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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberto Zappia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Persona_1
Nato a Sanremo (IM) il 04 febbraio 1976
Cittadino: italiano
Cod. Fisc: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Zappia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 20 maggio 2013
(anno 2013, atto n. 0700, reg. 01, parte 1)
In regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: , (C.F: ) , nata a [...] il 4 Persona_2 C.F._3 maggio 2009, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, integrato in data 29 novembre 2024 con l'indicazione relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) la casa familiare sita in Milano, Via Sandro Botticelli n. 32, condotta in locazione, viene assegnata alla Signora con tutto ciò che l'arreda; Pt_1
2) la figlia minorenne, , viene affidata alla congiunta responsabilità genitoriale Persona_2 dei due genitori, con permanenza prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_2 somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita, prima rivalutazione giugno 2025;
4) ciascuno dei due genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e, quindi:
“= spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal SSN;
= spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
= spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
= spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo; a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 2 di 4 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
= spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
= spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia - nel rispetto delle sue esigenze e Per_2 volontà - nei seguenti periodi:
- a week-end alternati, dal sabato sera mattina al lunedì mattina, con prelievo presso la casa materna il sabato entro le ore 19.00 e accompagnamento all'apertura della scuola il lunedì mattina o, nei periodi di vacanze scolastiche, presso la casa materna il lunedì sera entro le ore 20.00;
- un giorno infrasettimanale, con prelievo entro le ore 19,00 e accompagnamento il mattino seguente a scuola o, nei periodi di vacanza scolastica, presso la casa materna entro le ore
9.00;
- una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre il primo e il secondo periodo di vacanza;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, le vacanze di Carnevale e i ponti scolastici infrasettimanali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane - anche non consecutive - in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6) l'autoveicolo Alfa 147 targato DW296SW, di proprietà della Sig.ra sarà Pt_1 utilizzato da entrambi i coniugi a seconda delle necessità di volta in volta di ciascuno e in caso di sua vendita, il ricavato sarà ripartito al 50% tra le parti;
7) il deposito cauzionale versato all'atto della sottoscrizione dell'abitazione familiare, alla sua restituzione da parte del locatore sarà ripartito al 50% tra i Sigg. e Parte_1
; Persona_1
8) i ricorrenti danno atto di avere contratto un debito di €. 2.000,00 nei confronti del padre della Sig.ra ed un debito di €. 400,00 nei confronti della madre della Sig.ra Pt_1
e si impegnano a farvi fronte, nella misura del 50% ciascuno, a semplice Pt_1 richiesta dei medesimi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui pagina 3 di 4 all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Persona_1 hanno contratto matrimonio in Milano il 20 maggio 2013 (anno 2013, atto n. 0700, reg. 01, parte
1);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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