Articolo 82 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 81Articolo 83
Versione
24 ottobre 1942
Art. 82. Recidiva nel contrabbando.

E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.

Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' ai due terzi.

In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale .
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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