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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28634 dell'anno 2021 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 543 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Pennaforti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione notificato ed allegata al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Roma, Corso Trieste n. 95, presso lo studio dell'avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 5.7.2023, con firme autenticate dal Notaio Persona_1 rep.59.239, racc.27.889 CONVENUTA
CONVENUTA CONTUMACE CP_2
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 GN , proprietaria del motoveicolo Majesty 400 targato DP77657 e la CP_2 Controparte_1 quale compagnia per la RCA del motoveicolo, chiedendone la condanna in solido, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della GN nella causazione del sinistro CP_2 avvenuto in Roma il 14.7.2019, al risarcimento dei danni subiti in misura pari a quanto accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi come per legge, condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di “resistenza in giudizio con dolo e colpa grave” e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Pennaforti. A sostegno della domanda l'attore assumeva che il giorno 14.7.2019, alle ore 19,30 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Majesty targato DP77657, di proprietà e condotto dalla GN . Nel percorrere via Cristoforo Colombo in Roma, CP_2 giunti all'altezza del civico 335, la GN effettuava una brusca frenata per evitare di Parte_2 tamponare il veicolo che la precedeva - fermatosi al semaforo in quanto proiettante luce rossa – e perdeva il controllo del motoveicolo che cadeva a terra. Condotto presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, gli veniva diagnosticato “un trauma policontusivo con abrasioni del volto e degli arti trauma contusivo del ginocchio con emartro, infrazione a carico del IV e V arco costale di destra. Frattura composta del setto nasale”, con prognosi di giorni 20, a cui seguivano ulteriori visite mediche, diagnostiche, ortopediche e fiosioterapiche come da documentazione che allegava. Evidenziava altresì di essersi sottoposto a visita medico legale all'esito della quale gli veniva riconosciuta una IP del 13% preceduta da ITT di giorni 30 e da ITP al 50% di giorni 40 nonché le spese mediche sostenute. Ritenuta la GN responsabile del sinistro per non aver CP_2 rispettato la distanza di sicurezza e per non aver adeguato la velocità alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, denunciava il sinistro alla alla quale trasmetteva tutta la Controparte_1 documentazione necessaria all'istruzione ed alla liquidazione del danno. Nonostante si sottoponesse anche a visita medico legale presso un fiduciario della compagnia, non veniva informato dei postumi riconosciutigli dal perito né, tantomeno, gli veniva offerta alcuna somma nonostante il decorso del termine di cui agli artt. 145 e 149 del D. Lgs. 209/2005. All'udienza del 6.10.2021, dichiarata la contumacia della e della GN Controparte_1 CP_2
, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e quindi ammesso
[...] l'interrogatorio formale della responsabile civile e la prova per testi nei confronti del signor , sentito alla successiva udienza del 23.3.2022 nella quale la difesa di parte Controparte_3 attrice rinunciava all'interrogatorio formale della GN Quindi disposta ed espletata CTU CP_2 medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.1.2023, tenuta dal dott. Parziale il quale, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata a mezzo PEC alla in quanto Controparte_1 contenente una copia non integrale dell'atto di citazione (nell'atto allegato al messaggio PEC risultava omessa la seconda pagina), ne disponeva il rinnovo entro il termine del 15.2.2023. Alla successiva udienza del 7.6.2023, preso atto della tempestiva notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, effettuata in data 24.1.2023 e quindi nel rispetto del termine perentorio, nei confronti della non costituita, veniva accertata e dichiarata la nullità della notifica in quanto Controparte_1 carente nella relata dell'indicazione del soggetto per conto del quale era effettuata la notifica nonché contraddittoria nelle attestazioni di conformità degli allegati al messaggio PEC. Ne veniva pertanto disposto il rinnovo con concessione di un nuovo termine. Ritualmente citata in giudizio si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “... - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307,3°co.c.p.c., per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali. - IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Respingere tutte le domande risarcitorie avanzate in questa sede dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali. - IN VIA SUBORDINATA DI MERITO In caso di denegato raggiungimento della prova della verificazione del sinistro per cui è causa secondo la dinamica descritta in citazione, liquidare gli importi che risulteranno dovuti secondo giustizia, epurandoli degli importi irrisarcibili e/o non dovuti richiesti dall'attore. Con compensazione delle spese processuali.”. La Compagnia convenuta, in via pregiudiziale, eccepiva l'estinzione del giudizio ritenendo che “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'articolo 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 153 c.p.c.”, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità. Nel merito, a fondamento delle proprie difese, contestava l'effettiva verificazione del sinistro e la qualità di trasportato dell'attore evidenziando che lo stesso era coniuge dell'assicurata-responsabile civile e che vi era incongruenza tra le dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di denuncia, dove
“descriveva una dinamica diversa, secondo cui ella non cadeva dallo scooter”, e le dichiarazioni rese dal signor , la cui assunzione doveva ritenersi in ogni caso nulla in quanto Controparte_3 assunta a contraddittorio non integro. Riteneva altresì inverosimile la dinamica descritta nella denuncia dalla GN in quanto il trasportato non sarebbe mai potuto cadere a terra senza CP_2 scontrarsi con il corpo della conducente né sarebbe stato possibile che quest'ultima potesse tenere il motociclo senza cadere mentre il trasportato "volava" dal mezzo. Sottolineava altresì che la dinamica del sinistro era stata modificata nell'atto di citazione dove veniva attestato che anche la conducente sarebbe caduta a terra senza riportare lesioni. In subordine riteneva eccessiva e non provata la richiesta risarcitoria, fondata sulla sola consulenza di parte, e contestava “... la quantificazione delle spese mediche, stimate in ben euro 1.613,50 sebbene nel fascicolo attoreo (doc. 3 dello stesso), al netto degli importi di una ricevuta illegibile negli importi addebitati (in particolare: una fattura Fisio Center per trattamenti fisioterapici), vi siano allo stato giustificativi di spesa per soli euro 593,48, al netto dell'importo di euro 305,00 della fattura per una relazione medico legale di parte, che non è spesa medica e la cui rimborsabilità andrà valutata all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla natura ed utilità dell'attività svolta dal consulente”. Riteneva infine non dovuto il danno morale, peraltro nemmeno richiesto in citazione, al pari della personalizzazione, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte. All'udienza di trattazione dell'8.11.2023, costituito il contraddittorio, venivano nuovamente concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali parte attrice contestava l'eccezione di estinzione del giudizio ed insisteva nelle rassegnate conclusioni chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori, peraltro già espletati nella fase precedente all'accertata nullità della notifica dell'atto di citazione. Negli stessi termini la Compagnia ribadiva le argomentazioni dedotte nella memoria di costituzione e produceva certificato anagrafico attestante il rapporto coniugale tra la GN ed il signor CP_2 Pt_1 All'udienza dell'8.2.2024 veniva disposto nuovo esame del teste , escusso il Controparte_3 successivo del 5.6.2024. In merito all'espletata CTU, già svolta a contraddittorio non integro, si prendeva atto delle dichiarazioni rese a verbale dal difensore della il quale si limitava Controparte_1
a contestare l'elaborato nella sola parte riferita alle spese mediche per le ragioni già esposte in comparsa. Fissata infine l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. sollevata dalla difesa della Secondo la difesa della Compagnia, infatti, Controparte_1 alla luce della giurisprudenza richiamata, non sarebbe possibile concedere un nuovo termine qualora l'atto di citazione in rinnovazione notificato sia anch'esso nullo. Si ritiene l'eccezione non fondata e come tale da rigettare. Al riguardo, infatti, questo giudice intende richiamare e dare continuità all'altro indirizzo espresso dalla Suprema Corte (cfr per tutte Cass. Civ. n. 4710/2022) secondo il quale “... all' interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione .... purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. L'atto di citazione è l'atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.” Anche nella fattispecie in esame, come evidenziato dalla Corte nella richiamata sentenza “... All'atto della costituzione i convenuti, non solo non sono risultati danneggiati dalla doppia rinnovazione della citazione, ma al contrario hanno potuto svolgere perfettamente le loro difese, proponendo eccezioni e chiedendo l'istruzione probatoria, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa.”. Passando all'esame del merito, come è noto, la qualificazione giuridica della domanda giudiziale deve essere effettuata dal giudice sulla base dei fatti concreti e delle norme applicabili, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dalla parte. In particolare, il giudice deve individuare i fatti giuridicamente rilevanti e sussumerli nella fattispecie normativa astratta a essi corrispondente. Tenuto conto delle conclusioni formulate da parte attrice nell'atto di citazione, ove viene chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente del motoveicolo nella causazione del sinistro, si ritiene che la domanda debba essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. atteso che l'art. 141 cod. ass. prescinde dall'accertamento della responsabilità e l'art. 149 cod. ass. presuppone che il sinistro sia avvenuto tra due veicoli identificati. Ciò premesso, secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione, nella data e nell'ora indicata la GN , mentre percorreva la via Cristoforo Colombo in Roma, perdeva il CP_2 controllo del motoveicolo Majesty 400 targato DP77657 di sua proprietà per evitare la collisione con un'auto che si era fermata al semaforo. Detta dinamica ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, escusso dapprima Controparte_3 all'udienza del 23.3.2022 e quindi, dopo l'integrazione del contraddittorio, a quella del 4.6.2024, il quale con un narrato privo di contraddizioni riferisce “Quel giorno percorrevo la via Cristoforo Colombo in direzione Roma. Davanti a me c'era una Majesty 400 con a bordo due persone, guidava una donna. Ad un certo punto il semaforo ha proiettato luce arancione e una Fiat Punto che stava davanti alla moto ha frenato improvvisamente. Ho anche sentito il rumore della frenata. La conducente della moto che era davanti a me per evitare l'urto ha frenato e, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduta a terra insieme al veicolo ed al trasportato. Mentre la GN ha riportato solo graffi il ragazzo aveva problemi alla gamba destra in quanto la moto gli era caduta sopra”. Né le deduzioni della difesa della Compagnia in ordine alla mancata indicazione del teste in sede di denuncia o nell'atto di citazione possono portare a sminuire l'attendibilità del medesimo considerato che alla fattispecie non è applicabile l'art. 135 cod. ass. e che, in ogni caso, alcuna contestazione in tal senso è stata sollevata dalla nella fase stragiudiziale allorché il Controparte_1 trasportato è stato anche sottoposto a visita medico legale da parte di un fiduciario. Appare quindi provata non solo la qualità di trasportato del signor ma anche la manovra Pt_1 attuata dalla conducente del motoveicolo, GN per evitare l'impatto contro la Fiat Punto CP_2 ferma al semaforo che ha causato lo scarrocciamento e la caduta del motoveicolo sul quale era trasportato il signor Pt_1 Del pari inidonea ad inficiare le dichiarazioni del signor appare la differente dinamica CP_4 del sinistro descritta dalla GN in sede di denuncia ovvero la circostanza se ad CP_2 accompagnare in ospedale il siano stati o meno i figli. La chiara e concorde descrizione del Pt_1 sinistro resa dal teste anche a distanza di tempo, a ben vedere, non contrasta con quella fornita dalla GN nella denuncia, fatta eccezione per alcuni fatti non rilevanti che ben potrebbe essere CP_2 falsati dalla concitazione del momento (lo stesso teste ricorda che “la GN era impaurita”). Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea. Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum debeatur. Dalla CTU espletata in corso di causa, esaustiva, puntuale e contestata dalla solo Controparte_1 sulla quantificazione delle spese mediche da rimborsare, è emerso che a seguito dell'incidente al trasportato sono derivati postumi permanenti in nesso di causalità con l'evento Parte_1 consistenti in “... modico deficit della respirazione nasale, attendibili toracoalgie nelle sedi delle infrazioni costali riportate nell'incidente, deficit funzionale articolare del ginocchio destro con note cliniche e strumentali RM di interessamento capsulo legamentoso in Soggetto con riscontro anamnestico di precedente frattura dell'emipiatto tibiale esterno” che hanno determinato postumi permanenti quantificabili in IP del 7% preceduta da ITT di giorni 20 e da ITP al 50% di giorni 30. Relativamente alle spese mediche sostenute deve invece essere accolta la contestazione mossa dalla difesa della e deve essere riconosciuta la minor somma di € 921,17 derivante dai CP_1 documenti fiscali depositati in atti ad eccezione della fattura per la perizia di parte. Conseguentemente, tenuto conto della tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 D. Lgs. 209/2005, aggiornata al D.M. 16.7.2024, applicabile alla fattispecie, deve riconoscersi in favore dell'attore le seguenti somme: • a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica, sulla scorta dell'entità delle lesioni, dei postumi (7%) e dell'età del danneggiato (anni 49 all'epoca del sinistro), all'attualità € 10.142,27,
• a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea totale all'attualità € 1.104,80 (pari ad € 55,24 per 20 giorni di invalidità)
• a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea parziale al 50% all'attualità € 828,60 (pari ad € 27,62 per 30 giorni di invalidità). Tenuto conto dell'esiguità delle lesioni ed in assenza di allegazione e di prova al riguardo, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale. E' principio consolidato infatti quello secondo il quale "In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento" (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 28/10/2015) 13/01/2016, n. 339). Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dal signor per le Parte_1 lesioni fisiche riportate ammonta ai valori attuali ad € 12.075,67 alla quale vanno aggiunti € 921,17 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Sulla somma come sopra liquidata, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n. 13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2019) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo, solo gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento. Non può invece essere riconosciuta la somma richiesta a titolo di rimborso degli onorari del CTP per la fase stragiudiziale attesa l'eccessiva quantificazione dei postumi permanenti. Deve infine essere rigettata la richiesta di condanna della per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c.
considerato che
la mancata indicazione del teste nella fase stragiudiziale ha certamente contribuito ad impedire alla compagnia di verificare l'effettiva causazione e dinamica del sinistro. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, per le fasi effettivamente svolte e tenuto conto del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione,
- accoglie la domanda proposta dal signor e, accertata l'esclusiva responsabilità Parte_1 della GN nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 14.7.2019, condanna CP_2 quest'ultima in solido con la al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato Controparte_1 in € 12.075,67 ai valori attuali ed al rimborso delle spese mediche in misura pari ad € 921,17, oltre il lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza e gli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
- condanna la GN in solido con la al rimborso delle spese di lite in CP_2 Controparte_1 favore del signor che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed Parte_1 accessori di legge, ed € 142,45 per spese non imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Pennaforti dichiaratosi antistatario. Pone a carico di e di le spese di CTU che si liquidano in via definitiva Controparte_1 CP_2 in € 500,00.
Roma, 4.7.2025
dott.ssa Laura Liberati
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28634 dell'anno 2021 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 543 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Pennaforti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione notificato ed allegata al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Roma, Corso Trieste n. 95, presso lo studio dell'avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 5.7.2023, con firme autenticate dal Notaio Persona_1 rep.59.239, racc.27.889 CONVENUTA
CONVENUTA CONTUMACE CP_2
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 GN , proprietaria del motoveicolo Majesty 400 targato DP77657 e la CP_2 Controparte_1 quale compagnia per la RCA del motoveicolo, chiedendone la condanna in solido, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della GN nella causazione del sinistro CP_2 avvenuto in Roma il 14.7.2019, al risarcimento dei danni subiti in misura pari a quanto accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi come per legge, condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di “resistenza in giudizio con dolo e colpa grave” e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Pennaforti. A sostegno della domanda l'attore assumeva che il giorno 14.7.2019, alle ore 19,30 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Majesty targato DP77657, di proprietà e condotto dalla GN . Nel percorrere via Cristoforo Colombo in Roma, CP_2 giunti all'altezza del civico 335, la GN effettuava una brusca frenata per evitare di Parte_2 tamponare il veicolo che la precedeva - fermatosi al semaforo in quanto proiettante luce rossa – e perdeva il controllo del motoveicolo che cadeva a terra. Condotto presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, gli veniva diagnosticato “un trauma policontusivo con abrasioni del volto e degli arti trauma contusivo del ginocchio con emartro, infrazione a carico del IV e V arco costale di destra. Frattura composta del setto nasale”, con prognosi di giorni 20, a cui seguivano ulteriori visite mediche, diagnostiche, ortopediche e fiosioterapiche come da documentazione che allegava. Evidenziava altresì di essersi sottoposto a visita medico legale all'esito della quale gli veniva riconosciuta una IP del 13% preceduta da ITT di giorni 30 e da ITP al 50% di giorni 40 nonché le spese mediche sostenute. Ritenuta la GN responsabile del sinistro per non aver CP_2 rispettato la distanza di sicurezza e per non aver adeguato la velocità alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, denunciava il sinistro alla alla quale trasmetteva tutta la Controparte_1 documentazione necessaria all'istruzione ed alla liquidazione del danno. Nonostante si sottoponesse anche a visita medico legale presso un fiduciario della compagnia, non veniva informato dei postumi riconosciutigli dal perito né, tantomeno, gli veniva offerta alcuna somma nonostante il decorso del termine di cui agli artt. 145 e 149 del D. Lgs. 209/2005. All'udienza del 6.10.2021, dichiarata la contumacia della e della GN Controparte_1 CP_2
, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e quindi ammesso
[...] l'interrogatorio formale della responsabile civile e la prova per testi nei confronti del signor , sentito alla successiva udienza del 23.3.2022 nella quale la difesa di parte Controparte_3 attrice rinunciava all'interrogatorio formale della GN Quindi disposta ed espletata CTU CP_2 medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.1.2023, tenuta dal dott. Parziale il quale, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata a mezzo PEC alla in quanto Controparte_1 contenente una copia non integrale dell'atto di citazione (nell'atto allegato al messaggio PEC risultava omessa la seconda pagina), ne disponeva il rinnovo entro il termine del 15.2.2023. Alla successiva udienza del 7.6.2023, preso atto della tempestiva notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, effettuata in data 24.1.2023 e quindi nel rispetto del termine perentorio, nei confronti della non costituita, veniva accertata e dichiarata la nullità della notifica in quanto Controparte_1 carente nella relata dell'indicazione del soggetto per conto del quale era effettuata la notifica nonché contraddittoria nelle attestazioni di conformità degli allegati al messaggio PEC. Ne veniva pertanto disposto il rinnovo con concessione di un nuovo termine. Ritualmente citata in giudizio si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “... - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307,3°co.c.p.c., per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali. - IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Respingere tutte le domande risarcitorie avanzate in questa sede dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali. - IN VIA SUBORDINATA DI MERITO In caso di denegato raggiungimento della prova della verificazione del sinistro per cui è causa secondo la dinamica descritta in citazione, liquidare gli importi che risulteranno dovuti secondo giustizia, epurandoli degli importi irrisarcibili e/o non dovuti richiesti dall'attore. Con compensazione delle spese processuali.”. La Compagnia convenuta, in via pregiudiziale, eccepiva l'estinzione del giudizio ritenendo che “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'articolo 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 153 c.p.c.”, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità. Nel merito, a fondamento delle proprie difese, contestava l'effettiva verificazione del sinistro e la qualità di trasportato dell'attore evidenziando che lo stesso era coniuge dell'assicurata-responsabile civile e che vi era incongruenza tra le dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di denuncia, dove
“descriveva una dinamica diversa, secondo cui ella non cadeva dallo scooter”, e le dichiarazioni rese dal signor , la cui assunzione doveva ritenersi in ogni caso nulla in quanto Controparte_3 assunta a contraddittorio non integro. Riteneva altresì inverosimile la dinamica descritta nella denuncia dalla GN in quanto il trasportato non sarebbe mai potuto cadere a terra senza CP_2 scontrarsi con il corpo della conducente né sarebbe stato possibile che quest'ultima potesse tenere il motociclo senza cadere mentre il trasportato "volava" dal mezzo. Sottolineava altresì che la dinamica del sinistro era stata modificata nell'atto di citazione dove veniva attestato che anche la conducente sarebbe caduta a terra senza riportare lesioni. In subordine riteneva eccessiva e non provata la richiesta risarcitoria, fondata sulla sola consulenza di parte, e contestava “... la quantificazione delle spese mediche, stimate in ben euro 1.613,50 sebbene nel fascicolo attoreo (doc. 3 dello stesso), al netto degli importi di una ricevuta illegibile negli importi addebitati (in particolare: una fattura Fisio Center per trattamenti fisioterapici), vi siano allo stato giustificativi di spesa per soli euro 593,48, al netto dell'importo di euro 305,00 della fattura per una relazione medico legale di parte, che non è spesa medica e la cui rimborsabilità andrà valutata all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla natura ed utilità dell'attività svolta dal consulente”. Riteneva infine non dovuto il danno morale, peraltro nemmeno richiesto in citazione, al pari della personalizzazione, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte. All'udienza di trattazione dell'8.11.2023, costituito il contraddittorio, venivano nuovamente concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali parte attrice contestava l'eccezione di estinzione del giudizio ed insisteva nelle rassegnate conclusioni chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori, peraltro già espletati nella fase precedente all'accertata nullità della notifica dell'atto di citazione. Negli stessi termini la Compagnia ribadiva le argomentazioni dedotte nella memoria di costituzione e produceva certificato anagrafico attestante il rapporto coniugale tra la GN ed il signor CP_2 Pt_1 All'udienza dell'8.2.2024 veniva disposto nuovo esame del teste , escusso il Controparte_3 successivo del 5.6.2024. In merito all'espletata CTU, già svolta a contraddittorio non integro, si prendeva atto delle dichiarazioni rese a verbale dal difensore della il quale si limitava Controparte_1
a contestare l'elaborato nella sola parte riferita alle spese mediche per le ragioni già esposte in comparsa. Fissata infine l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. sollevata dalla difesa della Secondo la difesa della Compagnia, infatti, Controparte_1 alla luce della giurisprudenza richiamata, non sarebbe possibile concedere un nuovo termine qualora l'atto di citazione in rinnovazione notificato sia anch'esso nullo. Si ritiene l'eccezione non fondata e come tale da rigettare. Al riguardo, infatti, questo giudice intende richiamare e dare continuità all'altro indirizzo espresso dalla Suprema Corte (cfr per tutte Cass. Civ. n. 4710/2022) secondo il quale “... all' interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione .... purché siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. L'atto di citazione è l'atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.” Anche nella fattispecie in esame, come evidenziato dalla Corte nella richiamata sentenza “... All'atto della costituzione i convenuti, non solo non sono risultati danneggiati dalla doppia rinnovazione della citazione, ma al contrario hanno potuto svolgere perfettamente le loro difese, proponendo eccezioni e chiedendo l'istruzione probatoria, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa.”. Passando all'esame del merito, come è noto, la qualificazione giuridica della domanda giudiziale deve essere effettuata dal giudice sulla base dei fatti concreti e delle norme applicabili, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dalla parte. In particolare, il giudice deve individuare i fatti giuridicamente rilevanti e sussumerli nella fattispecie normativa astratta a essi corrispondente. Tenuto conto delle conclusioni formulate da parte attrice nell'atto di citazione, ove viene chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente del motoveicolo nella causazione del sinistro, si ritiene che la domanda debba essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. atteso che l'art. 141 cod. ass. prescinde dall'accertamento della responsabilità e l'art. 149 cod. ass. presuppone che il sinistro sia avvenuto tra due veicoli identificati. Ciò premesso, secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione, nella data e nell'ora indicata la GN , mentre percorreva la via Cristoforo Colombo in Roma, perdeva il CP_2 controllo del motoveicolo Majesty 400 targato DP77657 di sua proprietà per evitare la collisione con un'auto che si era fermata al semaforo. Detta dinamica ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, escusso dapprima Controparte_3 all'udienza del 23.3.2022 e quindi, dopo l'integrazione del contraddittorio, a quella del 4.6.2024, il quale con un narrato privo di contraddizioni riferisce “Quel giorno percorrevo la via Cristoforo Colombo in direzione Roma. Davanti a me c'era una Majesty 400 con a bordo due persone, guidava una donna. Ad un certo punto il semaforo ha proiettato luce arancione e una Fiat Punto che stava davanti alla moto ha frenato improvvisamente. Ho anche sentito il rumore della frenata. La conducente della moto che era davanti a me per evitare l'urto ha frenato e, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduta a terra insieme al veicolo ed al trasportato. Mentre la GN ha riportato solo graffi il ragazzo aveva problemi alla gamba destra in quanto la moto gli era caduta sopra”. Né le deduzioni della difesa della Compagnia in ordine alla mancata indicazione del teste in sede di denuncia o nell'atto di citazione possono portare a sminuire l'attendibilità del medesimo considerato che alla fattispecie non è applicabile l'art. 135 cod. ass. e che, in ogni caso, alcuna contestazione in tal senso è stata sollevata dalla nella fase stragiudiziale allorché il Controparte_1 trasportato è stato anche sottoposto a visita medico legale da parte di un fiduciario. Appare quindi provata non solo la qualità di trasportato del signor ma anche la manovra Pt_1 attuata dalla conducente del motoveicolo, GN per evitare l'impatto contro la Fiat Punto CP_2 ferma al semaforo che ha causato lo scarrocciamento e la caduta del motoveicolo sul quale era trasportato il signor Pt_1 Del pari inidonea ad inficiare le dichiarazioni del signor appare la differente dinamica CP_4 del sinistro descritta dalla GN in sede di denuncia ovvero la circostanza se ad CP_2 accompagnare in ospedale il siano stati o meno i figli. La chiara e concorde descrizione del Pt_1 sinistro resa dal teste anche a distanza di tempo, a ben vedere, non contrasta con quella fornita dalla GN nella denuncia, fatta eccezione per alcuni fatti non rilevanti che ben potrebbe essere CP_2 falsati dalla concitazione del momento (lo stesso teste ricorda che “la GN era impaurita”). Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea. Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum debeatur. Dalla CTU espletata in corso di causa, esaustiva, puntuale e contestata dalla solo Controparte_1 sulla quantificazione delle spese mediche da rimborsare, è emerso che a seguito dell'incidente al trasportato sono derivati postumi permanenti in nesso di causalità con l'evento Parte_1 consistenti in “... modico deficit della respirazione nasale, attendibili toracoalgie nelle sedi delle infrazioni costali riportate nell'incidente, deficit funzionale articolare del ginocchio destro con note cliniche e strumentali RM di interessamento capsulo legamentoso in Soggetto con riscontro anamnestico di precedente frattura dell'emipiatto tibiale esterno” che hanno determinato postumi permanenti quantificabili in IP del 7% preceduta da ITT di giorni 20 e da ITP al 50% di giorni 30. Relativamente alle spese mediche sostenute deve invece essere accolta la contestazione mossa dalla difesa della e deve essere riconosciuta la minor somma di € 921,17 derivante dai CP_1 documenti fiscali depositati in atti ad eccezione della fattura per la perizia di parte. Conseguentemente, tenuto conto della tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 D. Lgs. 209/2005, aggiornata al D.M. 16.7.2024, applicabile alla fattispecie, deve riconoscersi in favore dell'attore le seguenti somme: • a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica, sulla scorta dell'entità delle lesioni, dei postumi (7%) e dell'età del danneggiato (anni 49 all'epoca del sinistro), all'attualità € 10.142,27,
• a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea totale all'attualità € 1.104,80 (pari ad € 55,24 per 20 giorni di invalidità)
• a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea parziale al 50% all'attualità € 828,60 (pari ad € 27,62 per 30 giorni di invalidità). Tenuto conto dell'esiguità delle lesioni ed in assenza di allegazione e di prova al riguardo, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale. E' principio consolidato infatti quello secondo il quale "In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento" (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 28/10/2015) 13/01/2016, n. 339). Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dal signor per le Parte_1 lesioni fisiche riportate ammonta ai valori attuali ad € 12.075,67 alla quale vanno aggiunti € 921,17 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Sulla somma come sopra liquidata, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n. 13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2019) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo, solo gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento. Non può invece essere riconosciuta la somma richiesta a titolo di rimborso degli onorari del CTP per la fase stragiudiziale attesa l'eccessiva quantificazione dei postumi permanenti. Deve infine essere rigettata la richiesta di condanna della per responsabilità Controparte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c.
considerato che
la mancata indicazione del teste nella fase stragiudiziale ha certamente contribuito ad impedire alla compagnia di verificare l'effettiva causazione e dinamica del sinistro. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, per le fasi effettivamente svolte e tenuto conto del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione,
- accoglie la domanda proposta dal signor e, accertata l'esclusiva responsabilità Parte_1 della GN nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 14.7.2019, condanna CP_2 quest'ultima in solido con la al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato Controparte_1 in € 12.075,67 ai valori attuali ed al rimborso delle spese mediche in misura pari ad € 921,17, oltre il lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza e gli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
- condanna la GN in solido con la al rimborso delle spese di lite in CP_2 Controparte_1 favore del signor che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed Parte_1 accessori di legge, ed € 142,45 per spese non imponibili, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Pennaforti dichiaratosi antistatario. Pone a carico di e di le spese di CTU che si liquidano in via definitiva Controparte_1 CP_2 in € 500,00.
Roma, 4.7.2025
dott.ssa Laura Liberati