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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2049/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 18 novembre
2025 in persona dei signori giudici: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Adolfo Di Zenzo Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2049/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bruschetti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio della stessa in Pontedera, Via Mazzini n.110;
PARTE RICORRENTE contro
1 nato a [...] il [...] (cf.: CP_1 C.F._3
, residente in [...],
[...]
elettivamente domiciliato in Cascina (PI) viale Due Giugno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Silvia Parrini del Foro di Pisa (cf.:
[...]
; C.F._4
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte nei seguenti termini:
1. Parte ricorrente:
'che codesto Ill.mo Tribunale di Pisa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 bis e ter c.c. e art. 473 bis 12, previa comparizione personale delle parti, Voglia modificare i provvedimenti già adottati con Decreto n° 1737 del 6/4/2021 nell'interesse del minore e disporre la regolamentazione Per_1
dell'esercizio della potestà genitoriale del figlio secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. Affidamento condiviso;
2. Collocamento prevalente di alla madre;
Per_1
3. Tempi di frequentazione del figlio con ciascun genitore secondo la seguente scansione temporale: - Prima settimana: week end con il padre, dal sabato mattina all'uscita della scuola
(o alle ore 12 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (o con accompagnamento a casa della madre in periodo non scolastico); Mercoledì dalle ore 18 fino a giovedì mattina con il padre che lo accompagnerà a scuola o dalla madre 2 in periodo non scolastico;
- Seconda settimana: week end con la madre;
Mercoledì ore 18 fino a giovedì con il padre;
e così via alternativamente per le settimane successive;
- Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno ognuno 15 gg anche non consecutivi con il figlio previo accordo sul periodo da comunicarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Vacanze di Natale: seguendo un calendario già concordato da anni tra i genitori, Per_1
trascorrerà ogni vigilia di Natale ed il giorno di S.Stefano con la madre ed ogni giorno di Natale con il padre, mentre i restanti giorni fino all'Epifania si seguirà il calendario ordinario;
-
Vacanze di Pasqua: trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni Per_1
alterni, con ciascuno dei genitori;
- In caso di malattia del figlio l'altro genitore potrà fargli visita presso l'abitazione materna o paterna in cui il figlio si trova previo accordo sull'orario di visita;
4. Contributo di mantenimento: il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento Pt_1
ordinario del figlio, l'importo di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. L'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente dalla madre, con onere del padre di prestare il relativo consenso alla madre per poterne fare richiesta;
6. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e, fatto salvo per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte separatamente da ciascun di essi, quelle di maggiore interesse per la vita del figlio , relative all'istruzione, all'educazione ed Per_1
alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo 3 conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
7. I genitori si impegnano vicendevolmente sia a favorire i colloqui telefonici con il genitore assente, sia a comunicarsi il luogo in cui si trova il minore nei giorni in cui questo è affidato alle cure dell'uno e dell'altro genitore in occasione delle vacanze scolastiche ed estive.
8. I genitori si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione in ordine a tutti i fatti di maggior rilievo afferenti alla vita del figlio, quali, a titolo esemplificativo, problemi personali, di salute e rendimento scolastico.
9. Il padre avrà l'obbligo di attivare l'app. del Registro elettronico a mezzo del quale controllare l'andamento scolastico del figlio rendendosi responsabile, nei giorni di sua competenza, dell'esatta esecuzione dei compiti allo stesso impartiti;
10. I genitori dovranno rendersi disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità qualora questo sia richiesto dai
SS.SS che hanno in carico il minore, autorizzare i test psicologici suggeriti a sostegno di un corretto sviluppo psico- comportamentale del figlio, sostenendone i relativi costi;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle modalità di esercizio delle potestà genitoriali come sopra descritte, Voglia il Tribunale di Pisa suggerire le determinazioni che ritiene più idonee a garantire il reciproco diritto dei genitori di mantenere con il figlio un ampio e continuativo rapporto genitoriale, sempre e comunque avendo riguardo al preminente interesse dello stesso e nell'ottica di garantire al medesimo un 4 sano ed equilibrato sviluppo psico/fisico, nel tentativo di ridurre al minimo possibile le conseguenze del pregiudizio subito per l'interruzione del rapporto di convivenza tra i genitori.” Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio';
Parte resistente:
'Nel merito, voglia questo On.Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con Per_1
collocamento dello stesso presso la casa materna ubicata allo stato a Calcinaia via Allori n.61. Consta al sottoscritto difensore che a breve la si trasferirà presso altra Parte_1
abitazione col figlio : rimane in attesa della Per_1 CP_1
debita comunicazione della sul nuovo indirizzo Parte_1
di residenza;
- determinare il calendario padre-figlio secondo le seguenti modalità: Prima settimana con week-end materno : il martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 17:00 circa del martedì, mercoledì
e del giovedì ovvero dall'uscita del lavoro del padre) con pernotto dal martedì al mercoledì, da mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì; Seconda settimana con week end paterno: mercoledì
(dalle ore 17:00) fino al giovedì mattina (con pernotto intermedio);
e fine settimana dal venerdì (dalle ore 17:00 circa) al lunedì mattina. Per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale,
Natale, S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'Anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta etc….) varrà il principio dell'alternanza. Per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali
3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le 5 vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il
30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno Per_1
trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della
Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e CP_1 Pt_1
sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di
[...]
villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
- a modifica del decreto n. 1737 del 06.04.2021 del Tribunale di
Pisa, voglia il Tribunale adito revocare il contributo di mantenimento perequativo a carico di nella CP_1
misura attuale di euro 274,03 e, voglia pertanto disporre che i genitori siano obbligati al mantenimento diretto del figlio minore
, nei rispettivi periodi di permanenza presso la madre ed il Per_1
padre, nonchè tenuti entrambi all'obbligo contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come per legge con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF del
14.07.2017. In caso di auspicabile accoglimento del regime di mantenimento diretto, l'AUU verrà percepito integralmente da dalla data di pubblicazione dell'emananda Parte_1
sentenza;
6 - in via subordinata, viste le ragioni di cui agli scritti difensivi, voglia questo On.Tribunale adito ridurre il contributo di mantenimento perequativo a carico di CP_1
dall'importo di euro 274,04 così come rivalutato all'importo di euro 100,00 mensili e, anche in tal caso, l'AUU sarà percepito integralmente da . Nella denegata ipotesi di Parte_1
rigetto della domanda di revoca e di riduzione del contributo di mantenimento, voglia questo Tribunale adito statuire che l'AUU sia percepito da entrambi i genitori nella misura di metà cadauno. -Voglia questo Tribunale adito, ammonire ex art. 473 bis 39 lettera a) cpc invitandola al rispetto del Parte_1
calendario padre-figlio e, comunque invitandola ad agevolare e facilitare il rapporto tra ed il figlio CP_1 Persona_2
determinando ai sensi dell'art. 614-bis cpc una somma di denaro dovuta dalla per ogni violazione o inosservanza e Pt_1
determinando altresì ai sensi dell'art. 473 bis 38 cpc le modalità di attuazione per la frequentazione padre/figlio'.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
In ragione del ricorso ex art. 337 ter c.c, depositato in data
08.07.2024, la ricorrente a chiesto all'adito Parte_1
Tribunale la modifica dei provvedimenti già adottati dal
Tribunale con Decreto n.1737 del 06.04.2021 nell'interesse del figlio minore , nato -da una convivenza more uxorio con Per_1
in data 14 maggio 2015 a Pontedera (cf. Controparte_1 [...]
), e residente in [...]. C.F._5
7 Il decreto suindicato aveva previsto le seguenti condizioni:
l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento e residenza presso l'abitazione della madre;
l'analitica calendarizzazione dei tempi di frequentazione del figlio con ognuno dei genitori, compresi il periodo estivo e le festività;
l'obbligo per di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di €. 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
la spettanza degli assegni familiari a;
la suddivisione al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, da individuarsi in conformità con le linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
Nel ricorso, la ricorrente -che ha allegato un mancato rispetto degli accordi, il disinteresse e l'incapacità del padre di cogliere i reali bisogni del figlio anche considerando il disagio psicologico vissuto dal minore per effetto della separazione dei genitori- ha avanzato le seguenti richieste: una diversa regolamentazione del calendario di visita del padre oltre ad un maggiore impegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre;
sul piano economico, lamentando il mancato rispetto degli obblighi di contribuzione, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento in favore del figlio nella misura di
€350 nonché l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico.
8 Con memoria depositata in data 17.10.2024, si è costituito in giudizio che ha contestato la ricostruzione dei CP_1
fatti offerta dalla ricorrente, specie in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, allegando: di avere preso in locazione una casa con un canone di €600, in cui vi è una cameretta per
, che la diversa organizzazione era frutto di un accordo tra le Per_1
parti; di essere stato sempre elastico e disponibile tanto da tenere con sé per trenta giorni consecutivi allorquando la madre ha Per_1
avuto bisogno di tempo per stare con l'altra figlia;
che dall'incontro con l'UFSMIA era emerso più che un disagio psicologico, solo la necessità di monitoraggio dell'andamento scolastico in cui ha avuto un piano didattico personalizzato. Per_1
Ha quindi chiesto che la regolamentazione del diritto di visita avvenisse secondo il calendario attualmente in vigore. Sul piano economico, il resistente ha effettivamente ammesso di non riuscire a rispettare la contribuzione al mantenimento per un peggioramento delle condizioni economiche dovute in parte al cambiamento di posto di lavoro, in parte a causa dei finanziamenti contratti per avere liquidità. Ha, quindi, domandato la revoca del mantenimento con conseguente statuizione del mantenimento diretto ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso nella diversa misura di €100,00.
All'udienza del 21 novembre 2024, il Giudice delegato ha sentito le parti, ed all'esito, ha disposto l'audizione del minore . Per_1
: 'tante cose sono migliorate da quando sono Parte_1
andata dall'avvocato. Il padre vede il bambino quando smette di lavorare il mercoledì ed il giovedì quando il bambino è con me,
9 mentre solo il mercoledì quando il fine settimana è con il padre dal venerdì al lunedì';
. 'sono attualmente in congedo perché la bambina ha la 104. Il padre non si rende disponibile in orari diversi rispetto a quelli concordati. Rispetto al calendario previsto dal precedente decreto il padre non lo ha mai rispettato. In generale è venuto meno l'impegno al mantenimento oltre che alla corresponsione delle spese straordinarie';
. 'chiedo l'assegno unico per intero. Attualmente guadagno 900 euro. Dovrei rientrare a lavoro a gennaio. Percepisco con lo straordinario 1100 euro';
: “Sono sempre puntuale agli orari. Vado a CP_1
prendere il bimbo alle ore 17:00 e lo riporto come previsto';
. 'lavoro sulle barche. Guadagno 2000 euro. Non ce la faccio a corrispondere il mantenimento. Potrei solo corrispondere l'assegno unico di 120 euro”.
All'udienza del 24 gennaio 2025, il minore pronunciato le Per_1
seguenti dichiarazioni: 'Mi chiamo e ho nove anni;
a Per_1
Calcinaia sto con la mamma;
con mia mamma sto bene, anche con mio papà. Nell'ultimo periodo, da metà 2024, c'è questa organizzazione: prima stavo fino a venerdì con mamma e sabato e domenica con AB. Preferisco l'organizzazione che abbiamo ora perché così sto di più con AB. Quando ci sono i colloqui di scuola mi viene a prendere AB, le altre volte no perché lavora. I compiti li vede anche AB sul diario. Se non ci sono sul diario, li vede sul registro elettronico. Con AB c'è una compagna da circa dieci mesi. Mi da noia che mi fanno cenare 10 tardi. La compagna non mi è molto simpatica, perché mi brontola, si arrabbia che non metto a posto. L'organizzazione della frequentazione dei miei genitori va bene come è ora'.
Nel corso dell'udienza, preso atto delle dichiarazioni del minore, non risultando possibile addivenire ad una conciliazione, il
Giudice delegato ha riservato la decisione sull'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ed ha emesso ordinanza provvisoria in data 8 aprile 2025, immediatamente efficace.
La causa, infine, è stata rimessa al Collegio per la sentenza con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. visto l'art. 473 bis.28 c.p.c..
In ragione del decreto del Presidente del Tribunale dell'8 ottobre
2025, la causa è stata assegnata -quale relatore- al dott. Adolfo
Di Zenzo, giudice applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 117/25, convertito in legge -n. 148/2025- e della delibera del CSM n. 121 del 30.09.2025.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria svolta, i temi proposti nella presente causa possono essere così definiti:
l'affidamento congiunto del minore
Le parti hanno concordato sulla necessità di mantenere l'affidamento congiunto del minore, già disposto con decreto n.1737 del 06.04.2021.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, deve rilevarsi che talune problematiche segnalate dalla ricorrente,
11 anche in relazione alle condotte della controparte, sono state in buona misura superate dopo la presentazione del ricorso, essendosi il padre trasferitosi lavorativamente a Pisa, dove aveva già in locazione una casa in cui vi è, attualmente, una camera per;
dalle dichiarazioni del minore è altresì emerso che il Per_1
padre ha attivato il registro elettronico, e che lo sta seguendo nel percorso scolastico.
Ed ancora, sulla base della relazione dell'UFSMIA, redatta sul minore a seguito di segnalazione della scuola e della famiglia, è stato dato atto di come il padre si sia sottoposto ai test utili per eseguire una completa diagnosi dei disturbi del bambino, con ciò dimostrando impegno e partecipazione nel voler risolvere eventuali problematiche, circostanza peraltro confermata dalla ricorrente ('tante cose sono migliorate').
Ma soprattutto, nella relazione è stato dato atto che è un Per_1
'bambino con livello cognitivo nella norma', che 'non si evidenzia un disturbo specifico a carico dell'attenzione o del comportamento, segnalati in ambito familiare. Le capacità di lettura sono nella media'.
Deve pertanto rilevarsi, anche alla luce delle osservazioni tranquillizzanti esposte nella relazione dell'Ufsmia, che non è emerso alcun elemento ostativo al mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori.
i criteri di frequentazione tra padre e figlio
In ragione di tali complessivo quadro di informazioni, deve rilevarsi che non sussistono ragioni per modificare il calendario di visita del padre, adottato in via di fatto e recepito
12 nell'ordinanza provvisoria, che è risultato gradito anche al minore ('l'organizzazione della frequentazione dei miei genitori va bene come è ora').
In questi termini, deve essere accolta la richiesta di modificazione dei criteri di frequentazione proposta dal ricorrente, sia perché di fatto applicata anche durante la pendenza del procedimento sia in ragione dell'adesione rappresentata dallo stesso , il quale Per_1
in udienza ha dichiarato 'preferisco l'organizzazione che abbiamo ora perché così sto di più con AB'. il monitoraggio da parte dell'Ufsmia
Quanto alle richieste della ricorrente di sottoporre il minore ad un percorso psicologico, sebbene il monitoraggio eseguito dall'UFSMIA non appaia destare seria preoccupazione, risulta utile confermarlo atteso che sia la madre che la scuola hanno riferito di problematiche comportamentali che potrebbero in ipotesi essere riconducibili alla separazione dei genitori;
ed ancora, il monitoraggio potrebbe rendere maggiormente agevole l'avvicinamento di alla nuova famiglia del padre, in ragione Per_1
di alcune difficoltà insorte nel corso dell'ultimo anno. il contributo al mantenimento del figlio
Sul piano delle statuizioni economiche, risulta pacificamente ammesso come il resistente abbia interrotto -per un periodo non breve- il versamento del contributo al mantenimento in favore del figlio. Detta condotta, dal resistente giustificata in relazione al peggioramento delle condizioni economiche, non è stata preceduta dal ricorso all'autorità giudiziaria, che ne avrebbe dovuto vagliare la fondatezza, di talché si è reso necessario
13 disporre, con l'ordinanza provvisoria, un formale ammonimento;
tale intervento ha avuto esito positivo, perché il resistente ha ripreso a corrispondere quanto dovuto, impegnandosi altresì a pagare le somme arretrate.
Quanto alla domanda formulata in questa sede dal resistente di revoca o di riduzione del contributo al mantenimento, la stessa, risultando giustificata sulla base della mera esposizione debitoria del resistente, non può trovare favorevole accoglimento;
allo stesso modo, il complessivo comportamento del resistente nel corso degli ultimi anni, connotato da un andamento altalenante nella disponibilità concretamente offerta a prendersi cura del figlio, non rende possibile né disporre un collocamento paritario né aderire alla soluzione del mantenimento diretto;
a ciò deve aggiungersi che il figlio ha espressamente dichiarato Per_1
di non trovarsi completamente a suo agio nel coabitare con la nuova compagna del padre.
Preme evidenziare che -mentre la ricorrente percepisce un reddito netto di € 1.100 (a partire dal mese di gennaio 2025)- il resistente percepisce un reddito di € 2.000, per come documentato da entrambe le parti sia producendo gli estratti conto (dell'istituto postale per la ricorrente;
dell'istituto bancario per il resistente) sia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Sulla ricorrente continua, inoltre, a gravare l'onere del maggiore accudimento del figlio , il quale trascorre oggettivamente un Per_1
tempo più ampio insieme alla madre.
14 Preso atto che sul reddito del resistente gravano le spese della locazione (documentate nella misura di € 600) nonché le rate di quattro finanziamenti (documentati in atti: rata prestito
Findomestic per euro 475,00; rata prestito n. 16202347
Santander per euro 140,50; rata prestito n. 13051434 Santander per euro 80,00; rata prestito euro 142,03), non Pt_2
risultano d'immediata evidenza le ragioni che hanno portato all'indebitamento del resistente, il quale si è limitato a documentare l'esistenza dei quattro finanziamenti, indicandone la causa soltanto in relazione al secondo (per l'acquisto dell'autovettura in suo uso).
Appare congruo in relazione ai parametri di riferimento, pertanto, confermare il contributo al mantenimento a carico del padre della somma di € 250 -rivalutato alla data odierna nella misura di € 275- oltre al 50% delle spese straordinarie, con onere di continuare a corrispondere gli arretrati, comprensivi di quanto dovuto a titolo di rivalutazione.
Né possono essere accolte le richieste, della ricorrente, di aumentare l'importo fino all'importo di € 350, in quanto è emersa la circostanza, documentata in atti (e confermata in sede di istruttoria), della nascita -intervenuta durante il procedimento, in data 11 marzo 2025- di un figlio del resistente ( , evento CP_2
di cui deve tenersi conto essendo altrettanto importante che anche il nuovo nato possa ricevere le necessarie cure ed attenzioni.
15 Può essere accolta, proprio in ragione di quest'ultima argomentazione, la richiesta della ricorrente di Parte_1
percepire per intero (e pertanto non più nella misura del 50%)
l'assegno unico per il figlio, con onere del padre di prestare il relativo consenso alla madre per poterne fare richiesta;
deve infatti rilevarsi che attualmente il resistente percepisce, per il nuovo nato un importo equivalente. CP_2
Si ritiene di dover condannare a rifondere in CP_1
favore di le spese di lite fino alla concorrenza dei Parte_1
due terzi, in ragione della rilevata necessità di dover disporre - nel corso della causa- un ammonimento nei suoi confronti ad adempiere agli oneri di mantenimento, per molto tempo elusi;
ed infatti, il resistente non ha negato di aver interrotto, prima del ricorso, l'adempimento dell'obbligo alimentare per un periodo di tempo non breve, e soltanto nel corso della causa si è impegnato ad effettuare regolari versamenti, nonché a ripianare la situazione debitoria che si era creata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone in parziale riforma del decreto datato
6 aprile 2021: dispone l'onere per la madre, nell'ipotesi di un trasferimento presso altra abitazione insieme al figlio , di comunicare Per_1
immediatamente il nuovo indirizzo al padre;
CP_1
16 dispone la presa in carico del minore da parte Persona_2
dell'Ufsmia competente per territorio per un monitoraggio del suo stato di benessere psicologico, anche con riferimento alla frequentazione con il padre e del nuovo nucleo familiare da quest'ultimo costituito;
dispone che la frequentazione tra il padre ed il figlio è disciplinata secondo i seguenti criteri:
. prima settimana con week-end materno: il martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 17:00 circa del martedì, mercoledì e del giovedì ovvero dall'uscita del lavoro del padre) con pernotto dal martedì al mercoledì, da mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì;
. seconda settimana con week end paterno: mercoledì (dalle ore
17:00) fino al giovedì mattina (con pernotto intermedio); e fine settimana dal venerdì (dalle ore 17:00 circa) al lunedì mattina;
e così via.
. per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale, Natale,
S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'Anno,
Epifania, Pasqua, Pasquetta) si applicherà il principio dell'alternanza; per le vacanze natalizie: sette giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali tre giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive quindici giorni anche consecutivi con ogni genitore;
le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, Per_1
con entrambi i genitori;
la Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in 17 deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre;
con onere per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
conferma che dovrà corrispondere a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo mensile per il mantenimento
[...]
ordinario del figlio, l'importo di € 250,00, rivalutato alla data odierna nella misura di € 275,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con onere di proseguire a corrispondere gli arretrati, comprensivi di quanto dovuto a titolo di rivalutazione;
dispone che l'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente da , a partire dalla data di Parte_1
presentazione del ricorso;
condanna a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida in euro 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso per esposti, rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'UFSMIA competente per territorio.
Pisa, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Eleonora Polidori dott. Adolfo Di Zenzo
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 18 novembre
2025 in persona dei signori giudici: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Adolfo Di Zenzo Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2049/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bruschetti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio della stessa in Pontedera, Via Mazzini n.110;
PARTE RICORRENTE contro
1 nato a [...] il [...] (cf.: CP_1 C.F._3
, residente in [...],
[...]
elettivamente domiciliato in Cascina (PI) viale Due Giugno n. 11, presso lo studio dell'Avv. Silvia Parrini del Foro di Pisa (cf.:
[...]
; C.F._4
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte nei seguenti termini:
1. Parte ricorrente:
'che codesto Ill.mo Tribunale di Pisa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 bis e ter c.c. e art. 473 bis 12, previa comparizione personale delle parti, Voglia modificare i provvedimenti già adottati con Decreto n° 1737 del 6/4/2021 nell'interesse del minore e disporre la regolamentazione Per_1
dell'esercizio della potestà genitoriale del figlio secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. Affidamento condiviso;
2. Collocamento prevalente di alla madre;
Per_1
3. Tempi di frequentazione del figlio con ciascun genitore secondo la seguente scansione temporale: - Prima settimana: week end con il padre, dal sabato mattina all'uscita della scuola
(o alle ore 12 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola (o con accompagnamento a casa della madre in periodo non scolastico); Mercoledì dalle ore 18 fino a giovedì mattina con il padre che lo accompagnerà a scuola o dalla madre 2 in periodo non scolastico;
- Seconda settimana: week end con la madre;
Mercoledì ore 18 fino a giovedì con il padre;
e così via alternativamente per le settimane successive;
- Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno ognuno 15 gg anche non consecutivi con il figlio previo accordo sul periodo da comunicarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
- Vacanze di Natale: seguendo un calendario già concordato da anni tra i genitori, Per_1
trascorrerà ogni vigilia di Natale ed il giorno di S.Stefano con la madre ed ogni giorno di Natale con il padre, mentre i restanti giorni fino all'Epifania si seguirà il calendario ordinario;
-
Vacanze di Pasqua: trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni Per_1
alterni, con ciascuno dei genitori;
- In caso di malattia del figlio l'altro genitore potrà fargli visita presso l'abitazione materna o paterna in cui il figlio si trova previo accordo sull'orario di visita;
4. Contributo di mantenimento: il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento Pt_1
ordinario del figlio, l'importo di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. L'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente dalla madre, con onere del padre di prestare il relativo consenso alla madre per poterne fare richiesta;
6. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e, fatto salvo per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte separatamente da ciascun di essi, quelle di maggiore interesse per la vita del figlio , relative all'istruzione, all'educazione ed Per_1
alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo 3 conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
7. I genitori si impegnano vicendevolmente sia a favorire i colloqui telefonici con il genitore assente, sia a comunicarsi il luogo in cui si trova il minore nei giorni in cui questo è affidato alle cure dell'uno e dell'altro genitore in occasione delle vacanze scolastiche ed estive.
8. I genitori si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione in ordine a tutti i fatti di maggior rilievo afferenti alla vita del figlio, quali, a titolo esemplificativo, problemi personali, di salute e rendimento scolastico.
9. Il padre avrà l'obbligo di attivare l'app. del Registro elettronico a mezzo del quale controllare l'andamento scolastico del figlio rendendosi responsabile, nei giorni di sua competenza, dell'esatta esecuzione dei compiti allo stesso impartiti;
10. I genitori dovranno rendersi disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità qualora questo sia richiesto dai
SS.SS che hanno in carico il minore, autorizzare i test psicologici suggeriti a sostegno di un corretto sviluppo psico- comportamentale del figlio, sostenendone i relativi costi;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle modalità di esercizio delle potestà genitoriali come sopra descritte, Voglia il Tribunale di Pisa suggerire le determinazioni che ritiene più idonee a garantire il reciproco diritto dei genitori di mantenere con il figlio un ampio e continuativo rapporto genitoriale, sempre e comunque avendo riguardo al preminente interesse dello stesso e nell'ottica di garantire al medesimo un 4 sano ed equilibrato sviluppo psico/fisico, nel tentativo di ridurre al minimo possibile le conseguenze del pregiudizio subito per l'interruzione del rapporto di convivenza tra i genitori.” Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio';
Parte resistente:
'Nel merito, voglia questo On.Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con Per_1
collocamento dello stesso presso la casa materna ubicata allo stato a Calcinaia via Allori n.61. Consta al sottoscritto difensore che a breve la si trasferirà presso altra Parte_1
abitazione col figlio : rimane in attesa della Per_1 CP_1
debita comunicazione della sul nuovo indirizzo Parte_1
di residenza;
- determinare il calendario padre-figlio secondo le seguenti modalità: Prima settimana con week-end materno : il martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 17:00 circa del martedì, mercoledì
e del giovedì ovvero dall'uscita del lavoro del padre) con pernotto dal martedì al mercoledì, da mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì; Seconda settimana con week end paterno: mercoledì
(dalle ore 17:00) fino al giovedì mattina (con pernotto intermedio);
e fine settimana dal venerdì (dalle ore 17:00 circa) al lunedì mattina. Per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale,
Natale, S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'Anno, Epifania, Pasqua, Pasquetta etc….) varrà il principio dell'alternanza. Per le vacanze natalizie: 7 (sette) giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali
3 (tre) giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le 5 vacanze estive 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ogni genitore. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il
30 aprile di ogni anno. Le feste di compleanno di saranno Per_1
trascorse, ove possibile, con entrambi i genitori. La Festa della
Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre. e CP_1 Pt_1
sono tenuti a comunicarsi reciprocamente le località di
[...]
villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
- a modifica del decreto n. 1737 del 06.04.2021 del Tribunale di
Pisa, voglia il Tribunale adito revocare il contributo di mantenimento perequativo a carico di nella CP_1
misura attuale di euro 274,03 e, voglia pertanto disporre che i genitori siano obbligati al mantenimento diretto del figlio minore
, nei rispettivi periodi di permanenza presso la madre ed il Per_1
padre, nonchè tenuti entrambi all'obbligo contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% come per legge con rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF del
14.07.2017. In caso di auspicabile accoglimento del regime di mantenimento diretto, l'AUU verrà percepito integralmente da dalla data di pubblicazione dell'emananda Parte_1
sentenza;
6 - in via subordinata, viste le ragioni di cui agli scritti difensivi, voglia questo On.Tribunale adito ridurre il contributo di mantenimento perequativo a carico di CP_1
dall'importo di euro 274,04 così come rivalutato all'importo di euro 100,00 mensili e, anche in tal caso, l'AUU sarà percepito integralmente da . Nella denegata ipotesi di Parte_1
rigetto della domanda di revoca e di riduzione del contributo di mantenimento, voglia questo Tribunale adito statuire che l'AUU sia percepito da entrambi i genitori nella misura di metà cadauno. -Voglia questo Tribunale adito, ammonire ex art. 473 bis 39 lettera a) cpc invitandola al rispetto del Parte_1
calendario padre-figlio e, comunque invitandola ad agevolare e facilitare il rapporto tra ed il figlio CP_1 Persona_2
determinando ai sensi dell'art. 614-bis cpc una somma di denaro dovuta dalla per ogni violazione o inosservanza e Pt_1
determinando altresì ai sensi dell'art. 473 bis 38 cpc le modalità di attuazione per la frequentazione padre/figlio'.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Svolgimento del processo
In ragione del ricorso ex art. 337 ter c.c, depositato in data
08.07.2024, la ricorrente a chiesto all'adito Parte_1
Tribunale la modifica dei provvedimenti già adottati dal
Tribunale con Decreto n.1737 del 06.04.2021 nell'interesse del figlio minore , nato -da una convivenza more uxorio con Per_1
in data 14 maggio 2015 a Pontedera (cf. Controparte_1 [...]
), e residente in [...]. C.F._5
7 Il decreto suindicato aveva previsto le seguenti condizioni:
l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento e residenza presso l'abitazione della madre;
l'analitica calendarizzazione dei tempi di frequentazione del figlio con ognuno dei genitori, compresi il periodo estivo e le festività;
l'obbligo per di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di €. 250,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
la spettanza degli assegni familiari a;
la suddivisione al 50% Parte_1
delle spese straordinarie, da individuarsi in conformità con le linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
Nel ricorso, la ricorrente -che ha allegato un mancato rispetto degli accordi, il disinteresse e l'incapacità del padre di cogliere i reali bisogni del figlio anche considerando il disagio psicologico vissuto dal minore per effetto della separazione dei genitori- ha avanzato le seguenti richieste: una diversa regolamentazione del calendario di visita del padre oltre ad un maggiore impegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre;
sul piano economico, lamentando il mancato rispetto degli obblighi di contribuzione, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento in favore del figlio nella misura di
€350 nonché l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico.
8 Con memoria depositata in data 17.10.2024, si è costituito in giudizio che ha contestato la ricostruzione dei CP_1
fatti offerta dalla ricorrente, specie in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, allegando: di avere preso in locazione una casa con un canone di €600, in cui vi è una cameretta per
, che la diversa organizzazione era frutto di un accordo tra le Per_1
parti; di essere stato sempre elastico e disponibile tanto da tenere con sé per trenta giorni consecutivi allorquando la madre ha Per_1
avuto bisogno di tempo per stare con l'altra figlia;
che dall'incontro con l'UFSMIA era emerso più che un disagio psicologico, solo la necessità di monitoraggio dell'andamento scolastico in cui ha avuto un piano didattico personalizzato. Per_1
Ha quindi chiesto che la regolamentazione del diritto di visita avvenisse secondo il calendario attualmente in vigore. Sul piano economico, il resistente ha effettivamente ammesso di non riuscire a rispettare la contribuzione al mantenimento per un peggioramento delle condizioni economiche dovute in parte al cambiamento di posto di lavoro, in parte a causa dei finanziamenti contratti per avere liquidità. Ha, quindi, domandato la revoca del mantenimento con conseguente statuizione del mantenimento diretto ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso nella diversa misura di €100,00.
All'udienza del 21 novembre 2024, il Giudice delegato ha sentito le parti, ed all'esito, ha disposto l'audizione del minore . Per_1
: 'tante cose sono migliorate da quando sono Parte_1
andata dall'avvocato. Il padre vede il bambino quando smette di lavorare il mercoledì ed il giovedì quando il bambino è con me,
9 mentre solo il mercoledì quando il fine settimana è con il padre dal venerdì al lunedì';
. 'sono attualmente in congedo perché la bambina ha la 104. Il padre non si rende disponibile in orari diversi rispetto a quelli concordati. Rispetto al calendario previsto dal precedente decreto il padre non lo ha mai rispettato. In generale è venuto meno l'impegno al mantenimento oltre che alla corresponsione delle spese straordinarie';
. 'chiedo l'assegno unico per intero. Attualmente guadagno 900 euro. Dovrei rientrare a lavoro a gennaio. Percepisco con lo straordinario 1100 euro';
: “Sono sempre puntuale agli orari. Vado a CP_1
prendere il bimbo alle ore 17:00 e lo riporto come previsto';
. 'lavoro sulle barche. Guadagno 2000 euro. Non ce la faccio a corrispondere il mantenimento. Potrei solo corrispondere l'assegno unico di 120 euro”.
All'udienza del 24 gennaio 2025, il minore pronunciato le Per_1
seguenti dichiarazioni: 'Mi chiamo e ho nove anni;
a Per_1
Calcinaia sto con la mamma;
con mia mamma sto bene, anche con mio papà. Nell'ultimo periodo, da metà 2024, c'è questa organizzazione: prima stavo fino a venerdì con mamma e sabato e domenica con AB. Preferisco l'organizzazione che abbiamo ora perché così sto di più con AB. Quando ci sono i colloqui di scuola mi viene a prendere AB, le altre volte no perché lavora. I compiti li vede anche AB sul diario. Se non ci sono sul diario, li vede sul registro elettronico. Con AB c'è una compagna da circa dieci mesi. Mi da noia che mi fanno cenare 10 tardi. La compagna non mi è molto simpatica, perché mi brontola, si arrabbia che non metto a posto. L'organizzazione della frequentazione dei miei genitori va bene come è ora'.
Nel corso dell'udienza, preso atto delle dichiarazioni del minore, non risultando possibile addivenire ad una conciliazione, il
Giudice delegato ha riservato la decisione sull'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ed ha emesso ordinanza provvisoria in data 8 aprile 2025, immediatamente efficace.
La causa, infine, è stata rimessa al Collegio per la sentenza con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. visto l'art. 473 bis.28 c.p.c..
In ragione del decreto del Presidente del Tribunale dell'8 ottobre
2025, la causa è stata assegnata -quale relatore- al dott. Adolfo
Di Zenzo, giudice applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 117/25, convertito in legge -n. 148/2025- e della delibera del CSM n. 121 del 30.09.2025.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria svolta, i temi proposti nella presente causa possono essere così definiti:
l'affidamento congiunto del minore
Le parti hanno concordato sulla necessità di mantenere l'affidamento congiunto del minore, già disposto con decreto n.1737 del 06.04.2021.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, deve rilevarsi che talune problematiche segnalate dalla ricorrente,
11 anche in relazione alle condotte della controparte, sono state in buona misura superate dopo la presentazione del ricorso, essendosi il padre trasferitosi lavorativamente a Pisa, dove aveva già in locazione una casa in cui vi è, attualmente, una camera per;
dalle dichiarazioni del minore è altresì emerso che il Per_1
padre ha attivato il registro elettronico, e che lo sta seguendo nel percorso scolastico.
Ed ancora, sulla base della relazione dell'UFSMIA, redatta sul minore a seguito di segnalazione della scuola e della famiglia, è stato dato atto di come il padre si sia sottoposto ai test utili per eseguire una completa diagnosi dei disturbi del bambino, con ciò dimostrando impegno e partecipazione nel voler risolvere eventuali problematiche, circostanza peraltro confermata dalla ricorrente ('tante cose sono migliorate').
Ma soprattutto, nella relazione è stato dato atto che è un Per_1
'bambino con livello cognitivo nella norma', che 'non si evidenzia un disturbo specifico a carico dell'attenzione o del comportamento, segnalati in ambito familiare. Le capacità di lettura sono nella media'.
Deve pertanto rilevarsi, anche alla luce delle osservazioni tranquillizzanti esposte nella relazione dell'Ufsmia, che non è emerso alcun elemento ostativo al mantenimento dell'affido condiviso ad entrambi i genitori.
i criteri di frequentazione tra padre e figlio
In ragione di tali complessivo quadro di informazioni, deve rilevarsi che non sussistono ragioni per modificare il calendario di visita del padre, adottato in via di fatto e recepito
12 nell'ordinanza provvisoria, che è risultato gradito anche al minore ('l'organizzazione della frequentazione dei miei genitori va bene come è ora').
In questi termini, deve essere accolta la richiesta di modificazione dei criteri di frequentazione proposta dal ricorrente, sia perché di fatto applicata anche durante la pendenza del procedimento sia in ragione dell'adesione rappresentata dallo stesso , il quale Per_1
in udienza ha dichiarato 'preferisco l'organizzazione che abbiamo ora perché così sto di più con AB'. il monitoraggio da parte dell'Ufsmia
Quanto alle richieste della ricorrente di sottoporre il minore ad un percorso psicologico, sebbene il monitoraggio eseguito dall'UFSMIA non appaia destare seria preoccupazione, risulta utile confermarlo atteso che sia la madre che la scuola hanno riferito di problematiche comportamentali che potrebbero in ipotesi essere riconducibili alla separazione dei genitori;
ed ancora, il monitoraggio potrebbe rendere maggiormente agevole l'avvicinamento di alla nuova famiglia del padre, in ragione Per_1
di alcune difficoltà insorte nel corso dell'ultimo anno. il contributo al mantenimento del figlio
Sul piano delle statuizioni economiche, risulta pacificamente ammesso come il resistente abbia interrotto -per un periodo non breve- il versamento del contributo al mantenimento in favore del figlio. Detta condotta, dal resistente giustificata in relazione al peggioramento delle condizioni economiche, non è stata preceduta dal ricorso all'autorità giudiziaria, che ne avrebbe dovuto vagliare la fondatezza, di talché si è reso necessario
13 disporre, con l'ordinanza provvisoria, un formale ammonimento;
tale intervento ha avuto esito positivo, perché il resistente ha ripreso a corrispondere quanto dovuto, impegnandosi altresì a pagare le somme arretrate.
Quanto alla domanda formulata in questa sede dal resistente di revoca o di riduzione del contributo al mantenimento, la stessa, risultando giustificata sulla base della mera esposizione debitoria del resistente, non può trovare favorevole accoglimento;
allo stesso modo, il complessivo comportamento del resistente nel corso degli ultimi anni, connotato da un andamento altalenante nella disponibilità concretamente offerta a prendersi cura del figlio, non rende possibile né disporre un collocamento paritario né aderire alla soluzione del mantenimento diretto;
a ciò deve aggiungersi che il figlio ha espressamente dichiarato Per_1
di non trovarsi completamente a suo agio nel coabitare con la nuova compagna del padre.
Preme evidenziare che -mentre la ricorrente percepisce un reddito netto di € 1.100 (a partire dal mese di gennaio 2025)- il resistente percepisce un reddito di € 2.000, per come documentato da entrambe le parti sia producendo gli estratti conto (dell'istituto postale per la ricorrente;
dell'istituto bancario per il resistente) sia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Sulla ricorrente continua, inoltre, a gravare l'onere del maggiore accudimento del figlio , il quale trascorre oggettivamente un Per_1
tempo più ampio insieme alla madre.
14 Preso atto che sul reddito del resistente gravano le spese della locazione (documentate nella misura di € 600) nonché le rate di quattro finanziamenti (documentati in atti: rata prestito
Findomestic per euro 475,00; rata prestito n. 16202347
Santander per euro 140,50; rata prestito n. 13051434 Santander per euro 80,00; rata prestito euro 142,03), non Pt_2
risultano d'immediata evidenza le ragioni che hanno portato all'indebitamento del resistente, il quale si è limitato a documentare l'esistenza dei quattro finanziamenti, indicandone la causa soltanto in relazione al secondo (per l'acquisto dell'autovettura in suo uso).
Appare congruo in relazione ai parametri di riferimento, pertanto, confermare il contributo al mantenimento a carico del padre della somma di € 250 -rivalutato alla data odierna nella misura di € 275- oltre al 50% delle spese straordinarie, con onere di continuare a corrispondere gli arretrati, comprensivi di quanto dovuto a titolo di rivalutazione.
Né possono essere accolte le richieste, della ricorrente, di aumentare l'importo fino all'importo di € 350, in quanto è emersa la circostanza, documentata in atti (e confermata in sede di istruttoria), della nascita -intervenuta durante il procedimento, in data 11 marzo 2025- di un figlio del resistente ( , evento CP_2
di cui deve tenersi conto essendo altrettanto importante che anche il nuovo nato possa ricevere le necessarie cure ed attenzioni.
15 Può essere accolta, proprio in ragione di quest'ultima argomentazione, la richiesta della ricorrente di Parte_1
percepire per intero (e pertanto non più nella misura del 50%)
l'assegno unico per il figlio, con onere del padre di prestare il relativo consenso alla madre per poterne fare richiesta;
deve infatti rilevarsi che attualmente il resistente percepisce, per il nuovo nato un importo equivalente. CP_2
Si ritiene di dover condannare a rifondere in CP_1
favore di le spese di lite fino alla concorrenza dei Parte_1
due terzi, in ragione della rilevata necessità di dover disporre - nel corso della causa- un ammonimento nei suoi confronti ad adempiere agli oneri di mantenimento, per molto tempo elusi;
ed infatti, il resistente non ha negato di aver interrotto, prima del ricorso, l'adempimento dell'obbligo alimentare per un periodo di tempo non breve, e soltanto nel corso della causa si è impegnato ad effettuare regolari versamenti, nonché a ripianare la situazione debitoria che si era creata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così dispone in parziale riforma del decreto datato
6 aprile 2021: dispone l'onere per la madre, nell'ipotesi di un trasferimento presso altra abitazione insieme al figlio , di comunicare Per_1
immediatamente il nuovo indirizzo al padre;
CP_1
16 dispone la presa in carico del minore da parte Persona_2
dell'Ufsmia competente per territorio per un monitoraggio del suo stato di benessere psicologico, anche con riferimento alla frequentazione con il padre e del nuovo nucleo familiare da quest'ultimo costituito;
dispone che la frequentazione tra il padre ed il figlio è disciplinata secondo i seguenti criteri:
. prima settimana con week-end materno: il martedì, mercoledì e giovedì (dalle ore 17:00 circa del martedì, mercoledì e del giovedì ovvero dall'uscita del lavoro del padre) con pernotto dal martedì al mercoledì, da mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì;
. seconda settimana con week end paterno: mercoledì (dalle ore
17:00) fino al giovedì mattina (con pernotto intermedio); e fine settimana dal venerdì (dalle ore 17:00 circa) al lunedì mattina;
e così via.
. per le principali festività riconosciute (Vigilia di Natale, Natale,
S.Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'Anno,
Epifania, Pasqua, Pasquetta) si applicherà il principio dell'alternanza; per le vacanze natalizie: sette giorni consecutivi o separati con ogni genitore;
per le vacanze pasquali tre giorni, separati o consecutivi con ogni genitore;
per le vacanze estive quindici giorni anche consecutivi con ogni genitore;
le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste di compleanno di saranno trascorse, ove possibile, Per_1
con entrambi i genitori;
la Festa della Mamma, se del caso anche in deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio con la madre, come parimenti, la Festa del Papà, sempre se del caso in 17 deroga al calendario ordinario, verrà trascorsa dal figlio col padre;
con onere per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente le località di villeggiatura ove si recheranno col figlio minore ed i relativi recapiti telefonici;
in ogni caso, i viaggi che il figlio dovesse intraprendere con uno dei genitori dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore;
conferma che dovrà corrispondere a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo mensile per il mantenimento
[...]
ordinario del figlio, l'importo di € 250,00, rivalutato alla data odierna nella misura di € 275,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con onere di proseguire a corrispondere gli arretrati, comprensivi di quanto dovuto a titolo di rivalutazione;
dispone che l'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente da , a partire dalla data di Parte_1
presentazione del ricorso;
condanna a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida in euro 5.431,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso per esposti, rimborso forfetario per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione all'UFSMIA competente per territorio.
Pisa, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Eleonora Polidori dott. Adolfo Di Zenzo
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