Art. 10. 1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non puo' essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.
2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:
a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, e all' articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attivita' industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all' articolo 2195, n. 4), del codice civile .
4. Ai sostituiti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attivita' previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attivita' danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.
6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.
7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non piu' spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.
8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.
2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:
a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, e all' articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attivita' industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all' articolo 2195, n. 4), del codice civile .
4. Ai sostituiti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attivita' previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attivita' danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.
6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.
7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non piu' spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.
8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.