Art. 33. Omessa o irregolare esecuzione di lavori
attinenti alla sicurezza della navigazione
L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.
attinenti alla sicurezza della navigazione
L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.