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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024040807 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022628116 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 05 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate SC (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed alla Regione Campania, i sigg.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 impugnano le cartelle di pagamento n. 02820250022628116 intestata a Nominativo_1 e la cartella n. 02820250024040807 intestata al sig. Ricorrente_1 entrambe notificate il 13.06.2025 di complessivi €.506,74.
Entrambe le cartelle hanno per oggetto la Tassa automobilistica dell'anno 2019. Deducono i ricorrenti che di aver presentato, nel mese di dicembre 2024, ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 65 e ss. CCII, dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V inserendo nel piano di ristrutturazione anche le tasse automobilistiche non pagate per l'anno 2019 oggetto delle cartelle di pagamento impugnate in questa sede.
Il piano di ristrutturazione veniva omologato dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 28/2025 del
01.04.2025 attribuendo efficacia vincolante per tutti i creditori pubblici e privati ai sensi dell'art. 69 CCII.
Ovvero con la sentenza n. 28/2025 il Tribunale ha reso il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, ivi inclusa la Regione Campania.
La sentenza di omologa veniva comunicata alla Regione Campania a mezzo PEC del 07 aprile 2025 senza che pervenissero reclami dalla Regione Campania, che anzi ha proceduto a comunicare il codice Iban per l'effettuazione dei pagamenti spettanti.
Ciononostante venivano notificate il 13 giugno 2025 le cartelle di pagamento impugnate.
I ricorrenti impugnano le cartelle di pagamento deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) inesistenza del debito per effetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 65 e ss CCII omologato;
2) nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell'efficacia vincolante dell'omologazione del piano di ristrutturazione
Concludono i ricorrenti con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 03 settembre 2025.
In data 23 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo, limitatamente alla prima cartella, il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta in favore della Corte di Napoli. Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di merito della pretesa.
Nel merito deduce replica ad eccezioni non sollevate dai ricorrenti sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Precisa altresì di avere ricevuto il ruolo prima dell'omologa del piano di ristrutturazione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 i contribuenti depositano memoria illustrativa replicando alle eccezioni sollevate dalla resistente ADER.
Concludono ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Napoli. Sul punto occorre precisare che i ricorrenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania ma le successive cartelle di pagamento emesse dall'ADER.
L'eccezione è quindi rigettata.
I due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente.
Occorre premettere che le cartelle di pagamento sono state emesse per debiti antecedenti l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai contribuenti.
Non vi è dubbio che le cartelle di pagamento emesse dopo l'omologa del piano di ristrutturazione siano nulle oltre che prive di qualsiasi utilità.
Occorre osservare che il debito nei confronti della Regione Campania è stato inserito nel piano di ristrutturazione che sarà onorato secondo le modalità stabilite.
Inoltre l'art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che per i crediti, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, il concessionario della riscossione – in deroga alle regole ordinarie – notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi della Legge n. Società_1; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della Legge n. Società_1.
Gli importi portati dalla cartella di pagamento impugnata non potranno essere oggetto di liquidazione mediante le normali vie, ma troveranno soddisfacimento dall'esecuzione del piano di composizione della crisi.
La cartella, quindi, non può essere emessa se non all'eventuale esito negativo del piano di ristrutturazione dei debiti, verificandosi, di fatto, una "sospensione" ex lege dei termini decadenziali dell'azione esattiva.
Inoltre la notifica della cartella di pagamento in pendenza del piano di ristrutturazione si presenta priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all'esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, ai sensi del cit. art. 25, comma 1 -bis, il d.P.R. 602 del 1973, in quanto per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento, come già evidenziato, deve avvenire solo qualora l'accordo non sia andato a buon fine.
Le eccezioni sollevate dai contribuenti sono pertanto meritevoli di accoglimento.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che le spese di lite nei confronti dell'ADER debbano essere compensate in virtù del fatto che il ruolo è stato consegnato all'ADER prima dell'omologa del piano di ristrutturazione e che l'avvenuta omologa non risulta notificata all'ADER. Pertanto nei confronti dell'ADER sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nei confronti della Regione Campania invece le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in virtù del fatto che, prima di procedere alla notifica del ricorso, i contribuenti hanno trasmesso alla Regione Campania un'istanza di riesame in autotutela (PEC del 04 luglio 2025) ed una richiesta di sgravio (PEC del 28 luglio 2025) entrambe rimaste prive di riscontro.
In altri termini la Regione Campania, pur avendo legittimamente trasmesso il ruolo prima della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, dopo avrebbe dovuto emettere provvedimento di annullamento o comunque riscontrare le istanze dei contribuenti, cosa che non risulta effettuata.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024040807 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022628116 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 05 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate SC (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed alla Regione Campania, i sigg.ri Nominativo_1 e Ricorrente_1 impugnano le cartelle di pagamento n. 02820250022628116 intestata a Nominativo_1 e la cartella n. 02820250024040807 intestata al sig. Ricorrente_1 entrambe notificate il 13.06.2025 di complessivi €.506,74.
Entrambe le cartelle hanno per oggetto la Tassa automobilistica dell'anno 2019. Deducono i ricorrenti che di aver presentato, nel mese di dicembre 2024, ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 65 e ss. CCII, dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V inserendo nel piano di ristrutturazione anche le tasse automobilistiche non pagate per l'anno 2019 oggetto delle cartelle di pagamento impugnate in questa sede.
Il piano di ristrutturazione veniva omologato dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 28/2025 del
01.04.2025 attribuendo efficacia vincolante per tutti i creditori pubblici e privati ai sensi dell'art. 69 CCII.
Ovvero con la sentenza n. 28/2025 il Tribunale ha reso il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, ivi inclusa la Regione Campania.
La sentenza di omologa veniva comunicata alla Regione Campania a mezzo PEC del 07 aprile 2025 senza che pervenissero reclami dalla Regione Campania, che anzi ha proceduto a comunicare il codice Iban per l'effettuazione dei pagamenti spettanti.
Ciononostante venivano notificate il 13 giugno 2025 le cartelle di pagamento impugnate.
I ricorrenti impugnano le cartelle di pagamento deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) inesistenza del debito per effetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 65 e ss CCII omologato;
2) nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell'efficacia vincolante dell'omologazione del piano di ristrutturazione
Concludono i ricorrenti con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 03 settembre 2025.
In data 23 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo, limitatamente alla prima cartella, il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta in favore della Corte di Napoli. Eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi di merito della pretesa.
Nel merito deduce replica ad eccezioni non sollevate dai ricorrenti sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Precisa altresì di avere ricevuto il ruolo prima dell'omologa del piano di ristrutturazione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 i contribuenti depositano memoria illustrativa replicando alle eccezioni sollevate dalla resistente ADER.
Concludono ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La Regione Campania non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione sollevata dall'ADER inerente il difetto di legittimazione di questa Corte in favore della Corte di giustizia di primo grado di Napoli. Sul punto occorre precisare che i ricorrenti non hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania ma le successive cartelle di pagamento emesse dall'ADER.
L'eccezione è quindi rigettata.
I due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente.
Occorre premettere che le cartelle di pagamento sono state emesse per debiti antecedenti l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai contribuenti.
Non vi è dubbio che le cartelle di pagamento emesse dopo l'omologa del piano di ristrutturazione siano nulle oltre che prive di qualsiasi utilità.
Occorre osservare che il debito nei confronti della Regione Campania è stato inserito nel piano di ristrutturazione che sarà onorato secondo le modalità stabilite.
Inoltre l'art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che per i crediti, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, il concessionario della riscossione – in deroga alle regole ordinarie – notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi della Legge n. Società_1; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della Legge n. Società_1.
Gli importi portati dalla cartella di pagamento impugnata non potranno essere oggetto di liquidazione mediante le normali vie, ma troveranno soddisfacimento dall'esecuzione del piano di composizione della crisi.
La cartella, quindi, non può essere emessa se non all'eventuale esito negativo del piano di ristrutturazione dei debiti, verificandosi, di fatto, una "sospensione" ex lege dei termini decadenziali dell'azione esattiva.
Inoltre la notifica della cartella di pagamento in pendenza del piano di ristrutturazione si presenta priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all'esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, ai sensi del cit. art. 25, comma 1 -bis, il d.P.R. 602 del 1973, in quanto per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento, come già evidenziato, deve avvenire solo qualora l'accordo non sia andato a buon fine.
Le eccezioni sollevate dai contribuenti sono pertanto meritevoli di accoglimento.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che le spese di lite nei confronti dell'ADER debbano essere compensate in virtù del fatto che il ruolo è stato consegnato all'ADER prima dell'omologa del piano di ristrutturazione e che l'avvenuta omologa non risulta notificata all'ADER. Pertanto nei confronti dell'ADER sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nei confronti della Regione Campania invece le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in virtù del fatto che, prima di procedere alla notifica del ricorso, i contribuenti hanno trasmesso alla Regione Campania un'istanza di riesame in autotutela (PEC del 04 luglio 2025) ed una richiesta di sgravio (PEC del 28 luglio 2025) entrambe rimaste prive di riscontro.
In altri termini la Regione Campania, pur avendo legittimamente trasmesso il ruolo prima della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione, dopo avrebbe dovuto emettere provvedimento di annullamento o comunque riscontrare le istanze dei contribuenti, cosa che non risulta effettuata.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti, con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Spese compensate con l'Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 28 gennaio 2026.
Il giudice