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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 424/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 10.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dell' Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
[...]
Mazzia. appellante contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF: ), rappresentate e difese dall'Avv. CP_2 C.F._3
Mariateresa Petta. appellate
FATTO E DIRITTO
1. L' in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore sig. conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Trebisacce le sig.re e Parte_3 CP_2 esponendo che: -nel mese di luglio 2015 le convenute avevano affidato verbalmente all'Agenzia l'incarico di vendere un loro immobile sito in Trebisacce (in catasto al foglio 25, particella 206, categoria A/5, vani 2), consegnando contestualmente le chiavi, tuttora in mano all'Agenzia, per consentire eventuali visite a probabili acquirenti;
-l'Agenzia si era subito attivata pubblicizzando il predetto immobile;
-fra le tante persone che lo avevano visitato, nel mese di agosto 2016, i coniugi sig.ri e si erano manifestatati interrasati CP_3 Controparte_4
all'acquisto e avevano sollecitato l a prendere contatti con le convenute per Pt_2 definire il prezzo, proposto in € 10.000,00; -l'Agenzia si era fatta portavoce ma tale offerta non era stata accettata dalle convenute;
-in data 20.10.2016, senza alcuna previa comunicazione all'Agenzia, le convenute avevano dato corso alla vendita dell'immobile proprio ad uno dei suddetti coniugi stipulando il rogito presso il Notaio di Firenze, rilasciando una dichiarazione di libera vendita e Persona_1 negando di avere mai dato incarico di vendita all Parte_2
Deduceva quindi che l'incarico era stato portato a termine diligentemente dall'Agenzia ma, conclusasi la vendita dell'immobile, la provvigione non era stata mai corrisposta dalle parti convenute le quali non avevano nemmeno provveduto al recupero delle chiavi dell'immobile. Chiedeva la condanna delle convenute, in solido, al pagamento in suo favore della domma di € 1.500,00 a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione prestata, oltre interessi.
1.1. Si costituivano in giudizio le sig.re e negando CP_2 Controparte_1 di avere affidato un incarico all' per la vendita Parte_2 dell'immobile in questione. Deducevano che: -la compravendita si era svolta in piena autonomia e senza alcuna intermediazione dell'Agenzia la quale non aveva provveduto in alcun modo a mettere in contatto le parti, né aveva svolto nessun tipo di attività; -avevano pubblicizzato la vendita dell'immobile privatamente, affiggendo sull'abitazione un cartello con scritto “vendesi” ed indicando i loro numeri telefonici;
-abitando loro fuori Trebisacce, avevano delegato dei parenti del luogo per affiggere il cartello e per curare anche i rapporti con eventuali acquirenti;
-il marito dell'acquirente dell'immobile, essendo di Trebisacce, conosceva perfettamente la casa in questione e pertanto, una volta visionato il cartello, si era rivolto direttamente a loro. Chiedevano quindi il rigetto della domanda attorea.
1.2. All'esito dell'istruttoria il Giudice di Pace di Trebisacce con sentenza n. 475/2023 pubblicata il 23.8.2023 rigettava la domanda attorea statuendo che “a fronte dell'esito negativo dell'interrogatorio formale delle convenute, le quali non hanno confermato i fatti dedotti nel capitolato di prova del detto mezzo istruttorio, e delle risultanze della prova testimoniale espletata con il teste parte attrice non è stata in grado di offrire Testimone_1 prova alcuna dei fatti costitutivi della pretesa creditoria esercitata in domanda, non risultando da alcuna emergenza istruttoria che le convenute e davano incarico CP_2 Controparte_1 all'Agenzia attrice per la vendita dell'immobile descritto in citazione, rectius: per metterle in relazione con i coniugi al fine della conclusione dell'atto di Controparte_5 compravendita. Né la consegna delle chiavi dell'immobile de quo risulta avere ottenuto riscontro alcuno, risultando, per contro, per quanto riferito dal teste che le stesse Testimone_1 erano nella disponibilità di diverse persone (“ , e altre Persona_2 Persona_3 persone”).”.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. per i Parte_1 seguenti motivi:
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1) errata interpretazione della vicenda processuale da parte del Giudice di prime cure. A riguardo ha eccepito in primo luogo che il Giudice di Pace non aveva tenuto conto dell'intera documentazione prodotta in atti, né della palese genericità, indeterminatezza e contraddittorietà di quanto dichiarato dalle parti convenute in sede di interrogatorio formale, posto che le stesse non avevano contestato l'affidamento dell'incarico all'Agenzia immobiliare e non avevano smentito la circostanza della consegna delle chiavi. In secondo luogo il Giudice di prime cure non aveva consentito alla parte attrice di assolvere il proprio onere probatorio revocando l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale nella sola parte in cui era stata ammessa la testimonianza dei sig.ri ed i quali nonostante fossero stati più CP_3 Controparte_4 volte regolarmente citati nel corso del giudizio non erano comparsi per rendere la propria testimonianza e non era stato disposto l'accompagnamento coattivo o l'assunzione della prova nelle modalità previste dall'art. 203 c.p.c. 2) infondata, errata ed insufficiente motivazione circa la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali. Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata.
2.1. Si sono costituite in appello le sig.re e le quali CP_2 Controparte_1 hanno dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure e chiesto il rigetto del gravame. Hanno evidenziato che l'odierna parte appellante all'udienza del 17.3.2023 celebrata in primo grado aveva rinunciato espressamente all'escussione dei testimoni che erano rimasti da sentire precisando le proprie conclusioni e chiedendo termine per note.
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3. Secondo i ben noti principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Il Giudice di prime cure si è adeguato a tali principi laddove ha statuito che l'odierno appellante non è stato in grado di offrire prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria esercitata. Infatti, a fronte della ferma contestazione delle appellate circa l'inesistenza del rapporto di mediazione, sarebbe stato onere dell'istante dimostrare la fonte dell'azionato diritto, vale a dire non solo il conferimento dell'incarico, ma anche la sussistenza di un nesso di efficienza causale tra l'asserita attività di intermediazione e la conclusione dell'affare.
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Si ricorda che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cassazione civile sez. II, 08/04/2022, n.11443). In tale ottica pur volendo per ipotesi ritenere latamente confessorie le dichiarazioni rilasciate dalle appellate in sede di interrogatorio ex art. 230 c.p.c., nella parte in cui hanno affermato di avere richiesto informalmente al figlio del sig. Parte_1 se conoscesse qualcuno interessato ad acquistare l'immobile, rimane il fatto
[...] che non vi è comunque prova che fosse stata effettivamente l' Parte_2
mettere in contatto le sig.re e con i coniugi
[...] CP_2 CP_1 [...]
Controparte_5
Ed in effetti le appellate hanno dichiarato che la sig.ra era stata CP_2 contattata dal sig. il quale si era procurato il numero leggendolo CP_3 direttamente sul cartello “vendesi” affisso fuori all'abitazione. Il teste di parte convenuta sig. ha confermato di avere lui Testimone_1 stesso scritto sul cartello i numeri di telefono della cugina e della zia. Non sono sorti motivi per dubitare dell'attendibilità del predetto teste. Non è superfluo evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è oramai ferma nel ritenere che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, n.2295). Anche laddove si volesse, per ipotesi, ritenere provata l'avvenuta consegna delle chiavi dell'immobile all'Agenzia, ciò dimostrerebbe tutt'al più l'avvenuto conferimento dell'incarico ma non sarebbe in ogni caso idoneo a fornire una prova soddisfacente dell'incidenza dell'attività del mediatore sulla vendita dell'abitazione. In sostanza, la parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c., non è comunque riuscita a dimostrare di avere posto in essere attività di mediazione in favore delle appellanti e l'esistenza di un nesso causale tra questa e la conclusione dell'affare. Per tale motivo non può dirsi sussistente il diritto dell' Parte_2 ad ottenere la provvigione nella misura richiesta.
[...]
Né può essere ammessa in questa sede la prova testimoniale richiesta in primo grado e non ammessa in virtù dell'ordinanza del 30.12.2019 con la quale il Giudice di prime cure aveva revocato l'ordinanza dell'1.2.2019 nella parte in cui veniva ammessa la testimonianza di sig.ri e CP_3 Controparte_4
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Va a tal proposito evidenziato che dalla disamina dei fascicoli di primo grado si evince che all'udienza del 20.5.2022, riscontrata l'assenza dei testimoni, il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 25.7.2022 “per l'escussione dei testi oggi assenti”. A tale udienza il difensore comparso per l'odierna appellante stante l'assenza dei propri testimoni chiedeva un rinvio per i medesimi incombenti riservandosi la produzione della documentazione attestante l'avvenuta citazione dei testimoni alla successiva udienza, che veniva fissata al 16.9.2022. Ebbene, pur essendovi prova del fatto che i testimoni sig.ri e CP_3 [...] siano stati intimati a comparire all'udienza del 16.9.2022, Controparte_4
l'appellante non ha fornito prova di aver citato detti testi per l'udienza del 25.7.2022 nonostante in quella data si fosse riservato di produrre la relativa documentazione. Per tale motivo l'ordinanza del 30.12.2023 con la quale il Giudice di prime cure revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori nella parte in cui veniva ammessa la testimonianza di sig.ri e non CP_3 Controparte_4 appare censurabile in quanto la parte era decaduta. Si rammenta che è inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e sostanzialmente, come nella specie, dichiarata decaduta dal giudice di primo grado, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. III, Sent., 09/06/2011, n. 12700). Per tali motivi il gravame va rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Le peculiarità della vicenda sostanziale e processuale esaminata rendono congrua e ragionevole la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto dall' in persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del grado di appello;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 11/07/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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