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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 001 SC 000002276 0 002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1795/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2022 001 SC 000002276 0 002 REGISTRO 2022 in epigrafe indicato, notificato il 24.10.2024, con il quale sono state richieste le somme dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2276/2022 del 15.9.2022 e, precisamente:
-Euro 200,00 a titolo di imposta fissa relativa alla pronuncia contenente condanna soggetta ad IVA;
-Euro 200,00 a titolo di imposta relativa al negozio sotteso alla condanna al pagamento , enunciato nella sentenza,
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione passiva e solidarietà rispetto alla pretesa tributaria (sul rilievo che la citata sentenza non accerta la esistenza di alcun sotteso contratto , limitandosi a condannare esso ricorrente al pagamento della somma determina).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero:
° il ricorrente è tenuto al pagamento delle imposte in contestazione in quanto la sentenza è stata pronunciata anche nei di lui confronti, quale parte in causa, e, pertanto, siccome stabilito dall'art. 57, comma 1, TUR.
° Il rapporto sotteso alla pronuncia (contratto di prestazione professionale ) è espressamente enunciato nella sentenza , con la quale il Tribunale , tra l'altro, ha stabilito che “Deve, in conclusione, Nominativo_1ritenersi accertato che l'incarico professionale conferito all'Avv. con il mandato del 22.2.2008, sia effettivamente ascrivibile all'odierno convenuto , sul quale personalmente ricade quindi la conseguente obbligazione di pagamento del relativo compenso”.
Ne consegue l'assoggettamento a tassazione ex art. 22 , comma 1, TUR (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 2311/2024, sent. n. 23379/2021).
Per quanto innanzi la Corte rigetta il ricorso. In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 001 SC 000002276 0 002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1795/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2022 001 SC 000002276 0 002 REGISTRO 2022 in epigrafe indicato, notificato il 24.10.2024, con il quale sono state richieste le somme dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2276/2022 del 15.9.2022 e, precisamente:
-Euro 200,00 a titolo di imposta fissa relativa alla pronuncia contenente condanna soggetta ad IVA;
-Euro 200,00 a titolo di imposta relativa al negozio sotteso alla condanna al pagamento , enunciato nella sentenza,
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione passiva e solidarietà rispetto alla pretesa tributaria (sul rilievo che la citata sentenza non accerta la esistenza di alcun sotteso contratto , limitandosi a condannare esso ricorrente al pagamento della somma determina).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero:
° il ricorrente è tenuto al pagamento delle imposte in contestazione in quanto la sentenza è stata pronunciata anche nei di lui confronti, quale parte in causa, e, pertanto, siccome stabilito dall'art. 57, comma 1, TUR.
° Il rapporto sotteso alla pronuncia (contratto di prestazione professionale ) è espressamente enunciato nella sentenza , con la quale il Tribunale , tra l'altro, ha stabilito che “Deve, in conclusione, Nominativo_1ritenersi accertato che l'incarico professionale conferito all'Avv. con il mandato del 22.2.2008, sia effettivamente ascrivibile all'odierno convenuto , sul quale personalmente ricade quindi la conseguente obbligazione di pagamento del relativo compenso”.
Ne consegue l'assoggettamento a tassazione ex art. 22 , comma 1, TUR (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 2311/2024, sent. n. 23379/2021).
Per quanto innanzi la Corte rigetta il ricorso. In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 150,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)