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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11730 /2021 RG
Alla udienza del 19.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa TI
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11730 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
, (avv,ti Randazzo Riccardo e Randazzo Emanuele) C.F._1
1 OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
(avv. Giacomo Armetta e Dario Salvatore Armetta) C.F._2
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
ritenuto che la sig.ra è debitrice di , Parte_1 Controparte_1
titolare dell'omonina TT, della minore somma ingiunta, pari a
1.175,13 oltre IVA al 10%, condanna la stessa al predetto pagamento e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 3236/2021,
emesso dal Tribunale di Palermo;
la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, seguite da questo Giudice, è
stata compensata con parte delle somme oggetto del monitorio;
Sulla scorta della reciproca soccombenza fra le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti.
Le spese della disposta ctu tecnica con l'ing. vanno Persona_1
poste, definitivamente, a carico di entrambe le parti , nella misura del
2 MOTIVAZIONE
L' opposizione proposta dalla sig.ra si appalesa Parte_1
meritevole di parziale accoglimento, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, della attività istruttoria espletata e della valutazione espressa dal ctu nominato ing. Per_1
Nel merito giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ordinario che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ed ancora, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è
causa, necessita sottolineare che avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita, concernente la esecuzione di lavori edili, appaltati alla TT nell'immobile di CP_1
sua proprietà, ritenuti non eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte e intrisi da vizi, per i quali la committente-opponente aveva gia corrisposto diversi acconti per un ammontare pari a 45.000,00 euro,
competeva alla TT opposta, sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova ,dimostrare il proprio esatto adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare una decisione espressa dal
Supremo Collegio, e conforme all'assunto predetto:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni
speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla
3 particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,
assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod.
civ., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale
comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento
del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente
sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta
disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria
obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al
contratto e alle regole dell'arte”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 936 del
20.01.2010).
Ciò posto, necessita sottolineare come a seguito della assunta istruttoria, corroborata dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, sono emersi elementi idonei a suffragare parzialmente sia la domanda spiegata dalla opponente in via riconvenzionale, di risarcimento danni per taluni dei vizi riscontrati dal ctu nominato nella esecuzione dei lavori appaltati, e condivisi da questo Decidente, sia di riconoscimento di parte della domanda monitoria spiegata, il tutto entro i limiti di quanto valutato dall'ing. ctu nominato. Per_1
Ed invero, prima di entrare nel merito delle risultanze processuali raccolte, necessita esplicitare talune considerazioni, emerse a seguito di un'attenta disamina della perizia eseguita dal ctu, ritenuta molto
4 dettagliata e circostanziata nelle argomentazioni e che ha offerto a questo Decidente diverse valutazioni ai fini del decidere.
Peraltro, appare doveroso sottolineare che l'ing. nel proprio Per_1
elaborato peritale ha più volte richiamato l'ATP, eseguito sui medesimi luoghi, prendendo anche spunto dallo stesso, e consentendo così a questo Giudice di avere una chiara ricostruzione dei fatti e documenti di causa. Ed invero il ctu ha premesso che i lavori eseguiti dalla TT
nell'immobile de quo, parte dei quali sono stati oggetto di CP_1
contestazione in seno all'opposizione al D.I. sono stati realizzati in assenza di uno specifico contratto di appalto in forma scritta e di allegati grafici di valenza contrattuale e, di fatto, sulla scorta del
“preventivo di spesa per la definizione di un immobile sito in Carini –
PA individuato al foglio di mappa n. 31 particella 3057” che prevedeva l'esecuzione delle opere pattuite.
Ed ancora ha evidenziato che i signori e Parte_2 [...]
, titolari della “S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire Pt_1
avente prot. n. 32692 del 31/07/2020”, con nota del 7/12/2020
assunta dal in data 9/12/2020 con prot. n. 54129 Parte_3
hanno comunicato l'inizio dei “lavori per la realizzazione delle opere oggetto della SCIA alternativa al permesso di costruire per opere di completamento”. In data 23/03/2021 è stato comunicato al Comune di
Carini il cambio della TT esecutrice “dei lavori SCIA alternativa a
PdC” che è stata individuata nella TT “Monterosso Antonia”.
5 Peraltro, ha precisato che in corso d'opera il D.L., incaricato dai signori e , non ha redatto alcuna Parte_2 Parte_1
contabilità dei lavori e che dalla comunicazione del D.L. del
20/03/2021 sottoscritta dai Committenti e dalla relazione del D.L. del
12/04/2021 risulta espressamente, sulla scorta di un sopralluogo eseguito dal D.L. in data 19/03/2021 che “le opere oggetto degli
accordi tra i committenti e la TT esecutrice sono stati completati a
parte la realizzazione della rifinitura della scala di accesso a piano
primo ...”.
Ed inoltre in data 20/03/2021 i committenti comunicavano di avere
“contestato molte lavorazioni effettuate dalla TT ” e si CP_1
“riservavano esclusivamente di concludere il rapporto economico con
l'impresa a valle della verifica delle contestazioni effettuate e alla
valutazione degli eventuali danni derivanti dalle lavorazioni”,
Ciò posto, ne consegue che a tenore di una recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione il secondo comma dell'art. 1667
C.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza,
denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva. Ne consegue, pertanto, che l'obbligo di denuncia, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, delle difformità o dei vizi dell'opera oggetto di
6 appalto presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera,
espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica, prima della scoperta. In
difetto di accettazione, non può imputarsi all'appaltante di non
aver provveduto alla denuncia dei vizi dell'opera oggetto di appalto, con decorrenza del termine dal momento della loro scoperta,
appunto perché essi avrebbero dovuto essere rilevati all'epoca della verifica e menzionati nell'esito dei collaudi sollecitati dall'appaltante.
(Cfr, Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18409 del 07 luglio 2025).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, a parere di questo
Decidente l'eccezione di decadenza, sollevata dalla TT , è CP_1
infondata e va disattesa, considerato che non può ritenersi avvenuta l'accettazione delle opere da parte dei committenti.
Ed ancora, passando alla disamina dell'elaborato peritale eseguito dal ctu nominato, in merito ai lavori eseguiti dalla , il ctu CP_2
ha premesso che nel preventivo di spesa è espressamente stato precisato che “a carico del proprietario rimane: acqua e luce;
mattoni;
marmi; impianti idrici ed elettrici;
sanitari e rubinetterie;
ringhiere;
infissi esterni e porte interne e cassoni a scomparsa” e che esso “non comprende lavori esterni all'immobile”.
Ed ancora il C.T.U. ha dato atto che l'unica lavorazione oggetto degli accordi tra i committenti e la TT opposta (v. preventivo versato in atti) che non è stata eseguita è costituita dalla prestazione di
7 manodopera relativa alla “pavimentazione scala interna” che si stima nell'importo pari ad € 240,00 (€/mq 30,00 x mq 8), oltre I.V.A.
Conseguentemente, facendo riferimento agli atti prima richiamati
l'importo imponibile dei lavori eseguiti dall'impresa è CP_1
valutabile in € 62.760,00 (€ 63.000,00 - € 250,00). Ed ancora ha
aggiunto che qualora si ritenesse di dover tener conto anche della
locale assenza di elementi dello , circostanza non Parte_4
riportata nei documenti prima richiamati che è emersa in sede di A.T.P.
(v. Foto nn. 24-27 allegate all'A.T.P.), la cui prestazione di posa in
opera è stata valutata dal tecnico redattore dell'A.T.P. in complessivi €
245,00 (m 35 x €/mq 7,00), importo che, si precisa, si può ritenere
congruo, in quest'ipotesi l'importo imponibile dei lavori eseguiti
dall'impresa si ridurrebbe ad € 62.515,00 (€ 62.760,00 - € CP_1
245,00).
Ed ancora il CTU ha precisato che la TT opposta in sede di costituzione ha dichiarato di avere ricevuto il complessivo importo di €
45.000,00. Detraendo l'importo dei lavori preventivati non eseguiti
(posa in opera della pavimentazione della scala), quello dei lavori di pulizia delle tettoie e “qualche altro risibile intervento finale” per complessivi € 3.600,00, la TT opposta ritiene pertanto di vantare un credito pari ad € 14.400,00 (€ 63.000,00 - € 45.000,00 - € 3.600,00)
come da fattura n. 13/E del 6/4/2021.
8 Ed ancora in merito al rifacimento del muro esterno, occorre dare atto che lo stesso ctu nella relazione ha evidenziato che dall'esame dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che “in corso
d'opera è stato, poi, dato incarico alla medesima TT di eseguire un
ulteriore lavoro esterno all'immobile ed, in particolare, i muri di
contenimento esterni lungo i lati sud ed est del fondo” e che dalla comparsa di costituzione e risposta risulta quanto segue: “In ogni caso
qualora si dovesse ritenere che controparte, con la comparsa di
costituzione contenente domanda riconvenzionale, abbia esteso il
thema decidendum fino a ricomprendere anche detta ultima opera
esterna, dovrà essere ammessa la domanda, per come infra
riconvenzionalmente proposta (reconventio reconventionis), per
conseguire il pagamento dell'importo di € 6.500,00, oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo verbalmente pattuito per la realizzazione del muro, incluse le spese di escavazione”.
Ciò posto, è di tutta evidenza che la questione del muro in c.a. è stata piuttosto controversa in atti, ed è stata anche oggetto di specifiche prove testimoniali / interrogatorio formale.
Sul punto è stato sentito il D.L. ing. il quale ha dichiarato “il Per_2
terreno ove insiste il manufatto della sig.ra , è a gradoni, per cui Pt_1
un muro di contenimento lato SUD, alto un metro, andava fatto , a mio
avviso il muro che non doveva essere elevato è quello sul lato EST , in
quanto su quel lato da un metro è divenuto due metri per poi
9 degradare. Ed ancora, aggiungo che in definitiva io ho convito la
opponente che tutto sommato quel muro (lato sud) andava fatto per
contenere il terreno , e quindi la sig.ra non si è opposta ai lavori . Pt_1
Mentre il muro lato Est , inizialmente, venne fatto per creare una
accesso carrabile all'edificio alla TT e per eseguire i lavori , e poi
venne lasciato cosi e non trasformato in gradini come aveva detto la
committente. Preciso che dove venne edificato il lato sud, prima Per_3
c'era un muro in pietra.
A questo punto, si ritiene di dover valutare tra le opere eseguite dalla
TT anche il muro di contenimento stante la sua effettiva CP_1
esecuzione, come pacificamente emerso in corso di causa. Pertanto, a tal uopo si richiama quanto argomentato dal ctu in ordine alla sua valutazione “facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nel Prezzario
Regionale del 2019, quello ratione temporis vigente all'epoca di
esecuzione dei lavori, l'importo correlato alla realizzazione del muro in
c.a. è valutabile in € 5.927,60, oltre IVA nell'aliquota dovuta per legge.
Trattandosi di opera in c.a. realizzata in assenza del necessario
preliminare progetto strutturale, del suo deposito e dell'emissione di
un provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio del Genio Civile di
Palermo, il CTU ha già fatto presente con la trattazione svolta alla
lettera B, punto 2, cui espressamente si rinvia per approfondimenti,
che nel caso di mantenimento di detto muro occorrerà sostenere dei
costi tecnico-amministrativi che sono stati presuntivamente stimati in
10 € 4.500,00, oltre accessori di legge. Il credito netto dell'impresa
riferibile al muro in c.a. è stato quindi indicato ad € 1.427,60 (€
5.927,60 - € 4.500,00), oltre I.V.A. nell'aliquota dovuta per legge.
Passando alla disamina degli asseriti vizi delle opere eseguite dalla
, il ctu ha effettuato una disamina analitica e dettagliata CP_2
di ogni singola voce di cui al preventivo , stipulato fra le parti, ed alla relazione si rimanda nel dettaglio.
In particolare, ed a titolo esemplificativo il ctu riconosce come dovuta la voce relativa alla “lamentata presenza di macchie nelle lastre in pietra lavica”, per il cui rifacimento e vizio riconosce la cifra di 712,25
euro. Ed ancora per le problematiche legate alla “realizzazione della necessaria rete fognaria orizzontale” che comporterebbe la demolizione di una parte della scarpa del muro lato Sud. Dall'esame della documentazione fotografica allegata all'A.T.P. (v. Foto nn. 8-11) risulta che gli impianti e, per quanto di interesse, la rete fognaria orizzontale risultava a quell'epoca già installata e visibile è pertanto sotto un profilo prettamente tecnico non sussistono le problematiche e/o criticità in argomento evidenziate da parte opponente. Ed ancora, in merito al Lamentato mancato utilizzo dei distanziatori per piastrelle, il ctu ha sottolineato che dalla relazione del D.L. del 12/04/2021 risulta in relazione a questioni afferenti alla posa della pavimentazione che “la non ha fornito i necessari distanziatori per le fughe”. Sul CP_2
punto il ctu ha evidenziato che dalla relazione del D.L. non è
11 ovviamente più accertabile ex post per via diretta né verificabile per via documentale per l'assenza di documentazione fotografica munita di data certa ritraente le fasi di posa della pavimentazione in assenza di distanziatori per le fughe, si fa altresì presente che non si riscontrano ordini di servizio in tal senso emessi in corso d'opera nell'ambito della normale e periodica attività di verifica e controllo propria del D.L.
finalizzata a garantire un'esecuzione dei lavori conforme alle regole dell'arte e della buona tecnica.
Ed ancora, in merito alla Lamentata mancata esecuzione della pavimentazione della scala, il ctu ha chiarito, ancora una volta, che dall'atto di citazione in opposizione a D.I. e più nel dettaglio dalla relazione del D.L. del 12/04/2021 risulta che “la pavimentazione della scala pur essendo prevista nel contratto non è stata realizzata”
In merito ai difetti negli intonaci interni in gesso scagliola, il ctu è
pervenuto a delle conclusioni del tutto condivise da questo Decidente,
in ragione delle quali tali “difetti” sono ritenuti imperfezioni non
incidenti nella funzionalità globale dell'immobile che non menomano in
modo considerevole il godimento e che non pregiudicano in modo
apprezzabile o non tollerabile la normale utilizzazione dell'immobile in
relazione alla sua destinazione.
In particolare il ctu ha evidenziato che poiché tutte le pareti degli ambienti interni sono di colore bianco le imperfezioni prima riportate
(intonaco di finitura in gesso scagliola localmente non perfettamente
12 complanare e/o appiombo) non sono nettamente percepibili ad una visione globale e d'insieme (v. a titolo esemplificativo, Allegato 2, Foto
nn.
4-5 nn. 10-11 e nn. 16-22) .Relativamente alla presenza
nell'ambiente lavanderia di p.t. ed in una camera da letto di primo
piano di pareti definite con intonaco in gesso scagliola che non
formano tra esse un angolo di 90° (v. Allegato 2, Foto n. 10 e n. 20.1),
lo scrivente C.T.U. fa presente per completezza di trattazione che la
non ortogonalità tra le due pareti contigue che, si precisa, è
trascurabile nell'ambiente lavanderia .
Ed ancora, in ordine alla determinazione del saldo eventualmente spettante alla TT opposta, il ctu ha formulato due diverse valutazioni, precisando che :
Dalla trattazione svolta al Par. 4, lett. C, pagine 38-40, cui
espressamente si rinvia per approfondimenti, risulta, che tenuto conto
dell'importo presuntivo complessivo dei lavori da attuare per
intervenire sui riscontrati danni che è pari nell'ipotesi massima ad €
27.103,25 (v. lett. B ed Allegato 6, computo metrico estimativo),
dell'importo pari ad € 240,00 della lavorazione preventivata non
eseguita (posa in opera della pavimentazione della scala) e
dell'importo di € 245,00 relativo alla mancata posa in opera di una
parte dello zoccoletto (detrazione la cui applicazione è Parte_4
rimessa al Giudice alla luce di quanto precisato alla lettera A), vi è al
13 più un debito dell'impresa nei confronti di parte opponente pari ad €
9.588,25 (€ 63.000,00 - € 45.000,00 - € 240,00 - € 245,00 - €
27.103,25), oltre I.V.A..
Detto debito, secondo l'apprezzamento che il Giudice riterrà di adottare
nel merito, è eventualmente riducibile fino ad € 252,47 (€ 63.000,00 -
€ 45.000,00 - € 240,00 - € 245,00 - € 27.103,25 + € 8.763,96 + €
571,82 ) laddove il Tribunale dovesse ritenere, si ribadisce, che i difetti
di planarità, allineamento che interessano porzioni della finitura interna
in gesso scagliola dell'appartamento degli opponenti sia equiparabili in
diritto ad imperfezioni non incidenti nella funzionalità globale
dell'immobile che non menomano in modo considerevole il godimento
e che non pregiudicano in modo apprezzabile o non tollerabile la
normale utilizzazione dell'immobile in relazione alla sua destinazione
(importo da non detrarre dal credito dell'impresa pari in questa
eventuale ipotesi ad € 8.763,96) e dovesse ritenere, nel contempo non
adeguatamente provato che il danneggiamento alla grondaia lato Nord
ed ai pluviali sia imputabile ad attività di cantiere della opposta CP_2
ovvero che le lievi ammaccature presenti non pregiudicano la
funzionalità del sistema di raccolta / convogliamento delle acque di
pioggia (importo da non detrarre dal credito dell'impresa pari in questa
eventuale ipotesi ad € 571,82).
Ciò posto, alla luce delle diffuse argomentazioni espresse dal ctu, nella propria relazione cui si rimanda, a parere di questo decidente appare
14 maggiormente condivisibile la seconda ipotesi che riconosce un debito a carico della TT , in favore della parte opponente, di € CP_1
252,47, e ciò in considerazione della circostanza che, come già
argomentato prima, la voce per rifacimento intonaci scaiola, non appare dovuta in ragione del fatto che tali difetti non pregiudicano in
modo apprezzabile o non tollerabile la normale utilizzazione
dell'immobile, e cosi pure non appare dovuto l'importo di € 571,82, per
lievi ammaccature a grondaie e pluviali, considerato che non risulta in primo luogo provata la riconducibilità del danno alla TT , CP_1
anche in ragione della circostanza che in cantiere , subito dopo è
subentrata altra TT diversa.
Per ultimo, occorre dare atto che la a sua volta è CP_2
creditrice della somma di 1.427,60 (€ 5.927,60 - € 4.500,00), oltre
I.V.A. nell'aliquota dovuta per legge., riferibile al muro in c.a.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, ritenuto che la sig.ra
[...]
è debitrice di , titolare dell'omonina TT, Pt_1 Controparte_1
della minore somma ingiunta, pari a 1.175,13 (1.427.60 - 252,47 )
oltre IVA al 10%, condanna la stessa al predetto pagamento e,
conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 3236/2021, emesso dal Tribunale di Palermo;
la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, seguite da questo Giudice, è
stata compensata con parte delle somme oggetto del monitorio;
15 Considerata la reciproca soccombenza far le parti, si compensano interamente le spese legali del presente giudizio, rimanendo a carico di parte opposta quelle liquidate nel monitorio.
Le spese della ctu vanno poste, definitivamente, a carico di entrambe le parti , nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso.
Pa, lì 19.12. 2025 IL Gop TI Cimino
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 % ciascuna.
Alla udienza del 19.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 18.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa TI
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11730 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
, (avv,ti Randazzo Riccardo e Randazzo Emanuele) C.F._1
1 OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
(avv. Giacomo Armetta e Dario Salvatore Armetta) C.F._2
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
ritenuto che la sig.ra è debitrice di , Parte_1 Controparte_1
titolare dell'omonina TT, della minore somma ingiunta, pari a
1.175,13 oltre IVA al 10%, condanna la stessa al predetto pagamento e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 3236/2021,
emesso dal Tribunale di Palermo;
la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, seguite da questo Giudice, è
stata compensata con parte delle somme oggetto del monitorio;
Sulla scorta della reciproca soccombenza fra le parti, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese legali fra le parti.
Le spese della disposta ctu tecnica con l'ing. vanno Persona_1
poste, definitivamente, a carico di entrambe le parti , nella misura del
2 MOTIVAZIONE
L' opposizione proposta dalla sig.ra si appalesa Parte_1
meritevole di parziale accoglimento, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, della attività istruttoria espletata e della valutazione espressa dal ctu nominato ing. Per_1
Nel merito giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ordinario che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Ed ancora, prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è
causa, necessita sottolineare che avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita, concernente la esecuzione di lavori edili, appaltati alla TT nell'immobile di CP_1
sua proprietà, ritenuti non eseguiti nel rispetto delle regole dell'arte e intrisi da vizi, per i quali la committente-opponente aveva gia corrisposto diversi acconti per un ammontare pari a 45.000,00 euro,
competeva alla TT opposta, sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova ,dimostrare il proprio esatto adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare una decisione espressa dal
Supremo Collegio, e conforme all'assunto predetto:
“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni
speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla
3 particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,
assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod.
civ., ma non derogano al principio generale che governa
l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale
comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento
del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente
sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta
disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria
obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al
contratto e alle regole dell'arte”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 936 del
20.01.2010).
Ciò posto, necessita sottolineare come a seguito della assunta istruttoria, corroborata dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, sono emersi elementi idonei a suffragare parzialmente sia la domanda spiegata dalla opponente in via riconvenzionale, di risarcimento danni per taluni dei vizi riscontrati dal ctu nominato nella esecuzione dei lavori appaltati, e condivisi da questo Decidente, sia di riconoscimento di parte della domanda monitoria spiegata, il tutto entro i limiti di quanto valutato dall'ing. ctu nominato. Per_1
Ed invero, prima di entrare nel merito delle risultanze processuali raccolte, necessita esplicitare talune considerazioni, emerse a seguito di un'attenta disamina della perizia eseguita dal ctu, ritenuta molto
4 dettagliata e circostanziata nelle argomentazioni e che ha offerto a questo Decidente diverse valutazioni ai fini del decidere.
Peraltro, appare doveroso sottolineare che l'ing. nel proprio Per_1
elaborato peritale ha più volte richiamato l'ATP, eseguito sui medesimi luoghi, prendendo anche spunto dallo stesso, e consentendo così a questo Giudice di avere una chiara ricostruzione dei fatti e documenti di causa. Ed invero il ctu ha premesso che i lavori eseguiti dalla TT
nell'immobile de quo, parte dei quali sono stati oggetto di CP_1
contestazione in seno all'opposizione al D.I. sono stati realizzati in assenza di uno specifico contratto di appalto in forma scritta e di allegati grafici di valenza contrattuale e, di fatto, sulla scorta del
“preventivo di spesa per la definizione di un immobile sito in Carini –
PA individuato al foglio di mappa n. 31 particella 3057” che prevedeva l'esecuzione delle opere pattuite.
Ed ancora ha evidenziato che i signori e Parte_2 [...]
, titolari della “S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire Pt_1
avente prot. n. 32692 del 31/07/2020”, con nota del 7/12/2020
assunta dal in data 9/12/2020 con prot. n. 54129 Parte_3
hanno comunicato l'inizio dei “lavori per la realizzazione delle opere oggetto della SCIA alternativa al permesso di costruire per opere di completamento”. In data 23/03/2021 è stato comunicato al Comune di
Carini il cambio della TT esecutrice “dei lavori SCIA alternativa a
PdC” che è stata individuata nella TT “Monterosso Antonia”.
5 Peraltro, ha precisato che in corso d'opera il D.L., incaricato dai signori e , non ha redatto alcuna Parte_2 Parte_1
contabilità dei lavori e che dalla comunicazione del D.L. del
20/03/2021 sottoscritta dai Committenti e dalla relazione del D.L. del
12/04/2021 risulta espressamente, sulla scorta di un sopralluogo eseguito dal D.L. in data 19/03/2021 che “le opere oggetto degli
accordi tra i committenti e la TT esecutrice sono stati completati a
parte la realizzazione della rifinitura della scala di accesso a piano
primo ...”.
Ed inoltre in data 20/03/2021 i committenti comunicavano di avere
“contestato molte lavorazioni effettuate dalla TT ” e si CP_1
“riservavano esclusivamente di concludere il rapporto economico con
l'impresa a valle della verifica delle contestazioni effettuate e alla
valutazione degli eventuali danni derivanti dalle lavorazioni”,
Ciò posto, ne consegue che a tenore di una recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione il secondo comma dell'art. 1667
C.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza,
denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva. Ne consegue, pertanto, che l'obbligo di denuncia, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta, delle difformità o dei vizi dell'opera oggetto di
6 appalto presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera,
espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica, prima della scoperta. In
difetto di accettazione, non può imputarsi all'appaltante di non
aver provveduto alla denuncia dei vizi dell'opera oggetto di appalto, con decorrenza del termine dal momento della loro scoperta,
appunto perché essi avrebbero dovuto essere rilevati all'epoca della verifica e menzionati nell'esito dei collaudi sollecitati dall'appaltante.
(Cfr, Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18409 del 07 luglio 2025).
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, a parere di questo
Decidente l'eccezione di decadenza, sollevata dalla TT , è CP_1
infondata e va disattesa, considerato che non può ritenersi avvenuta l'accettazione delle opere da parte dei committenti.
Ed ancora, passando alla disamina dell'elaborato peritale eseguito dal ctu nominato, in merito ai lavori eseguiti dalla , il ctu CP_2
ha premesso che nel preventivo di spesa è espressamente stato precisato che “a carico del proprietario rimane: acqua e luce;
mattoni;
marmi; impianti idrici ed elettrici;
sanitari e rubinetterie;
ringhiere;
infissi esterni e porte interne e cassoni a scomparsa” e che esso “non comprende lavori esterni all'immobile”.
Ed ancora il C.T.U. ha dato atto che l'unica lavorazione oggetto degli accordi tra i committenti e la TT opposta (v. preventivo versato in atti) che non è stata eseguita è costituita dalla prestazione di
7 manodopera relativa alla “pavimentazione scala interna” che si stima nell'importo pari ad € 240,00 (€/mq 30,00 x mq 8), oltre I.V.A.
Conseguentemente, facendo riferimento agli atti prima richiamati
l'importo imponibile dei lavori eseguiti dall'impresa è CP_1
valutabile in € 62.760,00 (€ 63.000,00 - € 250,00). Ed ancora ha
aggiunto che qualora si ritenesse di dover tener conto anche della
locale assenza di elementi dello , circostanza non Parte_4
riportata nei documenti prima richiamati che è emersa in sede di A.T.P.
(v. Foto nn. 24-27 allegate all'A.T.P.), la cui prestazione di posa in
opera è stata valutata dal tecnico redattore dell'A.T.P. in complessivi €
245,00 (m 35 x €/mq 7,00), importo che, si precisa, si può ritenere
congruo, in quest'ipotesi l'importo imponibile dei lavori eseguiti
dall'impresa si ridurrebbe ad € 62.515,00 (€ 62.760,00 - € CP_1
245,00).
Ed ancora il CTU ha precisato che la TT opposta in sede di costituzione ha dichiarato di avere ricevuto il complessivo importo di €
45.000,00. Detraendo l'importo dei lavori preventivati non eseguiti
(posa in opera della pavimentazione della scala), quello dei lavori di pulizia delle tettoie e “qualche altro risibile intervento finale” per complessivi € 3.600,00, la TT opposta ritiene pertanto di vantare un credito pari ad € 14.400,00 (€ 63.000,00 - € 45.000,00 - € 3.600,00)
come da fattura n. 13/E del 6/4/2021.
8 Ed ancora in merito al rifacimento del muro esterno, occorre dare atto che lo stesso ctu nella relazione ha evidenziato che dall'esame dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che “in corso
d'opera è stato, poi, dato incarico alla medesima TT di eseguire un
ulteriore lavoro esterno all'immobile ed, in particolare, i muri di
contenimento esterni lungo i lati sud ed est del fondo” e che dalla comparsa di costituzione e risposta risulta quanto segue: “In ogni caso
qualora si dovesse ritenere che controparte, con la comparsa di
costituzione contenente domanda riconvenzionale, abbia esteso il
thema decidendum fino a ricomprendere anche detta ultima opera
esterna, dovrà essere ammessa la domanda, per come infra
riconvenzionalmente proposta (reconventio reconventionis), per
conseguire il pagamento dell'importo di € 6.500,00, oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo verbalmente pattuito per la realizzazione del muro, incluse le spese di escavazione”.
Ciò posto, è di tutta evidenza che la questione del muro in c.a. è stata piuttosto controversa in atti, ed è stata anche oggetto di specifiche prove testimoniali / interrogatorio formale.
Sul punto è stato sentito il D.L. ing. il quale ha dichiarato “il Per_2
terreno ove insiste il manufatto della sig.ra , è a gradoni, per cui Pt_1
un muro di contenimento lato SUD, alto un metro, andava fatto , a mio
avviso il muro che non doveva essere elevato è quello sul lato EST , in
quanto su quel lato da un metro è divenuto due metri per poi
9 degradare. Ed ancora, aggiungo che in definitiva io ho convito la
opponente che tutto sommato quel muro (lato sud) andava fatto per
contenere il terreno , e quindi la sig.ra non si è opposta ai lavori . Pt_1
Mentre il muro lato Est , inizialmente, venne fatto per creare una
accesso carrabile all'edificio alla TT e per eseguire i lavori , e poi
venne lasciato cosi e non trasformato in gradini come aveva detto la
committente. Preciso che dove venne edificato il lato sud, prima Per_3
c'era un muro in pietra.
A questo punto, si ritiene di dover valutare tra le opere eseguite dalla
TT anche il muro di contenimento stante la sua effettiva CP_1
esecuzione, come pacificamente emerso in corso di causa. Pertanto, a tal uopo si richiama quanto argomentato dal ctu in ordine alla sua valutazione “facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nel Prezzario
Regionale del 2019, quello ratione temporis vigente all'epoca di
esecuzione dei lavori, l'importo correlato alla realizzazione del muro in
c.a. è valutabile in € 5.927,60, oltre IVA nell'aliquota dovuta per legge.
Trattandosi di opera in c.a. realizzata in assenza del necessario
preliminare progetto strutturale, del suo deposito e dell'emissione di
un provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio del Genio Civile di
Palermo, il CTU ha già fatto presente con la trattazione svolta alla
lettera B, punto 2, cui espressamente si rinvia per approfondimenti,
che nel caso di mantenimento di detto muro occorrerà sostenere dei
costi tecnico-amministrativi che sono stati presuntivamente stimati in
10 € 4.500,00, oltre accessori di legge. Il credito netto dell'impresa
riferibile al muro in c.a. è stato quindi indicato ad € 1.427,60 (€
5.927,60 - € 4.500,00), oltre I.V.A. nell'aliquota dovuta per legge.
Passando alla disamina degli asseriti vizi delle opere eseguite dalla
, il ctu ha effettuato una disamina analitica e dettagliata CP_2
di ogni singola voce di cui al preventivo , stipulato fra le parti, ed alla relazione si rimanda nel dettaglio.
In particolare, ed a titolo esemplificativo il ctu riconosce come dovuta la voce relativa alla “lamentata presenza di macchie nelle lastre in pietra lavica”, per il cui rifacimento e vizio riconosce la cifra di 712,25
euro. Ed ancora per le problematiche legate alla “realizzazione della necessaria rete fognaria orizzontale” che comporterebbe la demolizione di una parte della scarpa del muro lato Sud. Dall'esame della documentazione fotografica allegata all'A.T.P. (v. Foto nn. 8-11) risulta che gli impianti e, per quanto di interesse, la rete fognaria orizzontale risultava a quell'epoca già installata e visibile è pertanto sotto un profilo prettamente tecnico non sussistono le problematiche e/o criticità in argomento evidenziate da parte opponente. Ed ancora, in merito al Lamentato mancato utilizzo dei distanziatori per piastrelle, il ctu ha sottolineato che dalla relazione del D.L. del 12/04/2021 risulta in relazione a questioni afferenti alla posa della pavimentazione che “la non ha fornito i necessari distanziatori per le fughe”. Sul CP_2
punto il ctu ha evidenziato che dalla relazione del D.L. non è
11 ovviamente più accertabile ex post per via diretta né verificabile per via documentale per l'assenza di documentazione fotografica munita di data certa ritraente le fasi di posa della pavimentazione in assenza di distanziatori per le fughe, si fa altresì presente che non si riscontrano ordini di servizio in tal senso emessi in corso d'opera nell'ambito della normale e periodica attività di verifica e controllo propria del D.L.
finalizzata a garantire un'esecuzione dei lavori conforme alle regole dell'arte e della buona tecnica.
Ed ancora, in merito alla Lamentata mancata esecuzione della pavimentazione della scala, il ctu ha chiarito, ancora una volta, che dall'atto di citazione in opposizione a D.I. e più nel dettaglio dalla relazione del D.L. del 12/04/2021 risulta che “la pavimentazione della scala pur essendo prevista nel contratto non è stata realizzata”
In merito ai difetti negli intonaci interni in gesso scagliola, il ctu è
pervenuto a delle conclusioni del tutto condivise da questo Decidente,
in ragione delle quali tali “difetti” sono ritenuti imperfezioni non
incidenti nella funzionalità globale dell'immobile che non menomano in
modo considerevole il godimento e che non pregiudicano in modo
apprezzabile o non tollerabile la normale utilizzazione dell'immobile in
relazione alla sua destinazione.
In particolare il ctu ha evidenziato che poiché tutte le pareti degli ambienti interni sono di colore bianco le imperfezioni prima riportate
(intonaco di finitura in gesso scagliola localmente non perfettamente
12 complanare e/o appiombo) non sono nettamente percepibili ad una visione globale e d'insieme (v. a titolo esemplificativo, Allegato 2, Foto
nn.
4-5 nn. 10-11 e nn. 16-22) .Relativamente alla presenza
nell'ambiente lavanderia di p.t. ed in una camera da letto di primo
piano di pareti definite con intonaco in gesso scagliola che non
formano tra esse un angolo di 90° (v. Allegato 2, Foto n. 10 e n. 20.1),
lo scrivente C.T.U. fa presente per completezza di trattazione che la
non ortogonalità tra le due pareti contigue che, si precisa, è
trascurabile nell'ambiente lavanderia .
Ed ancora, in ordine alla determinazione del saldo eventualmente spettante alla TT opposta, il ctu ha formulato due diverse valutazioni, precisando che :
Dalla trattazione svolta al Par. 4, lett. C, pagine 38-40, cui
espressamente si rinvia per approfondimenti, risulta, che tenuto conto
dell'importo presuntivo complessivo dei lavori da attuare per
intervenire sui riscontrati danni che è pari nell'ipotesi massima ad €
27.103,25 (v. lett. B ed Allegato 6, computo metrico estimativo),
dell'importo pari ad € 240,00 della lavorazione preventivata non
eseguita (posa in opera della pavimentazione della scala) e
dell'importo di € 245,00 relativo alla mancata posa in opera di una
parte dello zoccoletto (detrazione la cui applicazione è Parte_4
rimessa al Giudice alla luce di quanto precisato alla lettera A), vi è al
13 più un debito dell'impresa nei confronti di parte opponente pari ad €
9.588,25 (€ 63.000,00 - € 45.000,00 - € 240,00 - € 245,00 - €
27.103,25), oltre I.V.A..
Detto debito, secondo l'apprezzamento che il Giudice riterrà di adottare
nel merito, è eventualmente riducibile fino ad € 252,47 (€ 63.000,00 -
€ 45.000,00 - € 240,00 - € 245,00 - € 27.103,25 + € 8.763,96 + €
571,82 ) laddove il Tribunale dovesse ritenere, si ribadisce, che i difetti
di planarità, allineamento che interessano porzioni della finitura interna
in gesso scagliola dell'appartamento degli opponenti sia equiparabili in
diritto ad imperfezioni non incidenti nella funzionalità globale
dell'immobile che non menomano in modo considerevole il godimento
e che non pregiudicano in modo apprezzabile o non tollerabile la
normale utilizzazione dell'immobile in relazione alla sua destinazione
(importo da non detrarre dal credito dell'impresa pari in questa
eventuale ipotesi ad € 8.763,96) e dovesse ritenere, nel contempo non
adeguatamente provato che il danneggiamento alla grondaia lato Nord
ed ai pluviali sia imputabile ad attività di cantiere della opposta CP_2
ovvero che le lievi ammaccature presenti non pregiudicano la
funzionalità del sistema di raccolta / convogliamento delle acque di
pioggia (importo da non detrarre dal credito dell'impresa pari in questa
eventuale ipotesi ad € 571,82).
Ciò posto, alla luce delle diffuse argomentazioni espresse dal ctu, nella propria relazione cui si rimanda, a parere di questo decidente appare
14 maggiormente condivisibile la seconda ipotesi che riconosce un debito a carico della TT , in favore della parte opponente, di € CP_1
252,47, e ciò in considerazione della circostanza che, come già
argomentato prima, la voce per rifacimento intonaci scaiola, non appare dovuta in ragione del fatto che tali difetti non pregiudicano in
modo apprezzabile o non tollerabile la normale utilizzazione
dell'immobile, e cosi pure non appare dovuto l'importo di € 571,82, per
lievi ammaccature a grondaie e pluviali, considerato che non risulta in primo luogo provata la riconducibilità del danno alla TT , CP_1
anche in ragione della circostanza che in cantiere , subito dopo è
subentrata altra TT diversa.
Per ultimo, occorre dare atto che la a sua volta è CP_2
creditrice della somma di 1.427,60 (€ 5.927,60 - € 4.500,00), oltre
I.V.A. nell'aliquota dovuta per legge., riferibile al muro in c.a.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, ritenuto che la sig.ra
[...]
è debitrice di , titolare dell'omonina TT, Pt_1 Controparte_1
della minore somma ingiunta, pari a 1.175,13 (1.427.60 - 252,47 )
oltre IVA al 10%, condanna la stessa al predetto pagamento e,
conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 3236/2021, emesso dal Tribunale di Palermo;
la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, all'esito delle conclusioni cui è pervenuto il ctu, seguite da questo Giudice, è
stata compensata con parte delle somme oggetto del monitorio;
15 Considerata la reciproca soccombenza far le parti, si compensano interamente le spese legali del presente giudizio, rimanendo a carico di parte opposta quelle liquidate nel monitorio.
Le spese della ctu vanno poste, definitivamente, a carico di entrambe le parti , nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso.
Pa, lì 19.12. 2025 IL Gop TI Cimino
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