Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 2
Il principio del "favor voti" è principio generale in tema di elezioni e ad esso può derogarsi solo nel caso in cui le norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista; il che non si verifica quanto al disposto dell'art. 10, lett. d), del regolamento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania approvato con delibera del 2 dicembre 1997, il quale prevede, ispirandosi al principio in questione, che ove un candidato sia indicato con "cognome simile" e col "prenome esatto", il voto dev'esser attribuito al candidato se il cognome ed il prenome indicati non corrispondono ad altro iscritto all'Albo. Tale norma, inoltre, si applica anche allo scrutinio relativo alla fase di ballottaggio; né essa è illegittima per irragionevolezza, attesa la complessità della condizione richiesta per la convalida del voto, che si verifica solo a seguito dell'accertamento dell'esattezza del prenome indicato e della somiglianza del cognome.
Il Consiglio Nazionale Forense, adìto con reclamo avverso la proclamazione degli eletti, può esaminare "incidenter tantum" la censura di illegittimità del regolamento elettorale deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/06/2005, n. 13445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13445 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8, presso lo studio dell'avv. GOBBI Goffredo, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER SI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17485/04 proposto da:
ER SI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII, 396, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 139/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 20/05/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza il 27/01/05 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
uditi gli avvocati GOBBI Goffredo, UD Ignazio, per delega dell'avvocato GIUFFRIDA Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOA
L'Avv. IC ER, con reclamo in data 2 febbraio 2004, chiese al Consiglio Nazionale Forense che, previa verifica dei voti riportati e corretta attribuzione dei voti contestati, ella fosse dichiarata eletta alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania per il biennio 2004-05 e ciò in rettifica della proclamazione di elezione dell'Avv. AR Pappalardo, che, pur avendo riportato un numero di voti pari al suo nella tornata di votazioni in ballottaggio, era stata proclamata eletta per maggiore anzianità.
Espose la reclamante che, in esito alle operazioni di scrutinio, svoltesi, peraltro, in maniera difficoltosa, non le era stato illegittimamente attribuito un voto espresso come "IC Guarnieri" o RA, che, invece, avrebbe dovuto esserle attribuito, poiché ella era l'unico avvocato iscritto all'Albo di Catania col prenome "IC" ed era irrilevante l'errore commesso dall'elettore nello scrivere la seconda parte del cognome, che, comunque, nelle prime tre lettere coincideva col suo.
Ugualmente, ad avviso della reclamante, le spettava l'attribuzione, per la ragione suddetta, di altro voto, espresso con la sola indicazione del prenome "IC".
L'Avv. Pappalardo resiste" al reclamo ed, a sua volta, propose reclamo incidentale condizionato, impugnando l'art. 10, lett. d), del regolamento per le elezioni dei componenti il Consiglio dell'Ordine di Catania, approvato con delibera del 2 dicembre 1997, in base al quale si erano svolte le votazioni che avevano dato luogo alla controversia, per l'ipotesi che tale disposizione fosse stata interpretata nel senso auspicato dalla reclamante Avv. ER. Il C.N.F., con sentenza resa il 20 maggio 2004, dichiarato inammissibile il reclamo incidentale, ha accolto il principale, attribuendo all'Avv. ER il voto espresso come "IC Guarnieri" o RA e, per l'effetto, proclamandola eletta. Premesso che dal verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio non emergeva alcuna irregolarità delle operazioni stesse, il C.N.F. ha ritenuto di dover attribuire all'Avv. ER il voto espresso col nome "IC Guarnieri" o RA sia in virtù della disposizione di cui all'art. 10, lett. d) del citato Regolamento elettorale sia in applicazione del criterio del favor voti. Per vero, detta disposizione stabilisce che ove un candidato sia indicato col "cognome simile" e col "prenome esatto", il voto dev'essere attribuito al candidato, se il cognome ed il prenome indicati non corrispondono ad altro iscritto all'Albo ed il principio del favor voti impone di riconoscere la validità del voto espresso ogni qual volta sia possibile desumere la volontà dell'attore. Nel caso in esame, ad avviso del C.N.F., in considerazione della particolarità del prenome indicato, della sua appartenenza, tra tutti gli avvocati iscritti all'Albo, alla sola ricorrente nonché della parziale corrispondenza del cognome, doveva ritenersi che il voto fosse stato inequivocabilmente espresso a favore dell'Avv. ER.
Al contrario, il C.N.F ha disattesa la censura relativa all'attribuzione del voto espresso col solo prenome "IC", non essendo un'ipotesi siffatta prevista dal Regolamento e non potendosi ad essa applicare il principio del favor voti.
Infine, il C.N.F. ha ritenuto inammissibile il reclamo incidentale sul rilievo che si trattava di impugnazione, peraltro tardiva, di un atto amministrativo da proporsi innanzi al competente organo di giurisdizione amministrativa.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione, notificato il 30 giugno 2004, l'Avv. Pappalardo, affidandosi a tre motivi. L'Avv. ER resiste con controricorso notificato il 21 luglio 2004, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.
Al ricorso incidentale l'Avv. Pappalardo oppone controricorso. Vi sono memorie per entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, i due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti, essendo stati proposti avverso una stessa sentenza.
Col primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., adducendo che il C.N.F. ha omesso di esaminare la sua eccezione d'inammissibilità per genericità del primo motivo dell'avverso reclamo.
Chiarisce, all'uopo, di avere interesse a dolersi di tale omessa pronuncia, nonostante che detto motivo sia stato rigettato nel merito, per l'ipotesi che sul punto l'Avv. ER proponga ricorso incidentale e, comunque, per evitare che si ritenga rinunciata l'eccezione non esaminata.
La censura è inammissibile, poiché, essendo stato rigettato nel merito il motivo di reclamo ritenuto inammissibile per genericità dalla ricorrente, questa non ha interesse a dolersi in questa sede dell'omesso esame della sua eccezione, un interesse al riguardo potendo risorgere in sede di eventuale rinvio per l'accoglimento, sul punto, del ricorso incidentale, proposto dall'Avv. ER avverso la statuizione di rigetto nel merito del primo motivo di reclamo. Col secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 3 e 5 D.LGSV. 382/1994, falsa applicazione del principio del favor voti e del regolamento elettorale del C.O.A. di Catania nonché omessa motivazione, osservando che: erroneamente il C.N.F. ha ritenuto di attribuire all'Avv. ER il voto espresso come "IC Guarnieri" o RA, poiché facevano difetto i presupposti posti a fondamento della statuizione, nella specie era inapplicabile la norma di cui all'art. 10, lett. d) del regolamento elettorale del C.O.A. di Catania e, comunque, essa è stata erroneamente applicata e/o interpretata.
Sostiene, invero, la ricorrente che: in primo luogo, la decisione impugnata ha omesso di considerare la possibilità che, essendo stato espresso correttamente il cognome, dal momento che a Catania due avvocati hanno il cognome Guarnera, fosse stato espresso in modo errato il prenome (IC); il regolamento elettorale non contiene alcuna norma che possa dirsi espressione del principio del favor voti, che, comunque, è stato erroneamente richiamato, sia perché nella giurisprudenza amministrativa, che lo ha affermato, ne è stata fatta applicazione a fattispecie differenti da quella in esame e sulla base di principi valutativi espressamente previsti dalla specifica normativa di riferimento sia perché detto principio può correttamente essere applicato solo per conservare un voto chiaramente espresso, non anche per accertare la effettiva volontà dell'elettore, incertamente espressa;
poiché la disposizione di cui all'art. 10, lett. d) del regolamento elettorale è dettata per l'ipotesi in cui vi sia la concreta possibilità di assegnare il voto all'uno o all'altro candidato, non vi era la possibilità di applicarla al caso in esame, sorto con riferimento alla fase del ballottaggio, nella quale, ai sensi del D.LGSV. 382/1944, il voto può essere espresso solo per coloro che nella prima fase abbiano conseguito almeno una preferenza e, pertanto, siano stati iscritti nell'apposito elenco;
nella specie, in tale elenco non vi erano candidati con cognomi simili;
comunque, il C.N.F. ha omesso di considerare che detta norma prevede l'ipotesi di cognomi "simili", non già la diversa ipotesi, in concreto ritenuta dalla decisione impugnata, di cognomi "parzialmente coincidenti". Le varie censure in cui il motivo si articola risultano, tutte, prive di fondamento.
Contrariamente a quanto si sostiene dalla ricorrente, il C.N.F. ha correttamente individuato i due presupposti (favori voti e previsione regolamentare espressa) posti a fondamento della decisione adottata. Il principio del favor voti è principio generale in tema di elezioni e ad esso può derogarsi solo nel caso in cui le norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista.
Al contrario, nella specie proprio l'art. 10 del vigente regolamento elettorale del C.O.A. di Catania è ispirato, con tutta evidenza, a detto principio, non solo con riferimento all'ipotesi, qui rilevante e decisiva, di cui alla lett. d), correttamente ritenuta coincidente con quella in esame, ma con riferimento a tutte le quattro ipotesi da esso previste, ipotesi, comunque, non tassative, proprio perché ispirate ad un principio avente valenza generale.
Nè si può sostenere che detto principio non fosse applicabile al caso in esame, perché, come si assume dalla ricorrente, esso tende al rispetto di una volontà chiaramente espressa, non già, come nella specie, a risolvere casi di incerta espressione della volontà dell'elettore. Per vero, l'esame compiuto dal C.N.F. e la conclusione cui esso è pervenuto in esito ad una non sindacabile valutazione di merito, secondo cui l'indicazione di voto nella specie, pur se in parte erronea, era stata, tuttavia, univocamente espressa a favore della candidata IC ER, consentono di superare il rilievo critico, evidenziando che, ancorché non espressamente richiamato, anche il principio di conservazione del voto risulta rispettato. Ritiene, peraltro, questa Suprema Corte che, indipendentemente dall'applicabilità del principio del favor voti, la statuizione impugnata si regga sul disposto dell'art. 10, lett. d), del regolamento elettorale, idoneo, da solo, a giustificarla. Non v'è dubbio che tale norma fosse applicabile anche alla fase del ballottaggio, sia perché non fa alcuna distinzione fra le due fasi sia perché si riferisce genericamente alle "operazioni di scrutinio" (v. l'incipit dell'articolo) senza alcun riferimento specifico alla prima fase.
D'altra parte, non si comprenderebbe la ragione di un vuoto di disciplina dello scrutinio relativo alla fase del ballottaggio, che è quella più delicata delle votazioni per i CC.OO.AA.. Non è decisivo il rilievo che nell'elenco dei candidati ammessi al ballottaggio non v'era altro candidato con cognome simile a quello della IC ER, poiché non si può escludere l'eventualità che l'elettore, per errore, esprima il voto indicando un cognome che richiami quello di un candidato inserito nell'elenco suddetto e quello di altri avvocati iscritti nell'albo del foro di Catania. In tal caso, l'indagine deve, in primo luogo, tendere ad escludere che l'elettore abbia inteso, invalidamente, esprimere la sua preferenza per avvocati non inseriti nell'elenco dei candidati ammessi al ballottaggio e, successivamente, a verificare se, per la maniera in cui il voto è stato espresso, non si debba ritenere che esso vada attribuito ad uno dei candidati al ballottaggio. Ciò è stato fatto correttamente nel caso in esame dal C.N.F..
Nè rileva che tra i candidati al ballottaggio non vi fossero candidati con cognomi simili a quello indicato col voto in contestazione, tale circostanza evidenziando ancor più la correttezza della conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata.
Infondata, inoltre, deve ritenersi la censura che fa leva sul rilievo che il C.N.F. parla, anziché di cognomi "simili", di cognomi "parzialmente coincidenti", essendo agevole osservare, in considerazione della motivazione data al riguardo, che all'espressione usata in sentenza sia stata, in concreto, attribuito un significato identico a quello dell'espressione usata nella norma regolamentare.
Comunque, non va sottaciuto che la ricorrente incorre nell'errore di scindere l'oggetto del presupposto richiesto dalla norma, riferendosi solo al cognome ed ignorando del tutto il prenome, mentre, perché si verifichi l'ipotesi prevista dalla norma, è necessaria, oltre alla somiglianzà del cognome, la piena coincidenza del prenome. Al contrario, la decisione impugnata valorizza correttamente entrambi i dati.
Va esclusa la rilevata contraddizione della statuizione in esame con quella che ha ritenuto invalido il voto espresso col solo prenome di IC, trattandosi di ipotesi diverse e la seconda non essendo prevista dal regolamento elettorale.
Da ultimo, la singolarità del prenome IC, correttamente rimarcata dalla decisione impugnata, con la precisazione che tra tutti gli avvocati iscritti nell'Albo del Foro di Catania esso apparteneva solo alla reclamante, vale a dare ragione del perché il C.N.F. non abbia neppure presa in considerazione l'ipotesi che l'elettore avesse errato nell'indicare quel prenome. Col terzo motivo la ricorrente principale si duole di omessa motivazione nonché di violazione degli artt. 14 R.D.L. 1578/1933, 1 e 6 D.LGSV. 382/1944, adducendo che erroneamente dal C.N.F. è stato ritenuto inammissibile il suo reclamo incidentale, col quale si denunciava l'illogicità ed illegittimità del regolamento elettorale del C.O.A. di Catania, nella parte in cui impone di ritenere valido il voto espresso nell'ipotesi di cognomi simili e unico prenome esatto, anche se il cognome corrisponde a quello di altro iscritto, ma con prenome diverso.
Si era sostenuto che, poiché non è dato comprendere la ragione per cui debba esser data prevalenza al prenome e non al cognome, non potendosi escludere che l'errore abbia riguardato il prenome e non il cognome, il regolamento è nullo per violazione di un diritto essenziale, quale quello dell'elettorato passivo e della correttezza e garanzia dei criteri di valutazione dei voti.
La ricorrente, ritenendo che la questione possa essere direttamente decisa da questa Suprema Corte, sostiene che la motivazione con la quale la censura è stata considerata inammissibile sia contraddittoria ed erronea, perché: a) tardiva per essere considerata solo una domanda rivolta al giudice competente, mentre il C.N.F. ha ritenuto che la richiesta di annullamento della norma regolamentare andasse rivolta al giudice amministrativo;
b) nel caso in esame l'atto, ritenuto di natura amministrativo, è stato impugnato nel momento in cui, a seguito dell'attribuzione all'Avv. ER del voto contestato, è sorto l'interesse di essa ricorrente ad impugnarlo;
c) in primo luogo, è dubbio che il regolamento de quo costituisca atto amministrativo, poiché la potestà amministrativa è attribuita al C.O.A. solo in materia di disciplina e tenuta degli albi, non anche in materia elettorale;
d) poiché essa ricorrente era stata convenuta innanzi al C.N.F. e questo organo è in materia giudice speciale, l'impugnazione del regolamento non poteva che essere proposta innanzi allo stesso giudice.
Osserva questa Suprema Corte che erroneamente il C.N.F. ha ritenuto inammissibile la censura, perché, indipendentemente dalla natura del regolamento de quo, non v'è dubbio che l'impugnativa relativa ad una norma di esso andasse proposta al C.N.F., innanzi al quale la norma impugnata è stata fatta valere, perché, con accertamento di natura incidentale, stabilisse se la norma fosse legittima o illegittima. Altrettanto indubbio è che solo a seguito del reclamo proposto dall'Avv. ER avverso la deliberazione del C.O.A. di Catania, che le negava l'attribuzione del voto contestato, sia sorto nella ricorrente l'interesse ad impugnare detta norma, posta a base dell'avverso reclamo.
Ciò premesso, si osserva, però, che va esclusa la dedotta illegittimità, non ritenendosi sussistere l'eccepita irragionevolezza della norma.
Si è già avuto modo di rilevare, esaminando il precedente motivo, che la ricorrente commette l'errore di non valutare complessivamente gli elementi richiesti dall'art. 10, lett. d), del regolamento, il quale sancisce l'effetto di convalida del voto solo a seguito dell'accertamento dell'esattezza del prenome indicato e della somiglianzà del cognome.
Tale considerazione evidenzia che erroneamente la Ricorrente sostiene che la norma impugnata valorizzi il prenome rispetto al cognome, poiché il secondo dato viene anch'esso valorizzato, ma a condizione che il cognome indicato risulti "simile" a quello del candidato e che il prenome indicato sia errato. E proprio la complessità della condizione richiesta esclude la denunciata irragionevolezza della norma.
Il ricorso principale va, dunque, respinto.
Quello incidentale, comunque proposto in via subordinata e, quindi, assorbito dal rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile, perché notificato oltre il termine di venti giorni fissato dall'art. 66 R.D. n. 37/1934. Ricorrono, infine, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 27 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005