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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5056/2024, promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili depositato in data 30/10/2024; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Esmeralda di Risio
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone;
C.F._2
- RICORRENTE - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Orsola Botter (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
- RESISTENTE –
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
(C.F. , Controparte_5 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra del Giudice (C.F. del Foro di C.F._9
Treviso, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di EN (N. 641/2019 R.R.) di data
24/09/2021;
- MINORI INTERVENUTI -
_________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Causa rimessa alla decisione del Collegio in data 29/04/2025 in punto status - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 23/05/2009 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con che dall'unione nascevano: il CP_1 CP_2
23/10/2009, il 26/09/2011, il 06/10/2013, il 27/10/2016 e il CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
10/09/2019, purtroppo prematuramente scomparsa in data 20/02/2020; che le parti, con sentenza parziale n. 179/2022 emessa in data 07/02/2022, ottenevano la separazione;
che pendeva avanti il
Tribunale per i Minorenni di EN procedimento iscritto al n. 641/2019 R.R.; che, in tale procedimento, con decreto del 24/09/2021 veniva nominato un Curatore speciale dei minori;
che con successivo decreto del 15/12/2023 la resistente veniva sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Esposte le vicende del rapporto coniugale e rappresentata la situazione personale, economica e patrimoniale delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il Curatore dei minori, avv. Alessandra del Giudice, con memoria depositata il
24/02/2025 rappresentando che i minori si trovavano affidati ai Servizi Sociali, con residenza presso il padre. Attesa la necessità di cooperazione e supervisione ad opera dei Servizi Sociali, concludeva chiedendo – tra le altre condizioni – la conferma dell'affido dei minori presso di loro.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 25/02/2025 erano presenti i procuratori delle parti,
il Curatore dei minori e le parti in persona.
Il Giudice, preso atto del procedimento pendente avanti al Tribunale dei Minori e considerata l'eventuale riunione dei fascicoli, rinviava a tal fine all'udienza del 29/04/2025 riservandosi sui provvedimenti temporanei e urgenti che venivano emessi con successiva ordinanza del 27/02/2025.
_________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Medio tempore, con memoria del 27/02/2025 si costituiva la resistente non CP_1
opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente. Fornita la propria versione rassegnava le relative conclusioni.
Alla successiva udienza le parti chiedevano una pronuncia sullo status e, autorizzate, precisavano le conclusioni sul punto.
Il Giudice rimetteva pertanto la decisione sullo status al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Infatti, dall'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in San Vendemiano in data 23/05/2009 e che l'atto è stato appunto trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate, né hanno convissuto dopo la separazione personale a far data dal verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 14/09/2021.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1° dicembre 1970 n.
898, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
_________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/05/2009 da
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
CONEGLIANO (TV) il 28/12/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Vendemiano al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 06/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5056/2024, promossa con ricorso per la cessazione degli effetti civili depositato in data 30/10/2024; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Esmeralda di Risio
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone;
C.F._2
- RICORRENTE - contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Orsola Botter (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
- RESISTENTE –
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
(C.F. , Controparte_5 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra del Giudice (C.F. del Foro di C.F._9
Treviso, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di EN (N. 641/2019 R.R.) di data
24/09/2021;
- MINORI INTERVENUTI -
_________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Causa rimessa alla decisione del Collegio in data 29/04/2025 in punto status - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 23/05/2009 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con che dall'unione nascevano: il CP_1 CP_2
23/10/2009, il 26/09/2011, il 06/10/2013, il 27/10/2016 e il CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
10/09/2019, purtroppo prematuramente scomparsa in data 20/02/2020; che le parti, con sentenza parziale n. 179/2022 emessa in data 07/02/2022, ottenevano la separazione;
che pendeva avanti il
Tribunale per i Minorenni di EN procedimento iscritto al n. 641/2019 R.R.; che, in tale procedimento, con decreto del 24/09/2021 veniva nominato un Curatore speciale dei minori;
che con successivo decreto del 15/12/2023 la resistente veniva sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Esposte le vicende del rapporto coniugale e rappresentata la situazione personale, economica e patrimoniale delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il Curatore dei minori, avv. Alessandra del Giudice, con memoria depositata il
24/02/2025 rappresentando che i minori si trovavano affidati ai Servizi Sociali, con residenza presso il padre. Attesa la necessità di cooperazione e supervisione ad opera dei Servizi Sociali, concludeva chiedendo – tra le altre condizioni – la conferma dell'affido dei minori presso di loro.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 25/02/2025 erano presenti i procuratori delle parti,
il Curatore dei minori e le parti in persona.
Il Giudice, preso atto del procedimento pendente avanti al Tribunale dei Minori e considerata l'eventuale riunione dei fascicoli, rinviava a tal fine all'udienza del 29/04/2025 riservandosi sui provvedimenti temporanei e urgenti che venivano emessi con successiva ordinanza del 27/02/2025.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Medio tempore, con memoria del 27/02/2025 si costituiva la resistente non CP_1
opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente. Fornita la propria versione rassegnava le relative conclusioni.
Alla successiva udienza le parti chiedevano una pronuncia sullo status e, autorizzate, precisavano le conclusioni sul punto.
Il Giudice rimetteva pertanto la decisione sullo status al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Infatti, dall'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti abbiano contratto matrimonio concordatario in San Vendemiano in data 23/05/2009 e che l'atto è stato appunto trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate, né hanno convissuto dopo la separazione personale a far data dal verbale di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 14/09/2021.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, legge 1° dicembre 1970 n.
898, per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano
è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024 Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/05/2009 da
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
CONEGLIANO (TV) il 28/12/1981 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Vendemiano al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vendemiano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 06/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5056/2024