Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/06/2005, n. 13445
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Sentenza 23 giugno 2005

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Il principio del "favor voti" è principio generale in tema di elezioni e ad esso può derogarsi solo nel caso in cui le norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista; il che non si verifica quanto al disposto dell'art. 10, lett. d), del regolamento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania approvato con delibera del 2 dicembre 1997, il quale prevede, ispirandosi al principio in questione, che ove un candidato sia indicato con "cognome simile" e col "prenome esatto", il voto dev'esser attribuito al candidato se il cognome ed il prenome indicati non corrispondono ad altro iscritto all'Albo. Tale norma, inoltre, si applica anche allo scrutinio relativo alla fase di ballottaggio; né essa è illegittima per irragionevolezza, attesa la complessità della condizione richiesta per la convalida del voto, che si verifica solo a seguito dell'accertamento dell'esattezza del prenome indicato e della somiglianza del cognome.

Il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può esaminare "incidenter tantum" la censura di illegittimità del regolamento elettorale deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/06/2005, n. 13445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13445
    Data del deposito : 23 giugno 2005

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