Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2906/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAOLA GORPIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Anfossi, n. 12; ricorrente nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti ANNA MARIA BENNI e ARIANNA BENNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Ancona, Corso Garibaldi, n. 144; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) Affidare la figlia congiuntamente ai genitori con collocazione alternata con Per_1 tempistiche paritarie presso ognuno di loro: a titolo meramente esemplificativo
• durante la settimana in cui la mamma fa il turno di mattina e, di conseguenza, il papà il pomeriggio: la bimba pernotterà dal padre che la accompagnerà a scuola e sarà poi prelevata all'uscita dalla madre con cui trascorrerà il pomeriggio;
• durante la settimana in cui la mamma fa il turno del pomeriggio e il papà, di conseguenza, fa il mattino: la bimba pernotterà dalla madre che l'indomani la porterà a scuola e al termine del
• fine settimana alternati (turni permettendo).
La predetta alternanza sarà garantita solo quando il padre reperirà idonea abitazione per ospitare la comune figlia. Nelle more le parti si impegnano ad organizzarsi ed a collaborare nell'interesse della figlia concordando che il padre potrà tenere e frequentare la bambina nei tempi stabiliti all'interno della casa coniugale;
3) Stabilire che il padre continuerà ad abitare la casa coniugale fino alla data del 31.01.2025;
4) La sig.ra dal mese di Febbraio 2025 si obbliga a corrispondere integralmente la Parte_1 rata del mutuo e le spese per la gestione della casa coniugale (utenze/tari/...); nell'eventualità in cui la casa non venga venduta entro un anno, ilsig. si obbliga a corrispondere una CP_1 parte del mutuo pari ad € 200,00 al mese a partire dal Febbraio 2026;
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di propria spettanza sostenendo ciascuna spesa ordinaria nel suo interesse;
6) Le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, perciò il genitore che anticipa la spesa dovrà rimborsare l'altro pro - quota entro il mese successivo previa presentazione della ricevuta del pagamento effettuato (vedi protocollo
Tribunale di Pavia allegato);
7) I coniugi continueranno a concordare i loro turni di lavoro per accompagnare la bambina a scuola e alle attività sportive, garantendo così la continuità quotidiana e il benessere della minore;
8) Nei periodi extrascolastici, salvo diverso accordo tra i genitori e/o organizzazione per motivi lavorativi, ogni genitore terrà con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, indicativamente coincidenti con le ferie nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con l'impegno reciproco di comunicare il luogo di villeggiatura scelto per trascorrere le vacanze con la figlia;
Ad anni alterni la figlia:
-durante le vacanze natalizie, trascorrerà il 25/12 e il 01.01 con il padre ed il 31/12 ed il 06.01 con la madre;
-durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre, nonché i ponti e le varie festività nel corso dell'anno in via alternata con i genitori;
pag. 2/4 9) Le parti si obbligano a vendere la casa coniugale e, previa estinzione del mutuo, a dividersi la somma ricavata a metà. Ad oggi la casa, il cui prezzo di vendita è pari ad € 147.000,00, non ha ricevuto offerte d'acquisto; pertanto, i coniugi si impegnano nella giornata di domani ad autorizzare una riduzione di prezzo nella misura di 12/15.000,00 da concordare con il mediatore immobiliare. Qualora nei prossimi due mesi le parti non ricevano alcuna offerta concordano di abbassare il prezzo di vendita di ulteriori € 5.000,00. Allo stesso modo, trascorsi ulteriori due mesi, le parti concordano nell'abbassare ancora il prezzo di vendita di altri €
5.000,00 e così via.
10) Il sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico che verrà integralmente CP_1 percepito dalla sig.ra . Parte_1
11) Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il 16 dicembre
2024, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e apparendo nell'interesse della prole, di cui pertanto si ritiene non necessario l'ascolto.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposatisi in Vidigulfo il 15/10/2021 (atto n. 11, parte I, del registro CP_1 degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
• recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
pag. 3/4 • Spese compensate.
Così deciso in Pavia 08.01.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4/4