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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 21691/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21691/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Portone;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Cucinotta;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di distacco di manodopera all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.07.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5665/2024 con cui Controparte_1
era stata condannata a pagare la somma di € 18.958,04 a titolo di pagamento di una fattura che la convenuta aveva emesso in data 03.07.2024 a seguito del distacco di tre suoi lavoratori a favore dell'opponente nel periodo fra il 05.06.2024 ed il 30.06.2024, rappresentando: 1) l'incompetenza per materia essendo competente il Giudice del Lavoro atteso che la fattura aveva ad oggetto il pagamento di 3 lavoratori subordinati distaccati dall'opposta all'opponente; 2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale del Lavoro di Pisa dal momento che le prestazioni lavorative dei 3 lavoratori distaccati sono state svolte nel Comune di
Pisa; 3) la mancata prova documentale del credito;
4) la mancata prova dell'espletamento diligente delle prestazioni lavorative dei 3 lavoratori distaccati, che al contrario non hanno lavorato correttamente essendo pure per questo motivo stati allontanati dal cantiere;
5) la mancata prova del pagamento da parte dell'opposta degli emolumenti dei lavoratori;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che in caso di ritenuta competenza del
Giudice del Lavoro l'opposizione sarebbe tardiva atteso che l'opposizione avrebbe dovuto essere
2 fatta con ricorso e, qualora fatta con l'atto di citazione, questo avrebbe dovuto essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cosa non avvenuta;
2) che l'art. 7 del contratto di distacco aveva previsto la competenza del Tribunale di Torino quale foro del distaccante;
3)
l'adeguatezza della prova scritta fornita in sede m0nitoria; 4) di aver distaccato i lavoratori
[...]
e per il periodo indicato in fattura;
4) di aver retribuito i suddetti Per_1 Persona_2 Per_3
lavoratori, pagando altresì la cassa edile e relativi contributi;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
01.07.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia infondata;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte attrice dal diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie (prove orali e ordini di esibizione) depositate in corso di causa: essa, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitata a richiamare le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di tal che i predetti mezzi di prova non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass., Sez. III, 22/04/2009,
n. 9551);
- che in sede di appello, poi, è stato affermato lo stesso principio sostenendosi che “le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione… In questa direzione vanno le decisioni (Cass. n. 25157 del 2008; Cass. n. 23574 del 2007) che, rispetto al processo riformato nel 1990, richiedono in primo grado, la reiterazione delle istanze istruttorie nella
3 precisazione delle conclusioni, prescindendo dall'indagine sulla volontà delle parti”, atteso che deve tenersi distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (Cass., Sez.
III, 27/04/2011, n. 9410);
- che, sempre in via preliminare, va ribadito il contenuto del decreto 03.02.2025 con cui era già stata rilevata l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia e per territorio essendo competente, secondo l'opponente, il Giudice del Lavoro di Pisa;
- che, infatti, la presente controversia verte sul pagamento di una fattura emessa da una s.r.l.
a carico di altra s.r.l. per prestazioni professionali rese dalla prima a favore della seconda (distacco di 3 lavoratori nel mese di giugno 2024), sicché non si è in materia di controversie di lavoro dipendente o parasubordinato (art. 409 c.p.c.), il che presupporrebbe la presenza in giudizio di un lavoratore, ma di una controversia fra imprese commerciali (con conseguente irrilevanza dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte convenuta in caso di applicazione del rito del lavoro);
- che, dunque, la controversia fra due s.r.l. per il pagamento di una fattura commerciale non può che essere di spettanza del Tribunale ordinario dal momento che il Giudice del Lavoro esamina esclusivamente controversie in cui siano parti in causa dei lavoratori subordinati o parasubordinati, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame;
- che, di conseguenza, la competenza territoriale non è quella del luogo presso cui è stata espletata l'attività lavorativa da parte dei 3 lavoratori distaccati in applicazione delle norme del processo del lavoro, ma quella ordinaria ex artt. 18 e sg. c.p.c.;
- che, peraltro, nel caso di specie le parti hanno previsto nel contratto di distacco la competenza esclusiva del Tribunale di Torino quale sede del distaccante, con clausola non necessitante di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. dal momento che il contratto di distacco, di tutta evidenza, non è costituito da condizioni generali di contratto predisposte dall'opposta per disciplinare una serie indefinita di rapporti commerciali, essendo al contrario un contratto redatto ad hoc;
- che, peraltro, la competenza del Tribunale di Torino sussisterebbe comunque (ovvero anche in assenza di una clausola ad hoc) quale luogo di adempimento della prestazione dedotta in giudizio (rimborso del costo del lavoro sostenuto dall'opposta per i 3 lavoratori distaccati), posto che detta prestazione deve essere eseguita presso la sede dell'opposta in Torino;
4 - che, infine, per completezza va rilevato come “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 28 del c.p.c., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti
i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi rinvenibili negli articoli
18, 19 e 20 del c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, quindi, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”
(Cass., Sez. III, 10/02/2005, n. 2702; Cass. n. 17374/2020; Cass. n. 2548/2022), essendo inoltre
“l'incompletezza della formulazione dell'eccezion controllabile anche d'ufficio dalla corte di
Cassazione” (Cass., Sez. VI, 16/06/2011, n. 13202), sicché, non avendo l'opponente contestato la competenza del Tribunale di Torino ex artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza del foro adito deve intendersi radicata in forza dei criteri indicati nei suddetti articoli;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio deve essere rigettata;
- che, nel merito, l'opposizione è infondata;
- che al riguardo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente nelle note scritte conclusive, i 3 lavoratori oggetto di distacco sono stati regolarmente individuati tanto nel contratto di distacco quanto dalle stesse parti nel corso del presente giudizio, posto che già in atto di citazione l'attrice ha esplicitamente riferito del distacco dei lavoratori
[...]
e Per_1 Persona_2 Per_3
- che, analogamente, la tesi dell'opponente secondo cui parte convenuta non avrebbe adeguatamente descritto le voci di cui si compone il suo credito è documentalmente smentita dalle deduzioni avversarie contenute nella comparsa costitutiva e nella memoria n. 1;
- che con le suddette deduzioni e relative produzioni documentali, infatti, la convenuta ha compiutamente indicato e documentato ogni voce di spesa per il lavoro oggetto della pretesa avanzata in sede monitoria, come da memoria n. 1: “Stipendi netti dei tre lavoratori distaccati: €
7.000,00 (doc. 5, 8,9,10); - Versamento Cassa Edile € 1.734,45 (doc. 6); - Erario € 2.391,95 (doc. 7); -
INPS € 4.547,00 (doc. 7); - Addizionali Regionali € 79,36 (doc. 7); - Tributi Locali € 34,62 (doc. 7); -
Spese documentate di trasferta € 1.913,88 (doc. 11); - Quota INAIL per due dei tre lavoratori
5 distaccati assicurati con l'INAIL ( e giacché essendo Persona_1 Per_3 Persona_2
apprendista non gode della assicurazione INAIL). Il conteggio viene eseguito scorporando il costo annuale dell'INAIL (pagina 1 del doc. 12) e riportato in calce al Prospetto Contabile € 450,47 (doc.
12); - Fatture rifornimento carburante per trasferte € 440,83 (doc. 13); - Acquisto attrezzi cantiere €
385,46 (doc. 14); Per completezza si allega il prospetto contabile della ditta relativo Controparte_1
ai costi dei dipendenti distaccati per il mese di giugno 2024 (doc. 15)”;
- che al riguardo va precisato che il disconoscimento della suddetta documentazione da parte dell'opponente nella memoria n. 2 da un lato è tardivo rispetto ai documenti già prodotti con la comparsa di costituzione (doc. da 5 a 7), mentre, dall'altro lato, è totalmente generico per ogni documento, nulla avendo precisato l'opponente circa i motivi del suo disconoscimento;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale"): Cass., sez. II, 30/10/2018, n.27633; Tribunale Roma sez. lav.,
08/11/2018, n. 8481; Tribunale Velletri, sez. II, 29/05/2018, n. 1323;
- che, dunque, deve concludersi affermando che parte convenuta ha compiutamente provato tutti gli esborsi di cui ha chiesto il pagamento con la fattura azionata in sede monitoria (avendo in realtà documentato esborsi leggermente maggiori, pari ad € 18.978,02), solo osservandosi l'irrilevanza della deduzione dell'opponente contenuta nella seconda memoria istruttoria secondo cui i costi dell'albergo dei 3 lavoratori distaccati sarebbero stati da lei direttamente sostenuti, atteso che parte convenuta non ha chiesto il pagamento dei costi d'albergo, sicché alcuna illecita richiesta di pagamento è stata formulata per detta voce di costo;
- che, ancora, sempre in punto prova del credito, va detto che in sede monitoria parte convenuta non aveva prodotto solamente la fattura, ma anche il contratto di distacco, riportante la sottoscrizione mai disconosciuta dall'opponente, sicché la documentazione depositata in sede monitoria doveva ritenersi sufficiente in quella sede per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in sede di opposizione la convenuta, a fronte delle contestazioni dell'opponente e del
6 rilievo del Giudice, ha compiutamente allegato e documentato ogni singola voce richiesta in pagamento, sicché deve ritenersi raggiunta la prova del credito;
- che a questo punto vanno valutate le contestazioni svolte dall'opponente in punto corretto adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei 3 lavoratori distaccati;
- che al riguardo va detto che parte attrice, che non ha specificatamente contestato l'esistenza del distacco nel periodo temporale allegato da parte convenuta (in pratica, il mese di giugno 2024), ha svolto contestazioni del tutto generiche o irrilevanti;
- che, infatti, le contestazioni circa il lavoro non svolto correttamente, il mancato rispetto degli orari di lavoro e il mancato rispetto degli ordini di lavoro sono rimaste alla stregua di una mera declamazione verbale, non avendo mai l'opponente sostanziato le relative contestazioni, indicando quando i lavoratori non si sarebbero presentati al lavoro, quali ordini non avrebbero eseguito e in che modo non avrebbero eseguito correttamente il lavoro;
- che in merito va detto che “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass., sez. I, 09/08/2019, n. 21227);
- che, in effetti, solamente con la memoria n. 2 parte attrice ha riferito della contestazione sulla qualità del lavoro svolto da parte della committente, ma detta contestazione è irrilevante sotto un duplice aspetto;
- che, infatti, da un lato, non vi è alcuna prova certa che la contestazione riguardi i lavori eseguiti dai 3 lavoratori distaccati (i quali, va ricordato, non hanno completato l'opera appaltata all'opponente avendo lasciato il cantiere stante il mancato pagamento della fattura oggetto di causa), tanto che nella contestazione del committente si parla di lavori eseguiti nel mese di luglio
2024 quando, pacificamente, il distacco dei 3 lavoratori è cessato nel mese di giugno 2024, ed infatti parte attrice non ha documentato alcuna contestazione da lei rivolta ai 3 lavoratori o alla distaccataria prima di questo giudizio!
- che, dall'altro lato e con considerazione assorbente, la contestazione svolta dall'opponente non è compatibile con la natura e l'essenza del distacco di lavoratori, essendo semmai
7 compatibile con quella del subappalto, fattispecie tuttavia non riscontrabile nella fattispecie in esame;
- che, infatti, a seguito del distacco, l'onere di coordinare il lavoro dei lavoratori distaccati, correggendo le prestazioni non correttamente eseguite, spettava alla distaccataria e non certo alla distaccante, posto che sul luogo di lavoro era presente la prima e non la seconda, che si è limitata ad offrire la manodopera;
- che, dunque, dei lavori eventualmente eseguiti male dai 3 lavoratori distaccati, non può che rispondere il soggetto che aveva il potere materiale di controllare e correggere quanto effettuato dai lavoratori, e non la distaccante, che neppure sapeva con esattezza che cosa avrebbero dovuto eseguire i lavoratori distaccati e che, non essendo subappaltatrice, neppure aveva assunto oneri di corretta esecuzione dei lavori: le contestazioni sviluppate da parte attrice soprattutto nella memoria n. 2, pertanto, sono sostanzialmente inconferenti rispetto all'oggetto del contratto di distacco, oltre ad essere tardive, nel senso che alcuna contestazione prima di questo giudizio è stata mai formulata;
- che, infatti, assai significativo della debolezza dell'opposizione è il fatto che parte attrice non è stata in grado di produrre alcuna documentazione relativa a proprie contestazioni svolte prima di questo giudizio;
- che, pertanto, le contestazioni dell'opponente non sono accoglibili in quanto o del tutto genericamente dedotte oppure irrilevanti rispetto al contenuto di un contratto di distacco;
- che, di conseguenza, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime tre fasi (scaglione sino ad € 26.000,00) e in conformità ai valori minimi per la fase decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
8 visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni di incompetenza formulate da Parte_1
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di questo giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21691/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Portone;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Cucinotta;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di distacco di manodopera all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 01.07.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5665/2024 con cui Controparte_1
era stata condannata a pagare la somma di € 18.958,04 a titolo di pagamento di una fattura che la convenuta aveva emesso in data 03.07.2024 a seguito del distacco di tre suoi lavoratori a favore dell'opponente nel periodo fra il 05.06.2024 ed il 30.06.2024, rappresentando: 1) l'incompetenza per materia essendo competente il Giudice del Lavoro atteso che la fattura aveva ad oggetto il pagamento di 3 lavoratori subordinati distaccati dall'opposta all'opponente; 2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale del Lavoro di Pisa dal momento che le prestazioni lavorative dei 3 lavoratori distaccati sono state svolte nel Comune di
Pisa; 3) la mancata prova documentale del credito;
4) la mancata prova dell'espletamento diligente delle prestazioni lavorative dei 3 lavoratori distaccati, che al contrario non hanno lavorato correttamente essendo pure per questo motivo stati allontanati dal cantiere;
5) la mancata prova del pagamento da parte dell'opposta degli emolumenti dei lavoratori;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria opposizione rilevando: 1) che in caso di ritenuta competenza del
Giudice del Lavoro l'opposizione sarebbe tardiva atteso che l'opposizione avrebbe dovuto essere
2 fatta con ricorso e, qualora fatta con l'atto di citazione, questo avrebbe dovuto essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cosa non avvenuta;
2) che l'art. 7 del contratto di distacco aveva previsto la competenza del Tribunale di Torino quale foro del distaccante;
3)
l'adeguatezza della prova scritta fornita in sede m0nitoria; 4) di aver distaccato i lavoratori
[...]
e per il periodo indicato in fattura;
4) di aver retribuito i suddetti Per_1 Persona_2 Per_3
lavoratori, pagando altresì la cassa edile e relativi contributi;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
01.07.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia infondata;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte attrice dal diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie (prove orali e ordini di esibizione) depositate in corso di causa: essa, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitata a richiamare le conclusioni di merito senza, invece, far alcun riferimento ai mezzi di prova dedotti e respinti dal Tribunale, di tal che i predetti mezzi di prova non possono più essere esaminati dal giudicante in quanto da ritenere tacitamente rinunciati;
- che sul punto, infatti, va osservato il costante orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, orientamento secondo cui, a titolo esemplificativo, “avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (Cass., Sez. II, 14/11/2007, n. 23574; Cass., Sez. III, 22/04/2009,
n. 9551);
- che in sede di appello, poi, è stato affermato lo stesso principio sostenendosi che “le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione… In questa direzione vanno le decisioni (Cass. n. 25157 del 2008; Cass. n. 23574 del 2007) che, rispetto al processo riformato nel 1990, richiedono in primo grado, la reiterazione delle istanze istruttorie nella
3 precisazione delle conclusioni, prescindendo dall'indagine sulla volontà delle parti”, atteso che deve tenersi distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (Cass., Sez.
III, 27/04/2011, n. 9410);
- che, sempre in via preliminare, va ribadito il contenuto del decreto 03.02.2025 con cui era già stata rilevata l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia e per territorio essendo competente, secondo l'opponente, il Giudice del Lavoro di Pisa;
- che, infatti, la presente controversia verte sul pagamento di una fattura emessa da una s.r.l.
a carico di altra s.r.l. per prestazioni professionali rese dalla prima a favore della seconda (distacco di 3 lavoratori nel mese di giugno 2024), sicché non si è in materia di controversie di lavoro dipendente o parasubordinato (art. 409 c.p.c.), il che presupporrebbe la presenza in giudizio di un lavoratore, ma di una controversia fra imprese commerciali (con conseguente irrilevanza dell'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte convenuta in caso di applicazione del rito del lavoro);
- che, dunque, la controversia fra due s.r.l. per il pagamento di una fattura commerciale non può che essere di spettanza del Tribunale ordinario dal momento che il Giudice del Lavoro esamina esclusivamente controversie in cui siano parti in causa dei lavoratori subordinati o parasubordinati, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame;
- che, di conseguenza, la competenza territoriale non è quella del luogo presso cui è stata espletata l'attività lavorativa da parte dei 3 lavoratori distaccati in applicazione delle norme del processo del lavoro, ma quella ordinaria ex artt. 18 e sg. c.p.c.;
- che, peraltro, nel caso di specie le parti hanno previsto nel contratto di distacco la competenza esclusiva del Tribunale di Torino quale sede del distaccante, con clausola non necessitante di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. dal momento che il contratto di distacco, di tutta evidenza, non è costituito da condizioni generali di contratto predisposte dall'opposta per disciplinare una serie indefinita di rapporti commerciali, essendo al contrario un contratto redatto ad hoc;
- che, peraltro, la competenza del Tribunale di Torino sussisterebbe comunque (ovvero anche in assenza di una clausola ad hoc) quale luogo di adempimento della prestazione dedotta in giudizio (rimborso del costo del lavoro sostenuto dall'opposta per i 3 lavoratori distaccati), posto che detta prestazione deve essere eseguita presso la sede dell'opposta in Torino;
4 - che, infine, per completezza va rilevato come “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 28 del c.p.c., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti
i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi rinvenibili negli articoli
18, 19 e 20 del c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, quindi, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”
(Cass., Sez. III, 10/02/2005, n. 2702; Cass. n. 17374/2020; Cass. n. 2548/2022), essendo inoltre
“l'incompletezza della formulazione dell'eccezion controllabile anche d'ufficio dalla corte di
Cassazione” (Cass., Sez. VI, 16/06/2011, n. 13202), sicché, non avendo l'opponente contestato la competenza del Tribunale di Torino ex artt. 19 e 20 c.p.c., la competenza del foro adito deve intendersi radicata in forza dei criteri indicati nei suddetti articoli;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio deve essere rigettata;
- che, nel merito, l'opposizione è infondata;
- che al riguardo va detto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente nelle note scritte conclusive, i 3 lavoratori oggetto di distacco sono stati regolarmente individuati tanto nel contratto di distacco quanto dalle stesse parti nel corso del presente giudizio, posto che già in atto di citazione l'attrice ha esplicitamente riferito del distacco dei lavoratori
[...]
e Per_1 Persona_2 Per_3
- che, analogamente, la tesi dell'opponente secondo cui parte convenuta non avrebbe adeguatamente descritto le voci di cui si compone il suo credito è documentalmente smentita dalle deduzioni avversarie contenute nella comparsa costitutiva e nella memoria n. 1;
- che con le suddette deduzioni e relative produzioni documentali, infatti, la convenuta ha compiutamente indicato e documentato ogni voce di spesa per il lavoro oggetto della pretesa avanzata in sede monitoria, come da memoria n. 1: “Stipendi netti dei tre lavoratori distaccati: €
7.000,00 (doc. 5, 8,9,10); - Versamento Cassa Edile € 1.734,45 (doc. 6); - Erario € 2.391,95 (doc. 7); -
INPS € 4.547,00 (doc. 7); - Addizionali Regionali € 79,36 (doc. 7); - Tributi Locali € 34,62 (doc. 7); -
Spese documentate di trasferta € 1.913,88 (doc. 11); - Quota INAIL per due dei tre lavoratori
5 distaccati assicurati con l'INAIL ( e giacché essendo Persona_1 Per_3 Persona_2
apprendista non gode della assicurazione INAIL). Il conteggio viene eseguito scorporando il costo annuale dell'INAIL (pagina 1 del doc. 12) e riportato in calce al Prospetto Contabile € 450,47 (doc.
12); - Fatture rifornimento carburante per trasferte € 440,83 (doc. 13); - Acquisto attrezzi cantiere €
385,46 (doc. 14); Per completezza si allega il prospetto contabile della ditta relativo Controparte_1
ai costi dei dipendenti distaccati per il mese di giugno 2024 (doc. 15)”;
- che al riguardo va precisato che il disconoscimento della suddetta documentazione da parte dell'opponente nella memoria n. 2 da un lato è tardivo rispetto ai documenti già prodotti con la comparsa di costituzione (doc. da 5 a 7), mentre, dall'altro lato, è totalmente generico per ogni documento, nulla avendo precisato l'opponente circa i motivi del suo disconoscimento;
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale"): Cass., sez. II, 30/10/2018, n.27633; Tribunale Roma sez. lav.,
08/11/2018, n. 8481; Tribunale Velletri, sez. II, 29/05/2018, n. 1323;
- che, dunque, deve concludersi affermando che parte convenuta ha compiutamente provato tutti gli esborsi di cui ha chiesto il pagamento con la fattura azionata in sede monitoria (avendo in realtà documentato esborsi leggermente maggiori, pari ad € 18.978,02), solo osservandosi l'irrilevanza della deduzione dell'opponente contenuta nella seconda memoria istruttoria secondo cui i costi dell'albergo dei 3 lavoratori distaccati sarebbero stati da lei direttamente sostenuti, atteso che parte convenuta non ha chiesto il pagamento dei costi d'albergo, sicché alcuna illecita richiesta di pagamento è stata formulata per detta voce di costo;
- che, ancora, sempre in punto prova del credito, va detto che in sede monitoria parte convenuta non aveva prodotto solamente la fattura, ma anche il contratto di distacco, riportante la sottoscrizione mai disconosciuta dall'opponente, sicché la documentazione depositata in sede monitoria doveva ritenersi sufficiente in quella sede per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre in sede di opposizione la convenuta, a fronte delle contestazioni dell'opponente e del
6 rilievo del Giudice, ha compiutamente allegato e documentato ogni singola voce richiesta in pagamento, sicché deve ritenersi raggiunta la prova del credito;
- che a questo punto vanno valutate le contestazioni svolte dall'opponente in punto corretto adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei 3 lavoratori distaccati;
- che al riguardo va detto che parte attrice, che non ha specificatamente contestato l'esistenza del distacco nel periodo temporale allegato da parte convenuta (in pratica, il mese di giugno 2024), ha svolto contestazioni del tutto generiche o irrilevanti;
- che, infatti, le contestazioni circa il lavoro non svolto correttamente, il mancato rispetto degli orari di lavoro e il mancato rispetto degli ordini di lavoro sono rimaste alla stregua di una mera declamazione verbale, non avendo mai l'opponente sostanziato le relative contestazioni, indicando quando i lavoratori non si sarebbero presentati al lavoro, quali ordini non avrebbero eseguito e in che modo non avrebbero eseguito correttamente il lavoro;
- che in merito va detto che “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass., sez. I, 09/08/2019, n. 21227);
- che, in effetti, solamente con la memoria n. 2 parte attrice ha riferito della contestazione sulla qualità del lavoro svolto da parte della committente, ma detta contestazione è irrilevante sotto un duplice aspetto;
- che, infatti, da un lato, non vi è alcuna prova certa che la contestazione riguardi i lavori eseguiti dai 3 lavoratori distaccati (i quali, va ricordato, non hanno completato l'opera appaltata all'opponente avendo lasciato il cantiere stante il mancato pagamento della fattura oggetto di causa), tanto che nella contestazione del committente si parla di lavori eseguiti nel mese di luglio
2024 quando, pacificamente, il distacco dei 3 lavoratori è cessato nel mese di giugno 2024, ed infatti parte attrice non ha documentato alcuna contestazione da lei rivolta ai 3 lavoratori o alla distaccataria prima di questo giudizio!
- che, dall'altro lato e con considerazione assorbente, la contestazione svolta dall'opponente non è compatibile con la natura e l'essenza del distacco di lavoratori, essendo semmai
7 compatibile con quella del subappalto, fattispecie tuttavia non riscontrabile nella fattispecie in esame;
- che, infatti, a seguito del distacco, l'onere di coordinare il lavoro dei lavoratori distaccati, correggendo le prestazioni non correttamente eseguite, spettava alla distaccataria e non certo alla distaccante, posto che sul luogo di lavoro era presente la prima e non la seconda, che si è limitata ad offrire la manodopera;
- che, dunque, dei lavori eventualmente eseguiti male dai 3 lavoratori distaccati, non può che rispondere il soggetto che aveva il potere materiale di controllare e correggere quanto effettuato dai lavoratori, e non la distaccante, che neppure sapeva con esattezza che cosa avrebbero dovuto eseguire i lavoratori distaccati e che, non essendo subappaltatrice, neppure aveva assunto oneri di corretta esecuzione dei lavori: le contestazioni sviluppate da parte attrice soprattutto nella memoria n. 2, pertanto, sono sostanzialmente inconferenti rispetto all'oggetto del contratto di distacco, oltre ad essere tardive, nel senso che alcuna contestazione prima di questo giudizio è stata mai formulata;
- che, infatti, assai significativo della debolezza dell'opposizione è il fatto che parte attrice non è stata in grado di produrre alcuna documentazione relativa a proprie contestazioni svolte prima di questo giudizio;
- che, pertanto, le contestazioni dell'opponente non sono accoglibili in quanto o del tutto genericamente dedotte oppure irrilevanti rispetto al contenuto di un contratto di distacco;
- che, di conseguenza, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime tre fasi (scaglione sino ad € 26.000,00) e in conformità ai valori minimi per la fase decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
8 visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta le eccezioni di incompetenza formulate da Parte_1
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite di questo giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.07.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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