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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 581/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 581/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Bruno Buozzi n. 10, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv.
OS PP, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Via Asmara n. 2, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Copelli
Fortunata, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta;
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 14.05.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con da cui nasceva in data 24/08/2012, in Reggio Calabria, il figlio Controparte_1
I genitori erano riusciti a concordare la gestione delle questioni inerenti al Persona_1 proprio figlio minore (il collocamento, le modalità di affidamento e di mantenimento) in forza di scritture private;
con la sottoscrizione dell'atto di transazione del 02/03/2018, oltre alla estinzione del giudizio incardinato dal sig. innanzi al Tribunale Civile di Palmi al n. di RG 605/17, le Pt_1 parti concordavano le seguenti condizioni:
“
1. La premessa è patto e condizione dell'accordo;
2. l'accordo del 19.09.2014 viene sostituito dal presente atto fuorché per le questioni afferenti alla collocazione del minore della madre presso l'immobile sito in via Tauro 44 in Gioia Tauro;
3. il minore pur in regime di affido condiviso come per legge, rimarrà collocato Persona_1 presso la madre e risiederà insieme alla stessa, presso la casa di Gioia Tauro, in via Tauro n. 44, da intendersi concessa in comodato d'uso gratuito dalla nonna paterna fino al raggiungimento della maggiore età del bambino, a condizione che la stessa non venga abitata da altre persone che modifichino il nucleo familiare composto da madre e figlio;
4. il padre eserciterà il diritto di visita del minore secondo le seguenti modalità:
- il minore rimarrà con la madre dal lunedì al giovedì mattina di ogni settimana;
- dal giovedì mattina dopo la scuola, o eventualmente prima in caso di assenza dalla scuola, il minore rimarrà con il padre fino alle 22:00 della domenica di ogni settimana fuorché per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) durante le quali il minore dovrà far rientro presso la casa materna entro le 12:00 e pranzare con la madre e trascorrere con la stessa l'intero pomeriggio;
5. durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
6. ogni anno, nel corso della stagione estiva il minore trascorrerà, previo accordo tra le parti con almeno 30 giorni di anticipo, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre;
7. in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
8. in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
9. in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
10. il padre verserà la madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore;
detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno
a carico di entrambi i genitori in parti uguali (vengono qui preventivamente considerate a marito esemplificativo e non esaustivo come quelle scolastiche quelle per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle inerenti iscrizioni a corsi sportivi e/o rieducativi quelle per vacanze estive e vacanze studio) ed in ogni caso preventivamente dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti ove non urgenti ed inerenti incombenze interrogabili. Qualora il padre dovesse anticipare per intero le somme dovute a titolo di spese straordinarie, le stesse potranno ovviamente detrarsi dall'importo dell'assegno da questi dovuto per la mensilità successiva;
Che dal marzo 2022, per via della necessaria ristrutturazione dell'immobile di via Tauro n. 44 concesso in comodato d'uso alla sig. , quest'ultima si è trasferita in altro domicilio in immobile preso in locazione il cui CP_1 canone è mensilmente corrisposto dal sig. Pt_1
Tuttavia, il piccolo era stato, di fatto, concordemente collocato prevalentemente in Persona_1
C.da Porcaro snc a Gioia Tauro presso il padre, con il quale, quindi, attualmente conviveva e con diritto di visita nei confronti della madre, regolarmente esercitato in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e alle proprie esigenze lavorative, su semplice preavviso al padre.
Attualmente, quindi, il ricorrente si occupava delle necessità quotidiane del figlio, scolastiche ed extrascolastiche, anche anticipando le spese straordinarie connesse al mantenimento del minore.
Pertanto, alla luce della nuova situazione di fatto che aveva determinato un superamento dell'accordo del 02/03/2018, il richiedeva al Tribunale una diversa Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In conclusione, il ricorrente chiedeva: Parte_1
“disporre l'affidamento del minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre nell'immobile di sua proprietà sito in C.da Porcaro snc in
Gioia Tauro;
Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato possa vedere e tenere il figlio con sé con le seguenti modalità: la sig.
potrà avere con sé il figlio dal lunedì mattina al giovedì mattina di ogni settimana CP_1 nonché per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) dalle ore 12:00 sino alla sera;
durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori. le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, saranno suddivise come segue: il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e potranno prevedere anche periodi di permanenza presso i nonni, zii, cugini materni/paterni. in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio.
Disporre a carico della sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore, la somma mensile di € 250,00, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico sul c/c intestato al ricorrente con IBAN
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, determinate e qualificate come da linee guida del CNF del 2017 allegate, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.”
Con comparsa di costituzione depositata il 5.11.2024 si costituiva la resistente , Controparte_1 la quale evidenziava che il nel periodo immediatamente successivo alla pandemia COVID, Pt_1 aveva bonariamente chiesto alla medesima resistente (madre e genitore collocatario in via prevalente del minore ) la cortesia di sospendere l'efficacia dell'accordo per il Persona_1 tempo necessario ad eseguire i lavori di ammodernamento energetico dello stabile ad essa concesso in regime di comodato gratuito fino al compimento del 18° anno del minore e sito in Via Tauro N°
44 di Gioia Tauro.
In tale occasione il aveva preso l'impegno di garantire alla resistente di occupare Parte_1 un diverso immobile che veniva pertanto individuato nell'abitazione sita in Gioia Tauro Via SS.18
N° del quale il avrebbe dovuto pagare sia il canone di locazione che i consumi. Pt_1
Tuttavia, il smise di pagare il canone di locazione e, nel mese di luglio 2024, la Pt_1 CP_1 dovette lasciare anche tale abitazione e, nel mentre, veniva avviato dal l'odierno Parte_1 giudizio.
Al contempo, il dal momento in cui collocò la nell'immobile provvisorio, le Pt_1 CP_1 chiese anche di acconsentire a che il figlio in via temporanea, potesse rimanere a dormire Per_1 presso la di lui abitazione, per evitargli disagi;
tuttavia, durante la permanenza del figlio presso l'abitazione paterna, il aveva assunto un atteggiamento viziante verso il minore, Parte_1 garantendogli la disponibilità quotidiana di ingenti somme di denaro, disponendo di baby moto, cavalli, telefonini e ogni sorta di dispositivi elettronici di ultima generazione.
Chiedeva, quindi, il ripristino degli accordi del 2017 e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento del minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre nell'immobile concesso in comodato d'uso di Gioia tauro via Tauro n. 44;
- disporre l'immediata collocazione della madre e del minore presso l'abitazione di via Tauro n. 44 sino al compimento del 18 anno di età del figlio;
Persona_1
- Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale prodotto da parte ricorrente ed al quale ci si riporta, possa vedere e tenere il figlio con sé con le seguenti modalità:
- il minore rimarrà con la madre dal lunedì mattina al giovedì mattina di ogni settimana;
- dal giovedì mattina dopo la scuola, o eventualmente prima in caso di assenza dalla scuola, il minore rimarrà con il padre sino alle ore 22:00 della domenica di ogni settimana fuorchè per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) durante le quali il minore dovrà far rientro presso la casa materna entro le ore 12:00 e pranzare con la madre e trascorrere con la stessa l'intero pomeriggio;
- durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
- i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori.
- le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, saranno suddivise come segue: il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e potranno prevedere anche periodi di permanenza presso i nonni, zii, cugini materni/paterni.
- in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
- in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
- in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
- in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio;
- il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, oltre gli arretrati non versati entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, determinate e qualificate come da linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate”
La causa veniva istruita con le indagini psico-sociali e con la formulazione di una proposta conciliativa alle parti che, tuttavia, non veniva accolta dal ricorrente . Veniva, Parte_1 quindi, disposta l'audizione all'udienza del 4.07.2025 del minore e la causa veniva Persona_1 rinviata per la decisione.
2. Per quanto riguarda l'affidamento del minore (nato il [...]), all'esito del Per_1 procedimento non emergono elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto da entrambe le parti, per cui il minore può senz'altro essere affidato in maniera condivisa ai genitori. L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Pertanto, l'affidamento condiviso, da ritenere la modalità di affidamento maggiormente idonea garantire il corretto ed armonico sviluppo psico-fisico del minore, assicurando continuità di rapporto con entrambi i genitori, deve essere confermato, invitando le parti a garantire il pieno rapporto del figlio con l'altro genitore e a condividere tutte le scelte rilevanti relative alla vita di
. Per_1
Quanto alla scelta residenziale deve essere confermata, per quanto sopra detto, la prevalente collocazione del minore presso il padre . Per_1 Parte_1
Invero, in proposito, la resistente ha chiesto un ripristino degli accordi precedenti in cui le parti avevano concordato la collocazione prevalente di presso la madre. Per_2
Orbene, ritiene questo Collegio che tale proposta del ricorrente non possa trovare accoglimento.
Occorre, infatti, nella specifica materia della famiglia, adottare quelle soluzioni che siano maggiormente confacenti all'interesse dei minori, e che, nel caso di specie, inducono a privilegiare il collocamento prevalente del minore presso il padre attese le dichiarazioni dallo stesse rese Per_1 dinnanzi al Tribunale (tenuto conto dell'età del minore ormai tredicenne) e della necessità di assicurare al minore una continuità abitativa presso l'abitazione paterna (ove vive da ormai quattro anni) per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica del ragazzo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3652).
Orbene, dall'istruttoria condotta si ritiene di poter confermare l'attuale collocazione del minore presso il padre, poiché non sono emerge situazioni pregiudizievoli per il figlio derivanti Per_1 dall'attuale collocazione (quali ad esempio relazioni negative relative all'andamento scolastico, o a comportamenti della minore nei contesti sociali) e che giustifichino, dopo anni, un cambiamento.
Da tali elementi deve desumersi che l'attuale assetto sia conforme all'interesse del minore, mentre un eventuale mutamento della collocazione della minore imporrebbe lo sradicamento dall'habitat domestico.
Del resto, come si diceva, anche l'audizione del minore , tredicenne, sentito all'udienza del Per_1
4.07.2025, ha confermato che l'attuale collocazione presso il padre, oltre ad essere ancora attuato, risulta anche più confacente al suo interesse (dichiara : “Io abito con mio papà da quasi Per_1 quattro anni, dormo anche lì, sette giorni su sette. Durante la settimana capita che veda mia madre, all'incirca due volte a settimana e mangiamo assieme, ma non pernotto mai da lei. Non dormo mai da mia mamma perché mi trovo meglio a dormire da mio papà; ho lì tutte le cose, ho la mia camera, ho tutto lì. Mia madre all'inizio, il primo anno, mi diceva di dormire da lei se volevo e io non volevo perché volevo dormire a casa mia, cioè, intendo quella di mio padre. Dopodiché mia madre non me l'ha chiesto più di dormire da lei. Non ho intenzione di pernottare da mia madre.
Non c'è un motivo specifico, preferisco stare da mio papà. Non c'è stata una discussione con mia mamma su questo fatto;
è una scelta mia libera perché preferisco dormire da mio padre”)
Dunque, non è emersa alcuna circostanza che possa far presumere che un collocamento prevalente presso la madre sia più funzionale all'interesse del minore, anzi, come dimostrato dalle dichiarazioni dello stesso minore, l'attuale collocazione presso il padre risulta più rispondente agli interessi di . Per_1
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, si ritiene di dover indicare la regolamentazione indicata in dispositivo.
3. In relazione al mantenimento che la madre deve versare al minore Controparte_1 Per_1
(stante la sua collocazione prevalente presso il padre), si rammenta che l'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Nel caso di specie, tenuto conto della redditualità espressa dalla resistente, la quale svolge lavori saltuari e vive di modesti redditi (nel 2024, ultimo dato disponibile ha percepito redditi complessivi, lavorativi e assistenziali, pari a circa € 7.000,00) a fronte della maggiore disponibilità economica del ricorrente (in considerazione degli indici presuntivi rappresentati: dallo svolgimento da parte del di diverse attività imprenditoriali nel settore agricolo e del commercio, come Parte_1 dimostrato dalla relazione GDF in atti, ove gli accertamenti della polizia tributaria hanno restituito un ampio volume d'affari, come dimostrato dalle movimentazioni dei conti correnti;
dall'incontestato tenore di vita del minore garantito dal con l'acquisto di baby moto, Pt_1 telefonini etc.), si ritiene di dover fissare in € 100,00 euro il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento del figlio minore da corrispondere al padre presso il di
[...] Persona_1 lui domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese straordinarie in favore del figlio minore devono essere ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
L'assegno unico INPS viene assegnato secondo legge.
5. In considerazione della natura del giudizio, della sostanziale assenza di attività istruttoria e in considerazione che le determinazioni assunte in punto di affidamento vengono adottate d'ufficio dal
Tribunale, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- affida in forma condivisa il figlio ad entrambi i genitori, e Persona_1 Parte_1
, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore;
- dispone che il minore abbia collocazione prevalente presso il padre , Per_1 Parte_1 autorizzando la madre a vederlo e a tenerlo con sé ogni volta che lo desidera, Controparte_1 previo accordo con il padre e tenendo conto delle esigenze del figlio e degli impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, la madre potrà tenere con sé i giorni di martedì e Per_1 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20,00, nonché il week-end, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
trascorrerà, inoltre, con il figlio , ad Controparte_1 Per_1 anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa e così anche per le altre festività e il compleanno.
Durante le vacanze estive, trascorrerà con la madre un periodo di due settimane, anche Per_1 spezzate, da concordarsi, preventivamente, entro il 30 giugno;
- dispone che la madre versi al padre , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , minorenne, la somma di 100,00 Euro Per_1 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre;
Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 22/12/2025
Il Giudice est. \Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 581/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Bruno Buozzi n. 10, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv.
OS PP, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Via Asmara n. 2, Gioia Tauro (RC), presso lo studio dell'Avv. Copelli
Fortunata, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta;
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 14.05.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con da cui nasceva in data 24/08/2012, in Reggio Calabria, il figlio Controparte_1
I genitori erano riusciti a concordare la gestione delle questioni inerenti al Persona_1 proprio figlio minore (il collocamento, le modalità di affidamento e di mantenimento) in forza di scritture private;
con la sottoscrizione dell'atto di transazione del 02/03/2018, oltre alla estinzione del giudizio incardinato dal sig. innanzi al Tribunale Civile di Palmi al n. di RG 605/17, le Pt_1 parti concordavano le seguenti condizioni:
“
1. La premessa è patto e condizione dell'accordo;
2. l'accordo del 19.09.2014 viene sostituito dal presente atto fuorché per le questioni afferenti alla collocazione del minore della madre presso l'immobile sito in via Tauro 44 in Gioia Tauro;
3. il minore pur in regime di affido condiviso come per legge, rimarrà collocato Persona_1 presso la madre e risiederà insieme alla stessa, presso la casa di Gioia Tauro, in via Tauro n. 44, da intendersi concessa in comodato d'uso gratuito dalla nonna paterna fino al raggiungimento della maggiore età del bambino, a condizione che la stessa non venga abitata da altre persone che modifichino il nucleo familiare composto da madre e figlio;
4. il padre eserciterà il diritto di visita del minore secondo le seguenti modalità:
- il minore rimarrà con la madre dal lunedì al giovedì mattina di ogni settimana;
- dal giovedì mattina dopo la scuola, o eventualmente prima in caso di assenza dalla scuola, il minore rimarrà con il padre fino alle 22:00 della domenica di ogni settimana fuorché per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) durante le quali il minore dovrà far rientro presso la casa materna entro le 12:00 e pranzare con la madre e trascorrere con la stessa l'intero pomeriggio;
5. durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
6. ogni anno, nel corso della stagione estiva il minore trascorrerà, previo accordo tra le parti con almeno 30 giorni di anticipo, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre;
7. in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
8. in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
9. in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
10. il padre verserà la madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore;
detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno
a carico di entrambi i genitori in parti uguali (vengono qui preventivamente considerate a marito esemplificativo e non esaustivo come quelle scolastiche quelle per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle inerenti iscrizioni a corsi sportivi e/o rieducativi quelle per vacanze estive e vacanze studio) ed in ogni caso preventivamente dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti ove non urgenti ed inerenti incombenze interrogabili. Qualora il padre dovesse anticipare per intero le somme dovute a titolo di spese straordinarie, le stesse potranno ovviamente detrarsi dall'importo dell'assegno da questi dovuto per la mensilità successiva;
Che dal marzo 2022, per via della necessaria ristrutturazione dell'immobile di via Tauro n. 44 concesso in comodato d'uso alla sig. , quest'ultima si è trasferita in altro domicilio in immobile preso in locazione il cui CP_1 canone è mensilmente corrisposto dal sig. Pt_1
Tuttavia, il piccolo era stato, di fatto, concordemente collocato prevalentemente in Persona_1
C.da Porcaro snc a Gioia Tauro presso il padre, con il quale, quindi, attualmente conviveva e con diritto di visita nei confronti della madre, regolarmente esercitato in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e alle proprie esigenze lavorative, su semplice preavviso al padre.
Attualmente, quindi, il ricorrente si occupava delle necessità quotidiane del figlio, scolastiche ed extrascolastiche, anche anticipando le spese straordinarie connesse al mantenimento del minore.
Pertanto, alla luce della nuova situazione di fatto che aveva determinato un superamento dell'accordo del 02/03/2018, il richiedeva al Tribunale una diversa Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In conclusione, il ricorrente chiedeva: Parte_1
“disporre l'affidamento del minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre nell'immobile di sua proprietà sito in C.da Porcaro snc in
Gioia Tauro;
Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato possa vedere e tenere il figlio con sé con le seguenti modalità: la sig.
potrà avere con sé il figlio dal lunedì mattina al giovedì mattina di ogni settimana CP_1 nonché per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) dalle ore 12:00 sino alla sera;
durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori. le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, saranno suddivise come segue: il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e potranno prevedere anche periodi di permanenza presso i nonni, zii, cugini materni/paterni. in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio.
Disporre a carico della sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore, la somma mensile di € 250,00, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico sul c/c intestato al ricorrente con IBAN
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, determinate e qualificate come da linee guida del CNF del 2017 allegate, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.”
Con comparsa di costituzione depositata il 5.11.2024 si costituiva la resistente , Controparte_1 la quale evidenziava che il nel periodo immediatamente successivo alla pandemia COVID, Pt_1 aveva bonariamente chiesto alla medesima resistente (madre e genitore collocatario in via prevalente del minore ) la cortesia di sospendere l'efficacia dell'accordo per il Persona_1 tempo necessario ad eseguire i lavori di ammodernamento energetico dello stabile ad essa concesso in regime di comodato gratuito fino al compimento del 18° anno del minore e sito in Via Tauro N°
44 di Gioia Tauro.
In tale occasione il aveva preso l'impegno di garantire alla resistente di occupare Parte_1 un diverso immobile che veniva pertanto individuato nell'abitazione sita in Gioia Tauro Via SS.18
N° del quale il avrebbe dovuto pagare sia il canone di locazione che i consumi. Pt_1
Tuttavia, il smise di pagare il canone di locazione e, nel mese di luglio 2024, la Pt_1 CP_1 dovette lasciare anche tale abitazione e, nel mentre, veniva avviato dal l'odierno Parte_1 giudizio.
Al contempo, il dal momento in cui collocò la nell'immobile provvisorio, le Pt_1 CP_1 chiese anche di acconsentire a che il figlio in via temporanea, potesse rimanere a dormire Per_1 presso la di lui abitazione, per evitargli disagi;
tuttavia, durante la permanenza del figlio presso l'abitazione paterna, il aveva assunto un atteggiamento viziante verso il minore, Parte_1 garantendogli la disponibilità quotidiana di ingenti somme di denaro, disponendo di baby moto, cavalli, telefonini e ogni sorta di dispositivi elettronici di ultima generazione.
Chiedeva, quindi, il ripristino degli accordi del 2017 e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- disporre l'affidamento del minore congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre nell'immobile concesso in comodato d'uso di Gioia tauro via Tauro n. 44;
- disporre l'immediata collocazione della madre e del minore presso l'abitazione di via Tauro n. 44 sino al compimento del 18 anno di età del figlio;
Persona_1
- Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale prodotto da parte ricorrente ed al quale ci si riporta, possa vedere e tenere il figlio con sé con le seguenti modalità:
- il minore rimarrà con la madre dal lunedì mattina al giovedì mattina di ogni settimana;
- dal giovedì mattina dopo la scuola, o eventualmente prima in caso di assenza dalla scuola, il minore rimarrà con il padre sino alle ore 22:00 della domenica di ogni settimana fuorchè per due domeniche (la seconda e la quarta di ogni mese) durante le quali il minore dovrà far rientro presso la casa materna entro le ore 12:00 e pranzare con la madre e trascorrere con la stessa l'intero pomeriggio;
- durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, 8 giorni continuativi con la madre ed altrettanti con il padre (dal 22 dicembre al 29 dicembre e/o dal 30 dicembre al 6 gennaio); tale regola potrà essere variata di comune accordo e sempre avuto riguardo alle esigenze del bambino. Le medesime modalità vengono verranno applicate per le festività pasquali di tal che, ad anni alterni, il minore possa trascorrere la domenica di Pasqua con la madre il
Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
- i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori.
- le vacanze estive, da programmare entro il 30 aprile di ogni anno, saranno suddivise come segue: il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre e potranno prevedere anche periodi di permanenza presso i nonni, zii, cugini materni/paterni.
- in occasione del compleanno del minore i genitori concorderanno di volta in volta tra di loro i tempi e le modalità di affidamento del piccolo e l'organizzazione di eventuali festeggiamenti in suo onore;
- in occasione dei compleanni del padre e dei familiari di parte paterna il minore avrà diritto di rimanere presso il padre per l'intera giornata ovviamente dopo la scuola;
- in occasione di ogni ricorrenza (battesimi, cresime matrimoni compleanni) che riguarda i membri della famiglia paterna, ove non dovessero sussistere controindicazioni oggettive (impegni scolastici, sportivi, ricreativi) il minore ove lo desideri avrà diritto di presenziare ai relativi festeggiamenti in compagnia del padre stesso dicasi per le medesime ricorrenze dovessero interessare componenti della famiglia di origine della madre;
- in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio;
- il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, oltre gli arretrati non versati entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate, determinate e qualificate come da linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate”
La causa veniva istruita con le indagini psico-sociali e con la formulazione di una proposta conciliativa alle parti che, tuttavia, non veniva accolta dal ricorrente . Veniva, Parte_1 quindi, disposta l'audizione all'udienza del 4.07.2025 del minore e la causa veniva Persona_1 rinviata per la decisione.
2. Per quanto riguarda l'affidamento del minore (nato il [...]), all'esito del Per_1 procedimento non emergono elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto da entrambe le parti, per cui il minore può senz'altro essere affidato in maniera condivisa ai genitori. L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Pertanto, l'affidamento condiviso, da ritenere la modalità di affidamento maggiormente idonea garantire il corretto ed armonico sviluppo psico-fisico del minore, assicurando continuità di rapporto con entrambi i genitori, deve essere confermato, invitando le parti a garantire il pieno rapporto del figlio con l'altro genitore e a condividere tutte le scelte rilevanti relative alla vita di
. Per_1
Quanto alla scelta residenziale deve essere confermata, per quanto sopra detto, la prevalente collocazione del minore presso il padre . Per_1 Parte_1
Invero, in proposito, la resistente ha chiesto un ripristino degli accordi precedenti in cui le parti avevano concordato la collocazione prevalente di presso la madre. Per_2
Orbene, ritiene questo Collegio che tale proposta del ricorrente non possa trovare accoglimento.
Occorre, infatti, nella specifica materia della famiglia, adottare quelle soluzioni che siano maggiormente confacenti all'interesse dei minori, e che, nel caso di specie, inducono a privilegiare il collocamento prevalente del minore presso il padre attese le dichiarazioni dallo stesse rese Per_1 dinnanzi al Tribunale (tenuto conto dell'età del minore ormai tredicenne) e della necessità di assicurare al minore una continuità abitativa presso l'abitazione paterna (ove vive da ormai quattro anni) per mantenere il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e contribuire quindi in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica del ragazzo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3652).
Orbene, dall'istruttoria condotta si ritiene di poter confermare l'attuale collocazione del minore presso il padre, poiché non sono emerge situazioni pregiudizievoli per il figlio derivanti Per_1 dall'attuale collocazione (quali ad esempio relazioni negative relative all'andamento scolastico, o a comportamenti della minore nei contesti sociali) e che giustifichino, dopo anni, un cambiamento.
Da tali elementi deve desumersi che l'attuale assetto sia conforme all'interesse del minore, mentre un eventuale mutamento della collocazione della minore imporrebbe lo sradicamento dall'habitat domestico.
Del resto, come si diceva, anche l'audizione del minore , tredicenne, sentito all'udienza del Per_1
4.07.2025, ha confermato che l'attuale collocazione presso il padre, oltre ad essere ancora attuato, risulta anche più confacente al suo interesse (dichiara : “Io abito con mio papà da quasi Per_1 quattro anni, dormo anche lì, sette giorni su sette. Durante la settimana capita che veda mia madre, all'incirca due volte a settimana e mangiamo assieme, ma non pernotto mai da lei. Non dormo mai da mia mamma perché mi trovo meglio a dormire da mio papà; ho lì tutte le cose, ho la mia camera, ho tutto lì. Mia madre all'inizio, il primo anno, mi diceva di dormire da lei se volevo e io non volevo perché volevo dormire a casa mia, cioè, intendo quella di mio padre. Dopodiché mia madre non me l'ha chiesto più di dormire da lei. Non ho intenzione di pernottare da mia madre.
Non c'è un motivo specifico, preferisco stare da mio papà. Non c'è stata una discussione con mia mamma su questo fatto;
è una scelta mia libera perché preferisco dormire da mio padre”)
Dunque, non è emersa alcuna circostanza che possa far presumere che un collocamento prevalente presso la madre sia più funzionale all'interesse del minore, anzi, come dimostrato dalle dichiarazioni dello stesso minore, l'attuale collocazione presso il padre risulta più rispondente agli interessi di . Per_1
Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti, si ritiene di dover indicare la regolamentazione indicata in dispositivo.
3. In relazione al mantenimento che la madre deve versare al minore Controparte_1 Per_1
(stante la sua collocazione prevalente presso il padre), si rammenta che l'obbligo di mantenimento dei figli deve essere correlato al principio di proporzionalità, che deve naturalmente tenere conto delle disponibilità patrimoniali e reddituali in capo ai genitori (“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.”, cfr. Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Nel caso di specie, tenuto conto della redditualità espressa dalla resistente, la quale svolge lavori saltuari e vive di modesti redditi (nel 2024, ultimo dato disponibile ha percepito redditi complessivi, lavorativi e assistenziali, pari a circa € 7.000,00) a fronte della maggiore disponibilità economica del ricorrente (in considerazione degli indici presuntivi rappresentati: dallo svolgimento da parte del di diverse attività imprenditoriali nel settore agricolo e del commercio, come Parte_1 dimostrato dalla relazione GDF in atti, ove gli accertamenti della polizia tributaria hanno restituito un ampio volume d'affari, come dimostrato dalle movimentazioni dei conti correnti;
dall'incontestato tenore di vita del minore garantito dal con l'acquisto di baby moto, Pt_1 telefonini etc.), si ritiene di dover fissare in € 100,00 euro il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento del figlio minore da corrispondere al padre presso il di
[...] Persona_1 lui domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese straordinarie in favore del figlio minore devono essere ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
L'assegno unico INPS viene assegnato secondo legge.
5. In considerazione della natura del giudizio, della sostanziale assenza di attività istruttoria e in considerazione che le determinazioni assunte in punto di affidamento vengono adottate d'ufficio dal
Tribunale, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- affida in forma condivisa il figlio ad entrambi i genitori, e Persona_1 Parte_1
, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di Controparte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore;
- dispone che il minore abbia collocazione prevalente presso il padre , Per_1 Parte_1 autorizzando la madre a vederlo e a tenerlo con sé ogni volta che lo desidera, Controparte_1 previo accordo con il padre e tenendo conto delle esigenze del figlio e degli impegni scolastici ed extrascolastici. In difetto di accordo, la madre potrà tenere con sé i giorni di martedì e Per_1 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20,00, nonché il week-end, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
trascorrerà, inoltre, con il figlio , ad Controparte_1 Per_1 anni alterni, le vacanze natalizie dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa e così anche per le altre festività e il compleanno.
Durante le vacanze estive, trascorrerà con la madre un periodo di due settimane, anche Per_1 spezzate, da concordarsi, preventivamente, entro il 30 giugno;
- dispone che la madre versi al padre , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , minorenne, la somma di 100,00 Euro Per_1 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono ripartite per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre;
Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, in data 22/12/2025
Il Giudice est. \Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola