Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.25 da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. e depositate dagli avv.ti Nicola Recla e
Maria Grazia Mazzeo, nell'interesse rispettivamente di parte attrice,
[...]
e parte convenuta in Controparte_1 Controparte_2
persona del Sindaco p.t. - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 726/2022 R.G. avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 – 2051 - 2052 c.c.
VERTENTE TRA
con sede legale in Milano, Via Valtorta n. 48, Controparte_1
(P.I.V.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in indirizzo telematico ( e rappresentata e Email_1 difesa dall'avvocato Nicola Recla con studio in Trento, Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura versata in atti
ATTRICE
contro in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_2 CP_2
via S. Giovanni Bosco, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
[...]
( e rappresentato e difeso Email_2
dall'avv. Maria Grazia Mazzeo con studio in via G. Marconi n. 121, Controparte_2
giusta procura versata in atti.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
stradale occorso in data 10.8.2020 – la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma pari a € 7.750,00 di cui: i) € 1.000,00 (al netto di IVA) a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali affrontate per l'attività prestata dalla società incaricata (Acclàims S.r.l.) dello svolgimento delle trattative di bonario componimento rimaste infruttuose;
ii) € 6.750,00 a titolo di importo liquidato in favore della parte danneggiata in occasione del sinistro occorso in data 10.08.2020 (somma liquidata, segnatamente, a favore di prima facie dalla propria compagnia Persona_1
assicuratrice e, poi, in virtù della regolazione del rapporto tra Controparte_3
imprese, da in qualità di assicuratore per la R.C.A. del Controparte_1
veicolo danneggiante, ovvero Seat Ibiza, tg. FZ223EK, di proprietà di CP_4
condotto da oltre rivalutazione monetaria e interessi Persona_2 di legge dal giorno del fatto sino all'effettivo saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.03.2023, si è costituito il
eccependo l'insussistenza del nesso causale tra la res Controparte_2 custodita e l'evento - mancando una situazione di pericolo determinata da insidia o trabocchetto e valendo il dovere di ogni utente di rispettare le regole di prudenza imposte dal codice della strada – precisando, inoltre, la collocazione dell' “albero presunto le cui foglie avrebbero occultato la segnaletica verticale” all'infuori del suolo pubblico, ricadendo, infatti, su area privata “appartenente alla villetta il cui accesso è sulla Via Roma n. 277, sede dello studio notarile dell'Avv. Brigandì Carmela e sulla Via
Roma n. 275 residenza della sig.ra ”, così esulando dalla sfera di Persona_3
controllo e vigilanza e, pertanto, dai propri obblighi di custodia.
Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda.
Concessi i chiesti termini di cui all'art 183 c.p.c., la causa - ritenuta la natura documentale e respinte le richieste di istruttoria orale - è stata rinviata all' udienza del
02.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pag. 2/9 ****
La domanda proposta dalla compagnia attrice, secondo la prospettazione offerta nel libello introduttivo, è pacificamente qualificabile come quale azione di surrogazione dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato, espressamente contemplata all'art. 1916 c.c.
La surrogazione dell'assicuratore comporta il subentro della compagnia assicuratrice nella stessa posizione sostanziale e processuale dell'assicurato nei riguardi dei soggetti terzi, responsabili del danno.
Essa, dunque, dà vita ad una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, mutuandone la natura (cfr. Cass. Civ.
21218/2022).
Nella specie, l'azione viene esercitata dalla nella Controparte_1
qualità di soggetto subentrato nei diritti del proprio assicurato, Persona_2
coinvolto nel sinistro verificatosi in data 10.08.2020, tra il veicolo Mini
[...]
Countyman tg. ET317EP - condotto dalla proprietaria, e assicurato per Persona_1
la R.C.A. con - e il veicolo Seat Ibiza tg. FZ223EK - di proprietà Controparte_3 di condotto nell'occasione da e CP_4 Persona_2 assicurato per la R.C.A. con – dopo aver liquidato alla Controparte_1
l'importo (euro 6.750,00) da questa corrisposto a favore della Controparte_3 propria assicurata danneggiata, e sull'assunto della responsabilità Persona_1
esclusiva del terzo.
Ovvero, non già il proprio assicurato ma il quale ente Controparte_2 proprietario della strada teatro dell'occorso, sulla base della responsabilità esclusiva invocata a titolo di omessa manutenzione per la assenza di visibilità della segnaletica orizzontale e verticale posta sul tratto di strada di proprietà del CP_2
convenuto.
Deduce, al riguardo, la compagnia attrice, che l'urto verificatosi ai danni del veicolo
Mini Countyman condotto da – proveniente dalla Via Roma del Persona_1 comune di – causato dal veicolo Seat Ibiza - proveniente da destra da Controparte_2
Via Pitagora - si è prodotto “a causa dell'assenza di visibilità della segnaletica orizzontale e verticale presente in Via Pitagora, che induceva legittimamente il
pag. 3/9 conducente della Seat Ibiza a ritenere che l'intersezione con Via Roma fosse regolata dal generale diritto di precedenza per chi proviene da destra ex art. 145 del Codice della Strada, con sua conseguente precedenza rispetto al veicolo Mini Countryman”.
Di qui, pertanto, la prospettazione della riconducibilità causale del sinistro – e dei danni derivati alla danneggiata, liquidati “in regime di c.d. CARD” dall'assicuratore della
R.C.A. e, poi, rimborsati dall'assicuratore del veicolo addotto come investitore – a responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente.
Per l'accoglimento della pretesa azionata dall'assicuratore in surroga, dunque, presupposto essenziale è la verifica della esistenza della responsabilità esclusiva del terzo, dedotta quale fatto costitutivo della domanda.
Nella responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. l'onere della prova incombe sempre su chi agisce.
Tale onere, in particolare, si atteggia in termini di minor rigore sotto il solo profilo del nesso soggettivo: diversamente dalla azione generale aquiliana ex art. 2043 c.c., non si richiede anche la prova della condotta dolosa o colposa in capo al custode.
Il comportamento del custode, infatti, è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito(cfr.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2005, n.20317).
Elementi costitutivi sono, allora, la titolarità della cosa in capo all'ente di cui si assume la responsabilità derivante dal fascio di obbligazioni legate alla custodia, nonché il nesso di causalità tra il danno lamentato dal danneggiato e la cosa stessa oltreché il danno stesso.
Una volta provato il nesso di causalità, per andare esente da responsabilità il custode è onerato di eccepire e provare l'esistenza di un fattore causale interruttivo del nesso eziologico, riconducibile alla res ed avente natura di caso fortuito, inclusa in tale nozione anche la condotta del danneggiato o di un terzo.
Nel caso a mano, il thema disputandum si incentra principalmente sulla esistenza della riconducibilità causale del sinistro del 10.08.2020 alla sfera del manutentore.
pag. 4/9 La titolarità della res in custodia, infatti, non è oggetto di contrasto fra le parti.
Anche rispetto al danno - di cui si chiede la liquidazione a titolo di surroga – non emerge contestazione relativa all'esborso sostenuto dalla a Controparte_1
titolo di rimborso della liquidazione dei danni al veicolo assicurato Controparte_3
operato dopo la gestione del sinistro in regime di Card.
[...]
Passando, quindi, all'esame del presupposto controverso (i.e. nesso di causalità) - premesso il superamento del criterio della demanialità e dell'estensione del bene come parametro di demarcazione per la configurabilità o meno della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti dall'omessa manutenzione delle strade pubbliche, dipendendo, tale configurabilità, dalla causa concreta del danno, ossia dal fatto che essa sia consistita nella struttura intrinseca della strada o delle sue pertinenze e non sia stata piuttosto rappresentata da evenienze estrinseche, generate da parte di terzi e non conoscibili ed eliminabili con immediatezza dall'amministrazione (cfr. Cass. n.
15042/2008; conformi n. 8157/2009; n. 15720/2011; n. 8935/2013) – dal complessivo compendio probatorio acquisito si ricava la degradabilità della res di proprietà del comune convenuto, a mero teatro del sinistro e, dunque, la individuabilità della origine eziologica del sinistro che ha determinato l'esborso a favore di da parte Persona_1 dell'assicuratore del danneggiante, in una catena causale non riconducibile alla sfera dell'ente e dei relativi doveri custodiali.
Al riguardo, a fronte di prospettazione relativa alla componente causale del sinistro – prospettazione, peraltro, posta a base della richiesta di indennizzo rivolta all'ente dalla società attrice, gestita in fase stragiudiziale, anche dalla acclaims s.r.l. (cfr. docc. n. 3, n.
4 fascicolo attoreo) – incentrata sulla non visibilità della segnaletica stradale collocata nella Via Pitagora in prossimità dell'incrocio con la Via Roma a causa delle foglie di un albero e della natura scolorita della segnaletica orizzontale di dare precedenza, dal rapporto redatto dalle autorità intervenute proprio il giorno del sinistro si ricava conferma della esistenza – quindi, in contrasto con l'assunto attoreo della totale assenza di visibilità e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale di dare la precedenza per i veicoli provenienti da Via Pitagora dedotto dalla attrice (cfr. prima memoria istruttoria) - di apposita segnaletica verticale in prossimità dell'intersezione indicante l'obbligo di procedere dritto o svoltare a sinistra;
in via Pitagora con direzione pag. 5/9 Torrente Longano – via Umberto I caratterizzata dalla presenza di “segnaletica verticale
e orizzontale indicante il segnale di dare precedenza” (cfr. docc. n. 1 e n. 4 fascicolo attoreo).
Sicché, sebbene dal rapporto delle autorità emerga la condizione della segnaletica orizzontale di dare la precedenza come “scolorita”, tuttavia, tale condizione, in quanto abbinata agli ulteriori dati ricavabili dallo stesso rapporto – relativi, segnatamente, a: condizioni meteo (in termini di visibilità buona); illuminazione pubblica sufficiente;
tempo sereno;
stato del fondo/manto stradale manutenuto (i.e. asfaltato e asciutto) - non
è idonea a porsi quale elemento causale in grado di incidere sulla determinazione dell'evento (lo scontro tra i veicoli coinvolti) proprio perché la segnaletica non è assente ma solo “scolorita” e si inserisce in un contesto di assenza di condizioni meteo, traffico, manto stradale, tali da vulnerare la visibilità e, quindi, da dequotare la rilevanza del generale e primario dovere di prudenza per gli utenti della strada.
Ciò, a fortiori, se si considera che l'urto tra i due veicoli è avvenuto in un punto coincidente – o, comunque, prossimo – ad un intersezione tra strade e ricompreso in una zona in cui stringente è il dovere di guida con prudenza.
Dai rilievi eseguiti dalle autorità sopraggiunte sui luoghi, infatti, si riscontra la conformazione del luogo dell'impatto – definita nella ricostruzione cinematica come intersezione della via Roma con via Pitagora – oltreché la classificazione della sede del sinistro stradale quale centro abitato (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo).
Sicché, per la morfologia dei luoghi, per la attinenza a centro abitato – in un contesto contrassegnato da condizioni di normale viabilità generale (a livello sia meteorologico sia di manto stradale e illuminazione) – la presenza di segnaletica stradale orizzontale non già assente ma solo scolorita (i.e. sbiadita) non permettere di ascrivere l'evento occorso a responsabilità per omessa manutenzione stradale.
A tale ordine di considerazioni occorre giustapporre il dato relativo alla riconducibilità causale della presenza di foglie – limitatrici della visibilità della segnaletica stradale - ad una sfera estranea all'ente stante la provenienza da albero collocato all'interno dell'area privata appartenente alla villetta con accesso sulla via Roma n. 277, sede di studio notarile e sulla via Roma n. 275, sede residenza privata ( ) (cfr. nota del Persona_3
pag. 6/9 14.03.2021, prot. 15862, a firma del Responsabile del Procedimento e del Coordinatore della P.M. sub doc. allegato fascicolo convenuto).
Sicché, posto il richiamo all'art. 29 del codice della strada - il quale contempla un dovere per i proprietari di “mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità̀ dalla distanza e dalla angolazione necessarie'' operante anche nei casi in cui per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa “vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni” nel più breve tempo possibile – il complesso di circostanze esposte incide, recidendolo, sul nesso di causalità, interponendosi quale elemento che si innesta in una serie causale, avulso e indipendente dalla sfera dell'ente locale.
L'obbligo di potare/tagliare i rami degli alberi, al fine di evitare che la caduta sul manto stradale possa determinare una compromissione della leggibilità della relativa segnaletica, è normativamente previsto direttamente in capo ai proprietari delle aree in cui sorgono gli alberi stessi.
Sicché, acclarata la appartenenza dell'albero ad una corte in proprietà privata, la presenza di foglie – peraltro a copertura della sola segnaletica verticale (essendo, quella orizzontale, presente ma con colorazione meramente sbiadita) - non costituisce conseguenza diretta e immediata riconducibile alla sfera del comune manutentore della strada su cui le foglie, cadute da albero sito in area privata, si trovano a giacere.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'evento può ricondursi – se riguardato dall'angolo visuale della responsabilità dell'ente proprietario della strada - all'alveo del fortuito cagionato per comportamento del terzo, il quale ponendosi quale fattore autonomo in grado di rompere il legame casuale tra la condotta del custode e il danno patito, esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. (e la esclude anche sotto il profilo del contributo causale alla compressione della visibilità della segnaletica verticale a causa del fogliame proveniente da albero sito in area privata).
Né, peraltro, osta alle considerazioni svolte la circostanza, pure di difficile apprezzamento probatorio, dedotta dalla attrice per cui se il conducente assicurato - nella cui posizione si è surrogata la compagnia odierna attrice - avesse avuto percezione pag. 7/9 della segnaletica orizzontale e di quella verticale, seppur sbiadita, avrebbe evitato il sinistro, avuto riguardo al dato per cui venendo in rilievo una condotta di guida adottata nell'attraversamento di un incrocio, essa, per sua natura, è pervasa dalla necessità di rispetto delle regole di prudenza e, anzi, da una cautela maggiore rispetto ad altre sedi viarie indipendentemente dalla segnaletica presente.
L'art. 145 codice della strada, al riguardo, stabilisce, in termini generali, il dovere dei conducenti, “approssimandosi ad una intersezione” di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti; al comma 2, in particolare, che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Trattasi di precetti che insieme cooperano alla neutralizzazione del rischio di incidenti.
Cadono, conseguentemente, le difese di parte attrice incentrate sul fatto che “il signor
infatti, giungendo da Via Pitagora, non poteva avvedersi dell'obbligo di dare Per_2 la precedenza e affrontava l'intersezione, andando però a collidere contro la Mini
Countryman della signora , che sopraggiungeva alla sua sinistra da Via Roma. Per_1
Ciò nonostante, nessuna colpa può essere ravvisata nel conducente del veicolo assicurato dall'attrice, il quale, in assenza di visibile segnaletica, era incolpevolmente indotto a ritenere che l'intersezione fosse regolata secondo la norma generale, che prevede il diritto di precedenza per i veicoli che provengono da destra''.
esclusa la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e, ad un tempo, Pt_1 CP_2
anche ex art. 2043 c.c. quand'anche si accedesse a tale diversa qualificazione giuridica - esclusione invocabile già per il solo fatto che manca il nesso di causalità - la domanda proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. risulta infondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, - individuato in base al valore della domanda dichiarato nell'atto di citazione e sulla scorta dei parametri medi di riferimento - atteso il pregio e la continenza apprezzabile negli scritti difensivi, al netto della fase istruttoria, stante la natura documentale della istruttoria e la ripetitività delle questioni/argomentazioni trattate nelle memorie istruttorie.
pag. 8/9
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzata da nei Controparte_1
confronti del P.G. in persona del Sindaco Controparte_2
p.t. e per l'effetto;
2) c alla rifusione delle spese Parte_2
processuali in favore del n persona Controparte_2
del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria euro 1.701 per fase decisionale oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto 29.04.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 9/9