Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04989/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03373/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2023, proposto da Associates Of Cape Cod Europe Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Alk Abello Spa, Afm S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e relativi allegati, con cui sono stati individuati l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i connessi importi di ripiano da queste dovuti alla medesima Provincia, comunicato alla ricorrente in data 13 dicembre, nella misura in cui è stato previsto il pagamento da parte di quest'ultima della quota di ripiano pari ad € 18.287,45;
nonché per l'annullamento, per quanto possa occorrere
- del decreto 6 luglio 2022 adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- del decreto 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, di contenuto ed estremi ignoti, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
- di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in oggetto la parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback, censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che, in data 15.01.2026, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95;
Considerato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, tenuto conto che il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno (cfr. Tar Roma, sez. 3Q, 03.03.2026, n. 4033);
Considerato che il predetto pagamento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per la parte ricorrente, l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ritenuto di ravvisare nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI TR, Presidente FF
AN OC, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OC | HI TR |
IL SEGRETARIO