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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 02/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3348/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...]6, (C.F. Parte_2
), nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Raffaello n. 29 e (C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
(LI), il 24/08/1955, e residente a [...], tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Renzo
Grassi e Paolo Bartaletti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Piombino (LI), Via Roma n. 9, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F. - P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Riotorto (LI), Via della Bottaccina n.
9, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cappelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venturina Terme (LI), Via Trento n. 49, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1 1009/2022 emesso da codesto Tribunale in data 9/8/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 108.853,22 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore del , dovuto per il mancato Controparte_1 della quota indivisa di partecipazione alle spese del , costituito per la CP_1 realizzazione delle opere di urbanizzazione di un comparto suddiviso in lotti.
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta del credito;
- difetto di legittimazione passiva per una parte del credito ingiunto pari ad €
28.770,78, in quanto di competenza di altro soggetto, la ID ON di ID
ZO & C. snc, al quale gli opponenti avevano ceduto alcune aree edificabili nell'ambito del piano di lottizzazione “S. Quirico” con contratto del 24/9/2012;
- difetto di legittimazione passiva per una parte del credito ingiunto pari ad €
29.212,42, in quanto di competenza dei sigg. e Persona_1 che acquistavano le loro aree dai Mazzarri con contratti, Parte_4 rispettivamente, del 13/07/2009 e del 24/06/2009;
- contestazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto in parte relativa a somme già pagate e in parte a somme non dovute;
- difetto di solidarietà degli opponenti, in quanto le somme richieste non riguardano le obbligazioni assunte dagli organi del per cui vige la CP_1 solidarietà dei consorziati ex art. 2615 c.c. in favore dei soggetti terzi, bensì di ordinari rapporti interni per i quali ogni consorziato risponde pro-quota nel rispetto delle quote sociali.
Alla luce di tali motivi, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto: - in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per i motivi indicati in narrativa con ogni consequenziale pronuncia prevista dalla legge;
- nel merito, accertata la infondatezza della richiesta monitoria per i motivi di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque nullo o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1009/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 01/08/2022 e pubblicato in data
09/08/2022, opposto con il presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo,
2 previa correzione dell'importo ingiunto nell'importo di euro 108.753,69 anziché di euro 108.853,22, con condanna degli opponenti anche al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, vista la temerarietà dell'opposizione.
Con ordinanza del 28/12/2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 2/10/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare osservato che, com'è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Da tale premessa deriva, sul piano sostanziale, che la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe al creditore l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (potendo anche spiegare domanda riconvenzionale attesa la sua qualità di convenuto in senso sostanziale). Pertanto, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio e conseguentemente, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile (si veda ex multis Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare,
3 secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Ciò posto, nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo la parte opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria, per le ragioni di seguito specificate.
La convenuta ha posto a fondamento della propria pretesa creditoria il verbale dell'assemblea dei soci del 31/3/2022 con il quale è stato approvato il rendiconto chiuso al 31/12/2021 e il bilancio chiuso al 31/12/2021.
Ed invero, sebbene sia vero che la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto costituisce essa stessa la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato, sicché la somma dovuta trova base proprio ed essenzialmente nella deliberazione stessa, a meno che la delibera non venga annullata a seguito di impugnazione, (vedi Cass. n. 5235/2024), nel caso specifico, dall'esame della documentazione depositata in atti non può ritenersi raggiunta la prova del credito di cui la odierna parte opposta chiede il pagamento, pari a complessivi € 108.753,69.
Non si comprende, infatti, né dalla documentazione depositata in atti né dalle stesse allegazioni difensive della parte opposta, come quest'ultima sia addivenuta al suddetto calcolo e quale sia la fonte del proprio credito, non potendo costituire prove idonee in tal senso i rendiconti e i bilanci depositati dai quali risultano somme del tutto diverse rispetto a quelle pretese da parte opposta. Né tale deficit probatorio può essere superato dai meri prospetti di calcolo e dalle diffide di pagamento depositate in atti da parte opposta, dai quali non è dato possibile ricavare in alcuno modo la presunta quota di spettanza dei singoli consorziati e, quindi, anche degli odierni opponenti.
Non si comprende, tra l'altro, neppure il motivo per cui la domanda di condanna al pagamento preteso dall'opposta sia stata svolta nei confronti degli odierni opponenti in via solidale, trattandosi di posizione distinte che avrebbero dovuto essere trattate in maniera autonoma, come del resto emerge dalla stessa documentazione contabile depositata dall'opposta.
La pretesa creditoria si fonda, in buona sostanza, su allegazioni vaghe, incomplete, contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
In assenza di indispensabili specificazioni sul fondamento della pretesa creditoria, tra l'altro, l'azione proposta, oltre a presentarsi esplorativa, si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace nel merito, rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a
4 fondamento della domanda. Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto (cfr. Cass. n. 6618/2018).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto di non rilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2022 emesso in data 9/8/2022,
• Condanna il al pagamento in favore degli opponenti Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed €
7.890,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 22/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 02/10/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3348/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...]6, (C.F. Parte_2
), nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Raffaello n. 29 e (C.F. ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
(LI), il 24/08/1955, e residente a [...], tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Renzo
Grassi e Paolo Bartaletti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Piombino (LI), Via Roma n. 9, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F. - P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Riotorto (LI), Via della Bottaccina n.
9, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cappelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venturina Terme (LI), Via Trento n. 49, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1 1009/2022 emesso da codesto Tribunale in data 9/8/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 108.853,22 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore del , dovuto per il mancato Controparte_1 della quota indivisa di partecipazione alle spese del , costituito per la CP_1 realizzazione delle opere di urbanizzazione di un comparto suddiviso in lotti.
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta del credito;
- difetto di legittimazione passiva per una parte del credito ingiunto pari ad €
28.770,78, in quanto di competenza di altro soggetto, la ID ON di ID
ZO & C. snc, al quale gli opponenti avevano ceduto alcune aree edificabili nell'ambito del piano di lottizzazione “S. Quirico” con contratto del 24/9/2012;
- difetto di legittimazione passiva per una parte del credito ingiunto pari ad €
29.212,42, in quanto di competenza dei sigg. e Persona_1 che acquistavano le loro aree dai Mazzarri con contratti, Parte_4 rispettivamente, del 13/07/2009 e del 24/06/2009;
- contestazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto in parte relativa a somme già pagate e in parte a somme non dovute;
- difetto di solidarietà degli opponenti, in quanto le somme richieste non riguardano le obbligazioni assunte dagli organi del per cui vige la CP_1 solidarietà dei consorziati ex art. 2615 c.c. in favore dei soggetti terzi, bensì di ordinari rapporti interni per i quali ogni consorziato risponde pro-quota nel rispetto delle quote sociali.
Alla luce di tali motivi, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto: - in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per i motivi indicati in narrativa con ogni consequenziale pronuncia prevista dalla legge;
- nel merito, accertata la infondatezza della richiesta monitoria per i motivi di cui in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque nullo o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1009/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 01/08/2022 e pubblicato in data
09/08/2022, opposto con il presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo,
2 previa correzione dell'importo ingiunto nell'importo di euro 108.753,69 anziché di euro 108.853,22, con condanna degli opponenti anche al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, vista la temerarietà dell'opposizione.
Con ordinanza del 28/12/2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 2/10/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare osservato che, com'è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Da tale premessa deriva, sul piano sostanziale, che la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe al creditore l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (potendo anche spiegare domanda riconvenzionale attesa la sua qualità di convenuto in senso sostanziale). Pertanto, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio e conseguentemente, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile (si veda ex multis Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare,
3 secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Ciò posto, nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo la parte opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria, per le ragioni di seguito specificate.
La convenuta ha posto a fondamento della propria pretesa creditoria il verbale dell'assemblea dei soci del 31/3/2022 con il quale è stato approvato il rendiconto chiuso al 31/12/2021 e il bilancio chiuso al 31/12/2021.
Ed invero, sebbene sia vero che la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto costituisce essa stessa la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato, sicché la somma dovuta trova base proprio ed essenzialmente nella deliberazione stessa, a meno che la delibera non venga annullata a seguito di impugnazione, (vedi Cass. n. 5235/2024), nel caso specifico, dall'esame della documentazione depositata in atti non può ritenersi raggiunta la prova del credito di cui la odierna parte opposta chiede il pagamento, pari a complessivi € 108.753,69.
Non si comprende, infatti, né dalla documentazione depositata in atti né dalle stesse allegazioni difensive della parte opposta, come quest'ultima sia addivenuta al suddetto calcolo e quale sia la fonte del proprio credito, non potendo costituire prove idonee in tal senso i rendiconti e i bilanci depositati dai quali risultano somme del tutto diverse rispetto a quelle pretese da parte opposta. Né tale deficit probatorio può essere superato dai meri prospetti di calcolo e dalle diffide di pagamento depositate in atti da parte opposta, dai quali non è dato possibile ricavare in alcuno modo la presunta quota di spettanza dei singoli consorziati e, quindi, anche degli odierni opponenti.
Non si comprende, tra l'altro, neppure il motivo per cui la domanda di condanna al pagamento preteso dall'opposta sia stata svolta nei confronti degli odierni opponenti in via solidale, trattandosi di posizione distinte che avrebbero dovuto essere trattate in maniera autonoma, come del resto emerge dalla stessa documentazione contabile depositata dall'opposta.
La pretesa creditoria si fonda, in buona sostanza, su allegazioni vaghe, incomplete, contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
In assenza di indispensabili specificazioni sul fondamento della pretesa creditoria, tra l'altro, l'azione proposta, oltre a presentarsi esplorativa, si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace nel merito, rendendo, altresì, difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a
4 fondamento della domanda. Chi agisce in giudizio, invero, non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto (cfr. Cass. n. 6618/2018).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto di non rilevante complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 1009/2022 emesso in data 9/8/2022,
• Condanna il al pagamento in favore degli opponenti Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed €
7.890,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 22/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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