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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 3962/2021,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tarascio ed elettivamente domiciliato presso lil suo studio in Avola in Via Milano n. 62, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per egge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina presso i cui Uffici in Via dei Mille Is. 221, è ope legis domiciliato
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 19/9/2021 il sig. adiva questo Tribunale Pt_1
per sentir condannare il al pagamento “dell'indennizzo di Controparte_1
cui alla legge n. 160 del 7 agosto 2016 (pubblicata su G.U. n. 194 del 20/08/2016, che ha convertito in legge il Decreto Legge 113/16), art. 21 ter, (che richiama
l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n.
1 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14), a mezzo assegno vitalizio, mensile e posticipato, determinato secondo criteri analoghi all'assegno disciplinato dall'art. 1, comma 1, della legge
29 ottobre 2005, n. 229, in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, con decorrenza dal 1 gennaio 2008.”
Premetteva in punto di fatto che la madre, all'epoca della sua gestazione, soffrendo di nausea gravidica aveva assunto, su prescrizione del proprio medico curante, un farmaco a base di OM (principio attivo noto per l'effetto teratogenico a carico del feto).
Alla nascita il ricorrente risultava, purtroppo, affetto da malformazione all'arto superiore destro.
Riconducendo tale malformazione alla predetta assunzione del OM da parte della madre, il ricorrente presentava istanza per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla L. 244/2007.
Con processo verbale n. ME120000715 del 07/02/2020, la C.M.O. di Messina
(notificato al ricorrente in data 29.09.2020 – cfr. all. n. 1), pur ritenendo che la malformazione presentata dal ricorrente potesse essere astrattamente compatibile con i criteri clinici riconosciuti per la diagnosi di embriopatia da talidomide, rilevando l'assenza agli atti della documentazione sanitaria relativa alla patologia materna, che avrebbe richiesto la somministrazione della “talidomide” comprovante la prescrizione / assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° ed il 36° giorno dal concepimento, rigettava l'istanza con la seguente motivazione : “non esiste nesso causale tra la talidomide e l'infermità agenesia dell'avambraccio e della mano destra – malformazioni, per difetto, di arto superiore, ascrivibile alla seconda categoria della tabella Allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834”.
Ritenendo illegittimo il rigetto dell'istanza il adiva le vie legali a tutela Pt_1
dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Evidenziava l'infondatezza della domanda rilevando che: a) secondo la letteratura scientifica, la lesione patita dal ricorrente non poteva ricondursi all'assunzione del
OM; b) non vi era agli atti la prova della prescrizione e dell'assunzione del
OM; c) all'epoca della presunta assunzione (1967) il farmaco era stato ritirato dal commercio da ben 5 anni proprio per la conclamata azione teratogenica a carico del feto.
Disposta consulenza medico legale al fine di accertare il nesso di causalità tra l'assunzione del OM e la malformazione a carico del ricorrente, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente
Secondo la prospettazione del ricorrente, la di lui madre, subito dopo il concepimento, soffrendo di nausea gravidica ebbe prescritto dal suo medico curante un non meglio specificato farmaco a base di OM.
Tale circostanza non è stata provata in giudizio.
Infatti, il ricorrente non è stato in condizione (per il notevole lasso di tempo trascorso) di provare documentalmente la prescrizione da parte del medico della madre del farmaco contenente OM.
Tale lacuna non è stata colmata dalle dichiarazioni scritte rese da una vicina di casa della madre del ricorrente e dal fratello del ricorrente.
Infatti, le stesse sono risultate assolutamente generiche e prive di concreti riscontri
(denominazione del farmaco) necessari per garantirne la veridicità e fondatezza.
Inoltre, è pacifico che già nel 1962 tutti i farmaci a base di OM erano stati ritirati dal mercato per via del conclamato effetto malformativo a carico del feto.
Di conseguenza sarebbe stato impossibile per il medico dell'epoca prescrivere un farmaco contenente OM e, se anche ciò fosse accaduto, detto farmaco sarebbe stato irreperibile presso qualunque farmacia stante il citato ritiro.
Pertanto, agli atti del presente giudizio non vi è prova del fatto che la madre del avesse assunto un farmaco a base di OM. Pt_1
Benchè tali circostanze di fatto siano già sufficienti a ritenere infondata la pretesa del ricorrente, la consulenza tecnica ha confermato l'assenza di nesso causale tra la malformazione a carico del e il OM. Pt_1
3 Secondo il Dott. Messina “… ad ogni modo, si sottolinea che anche la tipologia della malformazione del ricorrente suscita importanti perplessità sulla riconducibilità causale alla talidomide, essendo monolaterale e trasversale, con gradiente crescente di ipoplasia in senso prossimo-distale (anche nel certificato ortopedico della Casa di Cura “Cristo Re” del 27.09.17 è riportato: “grave malformazione congenita dell'arto superiore destro (avambraccio e mano): agenesia ed emimelia trasversa”).
Non viene esclusa, tra l'altro, la causa genetica, essendo in atti esclusivamente un esame del cariotipo (normale).
A tal proposito, si evidenzia che quanto riportato nella consulenza genetica del
16.01.2020 (“il quadro clinico focomelico malformativo sia compatibile con i criteri clinici riconosciuti per la diagnosi di embriopatia da talidomide”) cozza con quanto riportato nel parere 0029140 del 1° luglio 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità, nel quale viene fatto riferimento alla pubblicazione sulla rivista internazionale “Teratology” del 1988 R.L., L.B., Clinical and Per_1 Per_2 basic science lesson from the thalidomide tragedy: what have we learned about the causes of limb defects? . 1988;38:241-251), in cui è riportato, tra CP_3
l'altro, che non sono attribuibili alla talidomide le malformazioni gravi unilaterali degli arti superiori, essendo il danno - dovuto all'effetto teratogeno del farmaco - sempre bilaterale, anche se non perfettamente simmetrico.
Tale revisione conclude con un elenco delle malformazioni non attribuibili alla talidomide, in particolare:
a. malformazioni tipo amputazione.
b. malformazioni da sindrome da bande amniotiche.
c. LRD (acronimo per “limb reduction defects”) post-assiali.
d. gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali (ed è in tale categoria che rientra il difetto in oggetto).
e. gravi LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (in parte assimilabile al caso in oggetto, visto il modesto interessamento di questi ultimi).
f. malformazioni che vengono trasmesse alla prole.
4 In conclusione, per tutti i suesposti motivi, non sussistono dati oggettivi comprovanti con rilievo medico legale la ascrivibilità causale delle malformazioni del ricorrente all'assunzione di farmaci contenenti talidomide da parte della madre durante la propria gestazione.”.
Da quanto sopra emerge l'infondatezza della domanda del ricorrente che deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , uditi i Parte_1 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, cpa Controparte_1
e iva;
3) Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u.
Messina,12.11.2025
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