Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1231 /2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE
EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 21 maggio 2025, alle ore 11.48 davanti alla giudice dott.ssa Giulia
Marozzi, sono presenti:
o per la parte attrice in opposizione a precetto , l'avv. CP_1
Lorenzo Vercellino e l'avv. Nicolò Costa, i quali chiedono l'acquisizione dell'ordinanza notificata alle parti il 19.05.2025 nel procedimento 1596/2024 e precisano le conclusioni come da come da memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 29.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rejectis contrariis, previe le declaratorie di rito meglio viste e ritenute: accertare per le ragioni espresse nella parte espositiva dell'atto e riferite alla totale assenza dei presupposti posti dall'articolo 642 del codice di procedura civile per il riconoscimento della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, sia in punto di carenza di istanza specifica sia in punto di totale assenza degli elementi documentali o di pregiudizio nel ritardo indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 642 del codice di procedura civile e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto dell'impresa
[...] ad agire in via esecutiva nei confronti della signora Parte_1 CP_1 per il soddisfacimento del credito di cui all'atto di precetto datato del 25 giugno
[...] 2024 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 22 luglio 2024.al già citato decreto ingiuntivo n. 298/2024.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite oltre alle spese generali e al netto degli oneri previdenziali e fiscali di legge”,
per la parte convenuta opposta Controparte_2 l'avv. Manuela De Lisi in sostituzione dell'avv. Dario Romanelli, la quale si oppone all'acquisizione dell'ordinanza ex adverso indicata e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata 28.10.2024 e memoria 171 ter n. 1:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reictis, In merito alla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto: “Respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà poiché infondata in fatto e diritto e per assoluta assenza di gravi motivi.
Nel merito “Respingere l'opposizione cx art 615 c.p.c. come svolta da parte opponente poiché infondata in fatto e diritto e per assoluta carenza dei presupposti di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambe le fasi”.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.56 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 14.20
La Spezia, il 14 maggio 2025
Il GIUDICE
Giulia Marozzi
RG 1231 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 1231 / 2024 RG
Promosso da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Provinciale 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Parodi, Lorenzo Vercellino e
Nicolò Costa, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi,
- opponente -
contro
P IVA Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Romanelli, domiciliata presso lo studio del difensore in La Spezia, Via S. Antonio 7;
- opposta-
oggetto: Opposizione a precetto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione RG 1231 /2024
debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione depositato il 1° agosto 2024, proponeva CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto datato 25 giugno 2024, recante l'intimazione a pagare la somma di Euro 68.380,63 ad istanza di impresa
[...]
notificato unitamente al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo nr. 298 /2204 emesso nel procedimento n. 611/ 2024 RG dal
Tribunale della Spezia, il 24 giugno 2014.
Premetteva l'opponente di essere proprietaria degli immobili siti nel Comune di
Arcola (SP), alla via Provinciale n. 4, censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio
13, mappale 591, subalterni 10, 11, 7 e rappresentava i fatti nel modo seguente.
Il 18 febbraio 2022, l'opponente e l'impresa avevano stipulato un Parte_1 contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori edili su detti immobili.
L'intervento comprendeva la ristrutturazione edilizia, l'installazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l'installazione di impianto fotovoltaico, la realizzazione di nuovi impianti, la posa di una caldaia ibrida e di un sistema di accumulo, in regime di Superbonus 110%.
Il termine di ultimazione dei lavori era convenuto per il 30 settembre 2022.
Nonostante ciò, l'impresa appaltatrice aveva avviato le lavorazioni già dal 21 febbraio 2022, senza però completarle entro il termine contrattualmente fissato.
Nel corso dell'esecuzione, l'opponente aveva versato in favore dell'appaltatrice la somma di euro 352.724,00 a titolo di acconti per lo stato avanzamento lavori.
Tuttavia, secondo la tesi dell'attrice, non solo l'impresa non aveva portato a compimento l'opera entro il termine pattuito, ma le lavorazioni risultavano imperfette, caratterizzate da gravi carenze tecniche. Nel corso dell'anno 2023 veniva definitamente abbandonato il cantiere.
La condizione del cantiere, la qualità delle opere e l'irregolarità dell'esecuzione sarebbero state documentalmente riscontrate il 22 febbraio 2024 dal geometra
[...]
, incaricato dall'opponente di redigere una relazione tecnica peritale, corredata da Per_1
rilievi fotografici e computo metrico estimativo dei lavori di ripristino, che venivano quantificati in euro 86.556,34. Tale perizia veniva asseverata in data 8 maggio 2024 dal RG 1231 /2024
notaio dott. di La Spezia. Persona_2
A causa delle omissioni, dei ritardi e delle imperizie riscontrate, l'opponente si vedeva altresì privata della possibilità di accedere regolarmente ai benefici fiscali previsti dall'articolo 119 del D.L. 34/2020 (cd. Superbonus), subendo un ulteriore danno economico rilevante.
Sulla base delle risultanze tecniche, l'opponente procedeva quindi a formalizzare diffida e costituzione in mora nei confronti dell'impresa , contestando Parte_1
danni per complessivi euro 86.556,34 oltre IVA, pari al valore delle opere di ripristino necessarie per porre rimedio alle lavorazioni eseguite in modo imperito.
Ciononostante, in data 22 luglio 2024, l'opponente riceveva la notifica dell'atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 68.380,63, allegato al decreto ingiuntivo n. 298/2024, R.G. 611/2024, reso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale della Spezia in data 24 giugno 2024 su istanza dell'impresa Parte_1
L'opponente lamentava che il ricorso per decreto ingiuntivo si fondava unicamente su tre fatture (nn. 10, 52 e 53 del 2023), corredate da una dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal commercialista, ma riferita a due fatture (nn. 43 e 44) del tutto diverse da quelle azionate in giudizio.
L'attrice rilevava il difetto dei presupposti per l'emissione e l'esecutività del decreto ingiuntivo (artt. 633 e 634 c.p.c.) per i seguenti motivi:
-documentazione inadeguata: le fatture prodotte a sostegno del ricorso monitorio non erano corredate da estratti autentici notarili, ma solo da dichiarazioni di conformità rilasciate da un commercialista, che non è pubblico ufficiale;
-fatture non comprese nei documenti: le fatture n. 52 e 53, oggetto della domanda, non risultavano incluse negli estratti contabili prodotti (che si fermano alla n. 44);
-inosservanza dei requisiti dell'art. 634, comma 2 c.p.c.: mancano bollatura, numerazione progressiva, indicazione dei fogli, e gli estratti contengono interlinee sospette e causali poco chiare;
L'attrice formulava dunque richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 624 c.p.c. e mel merito chiedeva di dichiarare l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva, con caducazione del precetto. Parte_1
Si costituiva l'impresa convenuta con comparsa depositata il 28.10.2024 contestando integralmente le domande di controparte. RG 1231 /2024
Sosteneva che le argomentazioni presentate dall'opponente fossero prive di fondamento giuridico e non potessero giustificare né la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo né l'opposizione all'esecuzione stessa.
In primo luogo, la difesa rilevava che tutte le eccezioni sollevate dalla CP_1
attinenti a vizi formali delle fatture o ad eventuali difformità nelle lavorazioni non riguardavano la fase dell'esecuzione forzata, ma solo la fase pre-esecutiva, siccome relative alla presunta insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In ogni caso, rilevava che le contestazioni relative alla validità delle fatture erano infondate, in quanto le stesse risultavano regolarmente emesse attraverso il sistema di fatturazione elettronica, il quale garantisce l'autenticità e l'integrità dei documenti.
In merito alla documentazione prodotta, l'impresa sosteneva che non vi fosse alcun errore o improprietà nelle dichiarazioni fornite.
Rigettata l'istanza di sospensione, le parti depositavano le rispettive memorie ex art
171 ter cpc e ritenuta matura la causa per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione formulata dall'attrice deve essere rigettata.
Come già rilevato con l'ordinanza del 5.11.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione, nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale – come è nel caso di specie – il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo della legittimità e della fondatezza del provvedimento diverso da quello che avviene in sede di impugnazione.
Considerato che, nel caso di specie, i motivi di opposizione proposti sono tutti relativi a circostanze attinenti alla fase precedente alla concessione del decreto, e sono, peraltro,
i medesimi rispetto a quelli già oggetto del pendente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 1596/2024), essi non possono rilevare in sede di opposizione all'esecuzione.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in 6.000,00, secondo valori compresi tra i parametri RG 1231 /2024
minimi e medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro 68.380,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da;
CP_1
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1
di el presente procedimento, Controparte_2
liquidandole in euro 6.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
La Spezia, il 21.05.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi