Articolo 11 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 10Articolo 12
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19 marzo 2004
Art. 11. 1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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