Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1256/2022 R.G., promossa da ato a S. Angelo di Brolo il 28/09/1959 ed ivi residente in [...]
22 (CF. ) e P.IVA n. , in proprio e n.q di titolare della omonima C.F._1 P.IVA_1 ditta agricola, elettivamente domiciliato, in Brolo via Ferrara n. 99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore;
OGGETTO: Opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione n.2020011428/DDL del
29/03/2021 e imposizione contributiva relativa al signor . Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, parte ricorrente esponeva che:
In data 29/03/2021 e 14/04/2021 veniva notificato al ricorrente n.q di titolare e legale rappresentante della omonima Azienda agricola con svolgimento di attività di coltivazioni agricole, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011428/DDL del 29/03/2021 e constestuale diffida al pagamento delle differenze contributive. Cont Più specificamente con tale atto l' L'annullamento di tutti i rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda per i dipendenti (per il periodo 2018-2019-2020) e di fatto rientranti nel settore terziario perché difettano dei presupposti di cui all'art. 6 Legge 92/79 per essere inquadrati nel settore agricolo;
Disponeva, altresì, l'annullamento dei rapporti di lavoro dipendente instaurati con i propri familiari e precisamente: ( ) figlio;
( Persona_1 C.F._2 Controparte_3 C.F._3 figlia;
( figlia;
) figlio;
Controparte_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
( ) moglie, dei quali si riservava la reiscrizione in separata Controparte_6 C.F._6 gestione.
Con il medesimo verbale gli ispettori – in contraddizione con il precedente verbale in cui è stata attestato
“sulla base della documentazione esaminata e per il periodo oggetto della ispezione non sono state riscontrate omissioni contributive, per cui non si procede alla rilevazione di addebiti” hanno attestato una inadempienza contributiva pari ad euro 84.671,59 diffidando l'istante al versamento delle differenze asseritamente dovute.
Avverso il predetto verbale ispettivo è stato proposto ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di Lavoro presso Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, rimasto senza riscontro alcuno.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 29/04/2022, emesso dal precedente Giudicante Dr. Arena, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 14/07/2023, assegnando alla parte ricorrente i termini di legge CP_ per la notifica del ricorso e del decreto all'
All'udienza del 07/06/2024, tenuta con modalità virtuale, nessuno depositava note scritte, e visto l'art. 127 IV comma c.p.c., veniva assegnato termine perentorio fino alle ore 07,30 del 02/05/2025 per il deposito di note scritte, con espresso avvertimento che in caso di mancato deposito, la causa sarebbe stata cancellata, e rinviata la causa per la discussione all'udienza, del 02/05/2025, ore 09,00; Successivamente veniva disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente con le note scritte depositate per l'udienza del 02/05/2025, depositata contestualmente la CP_ notifica all' avvenuta in data 01/04/2025. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Preliminarmente, va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, ed estinto, e, conseguentemente la domanda va rigettata.
Per costante giurisprudenza, e per previsione di legge, nel processo del lavoro, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, determina l'estinzione del giudizio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 415 IV comma, e, 307 III comma c.p.c..
Tale estinzione opera, ipso jure, per il verificarsi del solo fatto estintivo previsto dalla legge, e la dichiarazione relativa ha efficacia retroattiva, ovvero opera ex tunc. CP_ La mancata prova della notifica alla controparte, nel caso in esame per l'udienza fissata a seguito del deposito del ricorso, determina l'improcedibilità del ricorso, nemmeno ovviabile con l'autorizzazione concessa dal Giudice alla rinnovazione della notifica. (Cass. 30/07/2008, n.20604;
Tribunale Milano sentenza n.2174/2010 del 16/03-13/05/2010).
Si osserva che, pur volendo aderire al più recente orientamento della Sezione Lavoro della Suprema
Corte (Cass. Lav. n. 1483/2015), che ha superato la portata generale della suddetta pronuncia del 2008, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, che è perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti, in specie però la rimessione in termini è stata concessa all'udienza virtuale del 14/07/2023, e parte ricorrente non ha provveduto a tale notifica, CP_ nei termini di legge, all' per l'udienza fissata del 07/06/2024.
A tale data, in mancanza di note scritte depositate, la causa è stata rinviata ex art. 127 ter IV comma c.p.c.., assegnando termini fino al 02/05/2025, per il deposito di note scritte, che risultano depositate.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c. CP_ Nel caso di specie, dopo ben due omesse notifiche, la notifica effettuata all' è avvenuta solo in data 01/04/2015, ben oltre il termine assegnato, ed addirittura, oltre il termine dei tre mesi indicato come tempo massimo dall'art. 291 c.p.c.
La perentorietà del termine, dunque, preclude una valutazione nel merito, essendo sottratta alla discrezionalità del giudice sul punto.
Pertanto, il presente giudizio va dichiarato improcedibile con la conseguente estinzione.
La stessa sezione di questo Tribunale, con numerose sentenze, si è pronunziata sul punto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_2 CP_ proprio e n.q di titolare della omonima ditta agricola, contro l' così provvede:
1)Rigetta il ricorso, dichiarandolo improcedibile e conseguentemente estinto;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 02/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia