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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8355 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25174/2022 promossa da:
AUTORIMESSA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FORNASARI GIORGIO MATTEO e dell'avv. COLOMBO MARGHERITA ( ) VIA FONTANA, 5 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. FORNASARI GIORGIO MATTEO
ATTORE/I contro
E Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL BORRELLO Controparte_2 P.IVA_2 TA GO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso il difensore avv. DEL BORRELLO TA GO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di PC depositato telematicamente in data 14/04/2025 Per parte convenuta: come da foglio di PC depositato telematicamente in data 09/05/2025
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti in data 14/12/2021, quando il carroattrezzi della interveniva presso la Carrozzeria attorea per trasportare in altro luogo Controparte_1
l'autoveicolo Honda CC610HS che era lì ricoverato. Narra che, durante le operazioni di carico,
l'autoveicolo si sganciava e, non essendovi nessuno all'interno per eventuali manovre di emergenza, lo stesso scendeva dalla rampa causando danni al muro e alla porta di accesso.
Invoca pertanto la responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. della convenuta.
La convenuta contesta la responsabilità, affermando che la manovra di carico da parte degli addetti era stata eseguita in modo corretto secondo le usuali procedure e che il sinistro era stato causato dal fatto che il gancio in dotazione della vettura si era spezzato non resistendo allo sforzo.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e una CTU e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
Parte attrice ha dapprima invocato una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta. Poi con la memoria n. 1 ha qualificato diversamente la domanda riconducendola all'art. 2051 c.c.. Tale prospettazione non costituisce domanda nuova, poiché i fatti costitutivi della domanda non sono stati modificati. Non si ritiene invece ammissibile la qualificazione della domanda ex art 2050 c.c., come prospettato in conclusionale, poiché la circostanza che l'attività svolta dalla convenuta debba considerarsi “pericolosa”, costituisce una circostanza nuova non allegata negli atti introduttivi.
Esaminando dunque la prospettata responsabilità ex art. 2051 c.c., deve ricordarsi che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480,
2481, 2482 del 2018; da ultimo Cass. SU. ord. n. 20943 del 30.06.2022: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
pagina 2 di 4 Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. “il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” Cass. civ. sez. III, c.d.
“sentenze gemelle” n. 2480-2481-2482/2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n.
2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie si ritiene che parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria richiesta.
Dall'istruttoria è risultato confermato che il gancio di traino si spezzò. La circostanza, riferita anche da legale rappresentante dell'attrice in sede di interpello, seppure come fatto da lui non verificato Pt_1 ma appreso nell'immediatezza dei fatti, risulta confermata anche dalle valutazioni del CTU sulla base dell'unica foto disponibile (doc. 4 ). Si legge a pagina 8 della CTU “La rottura CP_1 dell'occhiello, con maggiore probabilità, è dovuta al cedimento del materiale costituente il gambo.
Il punto in cui si è spezzato è la zona maggiormente critica poiché il termine del tratto filettato costituisce meccanicamente un intaglio, dove si concentrano gli sforzi maggiori che agiscono sul materiale.
Se la rottura fosse stata causata per un errore di posizionamento dell'occhiello, ad esempio per inserimento di pochi filetti nel telaio, allora il gambo sarebbe stato strappato dal telaio, ma così non appare nell'unica fotografia disponibile.”
La rottura del gancio, non era certamente prevedibile o evitabile dagli addetti della convenuta e pertanto costituisce caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. si ritiene che nessuna condotta colposa sia addebitabile agli addetti della convenuta. Non è emerso che vi fossero elementi visivi che potessero suggerire agli pagina 3 di 4 addetti l'anomalia del gancio e non è emersa alcuna altra condotta negligente (errato posizionamento o altro).
Parte attrice afferma una condotta negligente nel non essere stati a bordo dell'auto per eventuali manovre di emergenza. Tuttavia dall'istruttoria è emerso che uno degli addetti era posizionato a fianco dell'auto e la indirizzava da fuori usando il volante, mentre l'altro azionava il verricello. Lo stesso addetto tentò di entrare nell'auto per tirare il freno a mano quando la stessa si sganciò ma non riuscì a farlo (teste . Il comportamento dell'addetto appare conforme alle regole di prudenza e a quanto Tes_1 ordinariamente praticato in circostanze simili. Non si ravvisa alcun comportamento colposo, anche in considerazione dell'eccezionalità dell'evento.
In conclusione si ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla convenuta e che la domanda vada pertanto rigettata.
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate in base al
DM 55/2014 al valore minimo in considerazione della ridotta complessità della questione trattata. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti per il 50% ciascuna in considerazione della necessità di espletare la consulenza per avere contezza della causa della rottura del gancio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Euro 2.540,00 per compensi d'avvocato oltre Iva, CPA e 15% per spese forfettarie. Pone le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25174/2022 promossa da:
AUTORIMESSA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FORNASARI GIORGIO MATTEO e dell'avv. COLOMBO MARGHERITA ( ) VIA FONTANA, 5 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. FORNASARI GIORGIO MATTEO
ATTORE/I contro
E Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL BORRELLO Controparte_2 P.IVA_2 TA GO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso il difensore avv. DEL BORRELLO TA GO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di PC depositato telematicamente in data 14/04/2025 Per parte convenuta: come da foglio di PC depositato telematicamente in data 09/05/2025
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice agisce per il risarcimento dei danni subiti in data 14/12/2021, quando il carroattrezzi della interveniva presso la Carrozzeria attorea per trasportare in altro luogo Controparte_1
l'autoveicolo Honda CC610HS che era lì ricoverato. Narra che, durante le operazioni di carico,
l'autoveicolo si sganciava e, non essendovi nessuno all'interno per eventuali manovre di emergenza, lo stesso scendeva dalla rampa causando danni al muro e alla porta di accesso.
Invoca pertanto la responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. della convenuta.
La convenuta contesta la responsabilità, affermando che la manovra di carico da parte degli addetti era stata eseguita in modo corretto secondo le usuali procedure e che il sinistro era stato causato dal fatto che il gancio in dotazione della vettura si era spezzato non resistendo allo sforzo.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e una CTU e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda di parte attrice non può essere accolta.
Parte attrice ha dapprima invocato una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta. Poi con la memoria n. 1 ha qualificato diversamente la domanda riconducendola all'art. 2051 c.c.. Tale prospettazione non costituisce domanda nuova, poiché i fatti costitutivi della domanda non sono stati modificati. Non si ritiene invece ammissibile la qualificazione della domanda ex art 2050 c.c., come prospettato in conclusionale, poiché la circostanza che l'attività svolta dalla convenuta debba considerarsi “pericolosa”, costituisce una circostanza nuova non allegata negli atti introduttivi.
Esaminando dunque la prospettata responsabilità ex art. 2051 c.c., deve ricordarsi che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480,
2481, 2482 del 2018; da ultimo Cass. SU. ord. n. 20943 del 30.06.2022: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”).
pagina 2 di 4 Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. “il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” Cass. civ. sez. III, c.d.
“sentenze gemelle” n. 2480-2481-2482/2018).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, il fatto storico e la sua precisa dinamica, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n.
2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Nel caso di specie si ritiene che parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria richiesta.
Dall'istruttoria è risultato confermato che il gancio di traino si spezzò. La circostanza, riferita anche da legale rappresentante dell'attrice in sede di interpello, seppure come fatto da lui non verificato Pt_1 ma appreso nell'immediatezza dei fatti, risulta confermata anche dalle valutazioni del CTU sulla base dell'unica foto disponibile (doc. 4 ). Si legge a pagina 8 della CTU “La rottura CP_1 dell'occhiello, con maggiore probabilità, è dovuta al cedimento del materiale costituente il gambo.
Il punto in cui si è spezzato è la zona maggiormente critica poiché il termine del tratto filettato costituisce meccanicamente un intaglio, dove si concentrano gli sforzi maggiori che agiscono sul materiale.
Se la rottura fosse stata causata per un errore di posizionamento dell'occhiello, ad esempio per inserimento di pochi filetti nel telaio, allora il gambo sarebbe stato strappato dal telaio, ma così non appare nell'unica fotografia disponibile.”
La rottura del gancio, non era certamente prevedibile o evitabile dagli addetti della convenuta e pertanto costituisce caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità.
Anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. si ritiene che nessuna condotta colposa sia addebitabile agli addetti della convenuta. Non è emerso che vi fossero elementi visivi che potessero suggerire agli pagina 3 di 4 addetti l'anomalia del gancio e non è emersa alcuna altra condotta negligente (errato posizionamento o altro).
Parte attrice afferma una condotta negligente nel non essere stati a bordo dell'auto per eventuali manovre di emergenza. Tuttavia dall'istruttoria è emerso che uno degli addetti era posizionato a fianco dell'auto e la indirizzava da fuori usando il volante, mentre l'altro azionava il verricello. Lo stesso addetto tentò di entrare nell'auto per tirare il freno a mano quando la stessa si sganciò ma non riuscì a farlo (teste . Il comportamento dell'addetto appare conforme alle regole di prudenza e a quanto Tes_1 ordinariamente praticato in circostanze simili. Non si ravvisa alcun comportamento colposo, anche in considerazione dell'eccezionalità dell'evento.
In conclusione si ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla convenuta e che la domanda vada pertanto rigettata.
Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate in base al
DM 55/2014 al valore minimo in considerazione della ridotta complessità della questione trattata. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti per il 50% ciascuna in considerazione della necessità di espletare la consulenza per avere contezza della causa della rottura del gancio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in Euro 2.540,00 per compensi d'avvocato oltre Iva, CPA e 15% per spese forfettarie. Pone le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
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