribunale. Ha altresì dedotto che dopo la sentenza di primo grado
[...] aveva proposto il procedimento arbitrale e che detta società era stata Parte_1 poi dichiarata fallita.
2.3. Con ordinanza datata 17.1.2023, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dal nei confronti della CP_1 [...]
rappresentando il suo interesse a ottenere una Parte_3 pronuncia da parte della Corte opponibile al fallimento, non essendolo la sentenza di primo grado perché non definitiva al momento in cui era stata Parte_1 dichiarata fallita, rendendo vana quindi sia la statuizione in punto di diritto che quella sulle spese del giudizio, gravanti sull'appellante; evidenziava anche che era tutt'ora pendente il procedimento arbitrale, che la Curatela avrebbe potuto ancora riattivare.
La Corte, con ordinanza datata 20.3.2024, dato atto della mancata costituzione della Curatela in seguito alla riassunzione del giudizio da parte del disponeva la comparizione personale del curatore fallimentare e della CP_1 parte appellata al fine di verificare l'effettivo interesse delle parti alla pronuncia sull'impugnazione.
All'udienza del 2.7.2024, la Corte formulava alle parti proposta conciliativa nel senso della rinuncia all'appello da parte della con compensazione delle Pt_2 spese di secondo grado. Le parti chiedevano termine per valutare la proposta conciliativa. Seguivano alcuni rinvii su richiesta della difesa in pendenza CP_1 di trattative.
All'udienza del 17.6.2025, la parte appellata ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, in quanto, nonostante il tempo trascorso e la disponibilità manifestata dalla Curatrice a chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione alla transazione, la questione non era stata ancora definita. Dunque, la Corte ha raccolto le conclusioni della sola parte appellata, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 *
3. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata non può essere accolta, poiché il fatto che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n.
10422).
Quanto al merito, l'appello proposto da in bonis non può Parte_1 ritenersi fondato, essendo indubbia la competenza arbitrale che in base alla lettera della clausola sottoscritta dalle parti era estesa a qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto, e quindi a tutte le controversie inerenti le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sulla base del contratto medesimo. L'assunto, sostenuto dalla parte appellante, secondo cui la clausola in questione sarebbe riferibile soltanto alle questioni relative alla realizzazione dell'opera appaltata risulta dunque del tutto priva di fondamento. Del resto, non vi è dubbio che, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di arbitrato, qualora una clausola compromissoria devolva al collegio arbitrale la cognizione delle controversie attinenti all'esecuzione ed alla interpretazione di un contratto, il predetto collegio
è competente a conoscere anche delle controversie sull'inadempimento e la risoluzione del contratto medesimo, perché anche queste attengono al suo aspetto esecutivo.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 22/02/1993).
Peraltro, in ordine al pagamento del prezzo dell'appalto, le parti non avevano affatto stabilito che esso sarebbe stato versato solo dopo il completamento dell'opera, avendo invece previsto (all'art. 19 del contratto) pagamenti rateali a stato di avanzamento dei lavori, salvo il saldo di € 30.000,00 a lavori ultimati;
pattuizioni che rendono evidente come l'obbligazione di pagamento del prezzo da parte del committente non integrasse affatto una fase successiva rispetto all'ultimazione dell'opera ma fosse strettamente correlata all'andamento dei lavori appaltati.
Inconferente, come correttamente rilevato dal primo giudice, è il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 1213 del 18.1.2017 che si riferisce alla diversa ipotesi di pattuizione della clausola arbitrale per le sole controversie relative all'interpretazione del contratto, con esclusione – quindi - di ogni altra controversia
(la sentenza in questione, infatti, è così massimata: “La clausola compromissoria
8 relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.”)
Nella fattispecie, invece, come già evidenziato, la clausola ha ad oggetto anche
“l'esecuzione” (non solo del capitolato, ma anche) “del contratto di appalto”, non potendo dunque dubitarsi che le parti avessero inteso comprendere tra le controversie devolute agli arbitri anche quella relativa al pagamento delle opere, obbligazione peraltro necessariamente correlata al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla impresa appaltatrice.
Va a questo punto evidenziato come il on si sia limitato a chiedere CP_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, bensì abbia rassegnato le proprie conclusioni riproponendo espressamente le domande riconvenzionali che il primo giudice ha disatteso, in quanto ritenute precluse dall'accoglimento dell'eccezione di compromesso. La parte appellata, tuttavia, non ha proposto, su questo aspetto, appello incidentale e, invero, neppure ha contrastato in alcun modo gli argomenti sulla cui base il Tribunale ha respinto le domande in questione. Allo stesso modo, il a riproposto la domanda ex CP_1 artt. 88 e 92 c.p.c., anche in questo caso senza avversare le ragioni di rigetto del primo giudice né tantomeno proporre appello incidentale al riguardo.
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, senza altre statuizioni in favore del CP_1
Tenuto conto, da un lato, che la Curatela è rimasta contumace nel giudizio riassunto, senza dunque sostenere l'appello proposto da in Parte_1 bonis, e, dall'altro, dell'inammissibile riproposizione delle domande riconvenzionali della parte appellata, le spese di lite del secondo grado vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
235/2020 del Tribunale di Prato;
9 2. compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado.
Firenze, camera di consiglio del 1.12.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa SA AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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