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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/11/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In composizione collegiale, così costituita: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott. Marco Ponsiglione giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 766/2021 RG del Tribunale di Isernia promossa da
Avv. difeso personalmente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Parte_1 in Isernia alla via XXIV Maggio n. 86/A,
ATTORE nei confronti di
in persona del Curatore p.t., dr. Controparte_1 CP_2
digitalmente domiciliato all'indirizzo pec:
[...] Email_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.7.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo, il ricorrente ha rappresentato di aver patrocinato la fallita nell'opposizione a decreto ingiuntivo (Trib. Isernia r.g. 358/2019) ottenuto dalla stessa quand'era in bonis nei confronti di per € 16.078,72, oltre interessi di legge;
che, successivamente, Persona_1 il 27 gennaio 2021, il Tribunale ha dichiarato fallita la;
che, il 6 giugno 2021 l'opponente CP_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha riassunto il giudizio di Persona_1 opposizione e il Giudice delegato ha autorizzato il Fallimento a coltivare la lite confermando l'incarico all'avvocato che, per il credito professionale maturato sino alla dichiarazione di fallimento il Pt_1 ricorrente aveva chiesto ammissione al passivo per € 4.760,84 in prededuzione ex art. 111 comma 2
l.fall. (docc. 3 e 4: ricorso ex art. 93 l.fall. e osservazioni allo stato passivo) ma il Giudice Delegato non ha riconosciuto la prededuzione ma il solo privilegio (v. doc. 1).
Il provvedimento del giudice delegato deve essere riformato per i motivi che di seguito si espliciteranno.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, la prededuzione spetta ex art. 111 comma 2 l.fall. allorquando il credito sia avvinto da nesso teleologico con la proceduta di fallimento. L'attività professionale dalla quale è sorto il credito deve, cioè, essere considerato – con valutazione ex ante - funzionale agli interessi della massa.
Il riconoscimento della prededucibilità del credito richiede la verifica - da compiersi secondo le modalità delineate dalla L.F., articolo 111 bis - che si tratti di crediti sorti "in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Risulta in tal modo esteso l'ambito della prededuzione nel fallimento, da un lato, ai crediti sorti non solo nell'ambito della stessa procedura fallimentare ma più in generale "in occasione" delle altre procedure concorsuali e, dall'altro, ai crediti sorti "in funzione" delle stesse. Ove i due criteri, quello cronologico ("in occasione") e quello teleologico ("in funzione"), risultano chiaramente considerati dalla norma come autonomi ed alternativi, in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o". Ne deriva che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo - quindi non occasionati dallo svolgimento della procedura stessa - può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio, quello cioè della funzionalità o strumentalità, di tali crediti (cioè delle attività dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale (Cass. n. 5098/2014).
Il carattere alternativo dei predetti criteri, cronologico e teleologico, non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la pagina 2 di 4 procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 25589/2015).
Ebbene, deve ritenersi certamente funzionale agli interessi del ceto creditorio il recupero all'attivo del fallimento € 16.078,72 oltre interessi e, quindi, la difesa in giudizio della società in bonis a fronte dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da . Persona_1
Peraltro, sempre secondo i giudici di legittimità, “il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis legge fall., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Invero, l'art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura” (Cass. n. 8958/2014).
Sotto il profilo dell'an del compenso, va evidenziato che le attività svolte dall'odierno opponente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'intervenuto fallimento della risultano per tabulas, essendo stati allegati, quale doc. 2 gli atti redatti dal procuratore Controparte_1 in favore della società in bonis, costituiti dal ricorso monitorio, dalla comparsa di costituzione e risposta e dalle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quanto al profilo del quantum del compenso liquidato al procuratore dal giudice delegato, va evidenziato che gli importi imponibili richiesti dall'avv. per la fase di studio, introduttiva e Pt_1 istruttoria/di trattazione, come risulta dal doc. 3 allegato all'atto di opposizione, al netto dell'IVA, CPA
e spese generali, sono ricompresi, tra i parametri minimi e massimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) dal DM 55/2014 e, quindi, perfettamente legittimi.
Deve, pertanto, riformarsi il provvedimento del giudice delegato oggetto di impugnazione e, per l'effetto, deve ammettersi in prededuzione il credito di € 4.760,84 vantato dal ricorrente.
Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio, stante la contumacia della CP_1
.
[...]
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Delegato in data
7.6.2021, ammette l'avv. al passivo del fallimento della per € Parte_1 Controparte_1
4.760,84 in prededuzione;
- Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio, stante la contumacia della Curatela fallimentare.
Isernia, lì 11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In composizione collegiale, così costituita: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott. Marco Ponsiglione giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 766/2021 RG del Tribunale di Isernia promossa da
Avv. difeso personalmente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Parte_1 in Isernia alla via XXIV Maggio n. 86/A,
ATTORE nei confronti di
in persona del Curatore p.t., dr. Controparte_1 CP_2
digitalmente domiciliato all'indirizzo pec:
[...] Email_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.7.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione allo stato passivo, il ricorrente ha rappresentato di aver patrocinato la fallita nell'opposizione a decreto ingiuntivo (Trib. Isernia r.g. 358/2019) ottenuto dalla stessa quand'era in bonis nei confronti di per € 16.078,72, oltre interessi di legge;
che, successivamente, Persona_1 il 27 gennaio 2021, il Tribunale ha dichiarato fallita la;
che, il 6 giugno 2021 l'opponente CP_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha riassunto il giudizio di Persona_1 opposizione e il Giudice delegato ha autorizzato il Fallimento a coltivare la lite confermando l'incarico all'avvocato che, per il credito professionale maturato sino alla dichiarazione di fallimento il Pt_1 ricorrente aveva chiesto ammissione al passivo per € 4.760,84 in prededuzione ex art. 111 comma 2
l.fall. (docc. 3 e 4: ricorso ex art. 93 l.fall. e osservazioni allo stato passivo) ma il Giudice Delegato non ha riconosciuto la prededuzione ma il solo privilegio (v. doc. 1).
Il provvedimento del giudice delegato deve essere riformato per i motivi che di seguito si espliciteranno.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, la prededuzione spetta ex art. 111 comma 2 l.fall. allorquando il credito sia avvinto da nesso teleologico con la proceduta di fallimento. L'attività professionale dalla quale è sorto il credito deve, cioè, essere considerato – con valutazione ex ante - funzionale agli interessi della massa.
Il riconoscimento della prededucibilità del credito richiede la verifica - da compiersi secondo le modalità delineate dalla L.F., articolo 111 bis - che si tratti di crediti sorti "in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Risulta in tal modo esteso l'ambito della prededuzione nel fallimento, da un lato, ai crediti sorti non solo nell'ambito della stessa procedura fallimentare ma più in generale "in occasione" delle altre procedure concorsuali e, dall'altro, ai crediti sorti "in funzione" delle stesse. Ove i due criteri, quello cronologico ("in occasione") e quello teleologico ("in funzione"), risultano chiaramente considerati dalla norma come autonomi ed alternativi, in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o". Ne deriva che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo - quindi non occasionati dallo svolgimento della procedura stessa - può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio, quello cioè della funzionalità o strumentalità, di tali crediti (cioè delle attività dalle quali essi originano) rispetto alla procedura concorsuale (Cass. n. 5098/2014).
Il carattere alternativo dei predetti criteri, cronologico e teleologico, non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la pagina 2 di 4 procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 25589/2015).
Ebbene, deve ritenersi certamente funzionale agli interessi del ceto creditorio il recupero all'attivo del fallimento € 16.078,72 oltre interessi e, quindi, la difesa in giudizio della società in bonis a fronte dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da . Persona_1
Peraltro, sempre secondo i giudici di legittimità, “il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell'ambito dell'accertamento previsto dall'art. 111 bis legge fall., l'adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Invero, l'art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura” (Cass. n. 8958/2014).
Sotto il profilo dell'an del compenso, va evidenziato che le attività svolte dall'odierno opponente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prima dell'intervenuto fallimento della risultano per tabulas, essendo stati allegati, quale doc. 2 gli atti redatti dal procuratore Controparte_1 in favore della società in bonis, costituiti dal ricorso monitorio, dalla comparsa di costituzione e risposta e dalle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quanto al profilo del quantum del compenso liquidato al procuratore dal giudice delegato, va evidenziato che gli importi imponibili richiesti dall'avv. per la fase di studio, introduttiva e Pt_1 istruttoria/di trattazione, come risulta dal doc. 3 allegato all'atto di opposizione, al netto dell'IVA, CPA
e spese generali, sono ricompresi, tra i parametri minimi e massimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) dal DM 55/2014 e, quindi, perfettamente legittimi.
Deve, pertanto, riformarsi il provvedimento del giudice delegato oggetto di impugnazione e, per l'effetto, deve ammettersi in prededuzione il credito di € 4.760,84 vantato dal ricorrente.
Dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio, stante la contumacia della CP_1
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P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Delegato in data
7.6.2021, ammette l'avv. al passivo del fallimento della per € Parte_1 Controparte_1
4.760,84 in prededuzione;
- Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio, stante la contumacia della Curatela fallimentare.
Isernia, lì 11.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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