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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4196/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4196/2025 V.G promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Don Minzoni 14 10121 Torino Italia presso lo studio dell'avv. SODERO CLAUDIA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 9/7/2019.
Con ricorso congiuntamente depositato il 26/02/2025 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente al Pt_2 contributo al mantenimento, atteso che la medesima percepisce la pensione di vecchiaia (cfr. doc 4).
***
La domanda di riduzione dell'assegno al contributo può trovare accoglimento, stante la richiesta concorde.
Per il resto, si confermano le condizioni in sede di separazione, alcune delle quali richiamate nel ricorso congiunto. Per quanto non esplicitamente richiamato, restando ferme le condizioni di cui al decreto di omologa del 9 luglio 2019.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DISPONE che:
a) a decorrere dal mese di gennaio 2025, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
– a titolo di contributo per il mantenimento - la somma di € 400,00 (quattrocento/00) Pt_2 mensili, da pagarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale in ragione delle variazioni del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
DÀ ATTO che:
b) resteranno invariate le altre condizioni di separazione e pertanto:
- la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Alpignano, Parte_2 via Cavour 50, accollandosi interamente le spese condominiali ordinarie, le spese di manutenzione ordinaria e le utenze;
- il sig. continuerà a pagare l'intera rata del mutuo gravante sulla Parte_1 casa coniugale, ad oggi ammontante a € 311,00 mensili, accollandosi dunque anche la porzione – pari al 50% – di spettanza della sig.ra laddove intervengano variazioni Pt_2 nell'importo della rata, l'eventuale differenza in aumento rispetto alla somma di € 155,50 mensili verrà interamente sostenuta dalla sig.ra Pt_2
- il sig. continuerà a versare l'intero importo dell'assicurazione stipulata sulla casa Parte_1 coniugale, pari a € 160,80 annui;
- il sig. continuerà ad usufruire del box auto e della cantina di pertinenza dell'unità Parte_1 immobiliare ubicata in Alpignano, via Cavour 50, ivi mantenendo gli attrezzi di sua proprietà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/03/2025.
Il Presidente est./rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4196/2025 V.G promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Don Minzoni 14 10121 Torino Italia presso lo studio dell'avv. SODERO CLAUDIA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 9/7/2019.
Con ricorso congiuntamente depositato il 26/02/2025 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione relativamente al Pt_2 contributo al mantenimento, atteso che la medesima percepisce la pensione di vecchiaia (cfr. doc 4).
***
La domanda di riduzione dell'assegno al contributo può trovare accoglimento, stante la richiesta concorde.
Per il resto, si confermano le condizioni in sede di separazione, alcune delle quali richiamate nel ricorso congiunto. Per quanto non esplicitamente richiamato, restando ferme le condizioni di cui al decreto di omologa del 9 luglio 2019.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DISPONE che:
a) a decorrere dal mese di gennaio 2025, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
– a titolo di contributo per il mantenimento - la somma di € 400,00 (quattrocento/00) Pt_2 mensili, da pagarsi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale in ragione delle variazioni del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
DÀ ATTO che:
b) resteranno invariate le altre condizioni di separazione e pertanto:
- la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Alpignano, Parte_2 via Cavour 50, accollandosi interamente le spese condominiali ordinarie, le spese di manutenzione ordinaria e le utenze;
- il sig. continuerà a pagare l'intera rata del mutuo gravante sulla Parte_1 casa coniugale, ad oggi ammontante a € 311,00 mensili, accollandosi dunque anche la porzione – pari al 50% – di spettanza della sig.ra laddove intervengano variazioni Pt_2 nell'importo della rata, l'eventuale differenza in aumento rispetto alla somma di € 155,50 mensili verrà interamente sostenuta dalla sig.ra Pt_2
- il sig. continuerà a versare l'intero importo dell'assicurazione stipulata sulla casa Parte_1 coniugale, pari a € 160,80 annui;
- il sig. continuerà ad usufruire del box auto e della cantina di pertinenza dell'unità Parte_1 immobiliare ubicata in Alpignano, via Cavour 50, ivi mantenendo gli attrezzi di sua proprietà.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/03/2025.
Il Presidente est./rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.