Articolo 2 della Legge 19 luglio 1956, n. 923
Articolo 1Articolo 3
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7 settembre 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'art. IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956