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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2791 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Lombardia n. 19, presso l'Avv. Annibale
Falanga, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.;
resistente contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da cose in custodia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6.11.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto nei confronti della Parte_1 Controparte_1
una domanda di condanna al risarcimento dei danni sofferti in
[...]
conseguenza del sinistro occorso in data 29.4.2018 sulla scalinata del duomo di . CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La ricorrente in particolare ha dedotto di essere caduta a terra mentre percorreva le scale del predetto duomo a causa di un gradino difettoso e non segnalato, circostanza in seguito alla quale riportava una frattura scomposta di tibia e perone, che le imponeva di sottoporsi ad un intervento chirurgico, in esito al quale le residuava un deficit di forza dell'arto.
Chiedeva quindi la condanna della parrocchia resistente al risarcimento dei danni subiti.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice con provvedimento del 25.11.2020 disponeva il mutamento del rito in ordinario in considerazione della complessità dell'istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite prove documentali e testimoniale e disposta CTU medico legale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo applicativo della responsabilità per danno da cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
La norma su richiamata disciplina una forma di responsabilità di tipo oggettivo, i cui presupposti sono individuabili nell'evento dannoso e nel nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno. La responsabilità è esclusa se il custode prova il caso fortuito, ossia il fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res
(cfr. Cass. civ. n. 26142/23).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Grava sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del dovere di custodia della res, gravante sul presunto danneggiante, e della sussistenza del nesso causale tra la res in custodia e il pregiudizio.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha offerto prova della sussistenza di un obbligo di custodia della scalinata, su cui si è verificato il sinistro, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Per completezza di indagine, inoltre, deve rilevarsi che l'esito della lite non potrebbe giungere a conclusioni diverse neppure nel caso in cui la domanda proposta fosse ricondotta entro l'ambito applicativo della fattispecie generale di cui all'art. 2043 cc, difettando in ogni caso la prova della imputabilità del danno alla resistente, non essendo stata offerta prova della sussistenza di un obbligo di manutenzione in capo alla stessa.
La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno lasciate in capo alla parte ricorrente, in considerazione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
• nulla dispone sulle spese di lite;
• pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 28/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2791 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Lombardia n. 19, presso l'Avv. Annibale
Falanga, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.;
resistente contumace
OGGETTO: risarcimento del danno da cose in custodia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6.11.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto nei confronti della Parte_1 Controparte_1
una domanda di condanna al risarcimento dei danni sofferti in
[...]
conseguenza del sinistro occorso in data 29.4.2018 sulla scalinata del duomo di . CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La ricorrente in particolare ha dedotto di essere caduta a terra mentre percorreva le scale del predetto duomo a causa di un gradino difettoso e non segnalato, circostanza in seguito alla quale riportava una frattura scomposta di tibia e perone, che le imponeva di sottoporsi ad un intervento chirurgico, in esito al quale le residuava un deficit di forza dell'arto.
Chiedeva quindi la condanna della parrocchia resistente al risarcimento dei danni subiti.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice con provvedimento del 25.11.2020 disponeva il mutamento del rito in ordinario in considerazione della complessità dell'istruttoria, nel corso della quale sono state acquisite prove documentali e testimoniale e disposta CTU medico legale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
La fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo applicativo della responsabilità per danno da cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.
La norma su richiamata disciplina una forma di responsabilità di tipo oggettivo, i cui presupposti sono individuabili nell'evento dannoso e nel nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno. La responsabilità è esclusa se il custode prova il caso fortuito, ossia il fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res
(cfr. Cass. civ. n. 26142/23).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Grava sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del dovere di custodia della res, gravante sul presunto danneggiante, e della sussistenza del nesso causale tra la res in custodia e il pregiudizio.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha offerto prova della sussistenza di un obbligo di custodia della scalinata, su cui si è verificato il sinistro, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Per completezza di indagine, inoltre, deve rilevarsi che l'esito della lite non potrebbe giungere a conclusioni diverse neppure nel caso in cui la domanda proposta fosse ricondotta entro l'ambito applicativo della fattispecie generale di cui all'art. 2043 cc, difettando in ogni caso la prova della imputabilità del danno alla resistente, non essendo stata offerta prova della sussistenza di un obbligo di manutenzione in capo alla stessa.
La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno lasciate in capo alla parte ricorrente, in considerazione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
• rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
• nulla dispone sulle spese di lite;
• pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 28/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile