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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, corso Torino n. 27/d, presso lo studio dell'avv. BERTONCELLI ROBERTO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Novara, corso Torino n. 27/d, presso lo studio dell'avv. BERTONCELLI ROBERTO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
- come da note scritte depositate in data 08/07/2024:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Novara in data 08.07.2000 in regime di separazione dei beni tra la Signora e il Signor Parte_1
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 116, Parte Controparte_1
II, Serie A dell'anno 2000;
- ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara per la relativa annotazione e ogni ulteriore incombente di legge;
- disporre che la Signora perderà il cognome Parte_1 CP_1 - dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che provvederanno alle necessità della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, secondo quanto Per_1 esposto nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotto.”; condizioni come da ricorso introduttivo:
“- OMOLGARE le seguenti condizioni:
1) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di €. 250,00 che sarà versata anticipatamente entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Controparte_1 figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: Per_1 visite e trattamenti sanitari in genere presso strutture pubbliche;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite e trattamenti sanitari in genere presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie, libri di testo e quant'altro inerente al programma di studio in scuole pubbliche;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; in ogni caso il 50% delle spese per attività sportive, viaggi, conseguimento patente di guida e ogni quant'altro fosse necessario ad , non Per_1 essendo l'elencazione di cui sopra esaustiva dei bisogni di una figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.”;
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NOVARA in data 8 luglio 2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (06/09/2009). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Pag. 2 di 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NOVARA in data 8 luglio
2000 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, corso Torino n. 27/d, presso lo studio dell'avv. BERTONCELLI ROBERTO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Novara, corso Torino n. 27/d, presso lo studio dell'avv. BERTONCELLI ROBERTO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
- come da note scritte depositate in data 08/07/2024:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Novara in data 08.07.2000 in regime di separazione dei beni tra la Signora e il Signor Parte_1
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 116, Parte Controparte_1
II, Serie A dell'anno 2000;
- ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara per la relativa annotazione e ogni ulteriore incombente di legge;
- disporre che la Signora perderà il cognome Parte_1 CP_1 - dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che provvederanno alle necessità della figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, secondo quanto Per_1 esposto nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotto.”; condizioni come da ricorso introduttivo:
“- OMOLGARE le seguenti condizioni:
1) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di €. 250,00 che sarà versata anticipatamente entro il Per_1 giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Controparte_1 figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: Per_1 visite e trattamenti sanitari in genere presso strutture pubbliche;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite e trattamenti sanitari in genere presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie, libri di testo e quant'altro inerente al programma di studio in scuole pubbliche;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; in ogni caso il 50% delle spese per attività sportive, viaggi, conseguimento patente di guida e ogni quant'altro fosse necessario ad , non Per_1 essendo l'elencazione di cui sopra esaustiva dei bisogni di una figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.”;
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NOVARA in data 8 luglio 2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (06/09/2009). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. Pag. 2 di 3 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NOVARA in data 8 luglio
2000 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 116, parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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