Art. 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti) 1. A decorrere dall'anno 2002 e' esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine e' autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili 2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo la parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Commentari • 3
- 1. Circolare del 23/01/2007 n. 2 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale AccertamentoAgenzia delle Entrate · 23 gennaio 2007
[…] di novita\' nelle modalita\' di organizzazione e di effettuazione dei controlli, anche al fine di dare attuazione, nel medio periodo, alla previsione di cui all\'articolo 42 della legge 388 del 2000, in tema di controllo sistematico, senza che cio\' sia realizzato a scapito della proficuita\', soprattutto in presenza di fenomeni evasivi ed elusivi di
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Giurisprudenza • 5
- 1. Commissione Tributaria Regionale Puglia, sez. IV, sentenza 24/02/2021, n. 690Provvedimento: […] Dal PVC agli atti, redatto il 27.07.2010 dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, si rileva che "la ricorrente nell'anno 2007 ha dichiarato un volume d'affari di euro 11.053.044,00 - tant'è che è rientrata tra i soggetti per i quali l'art. 42 comma 1 della Legge n.388/2000 ha previsto l'esecuzione di controllo sulla base di parametri che evidenziano rischi di evasione. E l'incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria a causa di smarrimento/distruzione come in fattispecie fa sì che trovi applicazione la regola prevista dall'art. 2474 cod. civ. n.3 secondo cui la perdita incolpevole della documentazione occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova".Leggi di più...
- redazione del p.v.c.·
- preventiva nuova formale contestazione·
- sussiste·
- successiva rilevazione di ulteriori violazioni·
- emissione dell'avviso di accertamento·
- necessità·
- accertamento