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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3993/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3993/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Ercola- Parte_1 C.F._1
no (NA) Corso Resina n. 326, presso lo studio degli Avv.ti GUALTIERI AGNESE (c.f.:
) e GILI LUCA (C.F.: , dai quali è rappresentato C.F._2 C.F._3
e difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Prefetto pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso i cui uffici, in alla via Diaz n. 11, domicilia per legge. C.F._4 CP_1
- Resistente
OGGETTO: impugnativa provvedimento di revoca della patente.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 24.02.2025, il sig.
[...]
ha impugnato il Decreto del Prefetto di 81734 prot. n. Parte_2 CP_1
0498802, Area III, avente ad oggetto la revoca della patente di guida del ricorrente
(categoria B n. rilasciata in data 07/07/2021), notificato in data NumeroD_1
27/12/2024, ed il diniego del Prefetto di dell'annullamento del provvedimento CP_1
1
di revoca prot. n. 39264 del 30/01/2025.
In diritto, ha eccepito l'illegittimità della revoca della patente di guida del ricorrente, fondata sulla intervenuta condanna per i reati di cui all'art. 73 del DPR 309/90, in ragione della violazione dell'art. 120 comma 2 del CdS, difettandone i relativi presuppo- sti.
Ha poi rilevato l'insufficienza e l'erroneità dell'istruttoria e della motivazione, oltre al travisamento dei fatti, ritenendo che la sola condanna di cui all'art. 73 del DPR 309/90 non possa legittimare il provvedimento di revoca, che dovrebbe essere emanato facendo concreto riferimento, previo contraddittorio, a criteri come “la gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
la condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
la presenza di eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
la eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
lo svolgimento di attività lavorativa, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida” (in tal senso, ha richiamato le pronunce del T.A.R.
Lombardia, Brescia, Sezione I, n. 343/2018; Tar Lazio, Roma, Sezione III, n. 7516/2019).
Il sig. ha poi lamentato la violazione del principio del contraddit- Parte_1
torio e del diritto di difesa, richiamando la pronuncia del TAR Campania n. 414/2024, secondo cui il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un'adeguata istrutto- ria che consenta all'interessato di rappresentare le proprie ragioni.
Ha eccepito inoltre il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che “il provve- dimento di revoca non può limitarsi a un mero richiamo formale alla condanna penale, ma deve esplicitare compiutamente l'iter logico seguito dall'amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale” (sentenza TAR Campania n. 4421/2019).
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
G.O. in favore del G.A., rilevando che l'art. 120 Codice della Strada, per le ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dispone che il Prefetto “può provvedere” alla revoca della patente, sancendo in tal modo la natura discrezionale del provvedimento, in seguito alla pronuncia della Corte Cost. n.
2
22/2018.
Ha eccepito poi il difetto di legittimazione processuale della in Controparte_1
favore del . Controparte_2
In via gradata, ha rilevato l'infondatezza della domanda, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 120 C.d.S. il cui comma 2 prescrive che i requisiti soggettivi, cui è subordinata l'adozione dei provvedimenti abilitativi che ampliano la sfera giuridica del beneficiario, debbono sussistere non solo al momento dell'emissione dell'atto, ma anche in costanza di esso; tale articolo prenderebbe espressamente in considerazione le ipotesi che, se intervengono in data successiva al rilascio della patente di guida, comportano la perdita del prescritto requisito di moralità, e alla luce di ciò, il provvedi- mento risulterebbe pienamente legittimo.
La Prefettura ha rilevato che all'interessato è stata notificata la nota prot. n. 0347475 del 30/10/2023, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, contenente comunicazione di formale avvio del procedimento amministrativo, volto alla eventuale revoca della patente di guida, in seguito alla quale l'interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione o documentazione entro il termine concesso di gg. 15.
Inoltre, come indicato nel provvedimento impugnato, dalla nota Cat 2°/MIPG-
Na/2024 del 21/02/24 della Questura di Commissariato P.S. Pozzuoli si evince- CP_1
rebbe che “il predetto attualmente risulta detenuto presso la Casa Circondariale di
S.M.C. Vetere (CE,) con fine pena provvisorio al 27.11.2026; lo stesso risulta gravato da numerosi precedenti penali associativi e violazione delle normative in materia di stupe- facenti”.
Pertanto, ha sostenuto che il sig. DE è da ritenersi soggetto at- Parte_1
tualmente carente dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento della patente di guida, ed è pertanto da valutarsi prevalente l'interesse alla sicurezza pubblica.
All'udienza del 29.05.2025, la causa veniva rinviata alla data del 16 giugno 2025 per il passaggio in decisione, previa sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa in data 8 settembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
********
3
La normativa di riferimento, in tema di revoca della patente di guida, prevede, per quanto rileva nel caso di specie, che «
1. Non possono conseguire la patente di guida, (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi (…)
2. (…) se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…)» (art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e succ. mod.).
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost. ed ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Corte Cost. n. 22/2018).
Ne consegue che l'amministrazione, una volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della patente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosi- tà sociale oppure se, invece, il possesso della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990 e succ. mod., il Prefetto è chiamato ad esercitare un potere amministrativo di natura discrezionale, che deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazio- ne in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato tenuto conto che, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza. 22/2018, “la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza acces-
4
soria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresen- ta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno”.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in que- stione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri:
(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida" ( cr.
In tal senso sentenza TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023).
Nel caso in esame, l'Autorità amministrativa, disponendo il provvedimento ablativo, ha richiamato la nota redatta dal Commissariato di P.S. di Pozzuoli del 21 febbraio 2024, in cui si evidenzia:
1) l'attuale stato di detenzione del ricorrente (sino alla data del 27 novembre 2026);
2) l'esistenza di numerosi precedenti penali di natura associativa e per violazione delle normative in tema di stupefacenti;
5
3) la notifica in carcere, in data 27 agosto 2023, di ordinanza di custodia cautelare in carcere n.10592, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord;
Ha, inoltre, sostenuto che il mantenimento della titolarità della patente e l'utilizzo di un veicolo potrebbero agevolare, in futuro.
Alla luce di ciò, deve ritenersi infondato il motivo addotto dal ricorrente secondo cui l'Autorità amministrativa non avrebbe preso in esame, ai fini della valutazione discre- zionale imposta dalla richiamata normativa, “nessuno dei parametri sopra indicati”.
Invero:
a) sono stati richiamati espressamente richiamati i numerosi precedenti penali sia di natura associativa e per violazione delle normative in tema di stupefacenti;
tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente nell'atto intro- duttivo del giudizio;
b) è stato espressamente richiamato l'attuale stato di detenzione del destinatario del provvedimento di revoca, circostanza che esclude qualsivoglia attuale pregiudizio per lo svolgimento di attività lavorativa e/o di reinserimento sociale;
c) è stata richiamata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribu- nale di Napoli Nord, che testimonia, quanto meno in chiave indiziaria necessaria a giustificare l'adozione di detto provvedimento, l'allarmante rinnovato coinvolgi- mento in gravi episodi di natura delittuosa;
ciò testimonierebbe e confermerebbe
l'attuale pericolosità sociale del signor Parte_1
Parimenti infondati appaiono i motivi volti a far valere presunte violazione del con- traddittorio endoprocedimentale, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente.
Invero, è stata fornita prova della tempestiva comunicazione all'interessato del for- male avvio del procedimento amministrativo volto alla eventuale revoca della patente di guida, notificata all'interessato con nota prot. n. 0347475 del 30/10/2023 (cfr. allegato 4 della comparsa di costituzione), in seguito alla quale l'interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione o documentazione entro il termine concesso di gg. 15.
Pertanto, il provvedimento risulta legittimo e correttamente emanato dall'Amministrazione.
6
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore indeterminato della domanda (com- plessità bassa) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
di CP_3 CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della resistente amministrazione, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 09.09.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3993/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Ercola- Parte_1 C.F._1
no (NA) Corso Resina n. 326, presso lo studio degli Avv.ti GUALTIERI AGNESE (c.f.:
) e GILI LUCA (C.F.: , dai quali è rappresentato C.F._2 C.F._3
e difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Prefetto pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso i cui uffici, in alla via Diaz n. 11, domicilia per legge. C.F._4 CP_1
- Resistente
OGGETTO: impugnativa provvedimento di revoca della patente.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 24.02.2025, il sig.
[...]
ha impugnato il Decreto del Prefetto di 81734 prot. n. Parte_2 CP_1
0498802, Area III, avente ad oggetto la revoca della patente di guida del ricorrente
(categoria B n. rilasciata in data 07/07/2021), notificato in data NumeroD_1
27/12/2024, ed il diniego del Prefetto di dell'annullamento del provvedimento CP_1
1
di revoca prot. n. 39264 del 30/01/2025.
In diritto, ha eccepito l'illegittimità della revoca della patente di guida del ricorrente, fondata sulla intervenuta condanna per i reati di cui all'art. 73 del DPR 309/90, in ragione della violazione dell'art. 120 comma 2 del CdS, difettandone i relativi presuppo- sti.
Ha poi rilevato l'insufficienza e l'erroneità dell'istruttoria e della motivazione, oltre al travisamento dei fatti, ritenendo che la sola condanna di cui all'art. 73 del DPR 309/90 non possa legittimare il provvedimento di revoca, che dovrebbe essere emanato facendo concreto riferimento, previo contraddittorio, a criteri come “la gravità dell'episodio criminoso descritto nella sentenza di condanna;
la condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
la presenza di eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
la eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
lo svolgimento di attività lavorativa, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida” (in tal senso, ha richiamato le pronunce del T.A.R.
Lombardia, Brescia, Sezione I, n. 343/2018; Tar Lazio, Roma, Sezione III, n. 7516/2019).
Il sig. ha poi lamentato la violazione del principio del contraddit- Parte_1
torio e del diritto di difesa, richiamando la pronuncia del TAR Campania n. 414/2024, secondo cui il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un'adeguata istrutto- ria che consenta all'interessato di rappresentare le proprie ragioni.
Ha eccepito inoltre il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che “il provve- dimento di revoca non può limitarsi a un mero richiamo formale alla condanna penale, ma deve esplicitare compiutamente l'iter logico seguito dall'amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale” (sentenza TAR Campania n. 4421/2019).
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di giurisdizione del Controparte_1
G.O. in favore del G.A., rilevando che l'art. 120 Codice della Strada, per le ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dispone che il Prefetto “può provvedere” alla revoca della patente, sancendo in tal modo la natura discrezionale del provvedimento, in seguito alla pronuncia della Corte Cost. n.
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22/2018.
Ha eccepito poi il difetto di legittimazione processuale della in Controparte_1
favore del . Controparte_2
In via gradata, ha rilevato l'infondatezza della domanda, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 120 C.d.S. il cui comma 2 prescrive che i requisiti soggettivi, cui è subordinata l'adozione dei provvedimenti abilitativi che ampliano la sfera giuridica del beneficiario, debbono sussistere non solo al momento dell'emissione dell'atto, ma anche in costanza di esso; tale articolo prenderebbe espressamente in considerazione le ipotesi che, se intervengono in data successiva al rilascio della patente di guida, comportano la perdita del prescritto requisito di moralità, e alla luce di ciò, il provvedi- mento risulterebbe pienamente legittimo.
La Prefettura ha rilevato che all'interessato è stata notificata la nota prot. n. 0347475 del 30/10/2023, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, contenente comunicazione di formale avvio del procedimento amministrativo, volto alla eventuale revoca della patente di guida, in seguito alla quale l'interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione o documentazione entro il termine concesso di gg. 15.
Inoltre, come indicato nel provvedimento impugnato, dalla nota Cat 2°/MIPG-
Na/2024 del 21/02/24 della Questura di Commissariato P.S. Pozzuoli si evince- CP_1
rebbe che “il predetto attualmente risulta detenuto presso la Casa Circondariale di
S.M.C. Vetere (CE,) con fine pena provvisorio al 27.11.2026; lo stesso risulta gravato da numerosi precedenti penali associativi e violazione delle normative in materia di stupe- facenti”.
Pertanto, ha sostenuto che il sig. DE è da ritenersi soggetto at- Parte_1
tualmente carente dei requisiti soggettivi necessari per il mantenimento della patente di guida, ed è pertanto da valutarsi prevalente l'interesse alla sicurezza pubblica.
All'udienza del 29.05.2025, la causa veniva rinviata alla data del 16 giugno 2025 per il passaggio in decisione, previa sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa in data 8 settembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
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La normativa di riferimento, in tema di revoca della patente di guida, prevede, per quanto rileva nel caso di specie, che «
1. Non possono conseguire la patente di guida, (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi (…)
2. (…) se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…)» (art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e succ. mod.).
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost. ed ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Corte Cost. n. 22/2018).
Ne consegue che l'amministrazione, una volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della patente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosi- tà sociale oppure se, invece, il possesso della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990 e succ. mod., il Prefetto è chiamato ad esercitare un potere amministrativo di natura discrezionale, che deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazio- ne in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato tenuto conto che, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza. 22/2018, “la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza acces-
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soria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresen- ta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno”.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in que- stione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri:
(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida" ( cr.
In tal senso sentenza TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023).
Nel caso in esame, l'Autorità amministrativa, disponendo il provvedimento ablativo, ha richiamato la nota redatta dal Commissariato di P.S. di Pozzuoli del 21 febbraio 2024, in cui si evidenzia:
1) l'attuale stato di detenzione del ricorrente (sino alla data del 27 novembre 2026);
2) l'esistenza di numerosi precedenti penali di natura associativa e per violazione delle normative in tema di stupefacenti;
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3) la notifica in carcere, in data 27 agosto 2023, di ordinanza di custodia cautelare in carcere n.10592, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord;
Ha, inoltre, sostenuto che il mantenimento della titolarità della patente e l'utilizzo di un veicolo potrebbero agevolare, in futuro.
Alla luce di ciò, deve ritenersi infondato il motivo addotto dal ricorrente secondo cui l'Autorità amministrativa non avrebbe preso in esame, ai fini della valutazione discre- zionale imposta dalla richiamata normativa, “nessuno dei parametri sopra indicati”.
Invero:
a) sono stati richiamati espressamente richiamati i numerosi precedenti penali sia di natura associativa e per violazione delle normative in tema di stupefacenti;
tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente nell'atto intro- duttivo del giudizio;
b) è stato espressamente richiamato l'attuale stato di detenzione del destinatario del provvedimento di revoca, circostanza che esclude qualsivoglia attuale pregiudizio per lo svolgimento di attività lavorativa e/o di reinserimento sociale;
c) è stata richiamata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribu- nale di Napoli Nord, che testimonia, quanto meno in chiave indiziaria necessaria a giustificare l'adozione di detto provvedimento, l'allarmante rinnovato coinvolgi- mento in gravi episodi di natura delittuosa;
ciò testimonierebbe e confermerebbe
l'attuale pericolosità sociale del signor Parte_1
Parimenti infondati appaiono i motivi volti a far valere presunte violazione del con- traddittorio endoprocedimentale, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente.
Invero, è stata fornita prova della tempestiva comunicazione all'interessato del for- male avvio del procedimento amministrativo volto alla eventuale revoca della patente di guida, notificata all'interessato con nota prot. n. 0347475 del 30/10/2023 (cfr. allegato 4 della comparsa di costituzione), in seguito alla quale l'interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione o documentazione entro il termine concesso di gg. 15.
Pertanto, il provvedimento risulta legittimo e correttamente emanato dall'Amministrazione.
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Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore indeterminato della domanda (com- plessità bassa) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
di CP_3 CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della resistente amministrazione, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 09.09.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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