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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7406/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato in [...] il [...], C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia De Filippo, C.F. e con C.F._2 la stessa elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Striano (NA), alla via Caionche
n. 39
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, l' istante in epigrafe esponeva:
che con Decreto di Omologa emesso nel giudizio R.G. nr. 4448/2022, veniva dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a decorrere dal mese di luglio 2022; che tale decreto di omologa veniva ritualmente notificato alla Direzione Provinciale dell'Ente Previdenziale in data 20.07.2023, senza alcun esito. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei di assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84 maturati dal 01.07.2022 ad oggi, oltre ulteriori ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante, della complessiva somma che sarà determinata nel presente giudizio a mezzo ctu tecnica, oltre ulteriori ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, in ogni caso l' resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed CP_2 onorari di causa con attribuzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l' . CP_1
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
**********
Parte istante ha così dedotto nelle note del 24.2.2025 “deposita sollecito di pagamento del 28.5.2024 a mezzo pec, dichiara di aver depositato con istanza il ricorso rinotificato in data 25.10.2024, nonché deposita modello te08 di liquidazione della prestazione dell'8.11.2024, con pagamento con valuta del 30.11.2024. Pertanto, stante l'avvenuto
1 pagamento della prestazione successivamente al deposito, alle notifiche e al sollecito del pagamento della prestazione, deposita altresì prospetto dei compensi e chiede la cessata materia del contendere con condanna alle spese e competenze con attribuzione il tutto in virtù del principio di soccombenza virtuale”.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto (cfr. note di udienza depositate dal ricorrente in data 24.2.2025 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, pacifica la sussistenza del diritto del ricorrente (cfr. decreto di omologa), rilevato che il pagamento è successivo sia al deposito del ricorso che alla notifica dello stesso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione fino ad € 26.000).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.697, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 21.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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