Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 26131/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 26131/2024 R.G. promosso da c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. BERALDO UMBERTO ricorrente, contro
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. FERRARESSO LUANA resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 29/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, ha chiesto che fosse pronunciato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Spinea, il giorno 22/09/2012, con
[...]
trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Spinea al n. 18, Parte II, Serie A, CP_1
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nascevano, in data 15/04/2013 ed in data
25/10/2015, rispettivamente i figli e Persona_1 Persona_2
In data 12/04/2021 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione consensuale definito con omologa n. 15292/2021.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la Parte_1
separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa sita in Spinea, Via Crea n. 86 B/7, di proprietà esclusiva del SI.r viene assegnata con ogni Parte_1
Per_ arredo presente alla SI.ra , affinchè vi abiti con i figli minorenni e sino alla CP_1 Persona_2
raggiunta autosufficienza. Il SI. si impegna al pagamento le rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa Parte_1
sino ad estinzione.
Per_ 2) Disporsi l'affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
3) Diritto di visita: il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 18.00.
Inoltre, considerato che durante la settimana il sig. lavora e vive a Milano ed è quindi impossibilitato a fruire Parte_1
del diritto di visita infrasettimanale, come previsto in sede di separazione sarà facoltà del padre e previo assenso della madre, qualora i propri impegni di lavoro lo consentano di:
- tenere presso di sé i figli durante i giorni infrasettimanali per al massimo due giorni alla settimana, anche consecutivi e previo congruo preavviso alla madre.
- tenere i figli presso di sé il venerdì e il lunedì, eventualmente con pernotto, previo congruo preavviso alla madre.
Per_ In occasione dei compleanni di ed ciascun genitore potrà trascorrere con essi il pranzo o la cena anche Per_2
qualora tale giorno non sia di propria competenza.
4) Vacanze natalizie: i figli, secondo la turnazione prevista in sede di separazione consensuale, trascorreranno nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore (dal 26 al 31 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio), secondo preventivi accordi.
Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore e quello della vigilia con l'altro, alternando di anno in anno. Il genitore che terrà i figli il giorno della vigilia, compreso il pernotto, dovrà portarli presso l'abitazione dell'altro entro le ore 11.00 della mattina successiva.
5) Vacanze pasquali: i figli trascorreranno tale periodo così frazionato: i giorni dal venerdì Santo alla domenica mattina del giorno di Pasqua presso un genitore ed i seguenti giorni, dalla domenica mattina sino al martedì compreso, presso l'altro genitore, alternando di anno in anno.
6) Ulteriori periodi festivi: alternati presso ciascuno dei genitori secondo preventivi accordi;
7) Vacanze estive: il padre, nell'arco del periodo intercorrente tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane di vacanza, delle quali al massimo due consecutive. Durante il restante periodo, verrà seguita la consueta ripartizione, salvo pari periodi di ferie con la madre.
8) Per il mantenimento dei figli minori, il sig. corrisponderà un contributo di € 500,00 mensili (250,00 per Parte_1
ciascuno), somma rivalutabile secondo gli incidi ISTAT, che verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
9) Le spese mediche e sanitarie, comprese quelle: odontoiatriche;
per apparecchi ortodontici;
oculistiche, per occhiali da vista e lenti a contatto;
spese sanitarie non effettuate tramite il SSN, verranno sostenute, con eccezione dei medicinali da banco, al 100% dal padre Parte_1
10) Le altre spese straordinarie seguono la regolamentazione del protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia.
11) L'Assegno Unico Universale verrà percepito in egual misura (50%) dal padre e dalla madre.
Spese e competenze del presente procedimento a carico di parte convenuta in caso di opposizione;
in caso di adesione al presente ricorso, spese compensate tra le parti”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 17 aprile 2025 confermando di non volersi conciliare.
Il Giudice delegato, preso atto che la sig.ra si è presentata senza il patrocinio di un legale, CP_1
manifestando comunque la propria volontà conciliativa alle stesse condizione della separazione, ha rinviato all'udienza dell'08/05/2025 invitandola a dotarsi di un legale.
Si è costituita in giudizio la quale ha concluso chiedendo: CP_1
“1) La casa sita in Spinea, Via Crea n. 86 B/7, di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata con ogni Parte_1 Per_ arredo presente alla SI.ra , affinchè vi abiti con i figli minorenni e sino alla CP_1 Persona_2
raggiunta autosufficienza. Il SI. si impegna al pagamento le rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa Parte_1
sino ad estinzione.
Per_ 2) Disporsi l'affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
3) Diritto di visita: il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 18.00.
Inoltre, considerato che durante la settimana il sig. lavora e vive a Milano ed è quindi impossibilitato a fruire Parte_1
del diritto di visita infrasettimanale, come previsto in sede di separazione sarà facoltà del padre e previo assenso della madre, qualora i propri impegni di lavoro lo consentano di:
- tenere presso di sé i figli durante i giorni infrasettimanali per al massimo due giorni alla settimana, anche consecutivi e previo congruo preavviso alla madre.
- tenere i figli presso di sé il venerdì e il lunedì, eventualmente con pernotto, previo congruo preavviso alla madre.
Per_ In occasione dei compleanni di ed ciascun genitore potrà trascorrere con essi il pranzo o la cena anche Per_2
qualora tale giorno non sia di propria competenza.
4) Vacanze natalizie: i figli, secondo la turnazione prevista in sede di separazione consensuale, trascorreranno nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore (dal 26 al 31 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio), secondo preventivi accordi.
Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore e quello della vigilia con l'altro, alternando di anno in anno. Il genitore che terrà i figli il giorno della vigilia, compreso il pernotto, dovrà portarli presso l'abitazione dell'altro entro le ore 11.00
della mattina successiva.
5) Vacanze pasquali: i figli trascorreranno tale periodo così frazionato: i giorni dal venerdì Santo alla domenica mattina del giorno di Pasqua presso un genitore ed i seguenti giorni, dalla domenica mattina sino al martedì compreso, presso l'altro genitore, alternando di anno in anno.
6) Ulteriori periodi festivi: alternati presso ciascuno dei genitori secondo preventivi accordi;
7) Vacanze estive: il padre, nell'arco del periodo intercorrente tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane di vacanza, delle quali al massimo due consecutive. Durante il restante periodo, verrà seguita la consueta ripartizione, salvo pari periodi di ferie con la madre.
8) Per il mantenimento dei figli minori, il sig. corrisponderà un contributo di € 500,00 mensili (250,00 per Parte_1 ciascuno), somma rivalutabile secondo gli incidi ISTAT, che verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
9) Le spese mediche e sanitarie, comprese quelle: odontoiatriche;
per apparecchi ortodontici;
oculistiche, per occhiali da vista e lenti a contatto;
spese sanitarie non effettuate tramite il SSN, verranno sostenute, con eccezione dei medicinali da banco, al 100% dal padre Parte_1
10) Le altre spese straordinarie seguono la regolamentazione del protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia.
11) L'Assegno Unico Universale verrà percepito in egual misura (50%) dal padre e dalla madre.
Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 29/04/2025 i coniugi hanno raggiunto un accordo per la definizione in via conciliativa del contenzioso rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La casa sita in Spinea, Via Crea n. 86 B/7, di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata con ogni Parte_1
Per_ arredo presente alla SI.ra , affinchè vi abiti con i figli minorenni e sino alla CP_1 Persona_2
raggiunta autosufficienza. Il SI. si impegna al pagamento le rate del mutuo accesso per l'acquisto della casa Parte_1
sino ad estinzione.
Per_ 2) Disporsi l'affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
3) Diritto di visita: il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 18.00.
Inoltre, considerato che durante la settimana il sig. lavora e vive a Milano ed è quindi impossibilitato a fruire Parte_1
del diritto di visita infrasettimanale, come previsto in sede di separazione sarà facoltà del padre e previo assenso della madre, qualora i propri impegni di lavoro lo consentano di:
- tenere presso di sé i figli durante i giorni infrasettimanali per al massimo due giorni alla settimana, anche consecutivi e previo congruo preavviso alla madre.
- tenere i figli presso di sé il venerdì e il lunedì, eventualmente con pernotto, previo congruo preavviso alla madre.
Per_ In occasione dei compleanni di ed ciascun genitore potrà trascorrere con essi il pranzo o la cena anche Per_2
qualora tale giorno non sia di propria competenza.
4) Vacanze natalizie: i figli, secondo la turnazione prevista in sede di separazione consensuale, trascorreranno nel periodo natalizio una settimana con ciascun genitore (dal 26 al 31 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio), secondo preventivi accordi.
Il giorno di Natale sarà trascorso con un genitore e quello della vigilia con l'altro, alternando di anno in anno. Il genitore che terrà i figli il giorno della vigilia, compreso il pernotto, dovrà portarli presso l'abitazione dell'altro entro le ore 11.00 della mattina successiva.
5) Vacanze pasquali: i figli trascorreranno tale periodo così frazionato: i giorni dal venerdì Santo alla domenica mattina del giorno di Pasqua presso un genitore ed i seguenti giorni, dalla domenica mattina sino al martedì compreso, presso l'altro genitore, alternando di anno in anno.
6) Ulteriori periodi festivi: alternati presso ciascuno dei genitori secondo preventivi accordi;
7) Vacanze estive: il padre, nell'arco del periodo intercorrente tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico, potrà trascorrere con i figli fino a tre settimane di vacanza, delle quali al massimo due consecutive. Durante il restante periodo, verrà seguita la consueta ripartizione, salvo pari periodi di ferie con la madre.
8) Per il mantenimento dei figli minori, il sig. corrisponderà un contributo di € 500,00 mensili (250,00 per Parte_1
ciascuno), somma rivalutabile secondo gli incidi ISTAT, che verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
9) Le spese mediche e sanitarie, comprese quelle: odontoiatriche;
per apparecchi ortodontici;
oculistiche, per occhiali da vista e lenti a contatto;
spese sanitarie non effettuate tramite il SSN, verranno sostenute, con eccezione dei medicinali da banco, al 100% dal padre Parte_1
10) Le altre spese straordinarie seguono la regolamentazione del protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia.
11) L'Assegno Unico Universale verrà percepito in egual misura (50%) dal padre e dalla madre.
Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze dei minori e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/09/2012 tra e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Spinea al n. 18, parte II, serie A dell'anno 2012.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca