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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CICINI GIORGIO (C. F. ) e dall'Avv. Federica Cicini (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in SUBIACO, C.F._3
PIAZZA DEL CAMPO, 19 (PEC: e Email_1
Email_2
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
F. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. AMBROSI C.F._5
COSTANTINO (C. F. ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio C.F._6 di quest'ultimo sito in FIUGGI, VIA VALLOMBROSA 8 (PEC:
Email_3
CONVENUTE
Oggetto: azione di rivendicazione su servitù di passaggio.
Pag. 1 a 5 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, tenuto conto anche delle eccezioni delle convenute sulla indeterminatezza del petitum della domanda, deve procedersi all'analisi delle conclusioni rassegnate dall'attore.
L'attore, nel proprio ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. (rito poi mutato con provvedimento del
4.2.2021), agiva per la rivendicazione di una servitù di passaggio asseritamente esistente su una scala posta all'interno dell'edificio sito in Arcinazzo Romano, Viale San IO n. 30, costituito da più particelle, oggetto di donazione da parte della madre e Controparte_1 divisione tra l'odierno attore e i fratelli e con atto a rogito notaio CP_3 Controparte_2
del 14.2.2001 (cfr pag. 4 del ricorso introduttivo: “3) emettere Persona_1
ordinanza di accoglimento della domanda di rivendicazione del passaggio attraverso la scala che da viale San IO porta all'accesso del 1° piano per accedere alla scala interna che porta al 2° e 3° piano sottotetto dell'immobile sito in Arcinazzo Romano viale San IO
n. 30, distinto in catasto alla particella 267 sub. 508, in favore del signor .”; Parte_1
cfr pag.
4-5 memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.: “2) NEL MERITO in accoglimento della domanda attorea, dichiarare il riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Arcinazzo Romano viale San IO n. 30, distinto in catasto al foglio 7, particella 267 sub. 508, attraverso la scala che da viale San IO porta all'accesso del 1° piano per accedere alla scala interna che porta al 2° e 3° piano sottotetto dell'immobile sopra descritto.”).
Ciò posto, l'oggetto della presente controversia deve ritenersi circoscritto all'accertamento della servitù di passaggio sulla scala interna, che pone in comunicazione tutti i piani dell'edificio, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Risulta pacifico tra le parti che, con atto pubblico del 14.2.2001 (all. 1 fascicolo attoreo e all.
2 fascicolo parti convenute), madre di IO, e Controparte_1 CP_3 CP_2
ha ad essi donato la propria quota di proprietà dell'immobile per cui è causa e che,
[...]
contestualmente, i tre fratelli hanno proceduto alla divisione dell'immobile in dieci cespiti e attribuzione ciascuno di alcuni determinati cespiti.
Pag. 2 a 5 In particolare, all'attore sono stati attribuiti in proprietà esclusiva i cespiti 1, Parte_1
2 e 3, mentre alla convenuta sono stati attribuiti i cespiti 4, 5 e 6. Tuttavia, Controparte_2
la madre si è contestualmente riservata l'usufrutto su un solo vano dell'appartamento al cespite 3 (di proprietà di , su un solo vano appartenente al cespite 4 (di Parte_1
proprietà di nonché sul vano scala che pone in comunicazione i due vani, Controparte_2
in quanto collocati uno al piano primo e l'altro al piano secondo dell'edificio oggetto di donazione e divisione. Tale collocazione viene ricavata dalla descrizione dei cespiti 3 e 4, oggetto di causa, e precisamente: cespite 3 descritto come “appartamento suddiviso tra piano secondo e terzo sottotetto, comunicanti tramite scala interna, in corso di costruzione, composto dalle sole strutture portanti e tamponature esterne” (cfr pagg.
3-4 dell'atto di donazione e divisione); cespite 4 descritto come “appartamento posto al piano primo, composto da pranzo-soggiorno, cucina, tre camere, bagno, w.c., ripostiglio, ingresso e quattro balconi, con annesso locale cantina al piano seminterrato secondo della superficie di mq. 18 (diciotto) circa” (cfr. pag. 4 dell'atto di donazione e divisione).
La clausola contenente l'usufrutto così prevede (art. 2, pag. 7): “Quanto donato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le sue accessioni, accessori, diritti, pertinenze, usi, servitù attive e passive nulla escluso o riservato, con la precisazione che la parte donante si riserva l'usufrutto vita sua natural durante, su due vani dei cespiti 3)
e 4) come meglio sopra descritti e precisamente nel cespite 3) il vano posto su il fronte di Via
S. IO e il vano scala comunicante i due piani;
e nel cespite 4) il vano stessi confini e sottostante a quello descritto”.
Alla luce del tenore letterale delle clausole menzionate e riportate, emergerebbe che il vano scala che pone in comunicazione il piano primo (di piena proprietà di ad Controparte_2
eccezione di un vano) e il piano secondo (di piena proprietà dell'attore, ad eccezione di un vano) è oggetto di usufrutto in favore di odierna convenuta, e che su di Controparte_1
esso non insiste alcuna servitù di passaggio, in quanto non menzionata nel titolo.
Sulla validità delle pattuizioni contrattuali, che vedono l'usufrutto riservato su un solo vano di ciascun immobile diviso, coì scollando l'usufrutto da un diritto di nuda proprietà ad esso pienamente corrispondente, con scarto del diritto di piena proprietà su una porzione del medesimo immobile, nonché con la previsione dell'usufrutto sull'unico vano scala che congiunge i due appartamenti formalmente distinti, sottratta al regime di cui all'art. 1117 c.c., non si pronuncia questo Giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Né può
Pag. 3 a 5 essere dato seguito alle questioni prospettate dall'attore solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, fuori del contraddittorio.
In via incidentale, si osserva ancora che nel titolo (atto di donazione e divisione) non è stato previsto alcun onere a carico del donatario di procedere all'edificazione di una scala esterna per accedere al piano secondo di propria esclusiva proprietà, né che tale costruzione fosse oggetto di una clausola contenuta nel contratto di divisione.
Tornando dunque al perimetro tracciato dalla domanda, e dunque all'accertamento dell'insistenza di una servitù di passaggio sulla scala sopra detta, è assorbente la questione sollevata, con la forma dell'eccezione, dalla difesa della convenuta secondo cui la CP_1
servitù non può attraversare il domicilio personale, in quanto inviolabile. L'inviolabilità del domicilio deve essere inoltre correlata al granitico principio secondo cui servitus in faciendo nequit, sicché risulta evidente che, se, per esercitare la servitù di passaggio, l'attore in via alternativa dovrebbe: o accedere autonomamente al domicilio materno (così violandolo); o richiedere di volta in volta la collaborazione della madre rispetto all'accesso (così discostandosi dal principio predetto), allora la servitù in questione certamente non è configurabile.
Inoltre, si osserva che l'attore non individua i fatti costitutivi della domanda petitoria, non avendo indicato in modo preciso quale sarebbe il fondo dominante e quale quello servente, come rilevato dalla convenuta CP_2
Come già accennato, solo in sede di comparsa conclusionale, per la prima volta, l'attore menziona la natura condominiale della scala in questione. Tale difesa non può essere vagliata dal Tribunale, in quanto tardiva, non essendo possibile in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. introdurre elementi di fatto o di diritto nuovi rispetto a quelli rappresentanti nel corso del giudizio, in ossequio al principio delle preclusioni processuali. Si osserva in via incidentale che la questione circa la natura della scala troverebbe il proprio collocamento in una ben più complessa tematica e andrebbe a porre in discussione l'intero contenuto del titolo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di
[...]
considerando il valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, e CP_2
applicati i parametri minimi.
Pag. 4 a 5 Si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese tra l'attore e CP_1
in ragione del concorso, con le poco intellegibili clausole inserite nell'atto di
[...]
donazione, che hanno avuto dei riverberi del tutto incongruenti sulla situaizone di fatto che ne è scaturita, alla creazione dell'odierno conflitto.
Considerato che nel ricorso introduttivo è stata omessa la dichiarazione del valore della controversia, si invita la cancelleria ad effettuare gli accertamenti di propria competenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore di di CP_2
liquidate in 3.809,00 euro per compensi oltre iva, cpa e spese generali come per
[...]
legge;
- Compensa le spese tra l'attore e Controparte_1
- Manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza in ordine al pagamento del contributo unificato;
Tivoli, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CICINI GIORGIO (C. F. ) e dall'Avv. Federica Cicini (C. F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in SUBIACO, C.F._3
PIAZZA DEL CAMPO, 19 (PEC: e Email_1
Email_2
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
F. ), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. AMBROSI C.F._5
COSTANTINO (C. F. ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio C.F._6 di quest'ultimo sito in FIUGGI, VIA VALLOMBROSA 8 (PEC:
Email_3
CONVENUTE
Oggetto: azione di rivendicazione su servitù di passaggio.
Pag. 1 a 5 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, tenuto conto anche delle eccezioni delle convenute sulla indeterminatezza del petitum della domanda, deve procedersi all'analisi delle conclusioni rassegnate dall'attore.
L'attore, nel proprio ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. (rito poi mutato con provvedimento del
4.2.2021), agiva per la rivendicazione di una servitù di passaggio asseritamente esistente su una scala posta all'interno dell'edificio sito in Arcinazzo Romano, Viale San IO n. 30, costituito da più particelle, oggetto di donazione da parte della madre e Controparte_1 divisione tra l'odierno attore e i fratelli e con atto a rogito notaio CP_3 Controparte_2
del 14.2.2001 (cfr pag. 4 del ricorso introduttivo: “3) emettere Persona_1
ordinanza di accoglimento della domanda di rivendicazione del passaggio attraverso la scala che da viale San IO porta all'accesso del 1° piano per accedere alla scala interna che porta al 2° e 3° piano sottotetto dell'immobile sito in Arcinazzo Romano viale San IO
n. 30, distinto in catasto alla particella 267 sub. 508, in favore del signor .”; Parte_1
cfr pag.
4-5 memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.: “2) NEL MERITO in accoglimento della domanda attorea, dichiarare il riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Arcinazzo Romano viale San IO n. 30, distinto in catasto al foglio 7, particella 267 sub. 508, attraverso la scala che da viale San IO porta all'accesso del 1° piano per accedere alla scala interna che porta al 2° e 3° piano sottotetto dell'immobile sopra descritto.”).
Ciò posto, l'oggetto della presente controversia deve ritenersi circoscritto all'accertamento della servitù di passaggio sulla scala interna, che pone in comunicazione tutti i piani dell'edificio, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Risulta pacifico tra le parti che, con atto pubblico del 14.2.2001 (all. 1 fascicolo attoreo e all.
2 fascicolo parti convenute), madre di IO, e Controparte_1 CP_3 CP_2
ha ad essi donato la propria quota di proprietà dell'immobile per cui è causa e che,
[...]
contestualmente, i tre fratelli hanno proceduto alla divisione dell'immobile in dieci cespiti e attribuzione ciascuno di alcuni determinati cespiti.
Pag. 2 a 5 In particolare, all'attore sono stati attribuiti in proprietà esclusiva i cespiti 1, Parte_1
2 e 3, mentre alla convenuta sono stati attribuiti i cespiti 4, 5 e 6. Tuttavia, Controparte_2
la madre si è contestualmente riservata l'usufrutto su un solo vano dell'appartamento al cespite 3 (di proprietà di , su un solo vano appartenente al cespite 4 (di Parte_1
proprietà di nonché sul vano scala che pone in comunicazione i due vani, Controparte_2
in quanto collocati uno al piano primo e l'altro al piano secondo dell'edificio oggetto di donazione e divisione. Tale collocazione viene ricavata dalla descrizione dei cespiti 3 e 4, oggetto di causa, e precisamente: cespite 3 descritto come “appartamento suddiviso tra piano secondo e terzo sottotetto, comunicanti tramite scala interna, in corso di costruzione, composto dalle sole strutture portanti e tamponature esterne” (cfr pagg.
3-4 dell'atto di donazione e divisione); cespite 4 descritto come “appartamento posto al piano primo, composto da pranzo-soggiorno, cucina, tre camere, bagno, w.c., ripostiglio, ingresso e quattro balconi, con annesso locale cantina al piano seminterrato secondo della superficie di mq. 18 (diciotto) circa” (cfr. pag. 4 dell'atto di donazione e divisione).
La clausola contenente l'usufrutto così prevede (art. 2, pag. 7): “Quanto donato viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le sue accessioni, accessori, diritti, pertinenze, usi, servitù attive e passive nulla escluso o riservato, con la precisazione che la parte donante si riserva l'usufrutto vita sua natural durante, su due vani dei cespiti 3)
e 4) come meglio sopra descritti e precisamente nel cespite 3) il vano posto su il fronte di Via
S. IO e il vano scala comunicante i due piani;
e nel cespite 4) il vano stessi confini e sottostante a quello descritto”.
Alla luce del tenore letterale delle clausole menzionate e riportate, emergerebbe che il vano scala che pone in comunicazione il piano primo (di piena proprietà di ad Controparte_2
eccezione di un vano) e il piano secondo (di piena proprietà dell'attore, ad eccezione di un vano) è oggetto di usufrutto in favore di odierna convenuta, e che su di Controparte_1
esso non insiste alcuna servitù di passaggio, in quanto non menzionata nel titolo.
Sulla validità delle pattuizioni contrattuali, che vedono l'usufrutto riservato su un solo vano di ciascun immobile diviso, coì scollando l'usufrutto da un diritto di nuda proprietà ad esso pienamente corrispondente, con scarto del diritto di piena proprietà su una porzione del medesimo immobile, nonché con la previsione dell'usufrutto sull'unico vano scala che congiunge i due appartamenti formalmente distinti, sottratta al regime di cui all'art. 1117 c.c., non si pronuncia questo Giudice, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Né può
Pag. 3 a 5 essere dato seguito alle questioni prospettate dall'attore solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, fuori del contraddittorio.
In via incidentale, si osserva ancora che nel titolo (atto di donazione e divisione) non è stato previsto alcun onere a carico del donatario di procedere all'edificazione di una scala esterna per accedere al piano secondo di propria esclusiva proprietà, né che tale costruzione fosse oggetto di una clausola contenuta nel contratto di divisione.
Tornando dunque al perimetro tracciato dalla domanda, e dunque all'accertamento dell'insistenza di una servitù di passaggio sulla scala sopra detta, è assorbente la questione sollevata, con la forma dell'eccezione, dalla difesa della convenuta secondo cui la CP_1
servitù non può attraversare il domicilio personale, in quanto inviolabile. L'inviolabilità del domicilio deve essere inoltre correlata al granitico principio secondo cui servitus in faciendo nequit, sicché risulta evidente che, se, per esercitare la servitù di passaggio, l'attore in via alternativa dovrebbe: o accedere autonomamente al domicilio materno (così violandolo); o richiedere di volta in volta la collaborazione della madre rispetto all'accesso (così discostandosi dal principio predetto), allora la servitù in questione certamente non è configurabile.
Inoltre, si osserva che l'attore non individua i fatti costitutivi della domanda petitoria, non avendo indicato in modo preciso quale sarebbe il fondo dominante e quale quello servente, come rilevato dalla convenuta CP_2
Come già accennato, solo in sede di comparsa conclusionale, per la prima volta, l'attore menziona la natura condominiale della scala in questione. Tale difesa non può essere vagliata dal Tribunale, in quanto tardiva, non essendo possibile in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. introdurre elementi di fatto o di diritto nuovi rispetto a quelli rappresentanti nel corso del giudizio, in ossequio al principio delle preclusioni processuali. Si osserva in via incidentale che la questione circa la natura della scala troverebbe il proprio collocamento in una ben più complessa tematica e andrebbe a porre in discussione l'intero contenuto del titolo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti di
[...]
considerando il valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, e CP_2
applicati i parametri minimi.
Pag. 4 a 5 Si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese tra l'attore e CP_1
in ragione del concorso, con le poco intellegibili clausole inserite nell'atto di
[...]
donazione, che hanno avuto dei riverberi del tutto incongruenti sulla situaizone di fatto che ne è scaturita, alla creazione dell'odierno conflitto.
Considerato che nel ricorso introduttivo è stata omessa la dichiarazione del valore della controversia, si invita la cancelleria ad effettuare gli accertamenti di propria competenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore di di CP_2
liquidate in 3.809,00 euro per compensi oltre iva, cpa e spese generali come per
[...]
legge;
- Compensa le spese tra l'attore e Controparte_1
- Manda alla cancelleria per gli accertamenti di competenza in ordine al pagamento del contributo unificato;
Tivoli, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5