Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'art. IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, a termini dell'art. IX della Convenzione e delle disposizioni contenute nei Protocolli stessi.